N. 195 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 dicembre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Mafia e criminalita' organizzata - Norme della Regione Umbria - Previsione che la giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel territorio, puo' adottare, con atto proprio, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalita' organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e gli enti, aziende e societa' regionali, individuando altresi' i requisiti necessari per il riconoscimento della predetta qualita' - Previsione che le misure stesse possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli artt. 125 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16, art. 10, commi 1, 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 4, comma 3.(GU n.6 del 6-2-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Contro la Regione Umbria, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 10 commi 1 e 2, della Legge della Regione Umbria n. 16 del 19 ottobre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 24 ottobre 2012, n. 46, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2012. Fatto In data 24 ottobre 2012 e' stata pubblicata, sul n. 46 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, la Legge Regionale n. 16 del 19 ottobre 2012, recante «misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonche' per la promozione della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini - abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12». Alcune delle disposizioni contenute nella detta Legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto 1. All'interno del Capo III della L. R. n. 16/2012, l'art.10 («Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalita' organizzata»), per quanto qui particolarmente interessa, dispone, ai commi 1 e 2, che, «nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, puo' adottare, con proprio atto, misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalita' organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e societa' regionali, individuando altresi' i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualita'». «Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)». Il Legislatore regionale ha cosi' inciso nella fase di individuazione di soggetti privati destinatari di provvedimenti pubblici ampliativi della loro sfera soggettiva, introducendo, per determinati casi, una limitazione legale a monte nella possibilita' di scelta tra i soggetti, privilegiandone taluni (per ragioni, indubbiamente, commendevoli, e lungo una linea in astratto conforme ad altre disposizioni contenute in leggi statali). Cosi' operando, tuttavia, il Legislatore regionale e' incorso in una patente violazione della propria sfera di attribuzioni, poiche', pur precisandosi all'art. 1 della Legge che la materia e' regolamentata «in armonia con i principi costituzionali» e «nel rispetto delle competenze dello Stato», si va a disciplinare un settore rimesso, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Carta fondamentale, alla legislazione esclusiva dello Stato. 2. Non appare seriamente dubitatile che - come lo stesso comma 1 della norma oggi impugnata chiarisce attraverso un generico riferimento al Codice dei contratti - le disposizioni di cui si tratta, regolando la materia della scelta del contraente e della concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica Amministrazione, vanno ad incidere nel campo dell'intervento diretto o indiretto dello Stato nell'attivita' economica. Trattasi di materia nella quale e' evidentemente prioritaria la tutela della concorrenza, che non puo' essere alterata a pena di incorrere in violazione di norme nazionali e sovranazionali. La delicatezza del settore ha pertanto indotto il Legislatore costituzionale a concentrare in capo allo Stato le relative competenze legislative, anche al fine di scongiurare una possibile disparita' di trattamento sul territorio nazionale. Le stesse sono pertanto inequivocabilmente sottratte alle Regioni in forza della espressa indicazione contenuta nell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che rimette, tra le altre materie, anche la «tutela della concorrenza» alla competenza legislativa esclusiva statale. 3. Tale principio e' ribadito proprio dal richiamato codice dei contratti, il quale, all'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 163/06, espressamente dispone che «le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso». La norma ora riportata e' stata impugnata dinanzi codesta Ecc.ma Corte da piu' Regioni, che dubitavano della legittimita' di una disciplina che ponesse con legge statale addirittura una normativa di dettaglio in materie rientranti - nella ipotesi ricostruttiva - nella competenza regionale, ed affermandone inoltre la inderogabilita'. Nell'affermare la legittimita' costituzionale della norma per la parte che qui interessa, codesta Ecc.ma Corte ha compiutamente evidenziato che e' necessario «assicurare l'adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parita' di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalita' e di trasparenza. Sul piano interno, l'osservanza di tali principi costituisce, tra l'altro, attuazione delle stesse regole costituzionali della imparzialita' e del buon andamento, che devono guidare l'azione della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 Cost.». D'altronde, prosegue codesto Ecc.mo Collegio, «la nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e' definita come concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati». La tutela della concorrenza ha d'altro canto «natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione esercitabile sui piu' diversi oggetti» (sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresi', le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello specifico settore degli appalti deve, pero', ritenersi che la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensi' la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potra' essere interamente disciplinata, ..., dal legislatore statale». (cosi' Corte Cost., 19 novembre 2007, n. 401). 4. Alla luce di tali principi e' dunque evidente che le disposizioni oggi impugnate, e cioe' l'art. 10 commi 1 e 2, della Legge della Regione Umbria n. 16 del 19 ottobre 2012, sono invasive della competenza statale, poiche' - a prescindere dalle finalita' perseguite e dei mezzi a tal fine utilizzati - vanno comunque a regolamentare per la sola Regione Umbria una materia il cui assetto e' rimesso unicamente allo Stato. Esse dovranno pertanto essere annullate in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione nella parte in cui rimette la regolazione della materia della «tutela della concorrenza» alla esclusiva competenza statale.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, i commi 1 e 2 dell'art. 1, della Legge della Regione Umbria n. 16 del 19 ottobre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 24 ottobre 2012, n. 46, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2012. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2012; 2. copia della Legge regionale impugnata; 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, 17 dicembre 2012 L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli