N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 febbraio 2013 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione  Toscana  -  Previsione  che  a
  decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
  dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale  regionale  dell'imposta
  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui  all'art.  6  del
  d.lgs. n. 68/2011, e' incrementata per scaglioni di reddito: a)  di
  0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000; b)  di  0,20
  punti percentuali per redditi oltre  euro  15.000  e  fino  a  euro
  28.000; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre 28.000  euro
  e fino ad euro 55.000; d) di 0,50  punti  percentuali  per  redditi
  oltre 55.000 euro fino a euro 75.000; e) di 0,50 punti  percentuali
  per redditi oltre 75.000 euro - Ricorso del  Governo  -  Denunciata
  introduzione di maggiorazioni di aliquote di imposta  in  contrasto
  con  il  principio  di  progressivita'  -  Denunciata  lesione  dei
  principi di uguaglianza, di imparzialita' e  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza  pubblica
  e sistema tributario per il mancato rispetto dei  limiti  temporali
  previsti dalla normativa statale. 
- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 4. 
- Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119. 
Imposte e tasse - Norme della Regione  Toscana  -  Previsione  che  a
  decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
  dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1,  lett.
  c), del d.P.R. n. 917/1986 sono maggiorate di  un  importo  massimo
  pari  a  euro  50  per  figlio;  che  le  detrazioni  stesse   sono
  ulteriormente aumentate di un importo pari  a  170  euro  per  ogni
  figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della  legge  n.
  104/1992; che per i contribuenti con piu' di tre figli a carico  la
  detrazione stessa e' ulteriormente aumentata per un importo massimo
  di euro 100 per ogni figlio a partire dal primo; che ai fini  della
  detrazione si applicano  le  disposizioni  previste  dall'art.  12,
  comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 197/1986 - Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialita'  e
  buon andamento della pubblica amministrazione  e  di  coordinamento
  della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto
  dei limiti temporali previsti dalla normativa statale. 
- Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 5. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo. 
(GU n.13 del 27-3-2013 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt.  4
e 5 della legge della Regione Toscana n.  77  del  27  dicembre  2012
pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 27 dicembre 2012, avente  ad  oggetto
la «Legge finanziaria per l'anno 2013», in relazione  agli  artt.  3,
53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost. 
    1) L'art. 4 della legge  finanziaria  per  l'anno  2013  adottata
dalla Regione Toscana  prevede  che:  «A  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012,  l'aliquota
dell'addizionale regionale dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo  6  maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle
regioni  a  statuto  ordinario   e   delle   province,   nonche'   di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario), e' incrementata per scaglioni di reddito: 
    a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; 
    b) di 0,20 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  15.000,00
fino a euro 28.000,00; 
    c) di 0,45 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  28.000,00
fino a euro 55.000,00; 
    d) di 0,50 punti percentuali per  redditi  oltre  euro  55.000,00
fino a euro 75.000,00; 
    e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.» 
    La richiamata disposizione introduce maggiorazioni delle aliquote
d'imposta che, pur  rispettando  gli  scaglioni  di  reddito  fissati
dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR),  non
appaiono improntate al principio di progressivita' di cui all'art. 53
Cost. 
    In particolare per il primo scaglione di reddito  (fino  ad  euro
15.000) e per il secondo scaglione di reddito (da euro 15.000 ad euro
28.000) corrispondenti ai punti a) e b) dell'art. 4  censurato  nella
presente   sede,   detta   disposizione   attribuisce    all'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF lo stesso incremento percentuale
(di  0,20  punti),  in   violazione,   appunto,   del   criterio   di
progressivita' sopra richiamato. 
    Analoga  situazione  emerge  con  riferimento  agli  ultimi   due
scaglioni di reddito (per i redditi da euro 55.000 ad euro  75.000  e
per i redditi oltre euro 75.000, punti d) ed  e)  dell'art.  4  della
finanziaria   regionale,   dove   viene    attribuita    all'aliquota
dell'addizionale regionale IRPEF, la  stessa  maggiorazione  di  0,50
punti percentuali. 
