N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 68/2011, e' incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000 e fino a euro 28.000; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre 28.000 euro e fino ad euro 55.000; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 55.000 euro fino a euro 75.000; e) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre 75.000 euro - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di maggiorazioni di aliquote di imposta in contrasto con il principio di progressivita' - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale. - Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 4. - Costituzione, artt. 3, 53, 97, 117, comma terzo, e 119. Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Previsione che a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986 sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50 per figlio; che le detrazioni stesse sono ulteriormente aumentate di un importo pari a 170 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992; che per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione stessa e' ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100 per ogni figlio a partire dal primo; che ai fini della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 197/1986 - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario per il mancato rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa statale. - Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 5. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo.(GU n.13 del 27-3-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana n. 77 del 27 dicembre 2012 pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto la «Legge finanziaria per l'anno 2013», in relazione agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost. 1) L'art. 4 della legge finanziaria per l'anno 2013 adottata dalla Regione Toscana prevede che: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00; e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.» La richiamata disposizione introduce maggiorazioni delle aliquote d'imposta che, pur rispettando gli scaglioni di reddito fissati dall'art. 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non appaiono improntate al principio di progressivita' di cui all'art. 53 Cost. In particolare per il primo scaglione di reddito (fino ad euro 15.000) e per il secondo scaglione di reddito (da euro 15.000 ad euro 28.000) corrispondenti ai punti a) e b) dell'art. 4 censurato nella presente sede, detta disposizione attribuisce all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF lo stesso incremento percentuale (di 0,20 punti), in violazione, appunto, del criterio di progressivita' sopra richiamato. Analoga situazione emerge con riferimento agli ultimi due scaglioni di reddito (per i redditi da euro 55.000 ad euro 75.000 e per i redditi oltre euro 75.000, punti d) ed e) dell'art. 4 della finanziaria regionale, dove viene attribuita all'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, la stessa maggiorazione di 0,50 punti percentuali. Coerentemente con l'insegnamento consolidato di codesto Giudice delle leggi: «ai sensi dell'art. 53, secondo comma, Cost., la progressivita' e' principio che deve informare l'intero sistema tributario ed e', quindi, legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressivita' in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite» (C. Cost. sent. 2 del 2006). Inoltre la norma della cui legittimita' si controverte nel presente giudizio, nel prevedere le suddette variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si pone in contrasto con l'art. 6 del d.lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal comma 555 dell'art. l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che le variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF si devono applicare a decorrere dal 2014. L'anticipazione temporale e' quindi avvenuta in violazione di quanto statuito dal richiamato art. 6 d.lgs. n. 68 del 2011, che accorda tale facolta' solo a fronte di una differenziazione delle aliquote effettivamente rispettosa del principio di progressivita', che, tuttavia, non risulta non Osservato nel caso di specie. Ne consegue che la norma regionale, laddove prevede la decorrenza della sua applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata cosi' violando i principi di uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonche' i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione Toscana, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. E' noto d'altronde che la coerenza interna delle disposizioni, della cui legittimita' si controverte nel presente giudizio, deve essere scrutinata «in un quadro complessivo di sistema, in cui la capacita' contributiva deve inserirsi: sistema informato a criteri di progressivita', come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla liberta' ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarieta' politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione: ordinanza n. 341 del 2000)» (C. Cost sent. n. 155 del 2001). Come piu' volte ribadito da codesta Corte costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione. 2) L'art. 5 della finanziaria regionale laddove introduce «Detrazioni per carichi di famiglia» prevede testualmente che: «A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) sono maggiorate di un importo massimo pari a euro 50,00 per figlio. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 sono ulteriormente aumentate di un importo pari a euro 170,00 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 3. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico, la detrazione di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentata per un importo massimo di euro 100,00 per ogni figlio a partire dal primo. 4. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), del d.P.R. 917/1986.». Detti aumenti delle detrazioni appaiono ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Per queste ragioni l'art. 5 della finanziaria regionale si pone in contrasto con l'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 68 del 2011, come modificano dal comma 555 dell'art. l della legge 24 dicembre 2012 che ha disposto che le variazioni dell'addizionale regionale IRPEF si applicano a decorrere dal 2014. Ne consegue che la disposizione regionale, laddove prevede la decorrenza del termine dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, non rispetta i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata e percio' viola i principi d'uguaglianza, imparzialita' e buon andamento di cui agli art. 3 e 97 Cost., nonche' i principi stabiliti dall'art. 117 terzo comma Cost., nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, che la regione Toscana e' tenuta rispettare.
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana n. 77 del 27 dicembre 2012 pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto la «Legge finanziaria per l'anno 2013», in relazione agli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma e 119 Cost.. Roma, 14 febbraio 2013 L'Avvocato dello Stato: Aiello