N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 2013
Ordinanza del 22 gennaio 2013 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto sulle istanze proposte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Taranto . Ambiente - Inquinamento - Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale - Previsione che, in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'ambiente puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo non superiore a 36 mesi - Applicazione della disposizione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento - Previsione che i provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio dell'attivita' di impresa - Previsione che l'impianto siderurgico della societa' ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale - Previsione che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 207 del 2012, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto (nella specie, destinataria di provvedimenti cautelari reali gia' disposti dall'autorita' giudiziaria) sia autorizzata alla prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge - Contrasto con il principio della separazione tra i poteri dello Stato, a fronte della violazione della riserva della funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura, quale ordine autonomo e indipendente, chiamato ad attuare la giurisdizione mediante il giusto processo - Contrasto con l'obbligo dell'Ordinamento di reprimere e prevenire i reati - Violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale e delle garanzie a tutela del pubblico ministero - Violazione dei principi del giudice naturale e della responsabilita' penale personale - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di legalita' - Preclusione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Violazione del principio di uguaglianza tra cittadini - Irragionevole disparita' di trattamento tra imprese - Lesione del diritto alla salute e all'ambiente salubre - Inosservanza dei limiti alla liberta' di iniziativa economica privata - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e protezione della salute umana - Lesione del diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, enunciato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU). - Legge 24 dicembre 2012, n. 231 (recte: Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2012, n. 231), artt. 1 e 3. - Costituzione, artt. 2, 3, 9, comma secondo, 24, primo comma, 25, primo comma, 27, primo comma, 32, 41, comma secondo, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), agli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).(GU n.6 del 6-2-2013 )
IL TRIBUNALE Esaminate le due istanze, riguardante l'una il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto e l'altra il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del medesimo stabilimento siderurgico, avanzate in data 4 gennaio 2013 dall'Ufficio del Pubblico Ministero in persona del doti. Francesco Sebastio - Procuratore, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott.ssa Giovanna Cannarile, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e dott. Remo Epifani - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale. Ritenuto opportuno, ai fini di un piu' agevole inquadramento di dette istanze delle quali si dira' nel prosieguo, ricordare preliminarmente i provvedimenti giurisdizionali intervenuti nel presente procedimento, come da esposizione che segue sul) paragrafi A) e B). A) Il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a., ed il giudicato cautelare formatosi sullo stesso. Con decreto emesso in data 25.07.2012 questo g.i.p. disponeva, ex articoli 321 comma 1 c.p.p., il sequestro preventivo, senza facolta' d'uso, delle seguenti aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando quali custodi ed amministratori dei predetti beni, per gli aspetti tecnico-operativi, gli ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, ed il dottor Mario Tagarelli per gli aspetti amministrativi. In pari data - 25.07.2012 - veniva emessa ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alo' Salvatore. Tali provvedimenti venivano adottati in relazione alle seguenti fattispecie di reato ipotizzate dai PP.MM. presso questo Tribunale: art. 434 comma 1 e 2 e.p. - Disastro doloso c.d. innominato aggravato dalla verificazione del disastro; art, 437 comma 1 e 2 c.p. - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dalla verificazione del disastro; art. 439 c.p. - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; articoli 81 comma 1 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p. - Danneggiamento aggravato continuato e Getto pericoloso di cose, nonche' reati contravvenzionali di cui agli articoli 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 - 256 e 279 decreto legislativo n. 152/2006. Trattasi di reati di pericolo, aggravanti dall'evento, di natura permanente o, quanto meno, istantanea ad effetti permanenti. A fondamento delle disposte misure cautelari, tanto quelle personali coercitive quanto quella reale, un composito e ponderoso materiale acquisito nel corso delle indagini, integrato, tra l'altro, dagli esiti delle due perizie - chimico-ambientale e medico-epidemiologica - svolte in sede di incidente probatorio richiesto dalla Procura della Repubblica di Taranto. Le risultanze di detti accertamenti peritali costituiscono, come e' noto, prove processuali, assunte nelle forme (proprie del dibattimento) dell'incidente probatorio e nel pieno rispetto delle regole del contraddittorio delle parti. Con ordinanza del 7/20.08.2012 il Tribunale di Taranto in funzione di Tribunale del riesame confermava il sequestro, senza facolta' d'uso a fini produttivi, di dette aree ed impianti dell'ILVA, parzialmente modificando le - sole - disposizioni relative ai profili della esecuzione ed amministrazione-custodia dei beni. Con la stessa ordinanza, il Tribunale del riesame riconosceva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Andelmi Marco, Cavallo Angelo, Dimaggio Ivan, De Felice Salvatore e D'Alo' Salvatore in relazione alle fattispecie di reato sopra indicate, confermando per Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi la misura cautelare personale (che veniva, per contro, annullata dal medesimo Tribunale nei riguardi degli altri indagati, per ritenuta insussistenza di esigenze cautelari). Giova evidenziare che: in data 17 gennaio 2013 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale per i tre indagati; anche la pronuncia del Tribunale del riesame sul sequestro di aree ed impianti dell'ILVA e' divenuta inoppugnabile, non avendo gli interessati proposto ricorso alla Suprema Corte avverso tale ordinanza, sulla quale si e', dunque, formato il c.d. giudicato cautelare. Appare utile, poi, sottolineare che nel confermare la sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo (fumus commissi delicti e pericolum in mora), funzionale alla tutela delle esigenze preventivo-cautelari indicate dalla legge (art. 321 comma 1 c.p.: «Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ...»), i Giudici del riesame ribadivano la sussistenza, in danno del territorio tarantino comprensivo di centri abitati e zone rurali, di una situazione di emergenza ambientale e sanitaria di assoluta gravita' e comprovata attualita', imputabile alle emissioni inquinanti - convogliate, diffuse e fuggitive - dello stabilimento ILVA s.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico sottoposti a sequestro, affetti da molteplici e gravi criticita' strutturali e funzionali. Gli stessi Giudici, quindi, ribadivano l'assoluta indifferibilita' ed urgenza, a tutela della pubblica incolumita' (ossia della salute dei residenti e dei lavoratori del siderurgico) e dell'ambiente, del raggiungimento delle finalita' preventivo-cautelari del disposto sequestro, consistenti nella immediata interruzione delle attivita' inquinanti e nella eliminazione di tutte le situazioni di pericolo per le persone e per l'ambiente di cui sono fonti le aree e gli impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto assoggettati a vincolo reale. Subordinavano esplicitamente la possibilita' di una ripresa dell'attivita' produttiva dello stabilimento alla previa, completa realizzazione di tutti gli interventi indispensabili per l'eliminazione delle accertate e perduranti situazioni di pericolo. Osservavano, tra l'altro, i Giudici del riesame, in alcuni passaggi della motivazione dell'ordinanza: «... Le risultanze del procedimento evidenziano, in definitiva, l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti dello stabilimento ILVA S.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticita' ambientali di cui si e' diffusamente detto - Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie ed Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi) ...» (pag. 99); «... Dalle risultanze dell'indagine ... emerge come la gestione dello stabilimento ILVA di Taranto sia stata caratterizzata da gravissime criticita' che hanno provocato e tuttora provocano gravissimi danni all'ambiente e alla salute delle persone ...» (pagg. 76/77); « ... Nel caso in esame non e' semplicemente contestata la commissione di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, ma piuttosto la realizzazione di fatti che hanno provocato un disastro ambientale di rilevanti dimensioni, peraltro tuttora in atto, rispetto al quale il numero delle persone offese non e' ancora precisamente ne' definitivamente quantificabile ... Ebbene, le concrete modalita' di gestione dello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Taranto... - che hanno determinato la continua e costante dispersione nell'aria ambiente di enormi quantita' di polveri nocive e di altri inquinanti di accertata grave pericolosita' per la salute umana (alla cui esposizione costante e continuata sono correlati eventi di malattia e di morte osservati con picchi innegabilmente preoccupanti, rispetto al dato nazionale e regionale, nella popolazione della citta' di Taranto, specie tra i residenti nei quartieri Tamburi e Borgo, piu' vicini allo stabilimento siderurgico), nonche' la contaminazione di terreni ed acque e di animali destinati all'alimentazione umana, in un'area vastissima che comprende l'abitato di Taranto e di paesi viciniori ed un'ampia zona rurale tra i territori di Taranto e Stalle - integrano senz'altro l'elemento materiale del reato in esame [art. 434 comma 1 e 2 c.p.], in termini di condotta ed evento di disastro ...» (pagg. 79/81); «... Nel caso di specie, ... gli effetti dannosi dell'evento disastro, oltre che accertati gravissimi e numerosi, risultano destinati ad aggravarsi negli anni a venire (si pensi al periodo di latenza delle piu' gravi malattie correlate all'esposizione agli inquinanti del tipo di quelli diffusi nell'ambiente dallo stabilimento ILVA di Taranto) ...» (pagg. 79/81); «... La gravita' e l'attualita' dell'emergenza sanitaria ed ambientale rendono effettivamente necessario un tempestivo, intervento in ordine alla messa a norma dello stabilimento, funzionale alla neutralizzazione delle fonti inquinanti e, conseguentemente, alla eliminazione delle emissioni illecite. Va dunque condiviso pienamente quanto osservato dal G.I.P., nella parte motiva del provvedimento di sequestro (cfr. pagg. 293-294), allorquando viene specificato come la situazione di grave e attualissima emergenza ambientale e sanitaria imponga l'immediata adozione del sequestro preventivo - senza facolta' d'uso - delle aree e degli impianti sopra indicati, funzionale alla interruzione delle attivita' inquinanti, e che «solo la compiuta realizzazione di tutte "le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo" individuate dai periti chimici (v. pagg. 545/554 del relativo elaborato peritale, nonche' sopra, sub paragrafo 5.5), in uno alla attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni maggiormente inquinanti (quali quelle contenenti diossine e PCB), potrebbe legittimare l'autorizzazione - previa attenta ed approfondita valutazione, da parte di tecnici nominati dall'A.G., dell'efficacia, sotto il profilo della prevenzione ambientale, delle misure eventualmente adottate - ad una ripresa della operativita' dei predetti impianti" ...» (pag. 117); «L'esigenza cautelare perseguita col sequestro preventivo e' quella di impedire la prosecuzione del reato ... Risulta assolutamente evidente, nel caso di specie, come sussista l'urgenza di intervenire con il provvedimento di sequestro atteso che, allo stato, come bene e' stato evidenziato dai periti chimici, dai periti medici, dagli accertamenti dell'ARPA, dagli accertamenti del NOE, le emissioni di sostanze nocive alla salute della popolazione sono chiaramente in corso e l'adeguamento degli impianti, ovvero l'eliminazione delle non corrette pratiche di gestione delle polveri degli elettrofiltri e di tutte le disfunzioni ... segnalate comportanti emissioni incontrollate e diffuse a quote basse non appare piu' eludibile...»; «...Va quindi sottratta al Gestore la disponibilita' delle predette aree e degli impianti ivi esistenti, allo scopo di eliminare tutte le disfunzioni sopra segnalate che determinano le emissioni diffuse e fuggitive di cui si e' detto. Attraverso il sequestro, infatti, occorre impedire che i reati sopra descritti siano portati ad ulteriori conseguenze atteso che, come dimostrato, e' in corso una massiva attivita' missiva di sostanze nocive alla salute umana ed animale ed Idonea a compromettere la qualita' dell'ambiente circostante (aria, acqua, terreni, vegetali) derivante dal ciclo di lavorazione del siderurgico di Taranto; in particolare, dagli impianti delle seguenti aree: Parchi, Cokerie, Agglomerato, Altoforno, Acciaieria, Area GRF ... Pertanto, allo stato, ... l'unico modo per evitare gli effetti di pericolo e danno gia' accertati e' quello di impedire la tipologia di emissioni convogliate e soprattutto diffuse-fuggitive incontrollate e intollerabili per la salute umana, vegetale ed animale. Tale risultato, nell'immediato puo' essere raggiunto esclusivamente con il sequestro preventivo delle predette aree...» (pagg. 114/117); « ... Ritiene dunque il Tribunale che le modalita' esecutive del sequestro, in concreto, non possano che essere individuate dagli stessi custodi - amministratori, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, ed attuate sotto la supervisione del P.M. procedente, quale organo dell'esecuzione, all'esclusivo fine della eliminazione della situazione di pericolo; cio' in vista del raggiungimento del precipuo obiettivo, normativamente previsto, del sequestro preventivo, ovvero quello di evitare che la libera disponibilita' del bene sottoposto a sequestro possa aggravare e protrarre le conseguenze dei reati il cui fumus nel caso concreto venga ravvisato ...... Nel caso di specie, dunque, l'obiettivo da perseguire e' uno ed uno solo, ovverosia il raggiungimento, il piu' celermente possibile, del risanamento ambientale e l'interruzione delle attivita' inquinanti ... » (pag. 118); «... Deve, in definitiva, confermarsi il sequestro, senza facolta' d'uso, delle aree e degli impianti sopra indicati; il provvedimento del G.I.P. va invece modificato quanto alla nomina dei custodi ... nonche' nella parte in cui prevede che i custodi ingg. Valenzano, Laterza e Lofrumento "avvieranno immediatamente le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti", nei termini Seguenti: "Dispone che i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti" (pag. 122). Si rappresenta, infine, che con ordinanze rese in data 26.09.2012 e 30.11.2012, questo g.i.p. rigettava, su conforme parere dell'Ufficio del P.M., due istanze proposte dall'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di ILVA s.p.a., Ferrante Bruno, intese ad ottenere, rispettivamente, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' produttiva e la revoca del sequestro preventivo degli impianti. L'interessato proponeva appello ex art. 322-bis c.p.p., davanti al Tribunale di Taranto, avverso la prima di dette ordinanze, per poi rinunciare all'impugnazione. Avverso la seconda ordinanza, infine, non risulta essere stata proposta alcuna impugnazione. B) Il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto. Con decreto emesso in data 22.11.2012, questo g.i.p. ordinava il sequestro preventivo «del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto derivante dai processi produttivi dell'area a caldo esistente nelle relative aree di stoccaggio e destinato alla vendita ovvero al trasferimento in altri stabilimenti del gruppo», disponendone l'affidamento ai custodi-amministratori gia' nominati nell'ambito del medesimo procedimento. Il provvedimento veniva adottato in relazione alle seguenti fattispecie di reato ipotizzate dai PP.MM. presso questo Tribunale: art. 416 comma 1 e 2 c.p. - Associazione per delinquere; art. 434 comma 1 e 2 c.p. - Disastro doloso c.d. innominato aggravato dalla verificazione del disastro; art. 437 comma 1 e 2 c.p. - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro aggravata dalla verificazione del disastro; art. 439 c.p. - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; articoli 81 comma 1 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p. - Danneggiamento aggravato continuato e Getto pericoloso di cose, nonche' reati contravvenzionali di cui agli articoli 24 e 25 decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 - 256 e 279 decreto legislativo n. 152/2006. Trattasi, anche in questo caso, di reati di pericolo, aggravanti dall'evento, di natura permanente o, quanto meno, istantanea ad effetti permanenti. Per tali reati (fatta eccezione per quello di cui all'art. 416 c.p.) risultano indagati, tra gli altri, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo, rispettivamente attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di ILVA s.p.a., e attuale direttore del medesimo stabilimento. In pari data, 22.11.2012, veniva emessa altra ordinanza applicativa di misura cautelare personale, nei confronti di Riva Emilio, Riva Arturo Fabio (a tutt'oggi latitante), Capogrosso Luigi, Archina' Girolamo e Liberti Lorenzo, per i delitti appena indicati (come rispettivamente contestati nella richiamata ordinanza) nonche' per corruzione in atti giudiziari e falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (reati contestati agli indagati Liberti, Archina', Riva Emilio, Riva Arturo Fabio e Capogrosso Luigi). Misura coercitiva che il Tribunale di Taranto in funzione di Tribunale del riesame ha recentemente confermato per Riva Emilio, Archina' e Liberti, e sostituito con altra meno afflittiva per Capogrosso, riconoscendo, comunque, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti indagati, in relazione a tutte le fattispecie delittuose loro ascritte. Tornando al decreto di sequestro preventivo del 22.11.2012, va sottolineato che esso veniva disposto sia ai sensi degli articoli 321 comma 2 c.p.p. e 240 comma l c.p., avendo ad oggetto il prodotto, suscettibile di confisca, dei reati ipotizzati dai PP.MM. e che l'ILVA aveva continuato a perpetrare proseguendo imperterrita nell'attivita' incriminata facendo uso a fini produttivi degli impianti sottoposti a sequestro, in palese violazione dell'esplicito divieto dei provvedimenti giudiziari, sia ai sensi dell'art. 321 comma 1 c.p.p., per le finalita' preventivo-cautelari in tale norma indicate. C) Le istanze avanzate dai PP.MM. presso questo Tribunale in data 4.01.2013. Rilevato, con riferimento all'istanza avanzata in relazione al sequestro di cui al precedente paragrafo A), che: trattasi di istanza con la quale i PP.MM. chiedono al G.i.p., sulla base della normativa del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, cosi' come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231, la modifica, con concessione della facolta' d'uso, del decreto di sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di cui la stessa societa' e' gia' venuta in possesso, e la revoca dei custodi-amministratori gia' nominati da questo g.i.p., ovvero di sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 207/12 cosi' come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231, «perche' in contrasto con gli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104, 117 della Costituzione», nei punti e per le ragioni diffusamente indicate nella richiesta avanzata dai medesimi PP.MM. In particolare, preliminarmente alle eccezioni di incostituzionalita' dagli stessi sollevate, i PP.MM. osservano nella loro richiesta, dopo avere ricordato sinteticamente le disposizioni adottate dal G.i.p. con il decreto di sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto emesso il 25 luglio 2012 e dal Tribunale del riesame con ordinanza del 7/20 agosto 2012, sulla quale si e' formato il c.d. giudicato cautelare. ... Sulla base (dello) inequivoco dettato del Tribunale del riesame il P.M. impartiva precise direttive ai custodi con provvedimento dell'1.09.2012 che, peraltro, ribadiva altro e precedente provvedimento. In esso i custodi erano invitati: «n. .. 1) a procedere immediatamente alla adozione delle misure necessarie alla pronta eliminazione delle emissioni nocive ancora in atto; 2) a procedere alla individuazione delle misure necessarie agli adeguamenti tecnico-ambientali idonei a consentire la ripresa dell'operativita' degli impianti in totale sicurezza per i lavoratori e la popolazione esposti alle criticita' sanitarie riscontrate, nonche' ad attuare tutte le ulteriori misure indicate nel provvedimento del Tribunale del riesame del 7/20.08.2012 da intendersi qui integralmente richiamate; 3) a procedere ad elencare analiticamente tutti gli interventi necessari di cui al punto 2) con specificazione dei relativi costi e tempi di esecuzione ...». Altro provvedimento di analogo contenuto era impartito ai custodi il 5.10.2012 ove era anche disposto un termine di giorni 5 entro il quale l'ILVA, a mezzo del custode-amministratore dott. Bruno Ferrante, doveva adibire le maestranze occorrenti destinandole alle operazioni tecniche necessarie a far cessare ulteriori emissioni inquinanti derivanti degli impianti, reparti ed aree sotto sequestro. Tutto cio' premesso, occorre precisare che i due provvedimenti sopra indicati erano emessi sia tenendo conto di quanto statuito da Tribunale del riesame che escludeva qualsiasi facolta' d'uso e quindi di produzione finalizzata alla commercializzazione dell'acciaio, sia delle relazioni dei custodi che indicavano in maniera dettagliata tutti gli interventi immediati da effettuare sugli impianti in sequestro per bloccare le emissioni nocive. Non solo, piu' recentemente, il Tribunale di Taranto, a seguito di richiesta del P.M. che aveva inoltrato ricorso per cassazione avverso altro provvedimento del Tribunale adito quale giudice dell'esecuzione dalle difese, nel sospendere tale ultimo provvedimento nella parte in cui reintroduceva la figura di Ferrante quale custode e confermando quanto statuito dal riesame del 7.08.2012 in chiave di esclusione dell'attivita' produttiva, chiariva come l'allora custode amministratore dott. Ferrante «... ha palesato, in maniera davvero particolarmente chiara, la propria volonta' o quantomeno l'interesse alla prosecuzione dell'attivita' produttiva che, evidentemente, darebbe luogo ad una protrazione o aggravamento delle conseguenze dannose del reato, giunte invero gia' a livelli allarmanti ...». Ed ancora: «A conferma di quanto detto depone il tenore dell'atto di appello proposto da ILVA spa avverso il decreto adottato dal GIP in data 10.08.2012: a pag 13 dell'atto d'impugnazione si insisteva nella caducazione del provvedimento in quanto quest'ultimo veniva ritenuto ostativo alla prosecuzione dell'attivita' produttiva che, ad avviso (erroneo) della Difesa, sarebbe stata garantita dalla facolta' d'uso concessa da Tribunale del riesame con la decisione del 7.08.2012 (invero la facolta' d'uso veniva expressis verbis esclusa alla pag. 122 delle motivazioni dell'ordinanza relativa alla statuizione del 7.08.2012.)». Concludeva poi chiarendo che «la perdurante presenza del Ferrante nel ruolo di amministratore e custode giudiziario pregiudica la serena e compiuta esecuzione del decreto di sequestro preventivo ed introduce il rischio, serio e concreto, della possibile prosecuzione dell'attivita' produttiva ...». Nessun dubbio quindi sulla esclusione per l'ILVA della possibilita' di produrre essendo la stessa intimamente legata a doppio filo con l'attivita' inquinante dannosa per la salute e l'ambiente, atteso che e' proprio da essa che derivano le emissioni nocive che il sequestro ha inteso bloccare immediatamente. Nessun dubbio, pertanto, che l'attivita' demandata ai custodi-amministratori era ed e' inequivocabilmente quella diretta al blocco delle emissioni nocive quale fine principale ed ineludibile del sequestro in atto. Nessun dubbio che la produzione del siderurgico e' da ritenersi subordinata alla preventiva eliminazione delle criticita' impiantistiche che determinano le devastanti emissioni nocive per la salute e l'ambiente, emissioni che l'azione dei custodi-amministratori era diretta ad eliminare grazie alla esecuzione degli interventi che gli stessi avevano ritenuto necessari allo scopo. Del resto se il sequestro preventivo disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., aveva ed ha lo scopo di evitare che «... la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati ...», appare chiaro come i profili esecutivi di esso, demandati necessariamente ed esclusivamente ai custodi dai provvedimenti di cui sopra, non potevano che essere legati al blocco delle emissioni nocive, il solo idoneo a realizzare le finalita' del suddetto sequestro ex art. 321 c.p.p. Come chiarito in diverse relazioni dei custodi-amministratori... numerosi sono gli interventi da realizzare sugli impianti necessari al blocco delle emissioni nocive, interventi che riguardano tutte le aree sottoposte a sequestro (parchi, cokerie, altoforni, acciaierie, GRF). Interventi, peraltro, assolutamente incompatibili con la continuita' della produzione prevedendo essi lo spegnimento e/o blocco di numerose parti dello stabilimento (batterie, altoforno 5, acciaieria 1, ecc.). In tal senso era orientata tutta l'attivita' dei custodi-amministratori che in esecuzione delle direttive del P.M. avevano compiuto una serie di sopralluoghi e attivita' di studio degli impianti al fine di eseguire il blocco delle parti di essi che causavano in modo diffuso e incontrollato emissioni di sostanze nocive alla salute e all'ambiente. Su tale stato di fatto interveniva il decreto-legge n. 207/2012 poi convertito con modificazioni nella legge n. 231/12. Le disposizioni normative di cui sopra stabiliscono all'art. 1, intitolato «Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in. caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», che: 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. .... 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato ... 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1 ... All'art. 3, intitolato «Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA spa. Controlli e garanzie», si statuisce che: 1. L'impianto siderurgico della societa' ILVA spa di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'art. 1. 1-bis (...). 2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA spa..., contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA spa di Taranto a norma dell'art. 1. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la societa' ILVA spa di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. In sostanza, le disposizioni sopra indicate non lasciano adito a dubbi: l'ILVA di Taranto, nonostante la sussistenza di un provvedimento di sequestro in atto dei suoi Impianti dell'area a caldo che impediva l'attivita' produttiva in quanto dannosa alla salute e all'ambiente, «per un periodo di trentasei mesi ... e' in ogni caso autorizzata, .... alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto ...». Appare allora chiarissimo come l'attivita' dei custodi, che invece era diretta al blocco dell'operativita' della maggior parte degli impianti delle area a caldo (batterie delle cokerie, altiforni, acciaierie, GRF) in quanto necessario per eliminare, nell'immediato, le emissioni nocive, e funzionale al risanamento di essi per una futura ripresa della produttivita' aziendale in totale sicurezza, si ponga in netto contrasto con quanto statuito dal decreto di cui sopra che autorizza invece la piena produttivita' degli impianti imponendo un'opera di risanamento diluita nel tempo assolutamente pregiudizievole per la salute e l'ambiente. Non solo, in realta' data la previsione di cui al comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto, ove e' inserita una sorta di clausola di esclusivita' stabilendosi che «... le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame ...», appare chiaro come i custodi, nonostante siano presenti sugli impianti, non abbiano nemmeno la possibilita' di evidenziare delle ulteriori criticita' degli impianti stessi idonee a determinarne cattivo funzionamento diverse da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale e causanti emissioni diffuse e incontrollate nocive alla salute. In sostanza, l'attivita' dei custodi-amministratori volta ad eliminare le emissioni nocive e ad utilizzare gli impianti ai fini del risanamento con l'individuazione delle misure da loro ritenute necessarie allo scopo, si pone in chiara violazione del decreto di cui sopra che invece da un lato consente la piena attivita' produttiva nonostante essa sia foriera di emissioni nocive incontrollate, dall'altro esclude ed addirittura vieta ai custodi-amministratori (e non solo a loro) di individuare ulteriori criticita' idonee ad imporre misure aggiuntive e diverse rispetto a quelle previste nell'AIA e nel successivo provvedimento di riesame AIA. Non vi sono dubbi allora come la normativa contenuta nel decreto-legge sia di assoluto divieto per i custodi di eseguire i compiti loro assegnati in funzione di realizzazione delle finalita' del sequestro preventivo in atto. Si impone, quindi, doverosamente, anche in considerazione dei costi esistenti relativi agli onorari dei quattro custodi-amministratori, la revoca dell'incarico loro conferito, incompatibile con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto sopra indicato. Invero solo la non applicazione delle disposizioni di cui alla normativa d'urgenza cosi' come convertita giustificherebbe la permanenza dell'incarico e delta funzione dei custodi. Peraltro, la statuita immissione in possesso degli impianti in sequestro a favore dell'ILVA e l'autorizzazione alla produzione ed alla commercializzazione dei suoi prodotti ha, in sostanza, introdotto una sorta di facolta' d'uso ex lege che impone una ratifica giurisdizionale atteso che il provvedimento di sequestro formalmente e' ancora in vita. Si impone quindi anche la concessione della facolta' d'uso degli impianti in sequestro quale modifica sostanziale del provvedimento di sequestro in atto. Il giudice non ha scelta, o applica l'atto avente forza di legge, ovvero, dubitando della sua legittimita' costituzionale solleva la questione di costituzionalita', sospendendo ogni decisione e rimettendo gli atti alla Consulta. Nel caso che ci occupa, invero, sussistono seri dubbi sulla legittimita' costituzionale delle disposizioni del decreto-legge n. 207/12 cosi come convertito nella legge n. 231/12 e quindi appare doveroso chiedere al giudice, investito della presente richiesta, di sollevare la questione di costituzionalita' dinanzi alla Consulta ... [per le ragioni, rappresentate dai PP.MM, che verranno successivamente esposte]. Rilevato, poi, con riferimento all'istanza avanzata dai PP.MM., in relazione al sequestro di cui al precedente paragrafo B), che: in data 4.01.2013 Ferrante Bruno, in qualita' di Presidente del C.d.A. di ILVA s.p.a., ha avanzato alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale di Taranto richiesta di «dare immediata esecuzione al disposto di cui all'art. 3 comma terzo del decreto-legge n. 207 del 3.12.2012, come convertito in legge approvata in data 20.12.2012 e pubblicata in G.U. in data 3.01.2013, anche disponendo la rimozione dei sigilli dei beni oggetto del provvedimento "decreto di sequestro preventivo" del G.i.p. di Taranto in data 22.11.2012 e comunque di ogni altra attivita' necessaria a tal fine»; in pari data i PP.MM., esprimendo ex art. 321 comma 3 c.p.p. parere contrario all'accoglimento di tale istanza dell'ILVA, hanno trasmesso la stessa per competenza all'Ufficio del G.i.p., chiedendogli «di sollevare la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute nel decreto-legge n. 207/2012 cosi' come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231. In particolare, degli articoli 1 e 3 del suddetto decreto-legge cosi' come convertito con modificazioni nella legge n. 231/12 perche' in contrasto con gli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104, 117 della Costituzione ...». Si riportano anche in questo caso, di seguito, le osservazioni svolte dai PP.MM. nella loro richiesta, preliminarmente alle eccezioni di incostituzionalita' dagli stessi sollevate. Con l'istanza di cui sopra ILVA spa chiede che venga data esecuzione al disposto di cui all'art. 3, comma terzo, del decreto-legge n. 207/12, cosi' come convertito nella legge n. 231/12, e cio' disponendo anche la rimozione dei sigilli dei beni oggetto dei provvedimento di sequestro preventivo del GIP di Taranto in data 22.11.2012. In sostanza la richiesta dell'ILVA spa, statuendo la legge che la stessa impresa e' immessa nel possesso dei suoi beni ed e', in ogni caso, autorizzata alla prosecuzione dell'attivita' produttiva, nonche' alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, e' di un vero e proprio dissequestro del prodotto finito e semilavorato vincolato con provvedimento del GIP del 22.11.2012. Appare chiaro come raccoglimento dell'istanza in argomento debba tenero conto di quanto statuito dai disposto di cui all'art. 1, comma 4, ove si stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 9 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1.». Invero, la commercializzazione del prodotto finito e/o semilavorato determinerebbe la definitiva perdita del bene attraverso la sua alienazione a terzi ovvero il trasferimento ad altre societa' per le successive lavorazioni. In sostanza, il provvedimento di sequestro sarebbe del tutto vanificato, sussistendo la chiara incompatibilita' tra il vincolo reale e la commercializzazione dei beni sottoposti a tale vincolo. Del resto appare evidente come il prodotto di cui discutiamo sia il risultato di un'attivita' produttiva gia' descritta da diversi provvedimenti giurisdizionali come criminosa ed, allo stato, ancora sottoposta alle norme penali ivi contestate. Sotto tale profilo l'applicazione della normativa di cui sopra appare chiaramente di dubbia costituzionalita', atteso che consente da un lato un'attivita' produttiva illecita e dall'altro la commercializzazione del frutto di tale attivita', peraltro, anche con efficacia retroattiva. Alla luce di quanto sopra chiarito appare doveroso esprimere parere contrario all'accoglimento dell'istanza presentata, rimettendo la questione all'attenzione dei G.i.p. chiedendo allo stesso di sollevare le questioni di costituzionalita' in ordine alle disposizioni della normativa del decreto-legge n. 207/12, cosi come convertito nella legge n. 231112 [per le ragioni, rappresentate dai PP.MM, che verranno successivamente esposte] in