N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2012

Ordinanza del 7 dicembre 2012  emessa  dal  Tribunale  di  Matera nel
procedimento di esecuzione nei confronti di P. C. . 
 
Reati e pene - Sanzioni sostitutive delle pene detentive o pecuniarie
  - Lavoro di pubblica utilita' - Previsione  che  l'attivita'  venga
  svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il  condannato  -
  Mancata previsione che il giudice,  su  richiesta  del  condannato,
  possa ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica  utilita'  presso
  un ente non compreso nella provincia di residenza - Violazione  del
  principio di uguaglianza -  Irragionevolezza  -  Contrasto  con  il
  principio della finalita' rieducativa della pena. 
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.10 del 6-3-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Visti gli atti del procedimento penale n. 67/12 R.G. Aff.  Penali
Cam. Cons., n. 2821/11 R.G. Notizie di reato, nei confronti di P.  C.
(nato a T. il 27.08.1965 e residente a T., alla via  F.  domiciliato,
allo stato, in Lecce presso la C. E. via M. N. n. 49), condannato  in
ordine al reato previsto e punito dall'art. 186, comma  2°  lett.  C)
C.d.S.,  come  in  atti  processuali  difeso  di  fiducia   dall'avv.
Pancrazio Marsilio del foro di Matera; 
    Rilevato che: 
        il procedimento penale in epigrafe indicato e' stato definito
in primo grado con sentenza di  applicazione  di  pena  su  richiesta
emessa dal Tribunale monocratico di Matera n.  869/2012,  pronunciata
da questo Giudice - dott. Giuseppe Di Giuseppe mediante  lettura  del
dispositivo alla pubblica udienza del 09.07.2012 e le cui motivazioni
sono state depositate il successivo 11.07.2012, divenuta irrevocabile
il decorso 03.10.2012; 
        in forza della precitata sentenza, il P.  C.  e'  stato,  tra
l'altro, condannato alla pena di mesi quattro e giorni sei di  lavoro
di pubblica utilita' da prestarsi in favore  dei  Comune  di  Matera,
sulla scorta della convenzione conclusa in data 06.10.2011 ex art. 54
d.lgs. 274/2000 tra detto Ente locale territoriale ed il Tribunale di
Matera; 
        questo Giudice ha statuito che la medesima  pena  sostitutiva
fosse eseguita dal condannato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
irrevocabilita' della sentenza, supra, indicata; 
    Letta l'istanza, a firma dell'avv. Pancrazio Marsillo,  difensore
di fiducia dell'imputato P. C., depositata  in  cancelleria  in  data
31.10.2012, mediante la quale si formula richiesta di concessione  di
una proroga dei termine di trenta giorni dalla irrevocabilita'  della
sentenza di condanna, supra citata, stabilito per l'inizio, da  parte
del condannato, dell'espiazione e/o dello svolgimento  dell'attivita'
lavorativa non retribuita ex art. 186,  comma  9-bis  d.lgs.  285/92,
sull'asserito presupposto di trovarsi nominato P. C. ospite della  C.
E. in L. «per disintossicazione  terapeutica  da  alcool»,  cosi'  da
rendersi asseritamente necessario, sulla base di quanto ivi  dedotto,
«per  non  interrompere  programma  di  recupero,  consentire  che il
P. possa scontare a Lecce,  la  pena  sostitutiva»,  specificando  di
essersi adoperata la medesima Comunita' della quale l'interessato  e'
ospite nel reperire, medio tempore,  un  Ente  convenzionato  e/o  di
stipulare essa stessa ONLUS una convenzione, onde permettere al P. C.
di scontare in situ, la stessa pena sostitutiva inflittagli; 
    Letta la successiva nota, a firma dell'avv.  Pancrazio  Marsillo,
difensore di fiducia dell'imputato P. C., depositata  in  cancelleria
il di' 02.11.2012, in guisa di integrazione  dell'originaria  istanza
fatta pervenire in data 31.10.2012 ed avuta cognizione del  contenuto
della relazione stilata in data 31.10.2012 dalla C. E. e'  in  L.  (a
firma dell'operatore Giorgio Orsucci), il cui  contenuto  si  intenda
qui estensivamente richiamato per relationem; 
    Preso  atto  delle  rappresentate  circostanze   fattuali,   come
espresse  in  seno  all'anzidetta  relazione  della  C.   E.   datata
31.10.2012, di essere il P. C. In procinto di ottenere  un'imminente,
possibile assunzione lavorativa presso un'impresa edile operante  nel
territorio leccese e, comunque, di essere esso condannato, pur avendo
egli concluso da poco,  nel  mese  di  settembre  2012,  il  percorso
riabilitativo dall'alcooldipendenza, ancora  ospite  di  detta  Onlus
dove fruirebbe  gratuitamente  di  vitto  ed  alloggio,  sostenendosi
potere derivare al medesimo soggetto pregiudizio da  un  suo  rientro
nel territorio di residenza (T.)  sia  in  termini  di  sopravvivenza
quotidiana sta sotto il  profilo  di  una  propria  ri-esposizione  a
rischi di ricaduta nell'alcooldipendenza; 
    Letta, altresi' l'ulteriore nota,  a  firma  dell'avv.  Pancrazio
Marsillo, difensore di fiducia dell'imputato  P.  C.,  depositata  in
cancelleria il di  05.11.2012  (ore  11,45),  in  guisa  di  ennesima
integrazione  dell'originaria  istanza  fatta   pervenire   in   data
31.10.2012 ed a mezzo  della  quale,  nel  ribadire  quanto  gia'  in
precedenza rappresentato, si asserisce una disponibilita' del Servizi
Sociali dei Comune di Lecce a consentire al P. C. di  espiare  presso
detto Ente  locale  territoriale  la  pena  dei  lavoro  di  pubblica
utilita', con decorrenza dal mese di gennaio 2013; 
    Tenuto debito conto del dato, pure dichiarato,  nel  corpo  della
precitata relazione datata 31.10.2012, di  avere  preso  contatti  in
data 24.10.2012 la nominata A. E. con il Comune di Lecce, quale  Ente
asseritamente convenzionato ex art. 54 d.lgs. 274/2000,  nell'intento
di consentire al condannato  P.  C.  la  prestazione  del  lavoro  di
pubblica utilita' nel territorio leccese; 
    Letto il parere del P. M. dott.ssa Annunziata Cazzetta, richiesto
in data 31.10.2012 e pervenuto il successivo  di'  03.11.2012  -  ore
13,20; 
    Osservato in diritto quanto segue: 
        a. l'istanza  di  concessione  di  proroga  del  termine  per
l'inizio dello svolgimento di attivita' lavorativa non retribuita del
condannato P. C. presso il comune di Matera, nelle forme e secondo le
modalita' di cui alla richiamata convenzione del 06.10.2011,  fissato
in trenta giorni all'irrevocabilita' della sentenza del Tribunale  dl
Matera n.869/12; sopravvenuta in data 03.10.2012, come depositata  il
decorso 31.10.2012, deve intendersi  tempestiva  siccome  antecedente
alla maturazione del termine de quo - 02.11.2012; 
        b. il P. C. risulta dalla lettura della  citata  istanza  del
31.10.2012  e  dalla  successiva  sua  integrazione  fornita  il  di'
02.11.2012, soggetto ancora residente anagraficamente in T. ovvero in
provincia di Matera  e  solo  temporaneamente  domiciliato  in  Lecce
presso la C. E.; 
        c. la proroga del termine sub a) e' da intendersi, per quanto
dedotto  dal  suo  difensore  di  fiducia,  asseritamente  diretta  a
consentire al P. C. di essere ammesso alla prestazione del lavoro  di
pubblica utilita' presso un  Ente,  allo  stato,  (stando  alla  nota
difensiva, integrativa dell'originaria istanza,  depositata  in  data
odierna), ipoteticamente individuato dalla C. E. presso cui e' ospite
il condannato, nel Comune di Lecce, comunque, operante nei territorio
di Lecce e, dunque, in ogni caso, costituente Ente diverso dai Comune
di Matera, come statuito nella sentenza del Tribunale  di  Matera  n.
