N. 15 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2012

Ordinanza del 20 giugno 2012 emessa  dal  Tribunale  di  Firenze  nel
procedimento  civile  promosso  da  Spiridione   Melillo   ed   altri
contro Comune di Firenze . 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione  Toscana  -  Alienazione
  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  riservati  ai
  profughi - Previsione che i  profughi  assegnatari  di  alloggi  di
  edilizia  residenziale  pubblica  possano  chiedere  ai  Comuni  la
  cessione in proprieta' di tali alloggi entro  il  30  giugno  2006,
  beneficiando delle condizioni di miglior favore di cui all'art. 3 -
  Violazione  del  principio  di   uguaglianza   sotto   il   profilo
  dell'irragionevolezza. 
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, art. 1. 
- Costituzione, art. 3. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione  Toscana  -  Alienazione
  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  riservati  ai
  profughi - Determinazione del prezzo di cessione nella  misura  del
  50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla
  data  di  ultimazione   della   costruzione   stessa,   ovvero   di
  assegnazione dell'alloggio, se anteriore - Violazione del principio
  di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza. 
- Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, art. 3. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.7 del 13-2-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11528/2007 promossa da: 
        Spiridione Melillo, Tavro  Pace,  Michele  Dellisanti,  Marco
Gheri e Dalio Affibiato con il patrocinio dell'avv. Ilaria Crociani e
dell'avv. Giuseppe Raffaele Sorrentino, Attori; 
    Contro: 
        Comune di Firenze, con il patrocinio dell'avv. Sergio Peruzzi
e dell'avv. Convenuto, 
        Regione Toscana, con l'avv. Giuseppe Vincelli, intervenuta. 
    Il Giudice Luciana Breggia, 
    visti gli atti della causa in epigrafe; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza. 
La lite 
    Gli  attori  hanno  citato  in  giudizio  il  Comune  di  Firenze
sostenendo che l'ente abbia l'obbligo di vendere a  prezzo  agevolato
gli alloggi di edilizia popolare loro assegnati. 
    La legge Regionale Toscana n. 59 del 2  novembre  2005,  infatti,
reca disposizioni speciali riguardanti l'alienazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale  Pubblica  in  favore  dei  profughi  italiani,
prevedendo per questi condizioni di miglior favore nell'acquisto  (il
50% del costo di costruzione  alla  data  di  ultimazione  ovvero  di
assegnazione  se  anteriore).  Per  usufruire  di   questi   vantaggi
occorrono  specifici  requisiti  che  gli  attori  hanno  dedotto  di
possedere. All'entrata in vigore della  legge  regionale  gli  attori
avevano inoltrato al Comune di Firenze atto di  diffida  e  messa  in
mora per far valere il loro diritto all'acquisto. 
    Pertanto i ricorrenti hanno chiesto che  il  Giudice:  accerti  e
dichiari il diritto degli attori ad acquistare l'alloggio secondo  le
condizioni di  miglior  favore  previste  dall'art.  3  l.r.  Toscana
59/2005;  dichiari  l'obbligo   del   comune   convenuto   a   cedere
immediatamente  in  proprieta'  agli  attori  gli  immobili  da  loro
occupati; condanni il convenuto al  risarcimento  dei  danni  per  il
ritardo nell'avvio del procedimento di alienazione degli alloggi. 
    Il Comune di Firenze si  e'  costituito  contestando  il  diritto
degli attori ad acquistare gli alloggi di edilizia popolare in regime
agevolato.  Ha  dedotto,  infatti,  che  la  legge  n.  137/1952   ha
identificato due categorie di profughi: la prima, ex art. 17, avrebbe
avuto semplicemente diritto ad alloggi popolari loro riservati  dagli
Enti di edilizia popolare, mentre la seconda categoria, ex  art.  18,
avrebbe avuto diritto ad alloggi realizzati  per  loro  dallo  Stato.
Successivamente, l'art. 1  comma  24  della  legge  n.  560/1993,  ha
stabilito  condizioni  agevolate  per   l'acquisto   «degli   alloggi
realizzati ai sensi della legge 5 marzo 1952 n. 137»: sarebbe  quindi
sorta una questione interpretativa in  ordine  alla  possibilita'  di
estendere la sua applicazione ad entrambe le categorie  di  profughi.
In seguito a  pronunce  giurisprudenziali  (Cass.  13949/1999,  Trib.
Firenze 2951/2005) sfavorevoli ai profughi ex art. 17 della legge  n.
137/1952, la Regione Toscana ha emanato la l.r. n.  59/2005,  che  ha
esteso l'acquisto agevolato  anche  a  tale  categoria  di  profughi.