considerazione del fatto che la questione di legittimita' costituzionale qui proposta e' l'unico strumento concesso dall'ordinamento per evitare di applicare norme di dubbia costituzionalita' (cfr. Gustavo Zagrebelski, «La Giustizia Costituzionale - Cap. 3° 1 sistemi di instaurazione e le modalita' di svolgimento dei giudizi di incostituzionalita' sulle leggi» - stralcio allegato) ... D) Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai PP.MM. Gli ulteriori profili e le questioni di legittimita' costituzionale rilevati d'ufficio. Di seguito si riportano i motivi e le argomentazioni che i PP.MM. hanno posto a fondamento delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012 n. 231 (entrata in vigore il 4.01.2013 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.01.2013), di conversione, con modificazione, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, «recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», sollevate, in entrambe le istanze sopra indicate, in relazione agli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104 e 117 della Costituzione. ... Con la disciplina sopra indicata legislatore ha inteso statuire il principio secondo cui determinate imprese aventi particolari dimensioni, se individuate quali siti di interesse strategico nazionale, possono continuare la loro attivita' produttiva e commerciale anche in presenza di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria che intendono invece bloccare tale attivita' in quanto foriera di reati. La peculiarita' della disciplina introdotta che ne determina la chiara incostituzionalita', sotto diversi profili, e' dovuta al fatto che con essa legislatore non ha inteso eliminare quelle ipotesi criminose, esistenti nell'ordinamento, legate all'attivita' produttiva dell'impresa interessata, ma ha semplicemente disposto che l'impresa stessa, a mezzo dei suoi amministratori, puo' continuare a compiere dei fatti che l'ordinamento prevede ancora come reati. Addirittura anche quando sono in atto provvedimenti giurisdizionali che hanno inteso bloccare la commissione di tali reati, vanificando di fatto l'efficacia di tali provvedimenti. Innanzitutto, risulta chiarissima la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Invero, alla luce di quanto sopra chiarito, e' possibile affermare che, nell'ambito del limite temporale dei 36 mesi previsti dal decreto, identici fatti (di reato) se commessi da alcune imprese (quelle previste nel decreto) non sono soggetti alla sanzione penale, se commessi da altre imprese (non indicate nel decreto) sono invece soggetti alla sanzione penale. Questo P.M. (Procura di Taranto) sa bene che il legislatore puo' sottoporre a discipline diverse situazioni diverse, come peraltro si desume dallo stesso art. 3 qui invocato, ma nel caso di specie e' lo stesso legislatore che irragionevolmente dispone che a fronte delle stesse situazioni fattuali viene applicata una disciplina diversa, con l'aggravante che tale diversita' di disciplina non viene nemmeno stabilita a priori, ma solo a seguito di un provvedimento discrezionale del Presidente del Consiglio dei ministri idoneo all'occorrenza ad intervenire su quello giurisdizionale privandolo di ogni effetto. Qui non si stabiliscono dei parametri tecnici che un'impresa di determinate caratteristiche deve rispettare e un'altra di altre caratteristiche non deve rispettare (es. limiti di emissioni, di produzione, ecc.); si stabilisce semplicemente che alcune imprese non sono soggette, per un periodo determinato, alle norme penali, di procedura penale, a quelle di settore e a tutte quelle che prevedono interventi tesi a bloccare l'attivita' produttiva dannosa, ovvero a risarcire i danni causati da tale attivita' nel periodo di «moratoria». Si ha una «sospensione» ingiustificata dell'operativita' della legge solo per alcune imprese e non per altre. Tutto cio' sulla base di criteri eccessivamente generici. Invero, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrebbe individuare «lo stabilimento di interesse strategico nazionale» appare caratterizzato da una eccessiva astrattezza ove si ponga mente alla circostanza che tale provvedimento e' il presupposto per stabilire se un'impresa ed i suoi amministratori debbano essere sottratti ai provvedimenti giurisdizionali penali e non. Non risulta chiaro cosa il legislatore abbia voluto indicare con la definizione di stabilimento di interesse strategico nazionale. Quali sono i parametri? Quali le caratteristiche? Tutto sembra rimesso alla piu' ampia discrezionalita' dell'Autorita' Amministrativa. Peraltro, appare difficile ipotizzare che un'impresa che occupi 200 dipendenti possa ritenersi (addirittura) stabilimento di interesse strategico nazionale. Tutto questo, ripetiamo, appare poco rispettoso dei parametri costituzionali di cui all'art. 3 della Carta costituzionale in considerazione del fatto che la scelta dell'autorita' amministrativa consente ad una impresa di non subire i rigori di legge che invece tutte le altre imprese subiscono. La normativa allora non e' piu' caratterizzata dalla generalita' ed astrattezza, ma da una chiarissima individualita' e concretezza, nemmeno stabilita da criteri gia' individuati, ma sulla base di un provvedimento amministrativo idoneo a spazzare via addirittura un provvedimento giurisdizionale in atto. Viene cosi' a crearsi una disparita' di trattamento senza precedenti con situazioni identiche trattate in modo differente sotto il profilo sanzionatorio. Invero, come detto, una cosa e' stabilire le caratteristiche che devono avere determinate aziende per beneficiare di una determinata normativa, altro e' stabilire che tali aziende non sono soggette al codice penale ed alla procedura penale per un limitato periodo di tempo (36 mesi) e cio' sulla base di una decisione che puo' essere anche successiva rispetto all'intervento della magistratura. In conclusione, l'art. 3 della Costituzione viene violato perche' si stabilisce semplicemente che alcune aziende, pur essendo sottoposte, tra l'altro, alle norme penali, possono beneficiare di' una sorta di "moratoria" che le esonera, per un periodo di 36 mesi, dal rispetto di quella normative cui sono comunque sottoposte, e cio' sulla base di un provvedimento amministrativo totalmente rimesso alla scelta dell'Autorita' a cio' deputata, provvedimento idoneo a creare una evidente disparita' di trattamento tra imprese che compiono identiche azioni di rilevanza penale. Il profilo di incostituzionalita' sopra indicato, peraltro, si riflette, da un lato sugli articoli 101, 102, 103, 104 della Costituzione, dall'altro sugli articoli 26 e 27 della stessa Carta costituzionale. Come e' noto tali articoli descrivono un sistema giurisdizionale di chiara autonomia ed indipendenza della magistratura ordinaria da ogni altro potere dello Stato, con il giudice soggetto solo alla legge. Appare chiaro come le disposizioni del decreto di cui sopra cosi' come convertito consentono ad una determinata impresa di violare impunemente la legge senza alcuna possibilita' di intervento della magistratura, anzi addirittura vietando tale intervento, ed ancora piu' assurdamente bloccando qualsiasi iniziativa giurisdizionale tesa ad impedire la commissione di reati derivanti dall'attivita' produttiva di tali imprese. Sono chiarissime le disposizione del decreto ove si legge (art. 1, comma 4) che «le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio dell'attivita' dell'impresa a norma del comma 1.». A cio' si aggiunge l'ulteriore disposizione che il giudice non solo puo' subire il blocco dei suoi provvedimenti in atto, adottati su richiesta dell'A.G., ma addirittura, considerato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto ove si legge che «le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame...», la stessa A.G. e' espropriata del potere di accertare eventuali responsabilita' penali legate al cattivo funzionamento degli impianti determinato da aspetti non previsti dalle misure indicate dall'autorizzazione integrata ambientale. Trattasi, come e' evidente, di un totale ed illegittimo, sotto il profilo costituzionale, esproprio della funzione giudiziaria e giurisdizionale. Invero, se nessun dubbio sussiste sul fatto che un atto normativo non puo' modificare una sentenza passata in giudicato, lasciando intatto il quadro normativo sulla base del quale si e' formato il giudicato relativo a tale sentenza stessa, e, se ammissibile appare l'incidenza sul giudicato, quale conseguenza della creazione di una norma astratta idonea ad innovare l'ordinamento giuridico e non semplicemente ad incidere su uno o piu' giudicati, certamente non in linea con i precetti costituzionali della separazione dei poteri appare la normativa denunciata. Nel caso di specie, infatti, se pure e' vero che non sussiste alcuna sentenza irrevocabile, ma solo un giudicato cautelare, e' altrettanto vero che siamo in presenza di un atto normativo che priva di ogni efficacia un provvedimento giurisdizionale lasciando, pero', inalterato il quadro normativo sulla base del quale e' stato emanato tale provvedimento giurisdizionale; inoltre, trattasi di un atto normativo privo dei caratteri della generalita' ed astrattezza che introduce solo un periodo di sospensione dell'efficacia di diverse norme dell'ordinamento poste a tutela di interessi costituzionalmente protetti. Infatti, la mancanza di una sentenza passata in giudicato non assume alcun rilievo contrario all'eccezione di costituzionalita' qui proposta atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita', occorre considerare che i provvedimenti di natura cautelare reale sono necessari a rendere effettiva la giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. Invero, norme che abbiano come esplicito scopo quello di annullare gli effetti di provvedimenti cautelari gia' disposti ledono il dovere di prevenire e reprimere i reati che senza dubbio il sistema costituzionale riconosce come bene oggetto di protezione (Corte cost., sent. 6 aprile 1973 n. 34 - Cass. Pen. SS. UU. 29 gennaio 2003, n. 12878). Non a caso la Corte costituzionale ha chiarito che le leggi provvedimento, come quella qui denunciata, sono ammissibili entro limiti specifici, come quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (Corte cost. 13 luglio 2007, n. 267 - 15 luglio 2005, n. 282). Non vi sono dubbi, peraltro, che tale quadro non solo violi il principio di separazione dei poteri in relazione alla cd. riserva di funzione giurisdizionale, ma, rendendo impossibile l'applicazione di quelle norme penali e processuali fondanti l'intervento cautelare nei casi di pericolo per i beni protetti, si pongono in netto contrasto anche con il dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati rinvenibile dagli articoli 25 e 27 della Costituzione. Invero, la normativa denunciata prevede un periodo di 36 mesi nei quale l'impresa deve adottare le misure idonee al risanamento ambientale degli impianti, stabilendo, come unica sanzione, in caso di inadempienze, una pena pecuniaria (sanzione amministrativa) del 10% del fatturato. Tale disciplina determina, in sostanza, non solo l'impedimento per il P.M. di esercitare la sua funzione di reprimere e prevenire la commissione di reati, funzione prodromica all'esercizio dell'azione penale [per cui l'Ufficio (Procura di Taranto) ha gia' sollevato conflitto di attribuzione], ma e' idonea anche a sottrarre, da un lato i fatti-reato commessi in quell'arco temporale al loro giudice naturale (25 Cost.) e, dall'altro a vanificare il principio di responsabilita' penale personale in capo agli autori dei reati commessi sempre in quell'arco temporale (27 Cost.). Ne deriva la chiara violazione degli articoli sopra indicati. Conseguentemente risulta compromesso anche un altro principio cardine del nostro ordinamento costituzionale, e cioe' quello sancito dall'art. 24 della Costituzione: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». La violazione di tale disposizione costituzionale e' sotto gli occhi di tutti. Addirittura la legge stabilisce l'esatto contrario della norma costituzionale e cioe' che nessuno puo' agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi dall'attivita' inquinante dell'impresa posta in essere nel periodo dei famosi. 36 mesi concessi dalla legge. Nessuno puo' chiedere di bloccare l'emissione di diossina, benzo(a)pirene e altri inquinanti in modo diffuso e incontrollato causa di gravissimi danni alla propria salute e l'ambiente in cui vive. Il giudice che dovesse ricevere una domanda (citazione - ricorso - ecc.) di questo tipo dovrebbe rigettarla perche' la legge autorizza tali emissioni per un periodo di 36 mesi: unica sanzione, come detto, in caso di inadempienze, il 10% del fatturato. Tale aspetto, peraltro, determina un ulteriore profilo di incostituzionalita' in relazione all'art. 3 della Costituzione creando una disparita' di trattamento tra chi puo' agire contro l'impresa danneggiante e chi invece non puo' farlo. Altro dubbio di incostituzionalita' presentano le disposizioni del decreto di cui discutiamo, cosi' come convertito, in relazione agli articoli 32 e 41 della Costituzione, nonche' in relazione all'ormai riconosciuto (dalla Corte costituzionale) valore costituzionale del diritto ad un ambiente salubre attraverso il combinato disposto degli articoli 2, 9 e 32 della Costituzione. Come e' noto il legislatore, nell'esercizio del suo potere di legiferare, nel bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti, puo' scegliere in modo discrezionale quale interesse debba prevalere sull'altro in ipotesi di situazioni in cui necessariamente un interesse deve essere compresso a favore di un altro. La scelta tuttavia non deve essere arbitraria ed irrazionale. In linea di principio quindi una disciplina che prevede la prevalenza di interessi legati all'iniziativa economica e all'occupazione rispetto a quelli legati alla salute puo' anche superare il giudizio di costituzionalita', ma se tale bilanciamento si risolve in una sostanziale e totale prevaricazione di un interesse costituzionalmente protetto in danno di un altro esso e' affetto da irragionevolezza ed arbitrarieta' ed assume carattere di incostituzionalita'. Nel caso che ci occupa non appare difficile individuare nella normativa qui denunciata tali caratteristiche che ne determinano il contrasto con la Carta costituzionale. Invero, la tutela della salute appare chiaramente messa da parte in favore delle ragioni legate alla produzione ed all'occupazione. Come e' agevole desumere dal testo del provvedimento l'attivita' produttiva inquinante viene espressamente autorizzata nonostante essa sia dannosa per la salute e l'ambiente per un tempo non superiore a 36 mesi a condizione che siano adempiute le condizioni del provvedimento di riesame AIA nei termini ivi indicati: unica sanzione prevista nel caso di violazioni alle prescrizioni stabilite quella di natura economica. La sanzione amministrativa del 10% del fatturato desumibile dall'ultimo bilancio. A nulla vale ovviamente il richiamo alla clausola di salvaguardia (art. 1, comma 3 decreto n. 207/12 cosi' come convertito) ove si legge «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore ...», atteso che tale normativa di settore che prevede sanzioni che possono giungere alla revoca dell'AIA con blocco dell'attivita' dell'impresa (art. 29-decies testo unico 152/2006) non possono comunque essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi in caso di inosservanza dei termini AIA e' quella, come detto, del 10% del fatturato. Sanzione che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute e ambiente. Per un periodo di 36 mesi in sostanza l'impresa ha la possibilita' di inquinare anche se, per avventura, e' possibile stabilire molto prima di tale termine che la stessa non si adeguera' alle prescrizioni stabilite dall'AIA. Nessun blocco dell'attivita' produttiva e quindi delle emissioni nocive e' prevista. Addirittura potremmo dire che la disciplina originaria stabilita dall'AIA e' stata ulteriormente modificata in favore della produzione in danno della salute. Invero, mentre originariamente era possibile giungere a livello sanzionatorio anche al blocco degli impianti, il solo idoneo a tutelare la salute e l'ambiente attraverso il blocco delle emissioni nocive, con il suddetto decreto viene eliminata la possibilita' (nei 36 mesi concessi dalla legge) di giungere alla eliminazione delle emissioni nocive a livello sanzionatorio e viene introdotta esclusivamente la sanzione di natura patrimoniale: come a dire, la produzione inquinante deve comunque continuare in danno della salute e dell'ambiente, l'importante e' pagare la possibilita' di inquinare. E' di tutta evidenza come tale disciplina non realizza un bilanciamento dei diversi interessi in gioco: salute ed ambiente da un lato e produzione e occupazione dall'altro, ma annienti completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo. Scelta assolutamente irragionevole sotto il profilo costituzionale; non esiste una disposizione del decreto in oggetto che sia idonea a tutelare salute ed ambiente nel momento in cui si pone il problema di tale tutela, ovvero nel momento in cui l'impresa non osservando le disposizioni del decreto ometta di intervenire sugli impianti cosi' come statuito nell'AIA per tempi e modalita' e continui imperterrita nell'attivita' produttiva inquinante. Unica sanzione, come piu' volte detto, il 10% del fatturato, sanzione che ovviamente non e' idonea a bloccare l'attivita' inquinante dello stabilimento. Solo alla scadenza del termine indicato nel decreto sara' possibile intervenire con gli strumenti efficaci legati ad interventi che possono portare anche al blocco degli impianti. Portando alle estreme conseguenze la disciplina prevista l'impresa che inquina