N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2012
Ordinanza del 20 giugno 2012 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da Spiridione Melillo ed altri contro Comune di Firenze . Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi - Previsione che i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica possano chiedere ai Comuni la cessione in proprieta' di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'art. 3 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza. - Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, art. 1. - Costituzione, art. 3. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi - Determinazione del prezzo di cessione nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa, ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza. - Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, art. 3. - Costituzione, art. 3.(GU n.7 del 13-2-2013 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11528/2007 promossa da: Spiridione Melillo, Tavro Pace, Michele Dellisanti, Marco Gheri e Dalio Affibiato con il patrocinio dell'avv. Ilaria Crociani e dell'avv. Giuseppe Raffaele Sorrentino, Attori; Contro: Comune di Firenze, con il patrocinio dell'avv. Sergio Peruzzi e dell'avv. Convenuto, Regione Toscana, con l'avv. Giuseppe Vincelli, intervenuta. Il Giudice Luciana Breggia, visti gli atti della causa in epigrafe; ha pronunciato la seguente ordinanza. La lite Gli attori hanno citato in giudizio il Comune di Firenze sostenendo che l'ente abbia l'obbligo di vendere a prezzo agevolato gli alloggi di edilizia popolare loro assegnati. La legge Regionale Toscana n. 59 del 2 novembre 2005, infatti, reca disposizioni speciali riguardanti l'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in favore dei profughi italiani, prevedendo per questi condizioni di miglior favore nell'acquisto (il 50% del costo di costruzione alla data di ultimazione ovvero di assegnazione se anteriore). Per usufruire di questi vantaggi occorrono specifici requisiti che gli attori hanno dedotto di possedere. All'entrata in vigore della legge regionale gli attori avevano inoltrato al Comune di Firenze atto di diffida e messa in mora per far valere il loro diritto all'acquisto. Pertanto i ricorrenti hanno chiesto che il Giudice: accerti e dichiari il diritto degli attori ad acquistare l'alloggio secondo le condizioni di miglior favore previste dall'art. 3 l.r. Toscana 59/2005; dichiari l'obbligo del comune convenuto a cedere immediatamente in proprieta' agli attori gli immobili da loro occupati; condanni il convenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nell'avvio del procedimento di alienazione degli alloggi. Il Comune di Firenze si e' costituito contestando il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi di edilizia popolare in regime agevolato. Ha dedotto, infatti, che la legge n. 137/1952 ha identificato due categorie di profughi: la prima, ex art. 17, avrebbe avuto semplicemente diritto ad alloggi popolari loro riservati dagli Enti di edilizia popolare, mentre la seconda categoria, ex art. 18, avrebbe avuto diritto ad alloggi realizzati per loro dallo Stato. Successivamente, l'art. 1 comma 24 della legge n. 560/1993, ha stabilito condizioni agevolate per l'acquisto «degli alloggi realizzati ai sensi della legge 5 marzo 1952 n. 137»: sarebbe quindi sorta una questione interpretativa in ordine alla possibilita' di estendere la sua applicazione ad entrambe le categorie di profughi. In seguito a pronunce giurisprudenziali (Cass. 13949/1999, Trib. Firenze 2951/2005) sfavorevoli ai profughi ex art. 17 della legge n. 137/1952, la Regione Toscana ha emanato la l.r. n. 59/2005, che ha esteso l'acquisto agevolato anche a tale categoria di profughi. Tuttavia, il Comune di Firenze, con delibera del 10 gennaio 2006, aveva disposto di soprassedere momentaneamente nell'applicazione della normativa regionale per non essere esposto ad accollarsi eccessivi oneri a fronte di un prezzo di vendita assai inferiore rispetto a quello praticato dalla normativa nazionale per la seconda categoria di profughi. Il convenuto ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale toscana n. 59/2005 per violazione dell'art. 3, 42, 117, 119 Cost. Osserva comunque che la sopracitata legge regionale non imporrebbe ai comuni di vendere ma prevedrebbe solo condizioni di acquisto agevolate nell'ipotesi eventuale che il comune decidesse di ailenare. Ha dedotto, poi, che gli attori Pace e DelliSanti non possederebbero i requisiti previsti dalla normativa regionale in quanto non avrebbero dimostrato di aver ottenuto l'alloggio in qualita' di profughi. Il convenuto pertanto, chiede che il Giudice: in tesi respinga, tutte le domande proposte da parte attrice; in ipotesi, voglia ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Toscana 2 novembre 2005 n. 59; in ipotesi subordinata, voglia accertare e dichiarare che il prezzo di cessione degli alloggi deve essere aumentato dei costi sostenuti dagli enti gestori per interventi edilizi. Con atto di intervento ad adiuvandum si e' costituita la Regione Toscana per sostenere le ragioni degli attori, in quanto l'atto comunale di diniego avrebbe leso «la sfera giuridica della Regione». Si e' associata, quindi, alle deduzioni degli attori. Disposta e svolta ctu, all'udienza del 20 gennaio 2010 il giudice ha rilevato la rinuncia agli atti da parte di Angelo Attilio Gusella e la relativa accettazione ed ha pertanto dichiarato l'estinzione del procedimento limitatamente a tale rapporto processuale. Per quanto concerne Spiridione Melillo, il Comune, nella memoria di replica ex art. 190 cpc depositata l'11 gennaio 2012, ha dato atto che l'attore ha acquistato l'alloggio dal Comune nel mese di agosto 2011, cosi' come gia' rilevato da parte attrice (memoria di replica pag. 2), che ha chiesto al riguardo «l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese». Motivi della decisione 1. Sulla domanda di Melillo Spiridone. In relazione a quanto sopra ricordato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dell'attore Melillo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. In ordine agli altri attori Dalio Affibiato, Stavro Pace, Michele Dellisanti e Marco Gheri, impregiudicata la decisione sull'ammissibilita' dell'intervento adesivo della Regione della Toscana, va osservato quanto segue. 2. Sul quadro normativo statale. Data la complessita' del quadro normativa appare utile ricordare che la legge n. 137/1952 costituisce il primo intervento a favore dei profughi italiani, ovvero coloro che erano riparati nel territorio italiano sia dalle ex colonie africane sia dalle regioni sottratte alla sovranita' dello Stato in esito al Trattato di pace che pose fine al secondo conflitto mondiale. Questa legge individuo' due diverse tipologie di provvidenze abitative per i profughi: all'art. 17 sanci' il dovere, per gli allora I.A.C.P. ed Enti simili, di riservare, per un quadriennio, a favore dei profughi, una quota, pari al 15%, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica erigendi (c.d. alloggi riservati); con l'art. 18 autorizzo', a beneficio dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, la costruzione a spese dello Stato di fabbricati di carattere popolare e popolarissimo (c.d. alloggi dedicati). Mentre la procedura di cui all'art. 17 si risolveva nella mera enucleazione di una preferenza nell'assegnazione di appartamenti, che rimanevano evidentemente nella titolarita' degli enti preposti, con l'art. 18 si onerava lo Stato della costruzione di alloggi specificamente destinati ad una particolare categoria di profughi: tali edifici sarebbero quindi rimasti in proprieta' statale. Entrambi gli interventi sono stati via via oggetto di proroghe legislative. La legge n. 560/93 («Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica») ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il diritto, per i profughi, all'acquisto a condizioni di favore degli immobili loro assegnati. In particolare l'art. 1, comma 24, della legge ha stabilito che «Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231». Tale disposizione ha dato origine ad interpretazioni contrastanti circa una serie di questioni in ordine al suo coordinamento con il sistema normativo sopra delineato. Il legislatore e' intervenuto innanzitutto con il d.l. n. 542/96 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649/96), per precisare, con norma di interpretazione autentica, le modalita' di computo del prezzo di cessione nella misura «pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore». (1) E' sorta poi la questione se la disposizione dovesse essere interpretata nel senso che attribuisca il diritto al trattamento agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi costruiti per loro ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge n. 137/952, ovvero a tutti indistintamente i «profughi» e, percio', anche ai profughi assegnatari di alloggi loro riservati ai sensi dell'art. 17 della medesima legge n. 137/1952. In altri termini, se l'agevolazione sia subordinata ad un requisito complesso, e precisamente, alla qualita' di profugo che sia assegnatario di un alloggio realizzato ai sensi degli artt. 18 e ss. legge n. 137/1952 ed, in quanto tale, abbia corrisposto il canone di locazione come determinato, prima dall'art. 24 della medesima legge e, poi, dall'art. 1 della legge n. 182/191; ovvero alla sola condizione di essere divenuto assegnatario in forza della qualifica di profugo, e, pertanto, anche se assegnatario ai sensi del richiamato art. 17 legge n. 137/1952. Secondo l'approfondita ricostruzione contenuta nella sentenza della SC n. 13949 del 1999, «In tema di assistenza a favore dei profughi, alla stregua di un criterio di interpretazione sia letterale che teleologico, nonche' storico-evolutivo, la norma dell'art. 1, comma ventiquattresimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, secondo la quale gli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni, ne