Tuttavia, il Comune di Firenze, con delibera  del  10  gennaio  2006,
aveva  disposto  di  soprassedere  momentaneamente  nell'applicazione
della normativa  regionale  per  non  essere  esposto  ad  accollarsi
eccessivi oneri a fronte di un  prezzo  di  vendita  assai  inferiore
rispetto a quello praticato dalla normativa nazionale per la  seconda
categoria di profughi. Il convenuto ha sollevato  altresi'  questione
di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  3  della  legge
regionale toscana n. 59/2005 per violazione dell'art. 3, 42, 117, 119
Cost. 
    Osserva  comunque  che  la  sopracitata   legge   regionale   non
imporrebbe ai comuni di vendere ma  prevedrebbe  solo  condizioni  di
acquisto agevolate nell'ipotesi eventuale che il comune decidesse  di
ailenare. Ha dedotto, poi, che  gli  attori  Pace  e  DelliSanti  non
possederebbero i requisiti  previsti  dalla  normativa  regionale  in
quanto non  avrebbero  dimostrato  di  aver  ottenuto  l'alloggio  in
qualita' di profughi. 
    Il convenuto pertanto, chiede che il Giudice: in  tesi  respinga,
tutte le domande  proposte  da  parte  attrice;  in  ipotesi,  voglia
ritenere non manifestamente infondata la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1 e 3 della l.r. Toscana 2  novembre  2005
n. 59; in ipotesi subordinata, voglia accertare e dichiarare  che  il
prezzo di cessione degli alloggi  deve  essere  aumentato  dei  costi
sostenuti dagli enti gestori per interventi edilizi. 
    Con atto di intervento ad adiuvandum si e' costituita la  Regione
Toscana per sostenere le  ragioni  degli  attori,  in  quanto  l'atto
comunale di diniego avrebbe leso «la sfera giuridica della  Regione».
Si e' associata, quindi, alle deduzioni degli attori. 
    Disposta e svolta ctu, all'udienza del 20 gennaio 2010 il giudice
ha rilevato la rinuncia agli atti da parte di Angelo Attilio  Gusella
e la relativa accettazione ed ha pertanto dichiarato l'estinzione del
procedimento limitatamente a tale rapporto processuale. 
    Per quanto concerne Spiridione Melillo, il Comune, nella  memoria
di replica ex art. 190 cpc depositata l'11 gennaio 2012, ha dato atto
che l'attore ha acquistato l'alloggio dal Comune nel mese  di  agosto
2011, cosi' come gia' rilevato da parte attrice (memoria  di  replica
pag. 2), che ha chiesto al riguardo «l'estinzione  del  giudizio  con
compensazione delle spese». 
Motivi della decisione 
  1. Sulla domanda di Melillo Spiridone. 
    In relazione  a  quanto  sopra  ricordato,  deve  dichiararsi  la
cessazione della  materia  del  contendere  in  ordine  alla  domanda
dell'attore Melillo per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 
    In ordine agli altri attori Dalio Affibiato, Stavro Pace, Michele
Dellisanti   e   Marco    Gheri,    impregiudicata    la    decisione
sull'ammissibilita'  dell'intervento  adesivo  della  Regione   della
Toscana, va osservato quanto segue. 
  2. Sul quadro normativo statale. 
    Data la complessita' del quadro normativa appare utile  ricordare
che la legge n. 137/1952 costituisce il primo intervento a favore dei
profughi italiani, ovvero coloro che erano  riparati  nel  territorio
italiano sia dalle ex colonie africane sia  dalle  regioni  sottratte
alla sovranita' dello Stato in esito al Trattato  di  pace  che  pose
fine al secondo conflitto mondiale. 
    Questa legge individuo'  due  diverse  tipologie  di  provvidenze
abitative per i profughi: all'art.  17  sanci'  il  dovere,  per  gli
allora I.A.C.P. ed Enti simili, di riservare, per un  quadriennio,  a
favore dei profughi,  una  quota,  pari  al  15%,  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica erigendi (c.d. alloggi riservati); con
l'art. 18 autorizzo', a beneficio dei profughi ricoverati nei  centri
di raccolta, la costruzione a spese  dello  Stato  di  fabbricati  di
carattere popolare e popolarissimo (c.d. alloggi dedicati). 
    Mentre la procedura di cui all'art. 17 si  risolveva  nella  mera
enucleazione di una preferenza nell'assegnazione di appartamenti, che
rimanevano evidentemente nella titolarita' degli enti  preposti,  con
l'art.  18  si  onerava  lo  Stato  della  costruzione   di   alloggi
specificamente destinati ad una particolare  categoria  di  profughi:
tali edifici sarebbero quindi rimasti in proprieta' statale. Entrambi
gli interventi sono stati via via oggetto di proroghe legislative. 