    Coerentemente con l'insegnamento consolidato di  codesto  Giudice
delle leggi:  «ai  sensi  dell'art.  53,  secondo  comma,  Cost.,  la
progressivita' e'  principio  che  deve  informare  l'intero  sistema
tributario  ed  e',  quindi,  legittimo   che   anche   le   Regioni,
nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il
prelievo a criteri di  progressivita'  in  funzione  delle  politiche
economiche e fiscali da esse perseguite» (C. Cost. sent. 2 del 2006). 
    Inoltre la  norma  della  cui  legittimita'  si  controverte  nel
presente giudizio, nel prevedere le suddette variazioni dell'aliquota
dell'addizionale regionale IRPEF a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2012,  si  pone  in
contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal
comma 555 dell'art. l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il  quale
ha  disposto  che  le   variazioni   dell'aliquota   dell'addizionale
regionale IRPEF si devono applicare a decorrere dal 2014. 
    L'anticipazione temporale e' quindi  avvenuta  in  violazione  di
quanto statuito dal richiamato art. 6 d.lgs.  n.  68  del  2011,  che
accorda tale facolta' solo a fronte  di  una  differenziazione  delle
aliquote effettivamente rispettosa del principio  di  progressivita',
che, tuttavia, non risulta non Osservato nel caso di specie. 
    Ne consegue che la norma regionale, laddove prevede la decorrenza
della sua applicazione dal periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti  temporali  previsti
dalla  norma  statale  richiamata  cosi'  violando  i   principi   di
uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli artt. 3 e  97
Cost., nonche' i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma  Cost.,
nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la  regione
Toscana, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    E' noto d'altronde che la coerenza  interna  delle  disposizioni,
della cui legittimita' si controverte  nel  presente  giudizio,  deve
essere scrutinata «in un quadro complessivo di  sistema,  in  cui  la
capacita' contributiva deve inserirsi: sistema informato a criteri di
progressivita', come svolgimento  ulteriore,  nello  specifico  campo
tributario, del principio di eguaglianza,  collegato  al  compito  di
rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti  di  fatto  alla
liberta' ed eguaglianza dei cittadini-persone umane,  in  spirito  di
solidarieta' politica,  economica  e  sociale  (artt.  2  e  3  della
Costituzione: ordinanza n. 341 del 2000)» (C. Cost sent. n.  155  del
2001). 
    Come piu' volte ribadito  da  codesta  Corte  costituzionale,  il
vincolo del rispetto dei  principi  statali  di  coordinamento  della
finanza pubblica  connessi  agli  obiettivi  nazionali,  condizionati
anche dagli obblighi comunitari, grava  sulle  Regioni  ad  autonomia
ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione. 
    2)  L'art.  5  della  finanziaria  regionale  laddove   introduce
«Detrazioni per carichi di famiglia»  prevede  testualmente  che:  «A
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1,  lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917 (Approvazione del testo unico delle  imposte  sui  redditi)  sono
maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 
    2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono  ulteriormente  aumentate
di un importo pari  a  euro  170,00  per  ogni  figlio  portatore  di
handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate). 
    3. Per i  contribuenti  con  piu'  di  tre  figli  a  carico,  la
detrazione di cui al  comma  1  e'  ulteriormente  aumentata  per  un
importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 
    4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della  detrazione
si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1,  lettera
c), del d.P.R. 917/1986.». 
    Detti aumenti delle  detrazioni  appaiono  ulteriori  rispetto  a
quelli previsti  a  livello  nazionale  con  decorrenza  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 
    Per queste ragioni l'art. 5 della finanziaria regionale  si  pone
in contrasto con l'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 68  del  2011,  come
modificano dal comma 555 dell'art. l della legge 24 dicembre 2012 che
ha disposto che le variazioni  dell'addizionale  regionale  IRPEF  si
applicano a decorrere dal 2014. 
    Ne consegue che la disposizione  regionale,  laddove  prevede  la
decorrenza del termine dal periodo d'imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti  temporali  previsti
dalla  norma  statale  richiamata  e   percio'   viola   i   principi
d'uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli art. 3 e 97
Cost., nonche' i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma  Cost.,
nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, che la  regione
Toscana e' tenuta rispettare. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana n.
77 del 27 dicembre 2012 pubblicata nel B.U.R. n. 74 del  27  dicembre
2012, avente ad oggetto la «Legge finanziaria per  l'anno  2013»,  in
relazione agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost.. 
 
      Roma, 14 febbraio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello