MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 novembre 2013 

Autorizzazione all'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva», a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede
periferica di Ancona. (13A10712) 
(GU n.6 del 9-1-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'Universita', lo Studente 
               e il Diritto allo Studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il  decreto  in  data  12  febbraio  2002  con  il  quale  la
«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» e' stata abilitata ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
nelle sedi di Roma, Napoli, e Reggio Calabria,  per  i  fini  di  cui
all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  26  giugno  2002  di   autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona; 
  Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di trasferimento della sede
periferica di Reggio Calabria; 
  Visto il decreto in data 6 febbraio  2006  di  trasferimento  della
sede periferica di Grosseto; 
  Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di trasferimento della sede
principale di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Ancona  da
via della Ricostruzione n. 9 a via Piave n. 14; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa  con  nota
prot. 1853 del 7 novembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Associazione Scuola di  psicoterapia  cognitiva»  abilitata  con
decreto in data 26 giugno 2002 ad istituire e ad attivare nelle  sedi
periferiche di Ancona, Grosseto e Verona un corso di specializzazione
in  psicoterapia  ai  sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzata a trasferire la
sede periferica di Ancona da via della Ricostruzione n. 9 a via Piave
n. 14. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 26 novembre 2013 
 
                                         Il direttore generale: Livon