    La legge n.  560/93  («Norme  in  materia  di  alienazione  degli
alloggi di edilizia residenziale  pubblica»)  ha  introdotto  per  la
prima volta nel  nostro  ordinamento  il  diritto,  per  i  profughi,
all'acquisto a condizioni di favore degli immobili loro assegnati. In
particolare l'art. 1, comma 24, della legge  ha  stabilito  che  «Gli
assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo  1952,
n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente  da  precedenti
domande  di  acquisto  delle  abitazioni  in  godimento,  ne  possono
chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un anno  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge  beneficiando  delle
condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26  delle  norme
approvate con decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  gennaio
1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della  legge  27  aprile
1962, n. 231». 
    Tale disposizione ha dato origine ad interpretazioni contrastanti
circa una serie di questioni in ordine al suo  coordinamento  con  il
sistema normativo sopra  delineato.  Il  legislatore  e'  intervenuto
innanzitutto  con  il  d.l.  n.  542/96  (convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 649/96), per precisare,  con  norma  di
interpretazione autentica, le modalita'  di  computo  del  prezzo  di
cessione nella misura «pari al 50 per cento del costo di  costruzione
di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione  della  costruzione
stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore». (1) 
    E' sorta poi la  questione  se  la  disposizione  dovesse  essere
interpretata nel senso che  attribuisca  il  diritto  al  trattamento
agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi costruiti per  loro
ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge n. 137/952, ovvero a  tutti
indistintamente  i  «profughi»  e,   percio',   anche   ai   profughi
assegnatari di alloggi loro riservati ai  sensi  dell'art.  17  della
medesima legge n. 137/1952. In altri termini, se  l'agevolazione  sia
subordinata ad un requisito complesso, e precisamente, alla  qualita'
di profugo che sia assegnatario di un alloggio  realizzato  ai  sensi
degli artt. 18 e ss. legge n. 137/1952  ed,  in  quanto  tale,  abbia
corrisposto il canone di locazione come determinato, prima  dall'art.
24 della medesima legge e, poi, dall'art. 1 della legge  n.  182/191;
ovvero alla sola condizione di essere divenuto assegnatario in  forza
della qualifica di profugo, e, pertanto,  anche  se  assegnatario  ai
sensi del richiamato art. 17 legge n. 137/1952. 
    Secondo l'approfondita  ricostruzione  contenuta  nella  sentenza
della SC n. 13949 del 1999, «In  tema  di  assistenza  a  favore  dei
profughi,  alla  stregua  di  un  criterio  di  interpretazione   sia
letterale  che  teleologico,  nonche'  storico-evolutivo,  la   norma
dell'art. 1, comma ventiquattresimo, della legge 24 dicembre 1993, n.
560, secondo la quale gli assegnatari  degli  alloggi  realizzati  ai
sensi della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni,  ne
possono  chiedere  la  cessione  in  proprieta',  beneficiando  delle
condizioni di miglior favore contenute nell'art.  26  del  d.P.R.  17
gennaio 1959 n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile
1962, n. 231, cioe' corrispondendo un prezzo «pari al  cinquanta  per
cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio» (da versarsi
in unica soluzione ovvero in  non  oltre  venticinque  anni  in  rate
mensili costanti posticipate), deve essere interpretata nel senso che
il suddetto beneficio compete esclusivamente ai profughi  assegnatari
di alloggi costruiti ai sensi degli artt. 18  e  segg.  della  citata
legge n.  137  (e  che  abbiano  corrisposto  il  canone  determinato
dapprima dall'art. 24 di detta legge e, successivamente, dall'art.  1
della legge 14 marzo 1961 n. 182) e non anche ai profughi assegnatari
di alloggi loro riservati ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n.
137,  dovendosi  reputare  che  tali  due  subcategorie  di  profughi
mantengano  tuttora  una  diversita'  di  regime  e  senza   che   la
conseguente differenza di trattamento possa considerarsi contrastante
con  alcun  principio  costituzionale,  posto  che  essa  ha  la  sua
giustificazione nel diverso contenuto - specie quanto alla misura del
canone - della  disciplina  dei  rispettivi  contratti  di  locazione
relativi alle due categorie di profughi, e  non  potendo  la  mancata
estensione del beneficio ai profughi di cui al cit. art. 17 dar luogo
ad alcun trattamento deteriore a loro carico o alla  lesione  di  una
loro aspettativa giuridica». 
    Il giudice condivide  tale  decisione;  tuttavia,  occorre  tener
conto delle novita'  normative  successive  a  tale  sentenza.  Nella
materia, infatti, il legislatore  e'  ulteriormente  intervenuto  con
l'art. 45 della legge n. 388/2000, il cui testo non  si  presenta  di
agevole interpretazione. Tale articolo, benche'  rubricato  «Cessione
in  proprieta'  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  di
proprieta' statale nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia»  reca,  al
comma 3, una disposizione applicabile anche ad immobili  non  ubicati
nella regione Friuli. 
    In tale comma, in particolare, e' precisato che il  disposto  del
menzionato art. 5 d.l. n. 542/96, convertito con modificazioni  dalla
legge n. 649/96 -  recante,  come  visto,  interpretazione  autentica
dell'art. 1 comma 24 legge n. 560/93 sulle modalita' di  computo  del
prezzo di favore per la cessione riservato dalla norma in  parola  ai
profughi - si applica a tutti gli immobili destinati ai  profughi  di
cui alla legge n. 137/52, compresi quelli realizzati nelle Regioni  a
Statuto   speciale   ovvero   di   proprieta'   di   Enti   disciolti
nominativamente indicati (Opera profughi, EGAS,  Ente  Nazionale  Tre
Venezie). 
    La norma in esame e' ambigua, dal momento che  pare  riferirsi  a
tutti indistintamente gli alloggi  riservati  ai  profughi  ai  sensi
della  citata  legge  n.137/52,  ossia  non  solo  a  quelli   eretti
appositamente a loro favore dallo Stato ex art.  18,  ma  anche  agli
«ordinari» alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  oggetto  di
«riserva» preferenziale a beneficio dei profughi ai  sensi  dell'art.
17. Tale interpretazione e' recepita nella Direttiva  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2002. 
    Un'interpretazione logico-sistematica, tuttavia, potrebbe indurre
a ritenere che la disposizione in esame si riferisca ai soli immobili
statali, ovvero di proprieta' degli  enti  specificamente  enumerati:
ove,  infatti,  si   volesse   ritenerne   l'applicazione   a   tutti
indistintamente gli  alloggi  assegnati  ai  profughi,  non  potrebbe
logicamente spiegarsi lo specifico richiamo, contenuto nella norma in
parola, agli  immobili  ubicati  nelle  Regioni  a  statuto  speciale
nonche' agli enti disciolti (in tal senso, cfr. Tribunale di  Firenze
n. 2951 del 28 luglio 2005; n. 2618 del 2009). 
    In ogni caso, la questione e' superata alla luce  del  successivo
intervento del legislatore. Con l'art. 4, comma 223, della  legge  n.
350/2003, e' stato infatti definito l'ambito  di  applicazione  della
norma in parola, precisando che essa si riferisce  agli  immobili  di
proprieta' statale realizzati ai sensi dell'art. 18 legge n. 137/52. 
    L'art. 4, ai commi 223 e 224, recita infatti «...223. Il comma 24
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,  si  interpreta
nel  senso  che  gli  alloggi  attualmente  di   proprieta'   statale
realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge  4  marzo  1952,  n.
137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini  italiani  in
possesso della qualifica di profugo ai sensi  dell'articolo  1  della
legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti  in  proprieta'  ai  profughi
assegnatari o ai loro congiunti in possesso  dei  requisiti  previsti
dalla predetta legge.  Per  la  determinazione  delle  condizioni  di
vendita, ivi comprese la fissazione del  prezzo  e  le  modalita'  di
pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore  alla  data  di
presentazione della  domanda  di  acquisto  dell'alloggio.  224.  Gli
immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e  assegnati  ai
profughi, non possono essere  utilizzati  per  finalita'  diverse  da
quelle  originarie  e,  di   conseguenza,   anche   se   gestiti   da
amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di  destinazione
non puo' essere modificato.». 
    In base a tali disposizioni, il giudice  ritiene  che  il  quadro
normativo abbia avuto un assestamento attraverso la  disposizione  di
interpretazione autentica contenuta nell'art. 4, comma 223 cit.,  che
fa espressamente riferimento agli alloggi attualmente  di  proprieta'
statale realizzati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137 del 1952. 
    Va rilevato tuttavia che sia il Consiglio di Stato (n.  1176  del
2005), che la Corte di cassazione (con la recente pronuncia n.  27662
del 2011) hanno espresso opinione contraria a quella appena  esposta,
ritenendo che l'art. 4 in questione, come gia' l'art. 45 della  legge
n. 388/2000, abbia unificato gli interventi previsti dalla legge  del
1952, artt. 17 e 18 e abbia disposto che  le  condizioni  di  miglior
favore per la determinazione del prezzo di cessione si  applichino  a
tutti gli immobili destinati ai profughi.  Si  legge  nella  sentenza
della SC: «Nella stessa linea della interpretazione  della  legge  n.
388 del 2000, art. 45 cosi' come delineata, sono poi  intervenuti  la
legge n. 350 del 2003, art. 4, commi 223  e  224  che  nell'affermare
(comma 223) che "le disposizioni di cui al d.l. 23 ottobre  1996,  n.
542, art. 5 si applicano a tutti gli immobili destinati  ai  profughi
di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e  successive  modificazioni"
senza  alcuna  distinzione,  attestano  la  insostenibilita'  di  una
distinzione tra soggetti che abbiano ottenuto alloggi costruiti con i
fondi destinati e soggetti che quegli  alloggi  avevano  ottenuto  in
forza della riserva nell'assegnazione prevista  in  loro  favore.  La
disposizione, nella parte finale, fa rinvio,  per  la  determinazione
delle condizioni di vendita (tra le quali quelle afferenti  prezzo  e
modalita' di suo pagamento), "alla normativa in vigore alla  data  di
presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio"». 
    Anche il Consiglio di Stato, nella decisione ricordata,  sostiene
che  una  conferma  dell'interpretazione  estensiva  si   rinverrebbe
nell'art. 1, comma 223 della legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  il
quale, «nell'affermare che "le disposizioni di cui all'art. 5 d.l. 23
ottobre 1996, n. 542 si applicano a tutti gli immobili  destinati  ai
profughi di cui  alla  legge  4  marzo  1952,  n.  137  e  successive
modificazioni" senza alcuna distinzione,  dimostra  l'intenzione  del
legislatore di non voler discriminare soggetti che  abbiano  ottenuto
alloggi costruiti con i' fondi destinati appositamente a tal fine  da
coloro che quegli alloggi avevano ottenuto  in  forza  della  riserva
nell'assegnazione prevista in loro favore (...)» (Cons. St.,  IV,  22
marzo 2005,  n.  1176).  La  decisione  del  Consiglio  di  Stato  e'
richiamata  anche  da  TAR  Piemonte,  n.  3451/2005,  nonche'  dalla
sentenza della Corte di Appello di  Milano  (n.  1732/2011)  e  dalla
sentenza della Corte di Appello di Bologna (n. 2010/2008),  citate  a
pagina 14 della memoria di replica di parte attrice. 
    Va tuttavia rilevato che il testo dell'art. 4, comma  223,  della
legge n. 350 del 2003 riportato  dal  Consiglio  di  Stato,  dal  Tar
Piemonte e dalla sentenza della SC n. 27662 del 2011  non  e'  quello
effettivamente  contenuto  nella  norma  ed  e'  stato   erroneamente
riferito, forse per il marasma normativo del settore, come  e'  stato
gia' notato (con riferimento al Consiglio di Stato)  nella  pronuncia
del Tribunale Firenze, n. 2951/2005,  cit.  Le  decisioni  ricordate,
frutto di un erroneo presupposto (cioe' di un testo diverso da quello
effettivo dell'art. 4, comma 223 cit.),  non  possono  dunque  essere
influenti per una diversa ricostruzione del quadro normativo. 
    Si ritiene pertanto che in base alla normativa statale solo  agli
alloggi di cui all'art. 18 cit. si applichi l'art. 1, comma 24, legge
n. 560/93. 
    Gli immobili di cui si tratta  nella  causa  in  esame  rientrano
tutti nella fattispecie di cui all'art. 17 della legge  n.  137/52  e
non sono di proprieta' statale, ma  del  Comune  di  Firenze:  dunque
esulano in radice i presupposti per l'applicazione  della  disciplina
statale secondo l'interpretazione qui accolta. 
  3. La disciplina regionale e la sua rilevanza nel giudizio. 
    Tuttavia va ancora rilevato come la Regione Toscana abbia emanato
la legge regionale n.  59/2005,  concernente  «Norme  in  materia  di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a  favore
dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n.  137
(Assistenza a favore dei profughi) ovvero all'articolo 34 della legge
26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)» che  ha
invece esteso espressamente anche ai profughi ex art. 17 della  legge
4 marzo 1952, n. 137 la possibilita' di acquistare gli  alloggi  loro
assegnati allo stesso prezzo di favore previsto  per  i  profughi  ex
art. 18 della legge 137/1952 dall'art. 1, comma  24  della  legge  n.
560/1993. 
    L'art. 1 della legge  regionale  (Alienazione  degli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica riservati ai profughi) prevede:  1.  I
profughi,  assegnatari  della  quota  degli   alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17  della
legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero
ai sensi dell'articolo 34  della  legge  26  dicembre  1981,  n.  763
(Normativa organica per i profughi), possono chiedere  ai  comuni  la
cessione in proprieta' di tali  alloggi  entro  il  30  giugno  2006,
beneficiando delle condizioni di miglior favore di  cui  all'articolo
3. 
    L'art.  3  (Prezzo  di  cessione  degli  immobili)  a  sua  volta
stabilisce:  1.  Il  prezzo  di  cessione  degli   alloggi   di   cui
all'articolo 1 e' determinato nella misura del 50 per cento del costo
di costruzione di ogni singolo  alloggio  alla  data  di  ultimazione
della costruzione stessa ovvero  di  assegnazione  dell'alloggio,  se
anteriore. 