potrebbe, in via preventiva, pagare la sanzione del 10% del fatturato dell'ultimo bilancio per essere libera di continuare nell'attivita' criminale inquinante per i successivi 36 mesi. I 36 mesi concessi all'impresa in realta' costituiscono una vera e propria «cappa» di totale «immunita'» dalle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente idoneo a creare, peraltro, delle fratture enormi nei principio della separazione dei poteri su cui si fonda il nostro sistema costituzionale. Alla luce di tale assetto costituzionale risulta evidente anche la violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione alla normativa comunitaria. Innanzitutto appare chiaramente violata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 del Trattato di Lisbona) sia con riferimento all'art. 3, ove e' fatto riferimento al diritto all'integrita' fisica e psichica, sia con riferimento all'art. 35 ove e' fatto riferimento al diritto alla salute. Ovviamente i profili di incostituzionalita' sono riferiti al rispetto per lo Stato Italiano degli obblighi internazionali cosi' come statuito dal primo comma dell'art. 117 Cost. sopra indicato. Peraltro, le ragioni di tale mancato rispetto, in relazione al profilo denunciato, attinente al diritto all'integrita' fisica e psichica e quindi alla salute, sono identiche (e qui richiamate) a quelle sollevate con riferimento agli articoli della nostra Carta costituzionale 32 e 41 (salute e iniziativa economica) da un lato e 2, 9, 32 dall'altro (ambiente). Inoltre, appare chiaramente violato l'art. 6 della CEDU ove e' previsto il diritto ad un equo processo. Invero, il sostanziale divieto di agire nei confronti dell'impresa inquinante in ordine ai fatti lesivi compiuti nei 36 mesi concessi dalla normativa di cui discutiamo esclude in radice qualsiasi azione idonea ad instaurare un giusto processo per tali fatti. Anche sotto tale profilo si richiama quanto piu' ampiamente sostenuto sopra in ordine alle questioni relativi alla violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura, nonche' agli articoli 25 e 27 della Costituzione. Ancora risulta violato il Trattato di Lisbona, nella parte in cui ha modificato i due Trattati fondamentali e cioe' quello sull'Unione Europea (TUE) e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare, la normativa nazionale qui denunciata viola l'art. 191 del suddetto Trattato (ex art. 174 C.E.) sul punto ove e' sancito il c.d. principio di precauzione secondo cui occorre adottare tutte quelle misure idonee a prevenire pericolo di danni causati alla salute e all'ambiente anche in situazioni di incertezza scientifica; cio' allo scopo di prevenire danni che una volta causati non potrebbero essere eliminati in modo adeguato. Appare chiaro che nel caso che ci occupa consentire l'attivita' produttiva dell'ILVA di Taranto nelle condizioni che hanno reso necessario il sequestro dei suoi impianti significa porsi in netto contrasto con i suddetti Trattati che addirittura anticipano le misure di tutela ad una fase di semplice rischio della causazione di pericoli per la salute e l'ambiente. A Taranto la fase di rischio e' stata gia' ampiamente superata da anni a causa dell'attivita' del siderurgico. Qualsiasi disposizione normativa che autorizzi l'attivita' produttiva nonostante la stessa sia caratterizzata da emissioni nocive alla salute e all'ambiente non puo' che violare la normativa comunitaria sopra indicata. Naturalmente, anche su tale punto si rinvia a quanto sopra chiarito quando si e' discusso delle violazioni alla nostra Carta costituzionale in tema di salute e ambiente. Le questioni di legittimita' costituzionale delle norme, e segnatamente degli articoli 1 e 3, della legge 24 dicembre 2012 n. 231, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, sollevate dai PP.MM. in relazione agli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104, 117 della Costituzione, risultano certamente rilevanti per le logiche e fondate ragioni esposte dai medesimi PP.MM., ai fini della decisione in merito ad entrambe le istanze in argomento. Trattasi, invero, di questioni che, riguardando disposizioni integratrici del quadro normativo oggetto di necessaria considerazione in vista dell'esercizio del potere decisorio in merito alle richieste in esame, risultano strettamente pregiudiziali sia alla decisione sulla richiesta dei PP.MM. di modifica, con concessione della facolta' d'uso, del decreto di sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a., di cui la societa' e' gia' venuta in possesso, e di revoca dei custodi-amministratori giudiziari di detti beni sottoposti a vincolo cautelare, sia alla pronuncia sull'istanza di ILVA s.p.a. intesa ad ottenere sostanzialmente il dissequestro (con conseguente rimozione dei sigilli) del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del siderurgico tarantino, istanza trasmessa per competenza al G.i.p., ex art. 321 comma 3 c.p.p., dall'ufficio del P.M., con parere negativo dello stesso ufficio. Invero, si consideri, per quanto riguarda la richiesta di modifica, con concessione della facolta' d'uso, del decreto di sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. e di revoca dei custodi-amministratori giudiziari degli stessi beni, che: 1) le disposizioni della legge n. 231/2012 - segnatamente, quelle di cui all'art. 1 commi 1, 2 e 4, e all'art. 3 commi 1, 2 e 3, per effetto delle quali la societa' ILVA s.p.a. «per un periodo di trentasei mesi ... e' in ogni caso autorizzata ... alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto ...», conservando altresi', ex art. 2 della stessa legge, «la gestione e la responsabilita' della conduzione degli impianti ...» - non contengono alcuna esplicita previsione di automatica cessazione di efficacia dei provvedimenti di sequestro «sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento» che siano stati adottati dall'autorita' giudiziaria, disponendo la legge, all'art. 1 comma 4, che «Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1»; una previsione che, come e' evidente, si limita ad incidere in chiave limitativa - in modo approssimativo e «atecnico» - sugli effetti dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dall'autorita' giudiziaria precedentemente alla verificazione dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 231/2012, lasciandoli formalmente in vigore; 2) rispetto al preesistente provvedimento di sequestro preventivo, senza facolta' d'uso a fini produttivi, delle aree ed impianti dell'area a caldo dello stabilimento ILVA s.p.a., per la cui custodia, amministrazione e gestione l'autorita' giudiziaria aveva proceduto alla nomina di quattro professionisti, non e' intervenuta alcuna pronuncia di annullamento da parte di competente autorita' giudiziaria. Anzi, come sopra evidenziato, l'ordinanza del 7/20.08.2012 del Tribunale del riesame che ha confermato detto sequestro, ribadendo l'esclusione della facolta' d'uso degli impianti a fini produttivi e parzialmente modificando le - sole - disposizioni relative ai profili della esecuzione ed amministrazione-custodia dei beni, e' divenuta inoppugnabile, non avendo gli interessati proposto ricorso alla Suprema Corte avverso tale ordinanza, sulla quale si e' pertanto formato il c.d. giudicato cautelare. Per quanto riguarda, poi, l'istanza avanzata da ILVA s.p.a. con riferimento al prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' del siderurgico tarantino, si consideri che: 3) tale istanza e' fondata esclusivamente sulle disposizioni della legge in argomento e, segnatamente, su quella dell'art. 3 comma 3, secondo cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 4) deve ritenersi tuttora formalmente efficace il provvedimento di sequestro preventivo dei beni di cui l'ILVA ha chiesto la restituzione. Invero: rispetto a tale provvedimento non e' intervenuta alcuna pronuncia di annullamento o di revoca, ex art. 321 comma 3 c.p.p., da parte di competente autorita' giudiziaria; b) la legge in argomento non contempla alcuna causa di cessazione automatica di efficacia (che dovrebbe comunque, ove prevista, essere dichiarata, con conseguente adozione del provvedimento di dissequestro, rimozione dei sigilli e restituzione dei beni, dall'autorita' giudiziaria competente in merito al sequestro) dei provvedimenti di sequestro «sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento» che siano stati adottati dall'autorita' giudiziaria [v. quanto evidenziato al precedente punto 1), in relazione all'art. 1 comma 4 della legge n. 231/2012]. Tali essendo il quadro normativo di specifico e concreto riferimento applicativo ed i provvedimenti cautelari reali adottati nel presente procedimento e tuttora efficaci, la decisione su ciascuna delle due istanze pervenute all'ufficio del G.i.p. in data 4.01.2013 non puo' prescindere dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge n. 231/2012, che detto quadro normativo concorrono ad integrare, sollevate di PP.MM. Operate tali premesse circa la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai PP.MM., e richiamati i provvedimenti cautelari reali adottati nell'ambito del procedimento penale riguardante la vicenda ILVA di Taranto, i relativi presupposti e le finalita' di legge perseguite (art. 321 comma 1 ed anche, per quanto riguarda il sequestro del prodotto finito e/o semilavorato, comma 2 c.p.p.), si rileva come le norme, segnatamente gli articoli 1 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 231, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, «recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», suscitino serissimi e molteplici dubbi di costituzionalita'. Cio' si ritiene, alla luce sia delle argomentazioni poste dai PP.MM. a fondamento delle eccezioni di incostituzionalita' sollevate davanti a questo g.i.p., ex articoli 1 legge cost. 9.02.1948 n. 1 e 23 comma 1 legge 11.03.1953 n. 87, argomentazioni qui (sopra) fedelmente ed integralmente riportate, sia degli ulteriori motivi e profili di incostituzionalita' che in questa sede si rilevano di ufficio, ex art. 23 comma 3 legge 11.03.1953 n. 87, apparendo violati dalle richiamate disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012 n. 231 le norme ed i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 9 comma 2°, 24 comma 1°, 25 comma 1°, 27 comma 1°, 32, 101, 102, 103, 104, 117 comma 1° della Costituzione, come rappresentato dai PP.MM. nell'atto sopra riportato, nonche' le norme di cui agli articoli 2, 41 comma 2°, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione: motivi e profili che vanno ad aggiungersi e ad integrare quelli rappresentati dai PP.MM., pienamente condivisi da questo g.i.p. Anzitutto, le norme in argomento risultano porsi in stridente contrasto con il principio costituzionale della separazione tra i poteri dello Stato, violando esse la riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura (art. 102 Cost.: «La finzione giurisdizionale e' esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario») quale ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articoli 101/110 della Costituzione, in particolare articoli 101/104 e 107 Cost.), chiamato ad attuare «la giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 Cost.). Inoltre, impedendo di fatto l'applicazione di quelle norme penali e processuali che fondano l'intervento preventivo-cautelare nei casi di pericolo per i beni protetti, oggetto di insindacabile giudizio di merito degli organi giurisdizionali, le norme di cui agli articoli l e 3 della legge n. 231/2012 confliggono, altresi', con il dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati attraverso l'azione autonoma ed indipendente della magistratura, pubblici ministeri e giudici, desumibile dal combinato disposto delle norme appena richiamate e da quelle degli articoli 25, 27 e 112 della Costituzione, il quale ultimo (art. 112) pone il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero che, godendo (art. 107 comma Cost.) «delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'Ordinamento giudiziario», secondo quanto previsto da detto ordinamento «veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge ...» (art. 73 - Attribuzioni generali del pubblico ministero), nonche' «inizia ed esercita l'azione penale ...» (art. 74 - Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale). Giova qui precisare che il principio di obbligatorieta' dell'azione penale (contrapposto al principio di opportunita' che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa) comporta che il Pubblico ministero deve esercitare l'azione non appena ravvisi la commissione di un fatto integrante al completo tutti gli estremi di una figura normativa di reato, cosicche' gli e' inibito introdurre valutazioni di convenienza di qualsiasi genere che mettano in crisi l'automatismo fra quella conoscenza e l'iniziativa incriminatrice. In tal senso si e' pronunciata la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 15.02.1991, ove si legge anche: «... L'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero ... e' stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale ... Piu' compiutamente: il principio di legalita' (art. 25, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalita' nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non puo' essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorieta' dell'azione penale ... Il principio di obbligatorieta' e', dunque, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talche' il suo venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo. Di conseguenza, l'introduzione del nuovo modello processuale non lo ha scalfito, ne avrebbe potuto scalfirlo. Qui, anzi, l'esigenza di garantire l'indipendenza del P.M. e' accentuata dalla concentrazione in capo a lui della potesta' investigativa, radicalmente sottratta al giudice ... ». Potesta' investigativa che e' strettamente e funzionalmente connessa, e prodromica, al potere-dovere di esercizio dell'azione penale, e che si sostanzia nel complesso di attivita' mediante le quali vengono raccolti elementi di conoscenza intorno ad una notizia di reato, idonei a definire il fatto nella sua essenzialita', a individuare la persona alla quale sia da addebitare e a verificare la fondatezza della notizia criminis (invero, con ordinanza n. 73 del 24.02.2006, la Corte costituzionale ha affermato che la Procura e' «organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 112 della Costituzione e dunque gravato dell'obbligo di esercitare l'azione penale e le attivita' di indagine a questa finalizzate (cosi', da ultimo, ordinanza n. 404 del 2005)». Cio' premesso, e' agevole rilevare, in primo luogo, come la legge in argomento possa essere qualificata quale legge-provvedimento, incidendo su un numero determinato e limitato di destinatari ed avendo un contenuto particolare e concreto (tra le tante, Corte cost., n. 267/2007; n. 94/2009; n. 137/2009). In particolare, risulta evidente la natura provvedimentale delle disposizioni di' cui all'art. 3 («Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26.10.2012 alla societa' ILVA s.p.a. Controlli e garanzie»), incidenti sulla particolare e concreta situazione di ILVA s.p.a., destinataria specifica ed esclusiva delle medesime disposizioni. Non puo' sfuggire, peraltro, come la stessa disciplina di carattere (formalmente) generale dettata dalla legge n. 231/2012 agli articoli 1 («Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale») e 2 («Responsabilita' nella conduzione degli impianti») appaia «ritagliata» sulla specifica vicenda del siderurgico tarantino, tali articoli contenendo la trasposizione in un atto di legge di parte delle decisioni assunte dal Governo in esclusiva relazione al caso ILVA, modulate quali previsioni dotate di astrattezza e generalita' applicabili, in quanto tali, ad altri stabilimenti industriali rispetto ai quali, in futuro (posto che, al momento, la legge in parola risulta applicabile solo e soltanto ad ILVA s.p.a.), dovessero realizzarsi i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1 comma 1. Orbene, gia' la previsione dell'art. 1 comma 4, secondo cui «Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1», e quella dell'art. 1 comma 2, per la quale «Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame ...», pongono seri dubbi di costituzionalita' sotto il profilo del rispetto del principio della separazione dei poteri e della compatibilita' con l'obbligo dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati attraverso l'azione autonoma ed indipendente della magistratura. Invero, viene ad essere legittimata comunque, per determinate imprese, la prosecuzione dell'attivita' produttiva (sia pure per un periodo massimo di 36 mesi, ed alle condizioni previste dall'art. 1 comma 1): a) pur in presenza di provvedimenti di sequestro preventivo - che comportano, di per se', l'indisponibilita' e la perdita del possesso - sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, gia' adottati dall'autorita' giudiziaria, ed anche se la stessa non abbia concesso all'impresa alcuna facolta' d'uso dei beni per la prosecuzione dell'attivita' produttiva; b) a prescindere dal tipo di reato/i, integrato/i dall'attivita' d'impresa di cui si intende assicurare la prosecuzione, in relazione al/i quale/i l'autorita' giudiziaria abbia disposto il sequestro o che dall'autorita' giudiziaria venga/ano successivamente accertato/i, e dunque anche se si tratti di fattispecie delittuose che prescinda/ano dalle misure e prescrizioni di cui all'art. 1 comma 2; c) a seguito di atti amministrativi che vengano adottati dal potere esecutivo, successivamente ai provvedimenti giudiziari di sequestro, proprio in relazione alle imprese destinatarie dei medesimi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Appare