869/12; 
        d.  costituisce,  pero',  un  dato  normativo   ostativo   ad
assentire la chiesta espiazione del lavoro di  pubblica  utilita'  in
territorio diverso da quello di residenza  del  condannato  al  quale
viene diretta la richiesta di proroga sub c) il  chiaro  e  letterale
disposto dell'art. 54 d.lgs. 274/2000,  al  quale  demanda  il  comma
9-bis della norma incriminatrice art. 186  c.d.s.  -  azionata  nella
fattispecie in esame ed in ordine a cui  e'  intervenuta  l'anzidetta
sentenza di applicazione di pena su richiesta pronunciata  da  questo
Giudice nei confronti del nominato P. C.; 
        e.  in  siffatta  ottica  di  analisi  della  disciplina   di
riferimento, viene  in  rilievo,  in  primo  luogo,  il  comma  9-bis
dell'art. 186 c.d.s. secondo cui: «Al di fuori del casi previsti  dal
comma 2-bis del presente articolo, la  pena  detentiva  e  pecuniaria
puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di  condanna,  se
non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella  del  lavoro
di pubblica utilita' di cui all'art. 54 del  decreto  legislativo  28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e  consistente
nella prestazione di  un'attivita'  non  retribuita  a  favore  della
collettivita' da  svolgere,  in  via  prioritaria,  nel  campo  della
sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni,  le
province, i comuni o  presso  enti  o  organizzazioni  di  assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati  di  lotta
alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza  il  giudice
incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli  organi  di
cui all'art. 59 dei decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga  a
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000,
il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cessazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di  cui  all'art.  666  del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puoi sostituire la pena per non  piu'  di
una volta; 
        f. l'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 dispone, infatti, che:
«L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui  risiede
il condannato e comporta la prestazione di non piu'  di  sei  ore  di
lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dei condannato. Tuttavia, se il  condannato  lo  richiede,  il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.»; 
        g. emerge dall'esegesi letterale del combinato disposto degli
artt. 186, comma 9-bis c.d.s. e  54,  comma  3°  d.lgs.  274/2000  un
tassativo ed inequivoco vincolo di ordine territoriale  che  obbliga,
inderogabilmente, il condannato a  svolgere  il  lavoro  di  pubblica
utilita' al quale egli risulti essere stato  ammesso,  nella  propria
provincia di residenza, da individuarsi, quanto alla posizione del P.
C. nella provincia di Matera e non in  quella  di  Lecce  (dove  esso
condannato e'  soltanto  temporaneamente  domiciliato),  avuto  anche
riguardo alla nozione tecnica di  «residenza»  contemplata  dall'art.
43, comma 2° c.c.; 
        h. attesa la corrispondenza univoca tra il testo della  legge
- art.54, comma 3°  d.lgs.  274/2000  ed  il  significato  precettivo
derivante dalla sua esegesi letterale,  non  appare  praticabile  una
soluzione  applicativa  ne'  un'interpretazione  differente,  neppure
costituzionalmente orientata, di detta norma  se  non  nel  senso  di
doversi detta norma interpretare ed applicare nel senso  di  svolgere
il  lavoro  di  pubblica  utilita'  nell'ambito  della  provincia  di
residenza del condannato; 
        i.  in  ragione  di  quanto  dedotto  sub  h)   si   delinea,
consequenzialmente,  un  doveroso  incidente   di   costituzionalita'
dell'art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 in relazione agli artt. 3 e 27
della Costituzione nella parte in cui  la  norma  de  qua  impone  lo
svolgimento del  lavoro  di  pubblica  utilita'  nella  provincia  di
residenza del condannato o, nella parte in cui non preveda  l'ipotesi
che il giudice, su richiesta del condannato, lo ammetta a svolgere il
lavoro di  pubblica  utilita'  presso  un  ente  non  compreso  nella
provincia di residenza del medesimo soggetto; 
        j. nello specifico, appare, in nuce, anche in riferimento  al
disposto dell'art. 3 della  Carta  costituzionale  l'irragionevolezza
dell'inderogabile svolgimento nell'ambito territoriale provinciale di
residenza del condannato, statuito dal comma III dell'art. 54  d.lgs.