    Tale normativa e' rilevante nel caso di specie dal  momento  che,
come sostenuto da parte attrice, si  tratta  di  legge  di  immediata
applicazione, al contrario di quanto ritiene il  Comune,  e  tale  da
fondare il diritto degli attori ad acquistare gli alloggi  al  prezzo
agevolato  del  50%  del  costo  di  costruzione,   prezzo   che   e'
notevolmente inferiore a quello applicabile per gli altri assegnatari
che non siano anche profughi  'riservatari'.  Dalla  ctu  svolta  (v.
relazione depositata il 29 ottobre 2010, pag. 22) risulta che il 50 %
del costo di costruzione sarebbe pari ad € 2.605,08. 
    Sul tema della rilevanza, per completezza, va  ricordato  che  il
Comune ha in realta' contestato che il  sig.  Dellisanti  e  il  sig.
Gheri abbiano i requisiti per accedere all'acquisto dei beni  di  cui
si tratta. Tuttavia la questione di legittimita' costituzionale -  su
cui infra - risulta comunque rilevante essendo pacifica la  qualifica
di profughi assegnatari di alloggi ex art. 17 legge n. 137/1952 degli
attori Dalio Affibiato e Stavro Pace e potendosi  nel  prosieguo  del
giudizio meglio valutare le posizioni degli altri due attori. 
  4.  Questione  di  legittimita'  costituzionale   della   normativa
regionale. 
    Pare al giudice che la questione sollevata da parte convenuta non
sia manifestamente infondata  per  quanto  concerne  l'art.  3  della
costituzione. 
    Va tenuto conto, al riguardo, del  fatto  che  la  previsione  da
parte della normativa statale di un prezzo di  particolare  favore  a
beneficio dei profughi di cui all'art. 18 legge n. 137/52, conseguiva
alla peculiarita' della fattispecie, caratterizzata  da  aspetti  non
ricorrenti nella disciplina di cui all'art. 17.  Di  tale  diversita'
strutturale e di regime delle due ipotesi di intervento da'  atto  la
stessa  parte  attrice  (vedi  nota  1,   pag.   8   della   comparsa
conclusionale). 
    Infatti, l'individuazione di un prezzo sensibilmente  ridotto  si
spiegava tenendo conto del fatto che gli alloggi costruiti ex art. 18
legge n. 137/52 erano locati ai profughi beneficiari ad un canone  in
cui era ricompresa tanto una percentuale  del  costo  di  costruzione
dell'immobile (inizialmente pari al 2% annuo, poi ridotta allo  0,5%:
art. 24 legge n. 137/52 modificato sul punto  da  legge  n.  182/61),
quanto  la  totalita'  delle  spese  generali  di  amministrazione  e
manutenzione calcolate ai sensi di legge (in particolare in base alle
disposizioni di cui al T.U. 1165/38). 
    La  contrazione  del  prezzo  di  cessione  riservata  a   questa
categoria di profughi conseguiva dunque alla costante  partecipazione
da parte di costoro, per tutti gli anni di  godimento  dell'alloggio,
ai costi di costruzione e gestione degli immobili. 
    Le assegnazioni di alloggio ai profughi per i quali era riservata
la quota del 15% delle assegnazioni  medesime  (art.  17  cit.)  sono
invece soggette al regime  giuridico  dettato  in  generale  per  gli
assegnatari  degli  alloggi  (in  sostanza,  i  profughi,  una  volta
divenuti  assegnatari  degli   alloggi   loro   riservati,   non   si
differenziano dagli altri assegnatari). 
    La normativa in parola, dunque, tendeva ad impedire che, a  danno
dei profughi beneficiari di  alloggi  ex  art.  18,  si  creasse  una
disparita' di trattamento nei confronti dei profughi  assegnatari  ex
art. 17, come  tali  soggetti  ad  un  canone  calmierato,  privo  di
componenti forfettarie calcolate in base ai costi  di  costruzione  e
gestione dell'immobile condotto in locazione. Nella  pronuncia  della
S.C. n. 13949 del 1999, si analizza in modo approfondito  il  diverso
regime delle due fattispecie, rilevando che il  motivo  per  cui  era
previsto un prezzo particolarmente agevolato per gli alloggi ex  art.
