N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2012
Ordinanza del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di Matera nel procedimento di esecuzione nei confronti di P. C. . Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive o pecuniarie - Lavoro di pubblica utilita' - Previsione che l'attivita' venga svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato - Mancata previsione che il giudice, su richiesta del condannato, possa ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' presso un ente non compreso nella provincia di residenza - Violazione del principio di uguaglianza - Irragionevolezza - Contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.10 del 6-3-2013 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale n. 67/12 R.G. Aff. Penali Cam. Cons., n. 2821/11 R.G. Notizie di reato, nei confronti di P. C. (nato a T. il 27.08.1965 e residente a T., alla via F. domiciliato, allo stato, in Lecce presso la C. E. via M. N. n. 49), condannato in ordine al reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2° lett. C) C.d.S., come in atti processuali difeso di fiducia dall'avv. Pancrazio Marsilio del foro di Matera; Rilevato che: il procedimento penale in epigrafe indicato e' stato definito in primo grado con sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa dal Tribunale monocratico di Matera n. 869/2012, pronunciata da questo Giudice - dott. Giuseppe Di Giuseppe mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 09.07.2012 e le cui motivazioni sono state depositate il successivo 11.07.2012, divenuta irrevocabile il decorso 03.10.2012; in forza della precitata sentenza, il P. C. e' stato, tra l'altro, condannato alla pena di mesi quattro e giorni sei di lavoro di pubblica utilita' da prestarsi in favore dei Comune di Matera, sulla scorta della convenzione conclusa in data 06.10.2011 ex art. 54 d.lgs. 274/2000 tra detto Ente locale territoriale ed il Tribunale di Matera; questo Giudice ha statuito che la medesima pena sostitutiva fosse eseguita dal condannato entro trenta giorni dalla data di irrevocabilita' della sentenza, supra, indicata; Letta l'istanza, a firma dell'avv. Pancrazio Marsillo, difensore di fiducia dell'imputato P. C., depositata in cancelleria in data 31.10.2012, mediante la quale si formula richiesta di concessione di una proroga dei termine di trenta giorni dalla irrevocabilita' della sentenza di condanna, supra citata, stabilito per l'inizio, da parte del condannato, dell'espiazione e/o dello svolgimento dell'attivita' lavorativa non retribuita ex art. 186, comma 9-bis d.lgs. 285/92, sull'asserito presupposto di trovarsi nominato P. C. ospite della C. E. in L. «per disintossicazione terapeutica da alcool», cosi' da rendersi asseritamente necessario, sulla base di quanto ivi dedotto, «per non interrompere programma di recupero, consentire che il P. possa scontare a Lecce, la pena sostitutiva», specificando di essersi adoperata la medesima Comunita' della quale l'interessato e' ospite nel reperire, medio tempore, un Ente convenzionato e/o di stipulare essa stessa ONLUS una convenzione, onde permettere al P. C. di scontare in situ, la stessa pena sostitutiva inflittagli; Letta la successiva nota, a firma dell'avv. Pancrazio Marsillo, difensore di fiducia dell'imputato P. C., depositata in cancelleria il di' 02.11.2012, in guisa di integrazione dell'originaria istanza fatta pervenire in data 31.10.2012 ed avuta cognizione del contenuto della relazione stilata in data 31.10.2012 dalla C. E. e' in L. (a firma dell'operatore Giorgio Orsucci), il cui contenuto si intenda qui estensivamente richiamato per relationem; Preso atto delle rappresentate circostanze fattuali, come espresse in seno all'anzidetta relazione della C. E. datata 31.10.2012, di essere il P. C. In procinto di ottenere un'imminente, possibile assunzione lavorativa presso un'impresa edile operante nel territorio leccese e, comunque, di essere esso condannato, pur avendo egli concluso da poco, nel mese di settembre 2012, il percorso riabilitativo dall'alcooldipendenza, ancora ospite di detta Onlus dove fruirebbe gratuitamente di vitto ed alloggio, sostenendosi potere derivare al medesimo soggetto pregiudizio da un suo rientro nel territorio di residenza (T.) sia in termini di sopravvivenza quotidiana sta sotto il profilo di una propria ri-esposizione a rischi di ricaduta nell'alcooldipendenza; Letta, altresi' l'ulteriore nota, a firma dell'avv. Pancrazio Marsillo, difensore di fiducia dell'imputato P. C., depositata in cancelleria il di 05.11.2012 (ore 11,45), in guisa di ennesima integrazione dell'originaria istanza fatta pervenire in data 31.10.2012 ed a mezzo della quale, nel ribadire quanto gia' in precedenza rappresentato, si asserisce una disponibilita' del Servizi Sociali dei Comune di Lecce a consentire al P. C. di espiare presso detto Ente locale territoriale la pena dei lavoro di pubblica utilita', con decorrenza dal mese di gennaio 2013; Tenuto debito conto del dato, pure dichiarato, nel corpo della precitata relazione datata 31.10.2012, di avere