274/2000  in  rapporto  alla  previsione  espressa  di  tutela  degli
interessi di rango costituzionale (esigenze di lavoro, di studio,  di
famiglia e di salute del condannato) di cui  lo  stesso  art.  54  al
comma II contiene pure  esplicita  e  doverosa  menzione,  mentre  la
stigmatizzata previsione di un simile vincolo territoriale si pone in
contrasto con il finalismo rieducativo della pena di cui all'art.  27
della Costituzione; 
      k. sussiste ai fini della sollevata questione  di  legittimita'
costituzionale della  citata  norma,  la  rilevanza  della  questione
medesima perche' l'art. 54,  comma  3°  d.lgs.  274/2000  costituisce
disposizione di applicazione necessaria nel caso in esame, influendo,
altresi', sulla sua definizione atteso  che,  applicata  detta  norma
nella sua formulazione  letterale  non  potrebbe  che  pervenirsi  al
rigetto dell'istanza del  condannato,  mentre,  qualora  la  Consulta
addivenisse   ad    una    declaratoria    della    sua    denunciata
incostituzionalita',  in  presenza  dei  necessari  presupposti,   la
medesima istanza formulata dal P. C. potrebbe trovare accoglimento; 
      l. la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  54  ,
comma 3,° d.lgs. 274/00 appare, inoltre, non manifestamente infondata
con  riguardo  alla   stigmatizzata   imposizione   di   un   vincolo
territoriale per il condannato ammesso allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilita', tanto da essere  essa  stata  gia'  sollevata,  di
recente, con ordinanza dei Tribunale di  S.  Angelo  dei  Lombardi  -
Giudice dott.  Luigi  Levita  -  datata  30.08.2012,  il  cui  tenore
motivazionale e' condiviso da questo Magistrato onorario; 
      m. si e' reso necessario, all'uopo,  delibare  e  sollevare  la
questione di costituzionalita' in predicato nel rispetto delle  forme
e nei modi contemplati dall'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ovvero
fissando l'odierna udienza camerale nel contraddittorio delle  parti,
a norma degli art. 665 e segg.c.p.p. in seno a questo procedimento di
esecuzione. 
    Considerato ancora che: 
        le modalita' di  esecuzione  della  sanzione  sostituiva  del
lavoro di pubblica utilita' possono essere  modificate  dal  Giudice,
attesa la disciplina dettata dall'art. 186, comma 9-bis c.d.s., anche
in applicazione analogica dell'art. 44 d.lgs. 274/00 secondo cui  «Le
modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di
cui all'art. 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche'  del  lavoro
di pubblica utilita', stabilite nella  sentenza  emessa  dal  giudice
possono essere modificate  per  motivi  di  assoluta  necessita'  dal
giudice osservando  le  disposizioni  dell'art.  666  del  codice  di
procedura  penale.  2.  La  richiesta  di   modifica   non   sospende
l'esecuzione delle pene; In caso di assoluta  urgenza,  le  modifiche
possono essere  adottate  con  provvedimento  provvisorio  revocabile
nelle fasi successive del procedimento; 
        nel casus sottoposto alla cognizione di questo Giudice non ha
ancora avuto concreto inizio  l'espiazione  della  pena  sostitutiva,
stante la interposta istanza di concessione di proroga  dei  relativo
termine iniziale statuito in sentenza  del  Tribunale  di  Matera  n.