possono chiedere la cessione in proprieta', beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, cioe' corrispondendo un prezzo «pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio» (da versarsi in unica soluzione ovvero in non oltre venticinque anni in rate mensili costanti posticipate), deve essere interpretata nel senso che il suddetto beneficio compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi costruiti ai sensi degli artt. 18 e segg. della citata legge n. 137 (e che abbiano corrisposto il canone determinato dapprima dall'art. 24 di detta legge e, successivamente, dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 182) e non anche ai profughi assegnatari di alloggi loro riservati ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 137, dovendosi reputare che tali due subcategorie di profughi mantengano tuttora una diversita' di regime e senza che la conseguente differenza di trattamento possa considerarsi contrastante con alcun principio costituzionale, posto che essa ha la sua giustificazione nel diverso contenuto - specie quanto alla misura del canone - della disciplina dei rispettivi contratti di locazione relativi alle due categorie di profughi, e non potendo la mancata estensione del beneficio ai profughi di cui al cit. art. 17 dar luogo ad alcun trattamento deteriore a loro carico o alla lesione di una loro aspettativa giuridica». Il giudice condivide tale decisione; tuttavia, occorre tener conto delle novita' normative successive a tale sentenza. Nella materia, infatti, il legislatore e' ulteriormente intervenuto con l'art. 45 della legge n. 388/2000, il cui testo non si presenta di agevole interpretazione. Tale articolo, benche' rubricato «Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella Regione Friuli-Venezia Giulia» reca, al comma 3, una disposizione applicabile anche ad immobili non ubicati nella regione Friuli. In tale comma, in particolare, e' precisato che il disposto del menzionato art. 5 d.l. n. 542/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 649/96 - recante, come visto, interpretazione autentica dell'art. 1 comma 24 legge n. 560/93 sulle modalita' di computo del prezzo di favore per la cessione riservato dalla norma in parola ai profughi - si applica a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla legge n. 137/52, compresi quelli realizzati nelle Regioni a Statuto speciale ovvero di proprieta' di Enti disciolti nominativamente indicati (Opera profughi, EGAS, Ente Nazionale Tre Venezie). La norma in esame e' ambigua, dal momento che pare riferirsi a tutti indistintamente gli alloggi riservati ai profughi ai sensi della citata legge n.137/52, ossia non solo a quelli eretti appositamente a loro favore dallo Stato ex art. 18, ma anche agli «ordinari» alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto di «riserva» preferenziale a beneficio dei profughi ai sensi dell'art. 17. Tale interpretazione e' recepita nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2002. Un'interpretazione logico-sistematica, tuttavia, potrebbe indurre a ritenere che la disposizione in esame si riferisca ai soli immobili statali, ovvero di proprieta' degli enti specificamente enumerati: ove, infatti, si volesse ritenerne l'applicazione a tutti indistintamente gli alloggi assegnati ai profughi, non potrebbe logicamente spiegarsi lo specifico richiamo, contenuto nella norma in parola, agli immobili ubicati nelle Regioni a statuto speciale nonche' agli enti disciolti (in tal senso, cfr. Tribunale di Firenze n. 2951 del 28 luglio 2005; n. 2618 del 2009). In ogni caso, la questione e' superata alla luce del successivo intervento del legislatore. Con l'art. 4, comma 223, della legge n. 350/2003, e' stato infatti definito l'ambito di applicazione della norma in parola, precisando che essa si riferisce agli immobili di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'art. 18 legge n. 137/52. L'art. 4, ai commi 223 e 224, recita infatti «...223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere modificato.». In base a tali disposizioni, il giudice ritiene che il quadro normativo abbia avuto un assestamento attraverso la disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'art. 4, comma 223 cit., che fa espressamente riferimento agli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137 del 1952. Va rilevato tuttavia che sia il Consiglio di Stato (n. 1176 del 2005), che la Corte di cassazione (con la recente pronuncia n. 27662 del 2011) hanno espresso opinione contraria a quella appena esposta, ritenendo che l'art. 4 in questione, come gia' l'art. 45 della legge n. 388/2000, abbia unificato gli interventi previsti dalla legge del 1952, artt. 17 e 18 e abbia disposto che le condizioni di miglior favore per la determinazione del prezzo di cessione si applichino a tutti gli immobili destinati ai profughi. Si legge nella sentenza della SC: «Nella stessa linea della interpretazione della legge n. 388 del 2000, art. 45 cosi' come