preso contatti in data 24.10.2012 la nominata A. E. con il Comune di Lecce, quale Ente asseritamente convenzionato ex art. 54 d.lgs. 274/2000, nell'intento di consentire al condannato P. C. la prestazione del lavoro di pubblica utilita' nel territorio leccese; Letto il parere del P. M. dott.ssa Annunziata Cazzetta, richiesto in data 31.10.2012 e pervenuto il successivo di' 03.11.2012 - ore 13,20; Osservato in diritto quanto segue: a. l'istanza di concessione di proroga del termine per l'inizio dello svolgimento di attivita' lavorativa non retribuita del condannato P. C. presso il comune di Matera, nelle forme e secondo le modalita' di cui alla richiamata convenzione del 06.10.2011, fissato in trenta giorni all'irrevocabilita' della sentenza del Tribunale dl Matera n.869/12; sopravvenuta in data 03.10.2012, come depositata il decorso 31.10.2012, deve intendersi tempestiva siccome antecedente alla maturazione del termine de quo - 02.11.2012; b. il P. C. risulta dalla lettura della citata istanza del 31.10.2012 e dalla successiva sua integrazione fornita il di' 02.11.2012, soggetto ancora residente anagraficamente in T. ovvero in provincia di Matera e solo temporaneamente domiciliato in Lecce presso la C. E.; c. la proroga del termine sub a) e' da intendersi, per quanto dedotto dal suo difensore di fiducia, asseritamente diretta a consentire al P. C. di essere ammesso alla prestazione del lavoro di pubblica utilita' presso un Ente, allo stato, (stando alla nota difensiva, integrativa dell'originaria istanza, depositata in data odierna), ipoteticamente individuato dalla C. E. presso cui e' ospite il condannato, nel Comune di Lecce, comunque, operante nei territorio di Lecce e, dunque, in ogni caso, costituente Ente diverso dai Comune di Matera, come statuito nella sentenza del Tribunale di Matera n. 869/12; d. costituisce, pero', un dato normativo ostativo ad assentire la chiesta espiazione del lavoro di pubblica utilita' in territorio diverso da quello di residenza del condannato al quale viene diretta la richiesta di proroga sub c) il chiaro e letterale disposto dell'art. 54 d.lgs. 274/2000, al quale demanda il comma 9-bis della norma incriminatrice art. 186 c.d.s. - azionata nella fattispecie in esame ed in ordine a cui e' intervenuta l'anzidetta sentenza di applicazione di pena su richiesta pronunciata da questo Giudice nei confronti del nominato P. C.; e. in siffatta ottica di analisi della disciplina di riferimento, viene in rilievo, in primo luogo, il comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s. secondo cui: «Al di fuori del casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'art. 59 dei decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cessazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puoi sostituire la pena per non piu' di una volta; f. l'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 dispone, infatti, che: «L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.»; g. emerge dall'esegesi letterale del combinato disposto degli artt. 186, comma 9-bis c.d.s. e 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 un tassativo ed inequivoco vincolo di ordine territoriale che obbliga, inderogabilmente, il condannato a svolgere il lavoro di pubblica utilita' al quale egli risulti essere stato ammesso, nella propria provincia di residenza, da individuarsi, quanto alla posizione del P. C. nella provincia di Matera e non in quella di Lecce (dove esso condannato e' soltanto temporaneamente domiciliato), avuto anche riguardo alla nozione tecnica di «residenza» contemplata dall'art. 43, comma 2° c.c.; h. attesa la corrispondenza univoca tra il testo della legge - art.54, comma 3° d.lgs. 274/2000 ed il significato precettivo derivante dalla sua esegesi letterale, non appare praticabile una soluzione applicativa ne' un'interpretazione differente, neppure costituzionalmente orientata, di detta norma se non nel senso di doversi detta norma interpretare ed applicare nel senso di svolgere il lavoro di pubblica utilita' nell'ambito della provincia di residenza del condannato; i. in ragione di quanto dedotto sub h) si delinea, consequenzialmente, un doveroso incidente di costituzionalita' dell'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui la norma de qua impone lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' nella provincia di residenza del condannato o, nella parte in cui non preveda l'ipotesi che il giudice, su richiesta del condannato, lo ammetta a svolgere il lavoro di pubblica utilita' presso un ente non compreso nella provincia di residenza del medesimo soggetto; j. nello specifico, appare, in nuce, anche in riferimento al disposto dell'art. 3 della Carta costituzionale l'irragionevolezza dell'inderogabile svolgimento nell'ambito territoriale provinciale di residenza del condannato, statuito dal comma III dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 in rapporto alla previsione espressa di tutela degli interessi di rango costituzionale (esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato) di cui lo stesso art. 54 al comma