869/2012, ragion per cui non ricorre, strictu  sensu,  un'ipotesi  di
sospensione dell'esecuzione di detta pena; 
        avuto  riguardo  alle  circostanze  fattuali   allegate   dal
difensore di  fiducia  dei  condannato  P.  C.  innanzi  evidenziate,
deriverebbe,   astrattamente,    dall'espiazione    della    sanzione
sostitutiva presso l'Ente  convenzionato  indicato  in  sentenza  del
Tribunale di Matera n. 869/2012, un possibile,  concreto  pregiudizio
ad esigenze di lavoro e, soprattutto, di salute del medesimo  P.  C.,
suscettibili di tutela di rango costituzionale e, comunque, inducenti
ad una doverosa e  prudente  delibazione,  in  via  di  urgenza,  nel
bilanciamento degli interessi  coinvolti,  anche  delle  disposizioni
derivanti dal contenuto precettivo dell'art. 54 d.lgs. 274/2000; 
    Ritenuta, ancora, questo Giudice la propria diretta competenza  a
provvedere, anche in applicazione del disposto dell'art.  186,  comma
9-bis c.d.s., in quanto Magistrato onorario  estensore  della  citata
sentenza di applicazione di pena su richiesta n. 869/2012  emessa  in
funzione di Giudice  monocratico  del  Tribunale  penale  di  Matera,
vertendosi, comunque, nell'ambito di procedimenti penali a  citazione
diretta ex art. 550 c.p.p., rientranti  nel  perimetro  degli  affari
riservati al GOT; 
    Letti ed applicati gli  artt.  186,  comma  9-bis  c.d.s.  ed  il
combinato disposto degli artt. 44 e 54 d.lgs. 274/2000,  nonche'  gli
artt. 665 e segg. c.p.p., si e', dunque, fissata l'odierna udienza in
camera  di  consiglio  dinanzi  al  Tribunale  penale  di  Matera  in
composizione monocratica nella persona di esso Giudice dott. Giuseppe
Di Giuseppe; 
    Sentite le parti, che hanno rassegnato le loro  conclusioni  come
da verbale; 
    Ribadito essere l'art.  54,  comma  3°  d.lgs.  274/00  norma  da
applicarsi indefettibilmente nell'ambito di  questo  procedimento  di
esecuzione  vuoi  per  motivi  supra  esposti,   vuoi   in   -ragione
dell'esplicito rinvio ad essa disposizione, sotto  il  profilo  delle
modalita' di esecuzione del disposto  lavoro  di  pubblica  utilita',
contenuto nell'art. 186, comma  9-bis  C.d,S.,  cosi'  da  sussistere
innegabilmente la  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'
della medesima norma, non trascurandosi che la cosiddetta «emenda del
condannato» sarebbe favorita dalla chiesta ammissione del  P.  C.  al
lavoro di pubblica utilita' da svolgersi nel territorio di Lecce dove
l'interessato e' ospite della  C.  E.  proprio  nel  contesto  di  un
apposito programma di disintossicazione da alcool, anche in  rapporto
alla  finalita'  rieducativa  insita  nella  ratio   della   sanzione
sostitutiva applicata; 
    Rilevata,  ancora  una  volta,   la   ravvisata   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
54, comma  3°  d.lgs.  274/2000  nella  parte  in  cui  si  statuisce
l'impossibilita' per un  soggetto  condannato  allo  svolgimento  del
lavoro di pubblica  utilita',  di  essere  ammesso  a  prestare  tale
attivita' al di  fuori  della  sua  provincia  di  residenza  per  le
ragioni, infra, illustrate: 
    Si delinea, infatti, l'esistenza di  un  evidente  contrasto  del
medesimo art. 54, comma 3° d.lgs. 274/2000 con l'art. 3  della  Carta
Costituzionale, ponendosi lo stigmatizzato vincolo territoriale dello
svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  come  consentito  nella
sola provincia di residenza del condannato, in stridente antitesi con
il principio dell'eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  davanti  alla
legge, considerando, tra l'altro, che non  dovunque  si  registra  la
presenza di Enti convenzionati ex art.  54  d.lgs.  274/00  cosi'  da
precludersi agli interessati  i  benefici  premiali  contemplati  dal
vigente art. 186 C.d.S. tra cui, in  primis,  quello  dell'estinzione
del reato stesso. 