evidente il vulnus in tal modo inferto ai principi ed alle norme costituzionali appena richiamate, considerato che l'ordinamento prevede (anche) la figura del sequestro preventivo obbligatorio, delineato dall'art. 321 comma 1 c.p.p. (Cass. SS.UU., sent. del 29.01.2003 n. 12878), misura che il giudice e', infatti, tenuto a disporre, su richiesta del P.M., «quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati», e posto che la «esigenza di prevenire e reprimere i reati ... (e') ... un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale» (Corte cost., sentenza n. 34/1973) e che «il principio di legalita' (art. 25, secondo comma) rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale ...» (Corte cost., sentenza n. 88/1991). Come condivisibilmente rappresentato dai PP.MM., garantendo comunque ad un numero determinato di imprese (con le caratteristiche e alle condizioni di cui all'art. 1 comma 1), per un periodo di 36 mesi, la prosecuzione dell'attivita' produttiva, le norme in questione inibiscono sostanzialmente alla magistratura di promuovere (pubblici ministeri) ed adottare efficacemente (giudici) provvedimenti cautelari reali, e soprattutto vanificano quelli eventualmente gia' in atto alla data di realizzazione delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 1 comma 1, provvedimenti tesi doverosamente ad impedire la commissione di reati derivanti dall'attivita' produttiva di dette imprese, quand'anche si dovesse trattare di reati integrati da elementi che prescindono dalle misure e prescrizioni richiamate nel comma 2 dell'art. 1 (in quanto, ad esempio, reati sostanziali e non meramente formali). Tutto cio', senza che la legge in esame prenda in considerazione ed incida in alcun modo sul quadro normativo processuale e sostanziale (presupposti e finalita' del sequestro preventivo, tipo di reato/i in relazione al/i quali il sequestro sia stato disposto) nel cui contesto si inscrive il provvedimento di sequestro che sia gia' stato adottato dall'autorita' giudiziaria sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, e - si badi - pervenendo al risultato di consentire al potere esecutivo di bloccare e neutralizzare la doverosa iniziativa della magistratura funzionale alla repressione e prevenzione dei reati, atteso che viene vanificato il gia' adottato provvedimento di sequestro attraverso la successiva emanazione di atti del potere esecutivo, quali sono il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che intervenga a dichiarare di interesse strategico nazionale lo stabilimento industriale i cui beni siano stati sottoposti a vincolo cautelare, e l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla prosecuzione dell'attivita' produttiva, che venga ad essere rilasciata in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Occorre ricordare, ancora, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (SS. UU. 29.01.2003 n. 12878), il sequestro preventivo, oltre ad avere «fondamento cautelare processuale consistente nella necessita' di tutela della collettivita' in relazione al protrarsi dell'attivita' criminosa e dei suoi effetti» ed essere «provvedimento inibitorio inteso a stabilire un vincolo di indisponibilita' in riferimento ad una cosa mobile od immobile il cui uso e' ricompreso necessariamente nell'agire vietato dalla legge penale», e' «misura di coercizione reale ......connessa e strumentale allo svolgimento del procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, nel senso che e' suo scopo quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettivita' della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna». In definitiva, norme che consentono sostanzialmente al potere esecutivo di neutralizzare, con propri atti successivi, gli effetti di un provvedimento cautelare reale gia' disposto dall'autorita' giudiziaria in relazione ad una determinata impresa, pur in assenza di modifiche legislative della piattaforma normativa penale, sostanziale e processuale, sulla cui base il provvedimento sia stato adottato, sembrano porsi in palese contrasto con la Carta costituzionale, ed in particolare sia col principio della separazione dei poteri - tali norme violando la riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura quale ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, chiamato ad attuare la giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge - sia con l'inderogabile dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati attraverso l'azione autonoma ed indipendente della magistratura, pubblici ministeri e giudici. Si consideri che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 321 del 1998), dichiarando l'illegittimita' costituzionale di una norma (l'art. 1-bis del decreto-legge 19.06.1997 n. 172, «Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa», aggiunto dalla legge di conversione 25.07.1997 n. 240) nella parte in cui prevedeva che il prefetto potesse determinare il differimento della singola esecuzione forzata, osservava, tra l'altro: ... l'enunciato normativo ... investito dalla questione di legittimita' costituzionale ... interpreta gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 551 del 1988, nel senso che il prefetto puo' anche determinare puntualmente i tempi e le modalita' di concessione della forza pubblica in correlazione alle situazioni di volta in volta emergenti ed in deroga all'ordine di presentazione delle richieste, in tal modo intervenendo nella singola procedura esecutiva, che puo' non essere portata a compimento per effetto della determinazione amministrativa del prefetto ... Si tratta di un intervento che giunge a determinare un sostanziale differimento amministrativo della singola esecuzione forzata, incidendo in tal modo sul principio costituzionale della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale e' diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non puo' essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunita'. L'illegittimita' costituzionale della norma interpretativa non travolge la disposizione interpretata, il cui contenuto normativo permane nel senso rispettoso della tutela e della funzione giurisdizionale, che la giurisprudenza aveva gia' individuato». Dunque, la funzione giurisdizionale non puo' subire condizionamenti o elusioni ad opera di provvedimenti che la legge affidi al potere amministrativo. I dubbi di legittimita' costituzionale sin qui evidenziati in ordine alle norme di cui all'art. 1 della legge n. 231/2012, alla luce delle norme e principi della Costituzione sopra indicati, si profilano con pari, se non maggiore, consistenza rispetto alle specifiche norme-provvedimento di cui all'art. 3 della stessa legge: «Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.a. Controlli e garanzie». Tale articolo, dopo avere qualificato al comma 1 l'impianto siderurgico della societa' ILVA s.p.a. di Taranto quale «stabilimento di interesse strategico nazionale» (dunque, una individuazione diretta ex lege e non, come previsto dall'art. 1 comma 1, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), e disposto al comma 2 che l'AIA rilasciata all'ILVA il 26 ottobre 2012 «contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva» del medesimo stabilimento (cosi' dotando di forza di legge i contenuti del provvedimento amministrativo), stabilisce al comma 3 (da conciare alla previsione formalmente astratta e generale, ma in realta' strettamente ritagliata sulla situazione concreta di ILVA s.p.a., di cui all'art. 1 comma 4) che « A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la societa' ILVA S.p.A. di Taranto e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto». Premesse le considerazioni gia' svolte circa la natura provvedimentale di dette disposizioni, si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale le leggi-provvedimento, tali perche' incidenti su un numero determinato e limitato di destinatari ed aventi un contenuto particolare e concreto, non sono precluse dalla Costituzione, non sussistendo alcuna disposizione costituzionale (o statutaria) che comporti una riserva agli organi amministrativi o «esecutivi» degli atti a contenuto particolare e concreto. Dunque, «non e' vietata l'attrazione alla legge, anche regionale, della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorita' amministrativa, purche' siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarieta' e dell'intangibilita' del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso», quest'ultimo inteso quale «limite specifico» all'ammissibilita' delle leggi-provvedimento rispetto al «limite generale» del «rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarieta'» (tra le tante, Corte cost., n. 94/2009; n. 137/2009; n. 267/2007; n. 241/2008; n. 492/1995). Inoltre, nello scrutinio di costituzionalita' di leggi-provvedimento da cui possa essere vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alle decisioni delle cause in corso, «peculiare valenza sintomatica assume la considerazione del tempo, delle modalita' e del contesto in cui e' stata emanata la disposizione censurata». Alla luce dei quali parametri la Corte costituzionale (sentenza n. 267/2007) e' giunta a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30.09.2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2.12.2005, n. 248 in quanto, «sebbene alla data di emanazione della norma censurata non sussistesse un giudicato formale, finalita' della medesima e' stata quella di eludere l'esecuzione di due sentenze, impugnabili solo per motivi di giurisdizione ...». In varie occasioni (v. sentenze richiamate in Corte cost., n. 397/1994), la Corte costituzionale ha affermato che «il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato; b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice». Quale esempio di tale ultima ipotesi, si cita, nella stessa sentenza, la norma dell'art. 10 primo comma della legge 6.08.1984 n. 425, di cui essa Corte dichiarava l'incostituzionalita' con sentenza n. 123 del 1987, norma che, precludendo al giudice la decisione di merito, gli imponeva di dichiarare d'ufficio l'estinzione di una serie di procedimenti giudiziari gia' instaurati, in qualsiasi stato e grado si trovassero alla data di entrata in vigore della norma stessa, cosi' violando «il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni». Orbene, nella sentenza n. 397/1994 la Consulta indica tale norma quale esempio di - costituzionalmente illegittima - incidenza di una norma su giudizi in corso, risultando in quel caso «l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie». Ed ancora, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «un intervento legislativo che riguardi solamente alcuni giudizi in corso ad una certa data e' privo del requisito di astrattezza proprio delle norme giuridiche ed assume un carattere provvedimentale generale invasivo dell'ambito riservato alla giurisdizione» (numeri 413 del 2008 e 22 del 2009). Ed allora, se e' vero che una legge non puo' porre nel nulla procedimenti giudiziari gia' iniziati; che la funzione giurisdizionale non puo' essere condizionata da provvedimenti che la legge affida al potere amministrativo («... l'effettiva attuazione dei provvedimenti giurisdizionali ... non puo' essere elusa o condizionata da valutazioni amministrative di opportunita' ...»; Corte cost., n. 321/1998); che nella valutazione della questione di costituzionalita' di una legge-provvedimento, sollevata in relazione al profilo del rispetto delle le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, «assume valenza sintomatica la considerazione del tempo, delle modalita' e del contesto in cui e' stata emanata la disposizione censurata», cosicche' ne va esclusa la legittimita' costituzionale ove emerga che la finalita' della norma sia quella di eludere l'esecuzione di determinate sentenze, per quanto non ancora passate in giudicato (Corte cost., n. 267/2007); se e' vero, in definitiva, che la funzione giurisdizionale che la Costituzione riserva alla magistratura e' vulnerata da interventi legislativi diretti intenzionalmente ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, ossia su specifici ed individuati procedimenti giudiziari, non puo' non apparire manifesta l'invasione della sfera di attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario che si e' consumata con la legge n. 231/2012. Attraverso un uso abnorme della funzione normativa si e' giunti, invero, ad una sorta di revoca legislativa nominale dei provvedimenti giudiziari cautelari emessi (il 25.07.2012 ed il 22.11.2012) dalla competente autorita' giudiziaria nei confronti dello stabilimento siderurgico tarantino ILVA s.p.a., di cui sono stati nullificati gli effetti. Altrettanto evidente ed inconfutabile risulta l'intenzionalita' e la specificita' dell'operazione normativa, promossa dal Governo attraverso lo strumento del decreto-legge proprio al fine di sottrarre, con urgenza, i beni in sequestro (le aree e gli impianti adibiti alle lavorazioni a caldo, nonche' il prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' derivante dai processi produttivi degli impianti gia' sottoposti a sequestro) ai vincoli e divieti imposti sugli stessi beni dall'autorita' giudiziaria (vincolo di indisponibilita' e spossessamento dei beni, e divieto di uso degli impianti a fini produttivi) e restituirli alla piena disponibilita' ed uso della societa', alla quale si e' infatti assicurata per 36 mesi, con effetto immediato, l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa, e l'autorizzazione, «in ogni caso» e con i soli «limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2» (AIA rilasciata il 26.10.2012), alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto. Usurpando le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, il legislatore si e' di fatto atteggiato quale giudice di istanza superiore rispetto ai provvedimenti cautelari legittimamente adottati nell'ambito di questo procedimento penale, sovrapponendo ad hoc in chiave di sostituzione/neutralizzazione, agli effetti propri dei due provvedimenti giudiziari in argomento, le proprie autorizzazioni in favore dell'ILVA a proseguire «in ogni caso» nell'attivita' produttiva e a commercializzare i prodotti derivanti, compresi quelli gia' sottoposti a sequestro preventivo. Il tutto - si badi - lasciando inalterata la piattaforma normativa, sostanziale e processuale, sulla cui base i due provvedimenti cautelari sono stati adottati: senza in alcun modo incidere, cioe', ne' sulle fattispecie di reato (trattasi di delitti sostanziali configurati dal codice penale, specificati nella prima parte di questa ordinanza, che prescindono dalle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 2 e 3 comma 2) in relazione alle quali detti provvedimenti sono stati emessi, e che vengono ad essere concretamente realizzate proprio attraverso l'esercizio dell'attivita' produttiva nell'attuale stato degli impianti dell'area a caldo, ne' su presupposti, finalita' ed effetti del sequestro preventivo disciplinato dall'art. 321 c.p.p. A proposito della disciplina sostanziale di riferimento, peraltro, non sembra superfluo sottolineare (si veda la parte preliminare della presente ordinanza) che per gli stessi reati in relazione ai quali sono stati emessi i due provvedimenti cautelari reali, piu' soggetti, tra cui Riva Emilio, Riva Nicola e Riva Fabio Arturo (quest'ultimo tuttora latitante), sono stati raggiunti da misure cautelari personali, e che il 17 gennaio 2013 la Corte di cassazione, rigettando i ricorsi proposti nell'interesse di Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa della misura cautelare personale disposta da questo g.i.p. il 25.07.2012, ha evidentemente (per quel che qui rileva) riconosciuto la configurabilita' in concreto delle fattispecie delittuose ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Taranto. Ne' deve dimenticarsi che la pronuncia del Tribunale del riesame sul sequestro degli impianti e' divenuta inoppugnabile, non avendo gli interessati proposto ricorso alla Suprema Corte avverso tale ordinanza, sulla quale si e', dunque, formato il c.d. giudicato cautelare. E' evidente, allora, che l'incidenza sui due provvedimenti giudiziari in argomento non costituisce affatto l'effetto necessitato della creazione di regole astratte volte ad innovare l'ordinamento giuridico, suscettibili in quanto tali di indiretta incidenza generale su tutti i procedimenti-giudiziari, in corso o futuri (Corte cost., sent. n. 374/2000; sent. n. 397/1994) e sugli stessi giudicati (Corte cost., sent. 352/2006, ove si legge, tra l'altro: «censurabili sono (soltanto, n.d.r.) quelle leggi di sanatoria il cui unico intento e' quello di incidere su uno o piu' giudicati, non potendo essere consentito al legislatore di risolvere direttamente, con la forma di legge, concrete controversie»), ma dipende dalla mirata volonta' del legislatore di «correzione concreta dell'attivita' giurisdizionale» (Corte cost., sent. n. 374/2000) posta in essere nel procedimento penale riguardante l'ILVA s.p.a.: operazione lesiva in quanto tale della riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura. Per le ragioni sin qui esposte (che, si ribadisce, si aggiungono a quelle sostenute dai PP.MM.), le norme in esame risultano di assai dubbia costituzionalita' sotto il profilo del rispetto del principio della separazione dei poteri, apparendo violata la riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura (art. 102 Cost.) quale ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articoli 101/110 della Costituzione, in particolare articoli 101/104 e 107 Cost.), chiamato ad attuare «la giurisdizione ... mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 Cost.). Altrettanto dubbia risulta la compatibilita' delle stesse norme con l'obbligo dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati (desumibile dal combinato disposto delle norme appena richiamate e da quelle degli articoli 25, 27 e 112 della Costituzione) attraverso l'azione autonoma ed indipendente del potere giudiziario. Sul punto, si richiamano integralmente tutti le considerazioni ed i rilievi precedentemente svolti con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 - commi 1, 2 e 4 della legge n. 231/2012, compresi quelle attinenti alle finalita' del sequestro preventivo. Con riferimento al sequestro delle aree e degli impianti disposto il 25.07.2012, si osserva che e' certamente ipotizzabile, in astratto, un sequestro preventivo con facolta' d'uso. Tuttavia tale particolare disposizione deve essere prevista direttamente dal magistrato nel contesto del provvedimento che viene cosi' strutturato in via genetica o, comunque, in tal senso modificato in corso di esecuzione, ma sempre dall'autorita' giudiziaria, chiamata in via esclusiva a valutare se la facolta' d'uso dei beni sequestrati sia compatibile con il fine cautelare preventivo di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori e/o reiterato, fine proprio del sequestro preventivo obbligatorio, delineato dall'art. 321 comma 1 c.p.p. (Cass. SS.UU., sent. del 29.01.2003 n. 12878). Quanto al sequestro, disposto con provvedimento del 22.11.2012, del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' derivante dai processi produttivi degli impianti dell'ILVA gia' sottoposti a sequestro, si rileva che la previsione ex lege della commercializzazione di detti beni mobili svuota di qualunque contenuto ed efficacia il provvedimento cautelare, il cui effetto essenziale e' la proprio la indisponibilita' giuridica della res. E' evidente che la consentita commercializzazione dei beni, pur nel formale mantenimento del vincolo, vale a frustrare in radice le finalita' del sequestro e, in particolare, i diritti che lo Stato potrebbe esercitare sugli stessi all'esito del processo, quali beni suscettibili di confisca. L'intervento legislativo riguardante lo stabilimento siderurgico tarantino di ILVA s.p.a. suscita ulteriori dubbi di costituzionalita'. Invero, premesso che i reati ipotizzati dall'ufficio del Pubblico Ministero, in relazione ai quali e' stato disposto il sequestro preventivo degli impianti dell'area a caldo e del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' derivante dai processi produttivi di detti impianti, sono reati (sostanziali, e non meramente formali, che prescindono dalle prescrizioni dell'AIA) di pericolo, aggravanti dall'evento, di natura permanente o, quanto meno, istantanea ad effetti permanenti (riguardando, nella specie, impianti industriali a ciclo continuo), commessi attraverso l'attivita' produttiva degli impianti dell'area a caldo del siderurgico tarantino, si osserva che, oltre ad avere annullato l'efficacia dei due provvedimenti in argomento, adottati doverosamente dall'autorita' giudiziaria per evitare il protrarsi e/o l'aggravarsi dei reati e delle loro conseguenze, la legge n. 231/2012 ha di fatto legittimato - mediante l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' produttiva (art. 1, comma 4 e art. 3, comma 3) per un periodo determinato, e tenuto conto delle attuali, gravissime criticita' strutturali e funzionali degli impianti - la sicura commissione di ulteriori fatti integranti i medesimi reati per i quali si procede. Ne consegue che, pur in presenza di una perdurante lesione dei beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici ipotizzate dai PP.MM. (trattasi, come detto, di gravissimi delitti contro la pubblica incolumita'), nel periodo indicato dal legislatore viene ad essere inibito al P.M. di perseguire tali fatti, di formulare le relative imputazioni oltrepassando, con riferimento alla indicazione del tempus commissi delicti, la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 207/2102, e di addebitarli ai lori autori. Come specificato dagli stessi PP.MM., la disciplina in esame «determina, in sostanza, non solo l'impedimento per il P.M di esercitare la sua funzione di reprimere e prevenire la commissione di reati, funzione prodromica all'esercizio dell'azione penale ... ma e' idonea anche a sottrarre, da un lato i fatti-reato commessi in quell'arco temporale al loro giudice naturale (25 Cost.) e, dall'altro a vanificare principio di responsabilita' penale personale in capo agli autori dei reati commessi sempre in quell'arco temporale (27 Cost.)». Tali disposizioni - richiamate le osservazioni sopra svolte con riferimento alle previsioni dell'art. 1 - non possono non risultare di dubbia costituzionalita' poiche' non compatibili, nuovamente, con il dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati attraverso l'azione autonoma ed indipendente della magistratura, desumibile dal combinato disposto degli articoli 25, 27 e 112 della Costituzione, nonche' dalla riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura (art. 102 Cost.) quale ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articoli 101/110 della Costituzione, in particolare articoli 101/104 e 107 Cost.), chiamato ad attuare «la giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 Cost.). Non solo. Per le ragioni appena esposte, lo stesso periodo indicato dal legislatore (36 mesi) risulta definire cronologicamente una fase, per cosi' dire, di sospensione della effettivita' della tutela giurisdizionale dei beni, costituzionalmente rilevanti, lesi dai reati stessi, con palese violazione, altresi', della norma dell'art. 24 comma 1 della Costituzione, secondo cui «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Invero, l'inibizione delle funzioni giudiziarie proprie della magistratura e, in primo luogo, del Pubblico Ministero, volte ad attuare la repressione e prevenzione dei reati, che costituiscono (come in precedenza si e' rappresentato) «... un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale» (Corte cost., sentenza n. 34/1973), in un ordinamento in cui «il principio costituzionale di legalita' (art. 25, secondo comma) ... rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale ...» (Corte cost., sentenza n. 88/1991), priva di pratica utilita' le eventuali sollecitazioni dei privati tese a promuovere presso l'autorita' giudiziaria - con istanze, denunce, querele, esposti, segnalazioni, citazioni, ricorsi e quant'altro - la difesa dei diritti e dei beni offesi dall'attivita' delittuosa comunque consentita dalla legge n. 231/2012 attraverso l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' produttiva di ILVA s.p.a. integrante i reati contro la pubblica incolumita' previsti dal codice penale ed ipotizzati dal pubblico ministero: reati la cui disciplina - giova ribadirlo - il legislatore non ha certamente modificato. Dubbi di costituzionalita' desta, poi, in rapporto all'art. 113 della Costituzione, la previsione dell'art. 3 comma 2 della legge n. 231/2012, in forza della quale assurge al rango di atto avente forza di legge «l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA s.p.a. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», contenente «le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico della societa' ILVA s.p.a.», come espressamente indicato dalla norma. La conseguenza di siffatta previsione e' che rispetto all'AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 in favore dell'ILVA viene ad essere preclusa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, che la norma dell'art. 113 della Costituzione dichiara «sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione», quale e', per l'appunto, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata agli stabilimenti industriali. Tale norma determina, peraltro, una ulteriore, irragionevole disuguaglianza tra i cittadini (censurabile ex art. 3 Cost.), a seconda che i diritti ed interessi legittimi di cui siano titolari debbano essere fatti valere in rapporto ad autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ad altri stabilimenti industriali, nel qual caso ne e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, ovvero in rapporto all'AIA rilasciata ad ILVA s.p.a. lo scorso ottobre, caso per il quale tale tutela e' preclusa. In questa sede si richiamano poi, integralmente, i rilievi e le argomentazioni, che questo g.i.p. condivide apprezzandone la fondatezza e la logicita', poste dai PP.MM. alla base delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in relazione alla legge n. 231/2012, in particolare agli articoli 1 e 3, per contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. All'esito di dette considerazioni, sviluppate anche con riferimento alla «eccessiva astrattezza» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri che, ex art. l comma 1, dovrebbe individuare il singolo «stabilimento di interesse strategico nazionale» [osservano infatti i PP.MM.: «... Non risulta chiaro cosa il legislatore abbia voluto indicare con la definizione di stabilimento di interesse strategico nazionale. Quali sono i parametri? Quali le caratteristiche? Tutto sembra rimesso alla piu' ampia discrezionalita' dell'Autorita' Amministrativa. Peraltro, appare difficile ipotizzare che un'impresa che occupi 200 dipendenti possa ritenersi (addirittura) stabilimento di interesse strategico nazionale. Tutto questo appare poco rispettoso dei parametri costituzionali di cui all'art. 3 della Carta costituzionale in considerazione del fatto che la scelta dell'autorita' amministrativa consente ad una impresa di non subire i rigori di legge che invece tutte le altre imprese subiscono ...»; ci si chiede, a tal proposito: se nello stabilimento lavorano 199 dipendenti la magistratura puo' intervenire e sequestrare uno stabilimento altamente inquinante e che uccide, e se invece ve ne lavorano 201 no?], i PP.MM. cosi' concludono: «... l'art. 3 viene violato perche' si stabilisce semplicemente che alcune aziende, pur essendo sottoposte, tra l'altro, alle norme penali, possono beneficiare di una sorta di "moratoria" che le esonera, per un periodo di 36 mesi, dal rispetto di quella normative cui sono comunque sottoposte, e cio' sulla base di un provvedimento amministrativo totalmente rimesso alla scelta dell'Autorita' a cio' deputata, provvedimento idoneo a creare una evidente disparita' di trattamento tra imprese che compiono identiche azioni di rilevanza penale ...». La irragionevole disparita' di trattamento tra imprese che si trovino a versare nella stessa situazione di fatto, qui censurata, determina, altresi', «un ulteriore profilo di incostituzionalita' in relazione all'art. 3 della Costituzione, creando una disparita' di trattamento tra chi puo' agire contro l'impresa danneggiante e chi invece non puo' farlo», per le ragioni gia' esposte con riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione. Ulteriori dubbi di compatibilita' con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) solleva, poi, la previsione dell'art. 3 comma 3 della legge n. 231/2012, per la parte in cui autorizza l'ILVA, oltre che alla prosecuzione dell'attivita' produttiva, alla «commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore» del decreto-legge n. 207/2012. Sinteticamente, si consideri che, per effetto delle disposizioni impugnate - in assenza di una modifica del quadro normativo sostanziale e processuale di riferimento, integrato, oltre che norme del codice penale che configurano le fattispecie di reato contestate nel decreto di sequestro del 22.11.2012 e da quella del codice di procedura penale che disciplina il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), dalla norma dell'art. 334 c.p. che punisce la sottrazione (o il danneggiamento) di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale - si determina una irragionevole disparita' di trattamento tra tutte le altre imprese che esercitino un'attivita' produttiva e verso le quali sia stato disposto il sequestro preventivo della merce prodotta, che restano soggette al divieto e alle sanzioni penali dell'art. 334 c.p. e per le quali continuano a valere esclusivamente le ipotesi di revoca del sequestro di cui all'art. 321 comma 3 c.p.p., e l'ILVA s.p.a., in favore della quale il legislatore stabilisce, per i 36 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 207/2012, la legale commerciabilita' dei prodotti dell'attivita'. Disparita' di trattamento che appare del tutto irragionevole, se si considera che l'ILVA s.p.a. viene a godere di un trattamento penale piu' favorevole nonostante la gravita' dei delitti che le sono contestati e la rilevanza costituzionale dei beni, quali l'ambiente e la salute dei cittadini, lesi dagli stessi delitti, e non apparendo, peraltro, la facolta' di commercializzare i prodotti in sequestro strettamente funzionale alla «assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione» di cui si parla all'art. 1 comma 1. Infine, la commercializzazione dei prodotti realizzati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto-legge n. 207/2012 - benche' in sequestro, e con tutti i profili di incostituzionalita' gia' evidenziati in rapporto alla riserva di funzione giurisdizionale dalla Costituzione attribuita alla magistratura e al dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati - e' previsione che riguarda esclusivamente l'ILVA s.p.a. e non anche gli altri stabilimenti per i quali possa essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1 comma 1, l'esercizio dell'attivita' di impresa, pur in presenza di un provvedimento di sequestro: trattasi, evidentemente, di un'ulteriore, irrazionale disparita' di trattamento anche tra le singole situazioni aziendali «particolari» che sono state ritenute dal legislatore meritevoli di disciplina derogatoria rispetto alle comuni attivita' imprenditoriali, dettata con la legge n. 231/2012. E ancora. Appare quanto mai dubbia la conformita' delle norme della legge n. 231/2012 (articoli 1 e 3) agli articoli 2, 9, 32 e 41 della Costituzione. Si premettono, anzitutto, alcune osservazioni di carattere generale sui principi essenziali della nostra Carta costituzionale. Principio cardine della Costituzione italiana (insieme ad altri principi: solidaristico-sociale, democratico, pluralistico e lavorista), il principio personalistico pone al primo posto della gerarchia dei valori la persona umana, e ne bandisce ogni strumentalizzazione in funzione dell'egoismo pubblico-collettivo come pure dell'egoismo privato-individuale. Esso trova il suo primo e piu' generale riconoscimento gia' negli articoli 2 e 3 della Costituzione, che proclamano i diritti inviolabili dell'uomo nella sua duplice dimensione, individuale e sociale, e della pari dignita' sociale ed eguaglianza giuridica: senza discriminazioni. Con tutte le ulteriori e coerenti specificazioni, per cui i diritti e le liberta', caratterizzati da una accentuata rilevanza individuale e politica e, comunque, piu' strettamente attinenti all'essenza della persona umana, sono stati concepiti ed espressamente formulati senza menzione alcuna di vincoli di carattere funzionale e si presentano, pertanto, come diritti riconosciuti, innanzitutto, alla persona umana come tale e in quanto tale e nella loro piu' ampia portata. La nostra Costituzione consacra, altresi', il principio solidaristico-sociale, mediante l'imposizione allo Stato di compiti positivi, del dovere cioe' di attivarsi perche' l'istanza personalistica diventi una concreta realta' per tutti, e ai singoli dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica, sociale, in contrapposizione agli egoismi individuali e alle tendenze egocentriche. Tali compiti statali positivi - specificamente previsti in materia di lavoro, salute individuale e collettiva, assistenza sociale, attivita' economica pubblica e privata, famiglia, protezione della maternita', infanzia e gioventu', scuola, cultura e ricerca scientifica, assistenza processuale e ambiente - confluiscono nel piu' generale impegno della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali, che limitano di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'imposizione del dovere generale di solidarieta', di cui all'art. 2 Cost., costituisce il completamento dei singoli specifici doveri di attivita' e di lavoro, di prestazione tributaria, di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, di istruzione, ecc., espressamente previsti dalla Costituzione. Ed in conformita' del principio solidaristico-sociale il riconoscimento dei diritti di liberta', a cominciare dalla proprieta' e dall'iniziativa privata (articoli 41, 42, 43, 44), caratterizzati da una particolare rilevanza economico-sociale ed alla limitazione dei quali resta, comunque, condizionata l'effettiva liberta' degli altri soggetti, e' stato operato in termini funzionali: in funzione del superiore bene di tutti e nei limiti di tale funzione. (1) . Tra i diritti inviolabili dell'uomo nella sua duplice dimensione, individuale e sociale, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, figura la salute (art. 32 Cost.), tutelata «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'». Il fatto che sia l'unico bene ad essere qualificato dalla Costituzione come «fondamentale» diritto dell'individuo, risulta indicativo del carattere preminente della tutela che la Costituzione intende ad esso riconoscere, fra tutti i diritti della persona. La stessa Corte costituzionale (sent. n. 365/1993) ha riconosciuto che «l'ambiente e la salute dei cittadini, beni garantiti dalla Costituzione (articoli 9 e 32 Cost.)» costituiscono «valori primari» in ragione della cui tutela «a parte il carattere meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina del diritto al lavoro (che) rientra nella discrezionalita' del legislatore ... puo' dettare limiti». Occorre poi considerare che