18 era proprio il fatto veniva corrisposta con il canone mensile  una
quota del costo  (che  poteva  aver  raggiunto  per  le  assegnazioni
1952-1953 il 40% del totale). Nei confronti dei profughi  assegnatari
di alloggi costruiti per loro, aveva dunque  una  particolare  ragion
d'essere la deroga al criterio generale di cui all'art. 1, comma  10,
della legge n. 560/1993. (2) 
    Invece una tale deroga non ha alcuna giustificazione se  riferita
ai profughi assegnatari  di  alloggi  'riservati'.  In  sostanza,  la
disposizione  del  prezzo  particolarmente  agevolato  non  mirava  a
tutelare una particolare categoria di profughi, ma  ad  impedire  una
ingiustificata disparita'  di  trattamento  per  i  motivi  indicati.
Giustamente  la  SC  rileva  che  nessuna  delle  leggi   che   hanno
disciplinato prima della legge n. 560/1993, la materia della cessione
in proprieta' degli alloggi economici e  popolari,  prevedeva  che  i
profughi in quanto tali dovessero corrispondere un prezzo  ridotto  e
che non si rinviene nessuna ragione per giustificare  l'introduzione,
solo nel 1993, di  un  trattamento  derogatorio.  Le  norme  via  via
emanate,  infatti,  avevano  avuto  di  mira  la  materia   specifica
dell'individuazione (attraverso la riserva o la costruzione  diretta)
degli  alloggi  da  attribuire  ai   profughi   stessi.   Da   queste
osservazioni, tra l'altro,  discende  l'interpretazione  della  Corte
circa la portata della legge n. 560/1993 di cui si e' sopra detto. 
    Queste stesse riflessioni, che il giudice condivide, valgono  per
ritenere che l'estensione da parte della legge regionale  Toscana  n.
59/2005 del prezzo di favore di cui si e'  detto  anche  ai  profughi
assegnatari ex art. 17 introduce una oggettiva, immotivata disparita'
di trattamento a danno di quanti invece usufruiscono di  immobili  ex
art. 18, parificandosi per tale via situazioni del tutto  disomogenee
e  contrastando  con  il  criterio  di  ragionevolezza  ex   art.   3
Costituzione. 
    Nello stesso tempo si ravvisa anche la non manifesta infondatezza
della questione di  legittimita'  degli  artt.  1  e  3  della  legge
regionale della Toscana n. 59 del 2005 in relazione all'art. 3  della
costituzione, nella parte in cui, richiamando lo stesso  criterio  di
cui all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993,  prevedono  che,  a
certe condizioni, i profughi assegnatari di alloggi ERP  ex  art.  17
della legge n. 137 del 1952 possano ottenere l'acquisto in proprieta'
degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50% del
costo di  costruzione  invece  che  secondo  le  norme  generali  che
disciplinano il patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica, cosi'
irragionevolmente diversificando situazioni  del  tutto  assimilabili
(il trattamento di tali assegnatari rispetto alle altre categorie  di
assegnatari degli alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica). 
    Non si rinviene infatti una ragione particolare  che  giustifichi
la diversita' del trattamento di  particolare  favore  rispetto  alla
generalita' degli assegnatari (3) , dal momento che la valorizzazione
dello stato di profugo  italiano  e'  gia'  presa  in  considerazione
dall'ordinamento per disporre la riserva del 15%  degli  alloggi  del
patrimonio dell'e.r.p., mentre considerarla nuovamente come  elemento
per disporre una cosi' drastica  riduzione  del  prezzo  di  acquisto
rispetto agli assegnatari che non  sono  profughi  contrasta  con  il
principio  di  eguaglianza,  perche'   comporta   un   ingiustificato
trattamento differenziato di  una  medesima  categoria  di  soggetti.
Questa scelta viola il canone  generale  della  ragionevolezza  delle
norme e pare esulare dai limiti della  discrezionalita'  legislativa,
specie di fronte alla tutela di un diritto sociale, quale  quello  al
bene casa che mal tollera differenziazioni non legate allo  stato  di
bisogno in concreto (art. 47, II co. cost. (4) ). 
    La ragione posta a base della normativa regionale, del resto  (ed
e' significativo), non e' stata quella di differenziare  per  qualche
motivo la posizione dei profughi da quella degli  altri  assegnatari,
ma, come dichiarato in modo espresso, e' stata quella  di  equiparare
il trattamento  tra  i  profughi  assegnatari  di  alloggi  costruiti
apposta dallo Stato (art.  18  cit.)  e  profughi  assegnatari  degli
alloggi di edilizia residenziale (art. 17 cit.) (5)  ,  equiparazione
che, in base a quanto osservato, appare pero' irragionevole. 
    Non   si   ravvisa   la   possibilita'   di    un'interpretazione
costituzionalmente orientata, dato il chiaro tenore  della  normativa
regionale. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  appare  pertanto
rilevante per la decisione del presente giudizio (per le osservazioni
svolte sub 4) e non manifestamente infondata. 