    E' pertanto, manifestamente  irragionevole  la  norma  della  cui
costituzionalita' si dubita laddove se, da un lato, si  statuisce  un
vincolo  territoriale  parametrato  ed  ancorato  alla  provincia  di
residenza del condannato, dall'altro, si ammette - art. 54, comma  2°
d.lgs. 274/2000, invece, che, su  richiesta  del  condannato,  costui
possa essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilita'  anche
per un tempo superiore alle canoniche sei ore settimanali. 
    Ne discende che la mancata previsione, ad opera del  legislatore,
della facolta' di disporre, sempre su richiesta del condannato ed  in
deroga, di ammettere il soggetto  interessato  allo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita' anche in un territorio diverso da  quello
della sua residenza anagrafica sia irragionevole, specie in  rapporto
a quelle situazioni, giusta la fattispecie in  esame,  da  cui  cosi'
opinando   deriverebbe   una   concreta    lesione    di    interessi
costituzionalmente tutelati e dei quali, come in parte motiva innanzi
indicato, lo stesso art. 54 d.lgs. 274/2000 reca inequivoca  menzione
(esigenze  di  lavoro,  di  studio,  di  famiglia  e  di  salute  del
condannato). 
    La norma della cui costituzionalita'  questo  Giudice  fortemente
dubita  e',  altresi',  in  contrasto  con  l'art.  27  della   Carta
Costituzionale sotto il profilo della nota finalita' rieducativa  cui
la pena deve tendere ed essere diretta. 
    E' irragionevole che il reo, disponibile a compiere  un  processo
di risocializzazione mediante la chiesta «ed ottenuta ammissione allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita',  debba  essere  impedito
nel conseguire l'emenda del fatto reato perpetrato dal vincolo  della
prestazione di tale attivita'  nell'esclusivo  ambito  della  propria
provincia di residenza, soprattutto, come nella specie,  nell'ipotesi
in cui l'espiazione del lavoro socialmente utile  nel  territorio  di
una diversa provincia trovi adeguata giustificazione  in  ragioni  di
tutela di quegli interessi  costituzionalmente  protetti  contemplati
dal medesimo art. 54 d.lgs. 274/2000. 
    Il fine di rieducazione del reo e della  sua  reintegrazione  nel
contesto sociale; assurgente a rango di interesse costituzionale,  ex
art. 27 della  Carta  fondamentale,  anche  nello  svolgimento  della
sanzione paradetentiva quale rimane il favore di  pubblica  utilita',
deve essere preminente nel rispetto della  volonta'  dei  condannato,
non  potendo  essere  esso  precluso  da  un  irragionevole   vincolo
territoriale, la cui ratio non riesce affatto di percepire. 
    Ritenuta la rilevanza ai fini della decisione e la non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
54, comma 3° d.lgs. 274/2000 (come richiamato dall'art.  186  C.d.S.)
in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione  nella  parte  in
cui la norma de qua impone lo  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica
utilita' nella provincia di residenza del condannato o,  nella  parte
in  cui  non  preveda  l'ipotesi  che  giudice,  su   richiesta   del
condannato, lo ammetta a svolgere  il  lavoro  di  pubblica  utilita'
presso un ente non compreso nella provincia di residenza del medesimo
soggetto. 
    Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione e  23,  comma
2° legge 11.03.1953 n. 87; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  sollevata
ex-officio, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  54,
comma 3° d.lgs. 274/2000 per contrasto con gli artt.  3  e  27  della
Costituzione nella parte in cui la norma de qua impone lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilita'  nella  provincia  di  residenza  del
condannato o nella parte in cui non preveda l'ipotesi che il giudice,
su richiesta del condannato, lo  ammetta  a  svolgere  il  lavoro  di
pubblica utilita' presso un ente  non  compreso  nella  provincia  di
residenza del medesimo soggetto. 
    Dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza, in uno
agli atti del presente fascicolo di esecuzione ed  alla  prova  delle
prescritte comunicazioni, alla Corte  Costituzionale  e  sospende  il
giudizio in corso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza, di cui si e' data lettura alle parti all'odierna  udienza,
al Presidente del Consiglio del Ministri e per la  sua  comunicazione
al Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Matera il 7 dicembre 2012 
 
                       Il Giudice: Di Giuseppe