II contiene pure esplicita e doverosa menzione, mentre la stigmatizzata previsione di un simile vincolo territoriale si pone in contrasto con il finalismo rieducativo della pena di cui all'art. 27 della Costituzione; k. sussiste ai fini della sollevata questione di legittimita' costituzionale della citata norma, la rilevanza della questione medesima perche' l'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 costituisce disposizione di applicazione necessaria nel caso in esame, influendo, altresi', sulla sua definizione atteso che, applicata detta norma nella sua formulazione letterale non potrebbe che pervenirsi al rigetto dell'istanza del condannato, mentre, qualora la Consulta addivenisse ad una declaratoria della sua denunciata incostituzionalita', in presenza dei necessari presupposti, la medesima istanza formulata dal P. C. potrebbe trovare accoglimento; l. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 , comma 3,° d.lgs. 274/00 appare, inoltre, non manifestamente infondata con riguardo alla stigmatizzata imposizione di un vincolo territoriale per il condannato ammesso allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', tanto da essere essa stata gia' sollevata, di recente, con ordinanza dei Tribunale di S. Angelo dei Lombardi - Giudice dott. Luigi Levita - datata 30.08.2012, il cui tenore motivazionale e' condiviso da questo Magistrato onorario; m. si e' reso necessario, all'uopo, delibare e sollevare la questione di costituzionalita' in predicato nel rispetto delle forme e nei modi contemplati dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ovvero fissando l'odierna udienza camerale nel contraddittorio delle parti, a norma degli art. 665 e segg.c.p.p. in seno a questo procedimento di esecuzione. Considerato ancora che: le modalita' di esecuzione della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilita' possono essere modificate dal Giudice, attesa la disciplina dettata dall'art. 186, comma 9-bis c.d.s., anche in applicazione analogica dell'art. 44 d.lgs. 274/00 secondo cui «Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'art. 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. 2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; In caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento; nel casus sottoposto alla cognizione di questo Giudice non ha ancora avuto concreto inizio l'espiazione della pena sostitutiva, stante la interposta istanza di concessione di proroga dei relativo termine iniziale statuito in sentenza del Tribunale di Matera n. 869/2012, ragion per cui non ricorre, strictu sensu, un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione di detta pena; avuto riguardo alle circostanze fattuali allegate dal difensore di fiducia dei condannato P. C. innanzi evidenziate, deriverebbe, astrattamente, dall'espiazione della sanzione sostitutiva presso l'Ente convenzionato indicato in sentenza del Tribunale di Matera n. 869/2012, un possibile, concreto pregiudizio ad esigenze di lavoro e, soprattutto, di salute del medesimo P. C., suscettibili di tutela di rango costituzionale e, comunque, inducenti ad una doverosa e prudente delibazione, in via di urgenza, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, anche delle disposizioni derivanti dal contenuto precettivo dell'art. 54 d.lgs. 274/2000; Ritenuta, ancora, questo Giudice la propria diretta competenza a provvedere, anche in applicazione del disposto dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., in quanto Magistrato onorario estensore della citata sentenza di applicazione di pena su richiesta n. 869/2012 emessa in funzione di Giudice monocratico del Tribunale penale di Matera, vertendosi, comunque, nell'ambito di procedimenti penali a citazione diretta ex art. 550 c.p.p., rientranti nel perimetro degli affari riservati al GOT; Letti ed applicati gli artt. 186, comma 9-bis c.d.s. ed il combinato disposto degli artt. 44 e 54 d.lgs. 274/2000, nonche' gli artt. 665 e segg. c.p.p., si e', dunque, fissata l'odierna udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale penale di Matera in composizione monocratica nella persona di esso Giudice dott. Giuseppe Di Giuseppe; Sentite le parti, che hanno rassegnato le loro conclusioni come da verbale; Ribadito essere l'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/00 norma da applicarsi indefettibilmente nell'ambito di questo procedimento di esecuzione vuoi per motivi supra esposti, vuoi in -ragione dell'esplicito rinvio ad essa disposizione, sotto il profilo delle modalita' di esecuzione del disposto lavoro di pubblica utilita', contenuto nell'art. 186, comma 9-bis C.d,S., cosi' da sussistere innegabilmente la rilevanza della questione di costituzionalita' della medesima norma, non trascurandosi che la cosiddetta «emenda del condannato» sarebbe favorita dalla chiesta ammissione del P. C. al lavoro di pubblica utilita' da svolgersi nel territorio di Lecce dove l'interessato e' ospite della C. E. proprio nel contesto di un apposito programma di disintossicazione da alcool, anche in rapporto alla