la tutela della salute, intesa come sicurezza, vale a limitare, secondo la Costituzione, la stessa liberta' di iniziativa economica privata, che infatti «non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana» (art. 41). Nell'acceso dibattito suscitato dalla vicenda giudiziaria relativa all'ILVA di Taranto (ma non solo, ovviamente, in tale contesto) viene sistematicamente evocato anche il diritto al lavoro, per lo piu' in una prospettiva che i due diritti - diritto alla salute e diritto al lavoro - giunge sostanzialmente a contrapporre, auspicandone quindi una positiva coniugazione. Orbene, non sembra che il diritto al lavoro riconosciuto dalla Costituzione quale diritto di tutti i cittadini (art. 4) possa essere inteso quale diritto ad un lavoro purchessia, tale da pregiudicare, ad esempio, la salute di chi lo svolge o quella di altre persone, o la propria od altrui liberta' (se cosi' fosse, ad esempio, dovrebbe ritenersi che anche una prestazione lavorativa imposta con una condotta estorsiva costituisca espressione del diritto al lavoro meritevole di tutela), ma solo come diritto ad un lavoro che anzitutto si svolga nel pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona (salute, sicurezza, liberta', dignita' umana, ecc.), i quali valgono, dunque, a permearne l'essenza, cosicche' nessuna contrapposizione dovrebbe profilarsi tra i due diritti, la tutela del lavoro (da intendersi, si ripete, quale lavoro dignitoso e non pregiudizievole per la salute, la sicurezza e la liberta' di alcun essere umano, lavoratore compreso) presupponendo imprescindibilmente quella della salute. Che il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, si configuri come diritto all'ambiente salubre, ex articoli 2, 32 e 9 comma 2 Cost., e' stato affermato dalla Corte di cassazione gia' nel 1979, con la sentenza delle Sezioni Unite del 6.10.1979 n. 5172, ove si legge, tra l'altro: «... La protezione della salute assiste l'uomo non (solo) in quanto considerato in una sua astratta quanto improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunita' - familiare, abitativa, di lavoro, di studio ed altre - nelle quali si svolge la sua personalita'. Accentuandosi il carattere di inerenza alla persona e di socialita' del bene protetto, si rende manifesto che la protezione non si limita all'incolumita' dell'uomo, supposto immobile nell'isolamento della sua abitazione o solitario nei suoi occasionali spostamenti e cosi' fatto specifico bersaglio di azioni aggressive, ma e' diretta ad assicurare all'uomo la sua effettiva partecipazione mediante presenza e frequentazione fisica, alle dette comunita', senza che cio' costituisca pericolo per la sua salute. La protezione si estende cioe' alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola, e, in ragione della sua effettivita', alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute: essa assume in tal modo un contenuto di socialita' e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumita' fisica, si configura conte diritto all'ambiente salubre. Quanto al tipo di protezione, e' evidente che si tratta di tecnica giuridica di tipo garantistico, che e' poi quella propria dei «diritti fondamentali» o «inviolabili» della persona umana. Si tratta cioe', di tutela piena che si concreta nella attribuzione di poteri di libera fruizione di utilita' e di libero svolgimento di attivita', di esclusione degli ostacoli che all'una o all'altro si frappongano da parte di chicchessia. Ed e' in questa difesa a tutta oltranza contro ogni iniziativa ostile, da chiunque provenga - altri singoli o persino l'autorita' pubblica - non gia' in una considerazione atomistica, asociale, separata dall'uomo che risiede il significato del richiamo al «diritto fondamentale dell'individuo». In lata parola: la strumentazione giuridica e' quella del diritto soggettivo, anzi del diritto assoluto. ... Del resto la giurisprudenza di queste Sezioni unite non ha mancato di ammettere la protezione di interessi di serie, o di categoria, sia pure con la tecnica dell'interesse legittimo... E la circostanza che cio' sia avvenuto finora (almeno prevalentemente) per categorie individuate dall'esercizio di attivita' economiche, non esclude naturalmente ne' che cio' possa avvenire sulla base di altri criteri di collegamento, ne' che, quando la natura del bene lo esiga - come nel caso, che qui ricorre, di un modo essenziale di essere della persona - , protezione sia strutturata in forma di difesa ad oltranza contro ogni forma di ostilita' o di compressione, In tale ultimo caso infatti la difesa puo' e deve avvenire anche indipendentemente da ogni intervento dell'Autorita' amministrativa e persino contro di essa. Si tratta ovviamente di stabilire quali beni, secondo la gerarchia di valori posta dalla nostra Costituzione, meritino siffatta tutela. Ma non vi e' dubbio che la meriti il bene di cui si tratta. ... Ora che il bene della salute, inteso nei sensi sopra indicati, sia assicurato all'uomo in forma garantistica, ed (almeno esso) incondizionatamente - come uno ed anzi il primo dei diritti fondamentali - anche nei confronti dell'Autorita' pubblica, cui e' negato in tal modo il potere di disporre di esso, e' cosa che non puo' sorprendere, ove si consideri: a) che i diritti fondamentali sono per tradizione del diritto costituzionale garantiti in primo luogo contro l'Autorita' pubblica; b) che in ogni ordinamento taluni valori sono preminenti; c) ..che di tutto cio' non si e' mai dubitato per il diritto alla vita. Nessun organo di collettivita' neppure di quella generale e del resto neppure l'intera collettivita' generale con unanimita' di voti potrebbe validamente disporre per qualsiasi motivo di pubblico interesse della vita o della salute di un uomo o di un gruppo minore. Il sacrificio o la compressione di tali beni puo' costituire fatto giustificato dallo stato di necessita' o dalla legittima difesa - ma in tal caso anche se posto in essere da qualsiasi privato - non gia' espressione di un potere preminente di disposizione. E' chiaro che l'Amministrazione non ha il potere di rendere l'ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza Certo essa ha il potere, ove ricorrano motivi di interesse pubblico, di espropriare, per destinarle esclusivamente a luogo di' attivita' pericolose la cui incidenza non possa altrimenti circoscriversi, parti di un dato territorio, cosi' sottraendole all'ambiente delle collettivita' in esso stanziate; ma, a parte ogni questione circa i limiti entro i quali cio' possa avvenire, e' ovvio che si tratta di un modo di preservare e non di compromettere la salute dell'ambiente nel suo insieme. Le cose dette circa la tutela garantistica della salute anche contro la pubblica autorita' trovano conferma, ove si consideri che dai precetti costituzionali dinanzi richiamati (artt. 32 e 2) e da altri (articoli 3 e 38) emerge una linea di tendenza dell'ordinamento, costituente poi sviluppo della detta tutela garantistica, nel senso di configurare addirittura un diritto alla salute come un «diritto sociale», inteso come diritto del privato ad un'attivita' positiva della Pubblica Amministrazione a favore della salute sia in via preventiva che in via recuperatoria ...». Tanto premesso, si osserva che, nonostante l'intitolazione della legge n. 231/2012 si apra con il riferimento alla «tutela della salute e dell'ambiente», anteposto alla «tutela dei livelli occupazionali» e di salvaguardia della produzione in caso di «crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»; sebbene, poi, nel preambolo del decreto-legge si dichiari che il ricorso ad esso sia giustificato dalla straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni del (riesame) dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad ILVA s.p.a il 26.10.2012, «volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla salute», e che «i profili di protezione dell'ambiente e della salute» siano considerati «prevalenti», insieme ai «profili di ordine pubblico e di salvaguardia dei livelli occupazionali» (ma il decreto-legge e' stato emanato «sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministeri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il (solo, n.d.r.) Ministro dello sviluppo economico»: il fatto che non si riferisca di alcun «concerto con il Ministro della salute» desta stupore, vista la proclamata prevalenza che sarebbe stata accordata dal Governo alle esigenze di tutela della salute) (2) , non sembra davvero che le norme della stessa legge assicurino una tutela della salute e dell'ambiente minimamente conforme al dettato degli articoli 2, 9, 32 e 41 della Costituzione. Anzitutto, lungi dal garantire, come proclamato nel preambolo del decreto-legge n. 207/2012, «la immediata rimozione delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti» alla quale si dice essere «volte» le prescrizioni del (riesame) dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad ILVA s.p.a., la legge in argomento (in particolare, articoli 1 comma 1 e 3 comma 2 e 3) assicura senz'altro, e con effetto immediato, allo stabilimento ritenuto di interesse strategico nazionale e, segnatamente, all'impianto siderurgico della societa' ILVA s.p.a., specifica (e allo stato esclusiva) destinataria della legge stessa, la «prosecuzione dell'attivita' produttiva», nello stato attuale degli impianti, a pieno regime e senza subordinare in alcun modo la prosecuzione dell'attivita' al previo adempimento di almeno una delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA. Inequivocabile e', invero, la previsione in parola, secondo la quale viene ad essere autorizzata tout court ed immediatamente «la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi», con la sola condizione che, nello stesso periodo, «vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame, secondo le procedure ed i termini ivi indicati». Assurdamente, in tale previsione la continuita' di funzionamento degli impianti costituisce nello stesso tempo premessa e conseguenza del rispetto di quanto prescritto dall'AIA. Nessuna preoccupazione e' dato cogliere per la attuale incidenza sulla salute di un'attivita' produttiva dal pesantissimo impatto inquinante di cui si assicura senz'altro la prosecuzione alle attuali condizioni e stato degli impianti, non pretendendosi il previo adempimento di alcuna delle prescrizioni asseritamente volte alla tutela della salute. E ancora, ci si chiede quale efficace e concreta tutela della salute viene ad essere assicurata dalla legge, nel momento in cui prevede (art. 1 comma 3), in caso di mancata osservanza di dette prescrizioni da parte di ILVA s.p.a., nel corso dei 36 mesi e quali che siano le prescrizioni violate, null'altro che l'applicazione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria «fino al 10% del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato». E' evidente che non avere presidiato prescrizioni dichiaratamente volte (come da preambolo al decreto-legge) «alla immediata rimozione delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti», con sanzioni, quale lo spegnimento dell'impianto interessato, concretamente idonee ad assicurare altrimenti l'obiettivo asseritamente perseguito a tutela della salute, vale a smascherare l'unica vera preoccupazione del legislatore: garantire comunque all'ILVA la prosecuzione dell'attivita', cosi' da salvaguardare la produzione di interesse strategico nazionale ed assicurare il mantenimento dello status quo dei livelli occupazionali, quali che siano le condizioni dell'ambiente di lavoro. Del resto, non sfugge che il legislatore ha inteso rimettere l'ILVA in possesso degli impianti sottoposti a sequestro (cosi' espropriando il potere giudiziario delle funzioni ad essa riservate dalla Costituzione), senza esigere dalla stessa neppure la presentazione di adeguate garanzie finanziarie a sostegno sia del piano di investimenti previsti dall'AIA, sia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1 comma 3, e senza che sia stato presentato dalla societa' il prescritto piano di dismissione dell'impianto e ripristino ambientale. Alla luce di quanto precede, non possono non risultare pienamente condivisibili le argomentazioni poste dai PP.MM. a fondamento delle questioni di legittimita' costituzionale della legge n. 231/2012 (articoli 1 e 3), per contrasto con gli articoli 2, 9, 32 e 41 della Costituzione, che di seguito si riportano (per la parte di specifico interesse), onde agevolarne la lettura. «... Come e' noto il legislatore, nell'esercizio del suo potere di legiferare, nel bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti, puo' scegliere in modo discrezionale quale interesse debba prevalere sull'altro in ipotesi di situazioni in cui necessariamente un interesse deve essere compresso a favore di un altro. La scelta tuttavia non deve essere arbitraria ed irrazionale. In linea di principio quindi una disciplina che prevede la prevalenza di interessi legati all'iniziativa economica e all'occupazione rispetto a quelli legati alla salute puo' anche superare il giudizio di costituzionalita', ma se tale bilanciamento si risolve in una sostanziale e totale prevaricazione di un interesse costituzionalmente protetto in danno di un altro esso e' affetto da irragionevolezza ed arbitrarieta' ed assume carattere di incostituzionalita'. Nel caso che ci occupa non appare difficile individuare nella normativa qui denunciata tali caratteristiche che ne determinano il contrasto con la Carta costituzionale. Invero, la tutela della salute appare chiaramente messa da parte in favore delle ragioni legate alla produzione ed all'occupazione. Come e' agevole desumere dal testo dei provvedimento l'attivita' produttiva inquinante viene espressamente autorizzata nonostante essa sia dannosa per la salute e l'ambiente per un tempo non superiore a 36 mesi a condizione che siano adempiute le condizioni del provvedimento di riesame AIA nei termini ivi indicati: unica sanzione prevista nei caso di violazioni alle prescrizioni stabilite quella di natura economica. La sanzione amministrativa del 10% del fatturato [rectius, fino al 10%] desumibile dall'ultimo bilancio. A nulla vale ovviamente il richiamo alla clausola di salvaguardia (art. 1, comma 3 decreto n. 207/12 cosi' come convertito) ove si legge «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore ...», atteso che tale normativa di settore che prevede sanzioni che possono giungere alla revoca dell'AIA con blocco dell'attivita' dell'impresa (art. 29-decies testo unico 152/2006) non possono comunque essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi in caso di inosservanza dei termini AIA e' quella, come detto, del 10% [rectius, fino al 10%] del fatturato. Sanzione che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute e ambiente. Per un periodo di 36 mesi in sostanza l'impresa ha la possibilita' di inquinare anche se, per avventura, e' possibile stabilire molto prima di tale termine che la stessa non si adeguera' alle prescrizioni stabilite dall'AIA. Nessun blocco dell'attivita' produttiva e quindi delle emissioni nocive e' prevista. Addirittura potremmo dire che la disciplina originaria stabilita dall'AIA e' stata ulteriormente modificata in favore della produzione in danno della salute. Invero, mentre originariamente era possibile giungere a livello sanzionatorio anche al blocco degli impianti, il solo idoneo a tutelare la salute e l'ambiente attraverso il blocco delle emissioni nocive, con il suddetto decreto viene eliminata la possibilita' (nei 36 mesi concessi dalla legge) di giungere alla eliminazione delle emissioni nocive a livello sanzionatorio e viene introdotta esclusivamente la sanzione di natura patrimoniale: come a dire, la produzione inquinante deve comunque continuare in danno della salute e dell'ambiente, l'importante e' pagare la possibilita' di inquinare. E' di tutta evidenza come tale disciplina non realizza un bilanciamento dei diversi interessi in gioco: salute ed ambiente da un lato e produzione e occupazione dall'altro, ma annienti completamente il diritto alla salute e ad un ambiente salubre a favore di quello economico e produttivo. Scelta assolutamente irragionevole sotto il profilo costituzionale; non esiste una disposizione del decreto in oggetto che sia idonea a tutelare salute ed ambiente nel momento in cui si pone problema di tale tutela, ovvero nel momento in cui l'impresa non osservando le disposizioni del decreto ometta di intervenire sugli impianti cosi' come statuito nell'AIA per tempi e modalita' e continui imperterrita nell'attivita' produttiva inquinante. Unica sanzione, come piu' volte detto, il 10% del fatturato [rectius, fino al 10%], sanzione che ovviamente non e' idonea a bloccare l'attivita' inquinante dello stabilimento. Solo alla scadenza del termine indicato nel decreto sara' possibile intervenire con gli strumenti efficaci legati ad interventi che possono portare anche al blocco degli impianti. Portando alle estreme conseguenze la disciplina prevista l'impresa che inquina potrebbe, in via preventiva, pagare la sanzione del 10% del fatturato dell'ultimo bilancio per essere libera di continuare nell'attivita' criminale inquinante per i successivi 36 mesi. I 36 mesi concessi all'impresa in realta' costituiscono una vera e propria «cappa» di totale «immunita'» dalle norme penali e processuali che non ha eguali nella storia del nostro ordinamento giuridico e che pone un pericoloso precedente idoneo a creare, peraltro, delle fratture enormi nel principio della separazione dei poteri su cui si fonda il nostro sistema costituzionale ...». V'e' peraltro da domandarsi se la tutela apprestata dalla nostra Costituzione alla salute (art. 32 Cost.) «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'» (si veda quanto preliminarmente