delineata, sono poi intervenuti la legge n. 350 del 2003, art. 4, commi 223 e 224 che nell'affermare (comma 223) che "le disposizioni di cui al d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 5 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni" senza alcuna distinzione, attestano la insostenibilita' di una distinzione tra soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i fondi destinati e soggetti che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell'assegnazione prevista in loro favore. La disposizione, nella parte finale, fa rinvio, per la determinazione delle condizioni di vendita (tra le quali quelle afferenti prezzo e modalita' di suo pagamento), "alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio"». Anche il Consiglio di Stato, nella decisione ricordata, sostiene che una conferma dell'interpretazione estensiva si rinverrebbe nell'art. 1, comma 223 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, «nell'affermare che "le disposizioni di cui all'art. 5 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni" senza alcuna distinzione, dimostra l'intenzione del legislatore di non voler discriminare soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i' fondi destinati appositamente a tal fine da coloro che quegli alloggi avevano ottenuto in forza della riserva nell'assegnazione prevista in loro favore (...)» (Cons. St., IV, 22 marzo 2005, n. 1176). La decisione del Consiglio di Stato e' richiamata anche da TAR Piemonte, n. 3451/2005, nonche' dalla sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1732/2011) e dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna (n. 2010/2008), citate a pagina 14 della memoria di replica di parte attrice. Va tuttavia rilevato che il testo dell'art. 4, comma 223, della legge n. 350 del 2003 riportato dal Consiglio di Stato, dal Tar Piemonte e dalla sentenza della SC n. 27662 del 2011 non e' quello effettivamente contenuto nella norma ed e' stato erroneamente riferito, forse per il marasma normativo del settore, come e' stato gia' notato (con riferimento al Consiglio di Stato) nella pronuncia del Tribunale Firenze, n. 2951/2005, cit. Le decisioni ricordate, frutto di un erroneo presupposto (cioe' di un testo diverso da quello effettivo dell'art. 4, comma 223 cit.), non possono dunque essere influenti per una diversa ricostruzione del quadro normativo. Si ritiene pertanto che in base alla normativa statale solo agli alloggi di cui all'art. 18 cit. si applichi l'art. 1, comma 24, legge n. 560/93. Gli immobili di cui si tratta nella causa in esame rientrano tutti nella fattispecie di cui all'art. 17 della legge n. 137/52 e non sono di proprieta' statale, ma del Comune di Firenze: dunque esulano in radice i presupposti per l'applicazione della disciplina statale secondo l'interpretazione qui accolta. 3. La disciplina regionale e la sua rilevanza nel giudizio. Tuttavia va ancora rilevato come la Regione Toscana abbia emanato la legge regionale n. 59/2005, concernente «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)» che ha invece esteso espressamente anche ai profughi ex art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 la possibilita' di acquistare gli alloggi loro assegnati allo stesso prezzo di favore previsto per i profughi ex art. 18 della legge 137/1952 dall'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993. L'art. 1 della legge regionale (Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi) prevede: 1. I profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprieta' di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 3. L'art. 3 (Prezzo di cessione degli immobili) a sua volta stabilisce: 1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore. Tale normativa e' rilevante nel caso di specie dal momento che, come sostenuto da parte attrice, si tratta di legge di immediata applicazione, al contrario di quanto ritiene il Comune, e tale da fondare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi al prezzo agevolato del 50% del costo di costruzione, prezzo che e' notevolmente inferiore a quello applicabile per gli altri assegnatari che non siano anche profughi 'riservatari'. Dalla ctu svolta (v. relazione depositata il 29 ottobre 2010, pag. 22) risulta che il 50 % del costo di costruzione sarebbe pari ad € 2.605,08. Sul tema della rilevanza, per completezza, va ricordato che il Comune ha in realta' contestato che il sig. Dellisanti e il sig. Gheri abbiano i requisiti per accedere all'acquisto dei beni di cui si tratta. Tuttavia la questione di legittimita' costituzionale - su cui infra - risulta comunque rilevante essendo pacifica la qualifica di profughi assegnatari di alloggi ex art. 17 legge n. 137/1952 degli attori Dalio Affibiato e Stavro Pace e potendosi nel prosieguo del giudizio meglio valutare le posizioni degli altri due attori. 4. Questione di legittimita' costituzionale della normativa regionale. Pare al giudice che la questione sollevata da parte convenuta non sia manifestamente infondata per quanto concerne l'art. 3 della costituzione. Va tenuto conto, al riguardo, del fatto che la previsione da parte della normativa statale di un prezzo di particolare favore a beneficio dei profughi di cui all'art. 18 legge n. 137/52, conseguiva alla peculiarita' della fattispecie, caratterizzata da aspetti non ricorrenti nella disciplina di cui all'art. 17. Di tale diversita' strutturale e di regime delle due ipotesi di intervento da' atto la stessa parte attrice (vedi nota 1, pag. 8 della comparsa conclusionale). Infatti, l'individuazione di un prezzo sensibilmente ridotto si spiegava tenendo conto del fatto che gli alloggi costruiti ex art. 18 legge n. 137/52 erano locati ai profughi beneficiari ad un canone in cui era ricompresa tanto una percentuale del costo di costruzione dell'immobile (inizialmente pari al 2% annuo, poi ridotta allo 0,5%: art. 24 legge n. 137/52 modificato sul punto da legge n. 182/61), quanto la totalita' delle spese generali di amministrazione e manutenzione calcolate ai sensi di legge (in particolare in base alle disposizioni di cui al T.U. 1165/38). La contrazione del prezzo di cessione riservata a questa categoria di profughi conseguiva dunque alla costante partecipazione da parte di costoro, per tutti gli anni di godimento dell'alloggio, ai costi di costruzione e gestione degli immobili. Le assegnazioni di alloggio ai profughi per i quali era riservata la quota del 15% delle assegnazioni medesime (art. 17 cit.) sono invece soggette al regime giuridico dettato in generale per gli assegnatari degli alloggi (in sostanza, i profughi, una volta divenuti assegnatari degli alloggi loro riservati, non si differenziano dagli altri assegnatari). La normativa in parola, dunque, tendeva ad impedire che, a danno dei profughi beneficiari di alloggi ex art. 18, si creasse una disparita' di trattamento nei confronti dei profughi assegnatari ex art. 17, come tali soggetti ad un canone calmierato, privo di componenti forfettarie calcolate in base ai costi di costruzione e gestione dell'immobile condotto in locazione. Nella pronuncia della S.C. n. 13949 del 1999, si analizza in modo approfondito il diverso regime delle due fattispecie, rilevando che il motivo per cui era previsto un prezzo particolarmente agevolato per gli alloggi ex art. 18 era proprio il fatto veniva corrisposta con il canone mensile una quota del costo (che poteva aver raggiunto per le assegnazioni 1952-1953 il 40% del totale). Nei confronti dei profughi assegnatari di alloggi costruiti per loro, aveva dunque una particolare ragion d'essere la deroga al criterio generale di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 560/1993. (2) Invece una tale deroga non ha alcuna giustificazione se riferita ai profughi assegnatari di alloggi 'riservati'. In sostanza, la disposizione del prezzo particolarmente agevolato non mirava a tutelare una particolare categoria di profughi, ma ad impedire una ingiustificata disparita' di trattamento per i motivi indicati. Giustamente la SC rileva che nessuna delle leggi che hanno disciplinato prima della legge n. 560/1993, la materia della cessione in proprieta' degli alloggi economici e popolari, prevedeva che i profughi in quanto tali dovessero corrispondere un prezzo ridotto e che non si rinviene nessuna ragione per giustificare l'introduzione, solo nel 1993, di un trattamento derogatorio. Le norme via via emanate, infatti, avevano avuto di mira la materia specifica dell'individuazione (attraverso la riserva o la costruzione diretta) degli alloggi da attribuire ai profughi stessi. Da queste osservazioni, tra l'altro, discende l'interpretazione della Corte circa la portata della legge n. 560/1993 di cui si e' sopra detto. Queste stesse riflessioni, che il giudice condivide, valgono per ritenere che l'estensione da parte della legge regionale Toscana n. 59/2005 del prezzo di favore di cui si e' detto anche ai profughi assegnatari ex art. 17 introduce una oggettiva, immotivata disparita' di trattamento a danno di quanti invece usufruiscono di immobili ex art. 18, parificandosi per tale via situazioni del tutto disomogenee e contrastando con il criterio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione. Nello stesso tempo si ravvisa anche la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' degli artt. 1 e 3 della legge regionale della Toscana n. 59 del 2005 in relazione all'art. 3 della costituzione, nella parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993, prevedono che, a certe condizioni, i profughi assegnatari di alloggi ERP ex art. 17 della legge n. 137 del 1952 possano ottenere l'acquisto in proprieta' degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50% del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica, cosi' irragionevolmente diversificando situazioni del tutto assimilabili (il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie di assegnatari degli alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica). Non si