finalita' rieducativa insita nella ratio della sanzione sostitutiva applicata; Rilevata, ancora una volta, la ravvisata non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 nella parte in cui si statuisce l'impossibilita' per un soggetto condannato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', di essere ammesso a prestare tale attivita' al di fuori della sua provincia di residenza per le ragioni, infra, illustrate: Si delinea, infatti, l'esistenza di un evidente contrasto del medesimo art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 con l'art. 3 della Carta Costituzionale, ponendosi lo stigmatizzato vincolo territoriale dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita', come consentito nella sola provincia di residenza del condannato, in stridente antitesi con il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, considerando, tra l'altro, che non dovunque si registra la presenza di Enti convenzionati ex art. 54 d.lgs. 274/00 cosi' da precludersi agli interessati i benefici premiali contemplati dal vigente art. 186 C.d.S. tra cui, in primis, quello dell'estinzione del reato stesso. E' pertanto, manifestamente irragionevole la norma della cui costituzionalita' si dubita laddove se, da un lato, si statuisce un vincolo territoriale parametrato ed ancorato alla provincia di residenza del condannato, dall'altro, si ammette - art. 54, comma 2° d.lgs. 274/2000, invece, che, su richiesta del condannato, costui possa essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilita' anche per un tempo superiore alle canoniche sei ore settimanali. Ne discende che la mancata previsione, ad opera del legislatore, della facolta' di disporre, sempre su richiesta del condannato ed in deroga, di ammettere il soggetto interessato allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' anche in un territorio diverso da quello della sua residenza anagrafica sia irragionevole, specie in rapporto a quelle situazioni, giusta la fattispecie in esame, da cui cosi' opinando deriverebbe una concreta lesione di interessi costituzionalmente tutelati e dei quali, come in parte motiva innanzi indicato, lo stesso art. 54 d.lgs. 274/2000 reca inequivoca menzione (esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato). La norma della cui costituzionalita' questo Giudice fortemente dubita e', altresi', in contrasto con l'art. 27 della Carta Costituzionale sotto il profilo della nota finalita' rieducativa cui la pena deve tendere ed essere diretta. E' irragionevole che il reo, disponibile a compiere un processo di risocializzazione mediante la chiesta «ed ottenuta ammissione allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', debba essere impedito nel conseguire l'emenda del fatto reato perpetrato dal vincolo della prestazione di tale attivita' nell'esclusivo ambito della propria provincia di residenza, soprattutto, come nella specie, nell'ipotesi in cui l'espiazione del lavoro socialmente utile nel territorio di una diversa provincia trovi adeguata giustificazione in ragioni di tutela di quegli interessi costituzionalmente protetti contemplati dal medesimo art. 54 d.lgs. 274/2000. Il fine di rieducazione del reo e della sua reintegrazione nel contesto sociale; assurgente a rango di interesse costituzionale, ex art. 27 della Carta fondamentale, anche nello svolgimento della sanzione paradetentiva quale rimane il favore di pubblica utilita', deve essere preminente nel rispetto della volonta' dei condannato, non potendo essere esso precluso da un irragionevole vincolo territoriale, la cui ratio non riesce affatto di percepire. Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 (come richiamato dall'art. 186 C.d.S.) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui la norma de qua impone lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' nella provincia di residenza del condannato o, nella parte in cui non preveda l'ipotesi che giudice, su richiesta del condannato, lo ammetta a svolgere il lavoro di pubblica utilita' presso un ente non compreso nella provincia di residenza del medesimo soggetto. Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma 2° legge 11.03.1953 n. 87;
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la sollevata ex-officio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui la norma de qua impone lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' nella provincia di residenza del condannato o nella parte in cui non preveda l'ipotesi che il giudice, su richiesta del condannato, lo ammetta a svolgere il lavoro di pubblica utilita' presso un ente non compreso nella provincia di residenza del medesimo soggetto. Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, in uno agli atti del presente fascicolo di esecuzione ed alla prova delle prescritte comunicazioni, alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza, di cui si e' data lettura alle parti all'odierna udienza, al Presidente del Consiglio del Ministri e per la sua comunicazione al Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Matera il 7 dicembre 2012 Il Giudice: Di Giuseppe