osservato a tal proposito) ne consenta davvero la compressione, sia pure in chiave di bilanciamento con altri beni e diritti di rilevanza costituzionale. E' costituzionalmente ammissibile la possibilita' di un bilanciamento tra, da una parte, la esigenza di assicurare la prosecuzione di una determinata attivita' produttiva ed il mantenimento di un certo livello occupazionale ad essa collegato e, dall'altra, il diritto alla salute? Se si, come si individuano i criteri ed i limiti quantitativi che presiedono al bilanciamento? Soprattutto: il diritto alla salute di quante persone si puo' accettare che ne resti compresso? Meritano di essere incidentalmente ricordate, a tal proposito, alcune considerazioni svolte nella Relazione (acquisita agli atti del procedimento penale) della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti, approvata dalla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2012, relazione che «approfondisce le recenti vicende dell'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto». Le stesse considerazioni sono riportate (anche) nell'ordinanza emessa da questo g.i.p. il 30.11.2012 (allegata in copia). In particolare, nel capitolo dedicato a «Gli effetti delle sostanze inquinanti sui bambini. L'attivita' di Governo» (pag. 379/386), si legge, tra l'altro. ... Non puo' non evidenziarsi, attraverso una semplice analisi temporale degli accadimenti, quale sia stata la condotta del Governo, e in particolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto alla gravissima emergenza ambientale e sanitaria che e' stata accertata nella citta' di Taranto nell'ambito del procedimento penale condotto dalla locale procura, concernente l'impianto siderurgico Ilva. In una prima, ma importantissima fase dell'indagine, la procura ha proceduto, attraverso l'incidente probatorio innanzi al Gip, ad approfondire quelle che sono le tematiche piu' importanti relativamente allo stabilimento Ilva: l'accertamento degli inquinanti provenienti dall'impianto siderurgico; l'accertamento degli effetti dell'inquinamento sulla popolazione ... La perizia epidemiologica, che pure e' stata discussa in sede di incidente probatorio, ha rappresentato una situazione di gravissima emergenza sanitaria, atteso che gli inquinanti cui la popolazione dell'intera citta' di Taranto e' esposta producono effetti a lungo e a breve termine, con un forte impatto anche sui bambini. In sostanza, oggi, e non fra venti anni, i bambini sono soggetti ad una maggiore incidenza di malattie. E' sufficiente, sul punto, richiamare quello che e' stato riferito dai periti, i quali hanno piu' volte ribadito, nel corso dell'esame orale, come «lo stato di salute della popolazione di Taranto sia di indubbia compromissione», e che a causa dell'inquinamento ambientale in atto «la situazione sanitaria di Taranto sia grave», tenuto anche conto del confronto con la popolazione dell'intera regione Puglia: una «situazione di pressione ambientale, di stato di salute complessivo non solo di alcune aree di Taranto, ma di Taranto nel suo complesso rispetto alla regione, che e' difficilmente riscontrabile in altre aree del Paese ... ». Ed ancora: «Questa relazione importante tra inquinamento ambientale e incidenza di eventi coronarici di infarto e' una delle cose forse piu' importanti in questo momento, perche' ha un effetto non molto ritardato e su cui un intervento di prevenzione ambientale potrebbe ridurre l'incidenza di questi fenomeni in maniera importante. E' ovvio che quando si pensa al danno ambientale si pensa ai tumori, e' indubbio che il tumore e' una malattia importante, ma la frequenza di patologie coronariche e' altrettanto importante e su questa si puo' fare un intervento immediato. Il secondo aspetto che ci ha ..., che mi ha colpito e' l'impatto sui bambini, e' ovvio che l'impatto sui bambini ha un'importanza notevole, perche' si tratta di una popolazione particolarmente suscettibile e della protezione dei bambini in qualche modo noi siamo tutti corresponsabili, quindi questi due elementi a me hanno colpito e devo dirvi che anche con precedenti di numerose indagini che abbiamo condotto in altre parti del paese, questa coerenza degli effetti che abbiamo visto a Taranto non sono stati ... non e' facile trovarli...». Le sostanze inquinanti causano, secondo i periti «effetti avversi sulla salute infantile e sulla gravidanza». Insomma, «allo stato attuale delle conoscenze appare evidente che gli effetti ( ... ) sulla salute sono molto complessi ed importanti, non solo per le patologia tumorali ma anche per il coinvolgimento della fisiologia di molti organi ed apparati, provocando gravi danni allo stato di salute degli esposti». Tra le malattie con le quali c'e' un'associazione ci sono la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia linfocitica cronica, i linfomi non Hodgkin e il mieloma multiplo. Commentando i risultati dello Studio Sentieri 1995-2002, il dottor Forastiere (uno dei periti medici) ha dichiarato, all'udienza del 30 marzo 2012 (v. pag. 29/30 del verbale da fonoregistrazione): «Quindi questo e' un quadro di Taranto rispetto all'insieme della Puglia, anche tenendo conto degli indicatori di deprivazione a livello comunale, che testimonia una piu' alta mortalita' per i cittadini di Taranto e Statte sia negli uomini che nelle donne. Ora non mi dilungo per i singoli dati delle donne. Il dato che, in qualche modo, ha fatto ritenere preoccupante la situazione di Taranto e' la mortalita' infantile che vede, in questo periodo, un eccesso di mortalita' del 18% specialmente per le condizioni morbose di carattere perinatale, che sono sostanzialmente le malattie respiratorie acute al di sotto dell'anno di eta', ma anche nello specifico la mortalita' per tutti i tumori nei bambini. Ora la mortalita' per tumore, per fortuna, sta diventando un evento raro grazie alle terapie che sono in corso. Taranto aveva questo eccesso del 50% della mortalita' per tumori infantili». E dunque, e' come se si fosse fatto un salto indietro, all'incirca, di piu' di cento anni quando, in corrispondenza dell'inizio dell'era industriale, non esistevano le norme a tutela dell'ambiente e dei lavoratori e la produzione era l'unico obiettivo da perseguire ... Al termine di questo rapido esame, occorre ritornare a quello che e' il punto nevralgico dell'intera vicenda: la tutela della salute. Gli ultimi risultati delle indagini epidemiologiche hanno evidenziato come la compromissione della salute delle persone ricadenti nel raggio di azione delle emissioni nocive, si proietti in modo massiccio e diffuso anche verso, per cosi' dire, la salute futura. Allarmanti sono le risultanze delle ricerche che sottolineano il grave pericolo per la salute di chi, oggi, e' un minore, e di chi in futuro lo sara': piu' chiaramente dei bambini di oggi e di quelli di domani, compresi quelli che non sono ancora nati, ma che, in qualche nodo, subiranno nel grembo materno quello che e' lo stato di salute della madre. Questo e' il costo che sembra si sia disposti a sopportare per garantire, qualunque cosa accada, la produzione e il mantenimento dell'area industriale con i collegati profili occupazionali. Ma in questo modo, lo Stato e le parti sociali finiscono per creare, per cosi' dire, un enorme «debito pubblico sanitario». E, dunque, cosi' come il debito pubblico finanziario dovra' essere pagato dalle generazioni future, cosi' anche il debito pubblico sanitario verra' inevitabilmente a costituire voce passiva di numerose generazioni a venire. Insomma, cambiano gli ambiti di azione, mutano i soggetti, ma sembra proprio che l'azione pubblica e privata in questo Stato, sia orientata a traslare verso il futuro i problemi, addossandoli ad altri. Tutto cio' sembra avvenire senza attenzione per il futuro, pur di salvaguardare lo svolgimento di attivita' economiche ed industriali, in una sorta di primazia assoluta dell'economia su tutto, anche a costo che da quella produzione nociva derivino destini segnati e speranze frustrate. Non esiste un costo, in termini di salute, sopportabile da uno stato civile per le esigenze produttive e non e' accettabile che il presente e il futuro dei bambini di Taranto sia segnato irrimediabilmente. Nessun ragionamento di carattere economico/produttivo dovra' e potra' mai mettere minimamente in dubbio questo concetto ... Infine, nel capitolo finale - «Conclusioni» - si legge, tra l'altro (pag. 391/397). La Commissione ritiene doveroso esprimere delle considerazioni specifiche all'esito degli approfondimenti condotti sulla vicenda attinente all'Ilva di Taranto. Si tratta, infatti, di una vicenda particolarmente complessa che ha visto l'intervento, a diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli enti locali (regione, provincia e comune), nonche' dei sindacati dei lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa. Il primo, imprescindibile dato, e' costituito dalle conclusioni della perizia chimica ed epidemiologica depositata all'esito dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura di Taranto. La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, difese e fuggitive, dello stabilimento Ilva Spa e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti dall'area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi). Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche nella catena alimentare, tanto da determinare l'abbattimento di migliaia di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina ... In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, si' da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro. In particolare, fondamentale oggetto di tutela e' la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'art. 32 della Costituzione che recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'». Si tratta di un diritto insopprimibile, che non puo' essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o liberta', sia pure di rango costituzionale. La salvaguardia della salute umana e' definita come fondamentale diritto dell'individuo. Come e' stato da piu' parti sottolineato, anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro. Non solo l'art. 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia e' una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero). Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela della dignita' umana. Nessuna dignita' puo' esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalita', prima fra tutti la famiglia. E nessuna dignita' vi puo' essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo. Ed allora, e' proprio dalla lettura dea norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un fato, vi e' il datore di lavoro che si trova in una posizione, per cosi' dire, di «forza» dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare. Altro interesse coinvolto e' quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'art. 41 della Costituzione), iniziativa che e' definita «libera», ma che non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana. Ancora una volta si fra fa conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che fa tutela del diritto alla salute e' insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collittivita', di' tal che' non e' disponibile... Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal provvedimento di sequestro e dall'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l'integrita' dell'incolumita' pubblica e' un problema la cui soluzione appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute ... Inoltre, per le ragioni sin qui esposte in relazione alla incompatibilita' della legge impugnata con gli articoli 2, 9, 32 e 41 della Costituzione, si osserva che la stessa si pone in contrasto, altresi', con l'art. 117 comma 1 della Costituzione, con l'interposizione della normativa comunitaria di cui agli articoli 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Convenzione 7.12.2000, G.U.E. 18.12.2000 n. 364) e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona. Gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevedono, rispettivamente, che (art. 3 comma 1) «Ogni persona ha diritto alla propria integrita' fisica e psichica», e che (art. 35) «... Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivita' dell'Unione e' garantito un livello elevato di protezione della salute umana». L'art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona, recita: 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio «chi inquina paga». In particolare, la legge impugnata non risulta compatibile con il c.d. principio di precauzione, che impone di adottare, anche in situazioni di incertezza scientifica, tutte le misure idonee a prevenire il pericolo potenziale di danni alla salute e all'ambiente; cio', al fine di scongiurare danni che, una volta causati, non sarebbero suscettibili di adeguata ed agevole eliminazione, Come condivisibilmente osservato dai PP.MM., «appare chiaro che nel caso che ci occupa consentire l'attivita' produttiva dell'ILVA di Taranto nelle condizioni che hanno reso necessario il sequestro dei suoi impianti significa porsi in netto contrasto con i suddetti Trattati che addirittura anticipano le misure di tutela ad una fase di semplice rischio di causazione di pericoli per la salute e l'ambiente. A Taranto la fase di rischio e' stata gia' ampiamente superata da anni a causa dell'attivita' del siderurgico. Qualsiasi disposizione normativa che autorizzi l'attivita' produttiva nonostante la stessa sia caratterizzata da emissioni nocive alla salute e all'ambiente non puo' che violare la normativa comunitaria sopra indicata». Infine, alla luce di tutto quanto argomentato a proposito del contrasto tra la legge n. 231/2012 con la riserva di funzione giurisdizionale attribuita alla magistratura (art. 102 Cost.) quale ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (articoli 101/110 della Costituzione, in particolare articoli 101/104 e 107 Cost.), chiamato ad attuare «la giurisdizione ... mediante il giusto processo regolato dalla legge» (art. 111 Cost.), e con il dovere dell'ordinamento di reprimere e prevenire i reati attraverso l'azione autonoma ed indipendente della magistratura, desumibile dal combinato disposto degli articoli 25, 27 e 112 della Costituzione, si esprimono dubbi di costituzionalita' della legge in questione in rapporto all'art. 117 comma 1 della Costituzione, con l'interposizione dell'art. 6 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali) come recepito dall'art. 52 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, norma che attribuisce ad ogni persona il diritto «a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale ...». Pertanto, considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dai PP.MM. in entrambe le istanze in premessa indicate, ex articoli 1 legge n. cost. 9.02.1948 n. 1 e 23 legge n. 11.03.1953 n. 87, con riferimento agli articoli 1 e 3 della legge n. 231/2012, per contrasto con gli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104 e 117 della Costituzione. Considerati anche gli ulteriori motivi e profili di incostituzionalita' che in questa sede si rilevano di ufficio, ex art. 23 comma 3 legge 11.03.1953 n. 87, apparendo violati dalle richiamate disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012 n. 231 le norme ed i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 9 comma 2°, 24 comma 1°, 25 comma 1°, 27 comma 1°, 32, 41 comma 2°, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione. Imponendosi pertanto, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge 11.03.1953, n. 87, la sospensione del giudizio in corso, in relazione ad entrambe le istanze in premessa indicate, proposte dai PP.MM. in data 4.01.2013. (1) Tali osservazioni sono tratte, in particolare, da F. Mantovani, Diritto Penale, Cedam (2) Non va sottaciuto, peraltro, che la lettura del decreto di riesame dell'AIA per l'ILVA dello scorso ottobre non consente certamente di affermare che esso sia fondato su specifici studi o accertamenti di tipo tecnico-scientifico in grado di confutare le evidenze probatorie, acquisite nel presente procedimento penale, che convergono chiaramente nel denunciare l'esistenza, nella zona del tarantino, di una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento ILVA s.p.a. e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico che presentano le accertate e persistenti criticita' ambientali di cui si e' diffusamente detto nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del Tribunale del riesame, oggetto - si ribadisce - di giudicato cautelare.
P.Q.M. Visti gli articoli 1 legge cost. 9.02.1948 n. 1 e 23 commi 1, 2 e 3 legge 11.03.1953 n. 87, ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza nel giudizio in merito ad entrambe le istanze proposte dai PP.MM. presso questo Tribunale in data 4.01.2013 (riguardanti l'una il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto disposto con decreto del 25.07.2012, e l'altra il sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell'attivita' dei medesimo stabilimento siderurgico disposto con decreto del 22.11.2012), dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge del 24.12.2012 n. 231, per contrasto con gli articoli 2, 3, 9 comma 2°, 24 comma 1°, 25 comma 1°, 27 comma 1°, 32, 41 comma 2°, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione, nei punti e per le ragioni sopra diffusamente indicati. Dispone la sospensione del giudizio in merito ad entrambe le istanze sopra indicate, avanzate dai PP.MM. in data 4.01.2013. Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del C.d.A. di ILVA s.p.a., al suo Difensore e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione della stessa ordinanza ai Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Taranto, 21 gennaio 2013 Il G.i.p.: Todisco