rinviene infatti una ragione particolare che giustifichi la diversita' del trattamento di particolare favore rispetto alla generalita' degli assegnatari (3) , dal momento che la valorizzazione dello stato di profugo italiano e' gia' presa in considerazione dall'ordinamento per disporre la riserva del 15% degli alloggi del patrimonio dell'e.r.p., mentre considerarla nuovamente come elemento per disporre una cosi' drastica riduzione del prezzo di acquisto rispetto agli assegnatari che non sono profughi contrasta con il principio di eguaglianza, perche' comporta un ingiustificato trattamento differenziato di una medesima categoria di soggetti. Questa scelta viola il canone generale della ragionevolezza delle norme e pare esulare dai limiti della discrezionalita' legislativa, specie di fronte alla tutela di un diritto sociale, quale quello al bene casa che mal tollera differenziazioni non legate allo stato di bisogno in concreto (art. 47, II co. cost. (4) ). La ragione posta a base della normativa regionale, del resto (ed e' significativo), non e' stata quella di differenziare per qualche motivo la posizione dei profughi da quella degli altri assegnatari, ma, come dichiarato in modo espresso, e' stata quella di equiparare il trattamento tra i profughi assegnatari di alloggi costruiti apposta dallo Stato (art. 18 cit.) e profughi assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale (art. 17 cit.) (5) , equiparazione che, in base a quanto osservato, appare pero' irragionevole. Non si ravvisa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dato il chiaro tenore della normativa regionale. La questione di legittimita' costituzionale appare pertanto rilevante per la decisione del presente giudizio (per le osservazioni svolte sub 4) e non manifestamente infondata. (1) L'art. 5 comma 2 d.l. n. 542/96 stabilisce che: «Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione e' pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore» (2) Art 1, comma 10: Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e del servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. (3) Secondo il Comune, anche un profugo che abbia ottenuto uno dei primi posti nella graduatoria (e quindi particolarmente bisognoso) e sia assegnatario diretto e non per riserva, potrebbe trovarsi svantaggiato rispetto ad un profugo che risulti assegnatario solo grazie alla riserva. (4) v. Corte cost. n. 217/1988 (che definisce il diritto all'abitazione come diritto sociale fondamentale (art. 3, secondo comma, Cost.) afferma che l'art. 47, secondo comma, Cost., nel disporre che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta' dell'abitazione», individua nelle misure volte a rendere effettivo un alloggio in proprieta' una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione; v. Corte cost. n. 404/1988 che colloca il diritto sociale all'abitazione fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). (5) Come risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice (si veda il ricorso al Tar Toscana, doc. 12)
P.Q.M. 1. dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda presentata da Spiridione Melillo contro il Comune di Firenze; 2. rispetto alla domanda degli altri attori Pace, Affibiato, Gheri e Dellisanti, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' degli artt. 1 e 3 della legge regionale della Toscana n. 59 del 2005 nella parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993, prevedono che, sempre che ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i profughi assegnatari di alloggi del patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 17 della legge n. 137 del 1952, possano ottenere l'acquisto in proprieta' degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50% del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio ERP, cosi' irragionevolmente parificando il trattamento di tali profughi a quello dei profughi assegnatari di alloggi realizzati o costruiti per loro ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18-25 della legge n. 137 del 1952; 3. dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' degli artt. 1 e 3 della legge regionale della Toscana n. 59 del 2005 nella parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993, prevedono che, sempre che ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i profughi assegnatari di alloggi del patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 17 della legge n. 137 del 1952 possano ottenere l'acquisto in proprieta' degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50% del costo di costruzione invece che secondo le norme generali che disciplinano il patrimonio ERP, cosi' irragionevolmente, diversificando il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie di assegnatari degli alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica; 4. dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 5. ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Firenze, il 20 giugno 2012. Il giudice: Breggia