(1) L'art. 5 comma 2 d.l. n. 542/96  stabilisce  che:  «Il  comma  24
    dell'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  va
    interpretato nel senso  che  il  beneficio  delle  condizioni  di
    miglior favore contenute nell'articolo 26 delle  norme  approvate
    con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio  1959,  n.
    2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27  aprile  1962,
    n. 231, comporta che il prezzo di cessione  e'  pari  al  50  per
    cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data
    di ultimazione della costruzione stessa  ovvero  di  assegnazione
    dell'alloggio, se anteriore» 

(2) Art 1, comma 10: Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore
    che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle  rendite
    catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e  del
    servizi tecnici erariali del Ministero delle  finanze  a  seguito
    della revisione generale disposta con decreto del Ministro  delle
    finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
    n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo  7  del  decreto
    legge 11 luglio 1992,  n.  333,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive  revisioni.
    Al prezzo cosi' determinato si applica la  riduzione  dell'1  per
    cento per ogni anno di anzianita' di  costruzione  dell'immobile,
    fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del  prezzo
    viene effettuato entro quindici giorni  dal  perfezionamento  del
    contratto di alienazione. 

(3) Secondo il Comune, anche un profugo che abbia  ottenuto  uno  dei
    primi  posti  nella   graduatoria   (e   quindi   particolarmente
    bisognoso) e sia assegnatario diretto e non per riserva, potrebbe
    trovarsi  svantaggiato  rispetto  ad  un  profugo   che   risulti
    assegnatario solo grazie alla riserva. 

(4) v.  Corte  cost.  n.   217/1988   (che   definisce   il   diritto
    all'abitazione come diritto sociale fondamentale (art. 3, secondo
    comma, Cost.) afferma che l'art. 47, secondo  comma,  Cost.,  nel
    disporre che la Repubblica  «favorisce  l'accesso  del  risparmio
    popolare alla proprieta' dell'abitazione», individua nelle misure
    volte a rendere effettivo un alloggio in proprieta' una forma  di
    garanzia   privilegiata   dell'interesse   primario   ad    avere
    un'abitazione; v. Corte cost. n. 404/1988 che colloca il  diritto
    sociale all'abitazione fra i diritti inviolabili dell'uomo  (art.
    2 Cost., ma anche artt. 25 Dichiarazione universale  dei  diritti
    dell'uomo, 11 Patto internazionale dei diritti economici  sociali
    e culturali). 

(5) Come risulta dalla documentazione prodotta da parte  attrice  (si
    veda il ricorso al Tar Toscana, doc. 12) 
 
                               P.Q.M. 
 
    1. dichiara  la  cessazione  della  materia  del  contendere  per
sopravvenuta carenza di interesse ad agire  in  ordine  alla  domanda
presentata da Spiridione Melillo contro il Comune di Firenze; 
    2. rispetto alla domanda  degli  altri  attori  Pace,  Affibiato,
Gheri e Dellisanti, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
in  relazione  all'art.  3  della  Costituzione   la   questione   di
legittimita' degli artt. 1 e 3 della legge regionale della Toscana n.
59 del 2005 nella parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui
all'art. 1, comma 24 della legge n. 560/1993, prevedono  che,  sempre
che ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i  profughi  assegnatari
di alloggi del patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica ex art.
17 della legge n.  137  del  1952,  possano  ottenere  l'acquisto  in
proprieta' degli alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari
al 50% del costo di costruzione invece che secondo le norme  generali
che  disciplinano  il   patrimonio   ERP,   cosi'   irragionevolmente
parificando il trattamento di tali profughi  a  quello  dei  profughi
assegnatari di alloggi realizzati o costruiti per loro ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt. 18-25 della legge n. 137 del 1952; 
    3. dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione
all'art. 3 della Costituzione  la  questione  di  legittimita'  degli
artt. 1 e 3 della legge regionale della Toscana n. 59 del 2005  nella
parte in cui, richiamando lo stesso criterio di cui all'art. 1, comma
24 della legge n. 560/1993, prevedono che,  sempre  che  ricorrano  i
requisiti di cui all'art. 2, i profughi assegnatari  di  alloggi  del
patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica ex art. 17 della legge
n. 137 del 1952  possano  ottenere  l'acquisto  in  proprieta'  degli
alloggi assegnati previo pagamento di un prezzo pari al 50% del costo
di costruzione invece che secondo le norme generali che  disciplinano
il  patrimonio  ERP,  cosi'  irragionevolmente,   diversificando   il
trattamento di tali assegnatari  rispetto  alle  altre  categorie  di
assegnatari degli alloggi dell'Edilizia Residenziale Pubblica; 
    4.  dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e   ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    5. ordina che, a cura della Cancelleria,  la  presente  ordinanza
sia notificata alle parti costituite e al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Firenze, il 20 giugno 2012. 
 
                         Il giudice: Breggia