N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia  -  Sistemazioni
  idraulico-forestali che non comportino la  realizzazione  di  opere
  idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a
  cinque  metri  e  che  abbiano   come   finalita'   prevalente   il
  consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi  d'acqua
  con  sezioni  idrauliche  non  superiori  a  quattro  metri  o   il
  ripristino della piena funzionalita' idraulica di opere esistenti -
  Esclusione della verifica di assoggettabilita' a VIA - Ricorso  del
  Governo  -  Denunciata  eccedenza  dai  limiti   della   competenza
  legislativa regionale fissati dallo Statuto - Denunciata violazione
  della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in  materia
  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n.  26,
  art. 112. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  Statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia  -
  Previsione che nel regolamento regionale possono essere individuati
  gli interventi edilizi in zona sismica che  per  la  loro  limitata
  importanza  statica  sono  esentati  da   qualsiasi   vigilanza   e
  dall'obbligo  di  preavviso  scritto  -  Ricorso  del   Governo   -
  Denunciata  violazione  della  sfera  di   competenza   legislativa
  esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente  -  Denunciata
  eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale fissati
  dallo Statuto. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n.  26,
  art. 171. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  Statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. 
Ambiente - Norme  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Impianti
  mobili per il recupero dei rifiuti non pericolosi,  provenienti  da
  operazioni di costruzione e di demolizione,  a  condizione  che  la
  campagna abbia durata  inferiore  a  novanta  giorni,  nonche'  gli
  impianti  mobili  di  trattamento  di  rifiuti  non  pericolosi   a
  condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni -
  Previsione della non assoggettabilita'  a  valutazione  di  impatto
  ambientale (VIA), salvo le successive campagne sul medesimo sito  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  sfera   di
  competenza legislativa  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
  dell'ambiente - Denunciata eccedenza dei  limiti  della  competenza
  legislativa regionale fissati dallo Statuto. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n.  26,
  art. 175. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  Statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. 
Miniere cave e torbiere - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia -
  Previsione che nelle more dell'emanazione della disciplina  per  la
  semplificazione amministrativa delle procedure relative alle  terre
  e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni,  la
  cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in  deroga  a  quanto
  previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 2012,  n.
  161, i materiali  da  scavo  prodotti  nel  corso  di  attivita'  e
  interventi provenienti da cantieri di piccole  dimensioni,  la  cui
  produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base  alle
  norme vigenti, sono sottoposti al regime di  cui  all'art.  184-bis
  del  d.lgs.  n.  152/2006  (che  stabilisce  le   distinzioni   tra
  sottoprodotti e rifiuti), a determinate condizioni stabilite  dalla
  legge censurata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
  sfera di competenza legislativa esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela  dell'ambiente  -  Denunciata  eccedenza  dei  limiti  della
  competenza legislativa regionale fissati dallo Statuto. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n.  26,
  art. 199. 
- Costituzione, art. 117, comma  secondo,  lett.  s);  Statuto  della
  Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
80224030587,         Fax          06/96514000          e          PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso la  quale  e'  domiciliato
per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trieste, per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale   della   legge
regionale  21  dicembre  2012,  n.  26,  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28  dicembre  2012,
n. 37, limitatamente agli articoli 112, 171, 175 e 199. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  n.  26,  dell'anno
2012, denominata «Legge di  manutenzione  dell'ordinamento  regionale
2012», ha dettato disposizioni varie. 
    Limitatamente  agli  articoli  indicati  in  epigrafe,  la  legge
regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta  determinazione
assunta dal Consiglio dei ministri  nella  riunione  dell'8  febbraio
2013, viene impugnata per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
    1.1 L'art. 112, della legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia
n. 26, del 2012, modifica la legge 23 aprile 2007, n. 9, della stessa
Regione, che reca «Norme in materia di risorse forestali»,  inserendo
all'art. 5, relativo  alla  «Semplificazione  dei  procedimenti»,  il
comma 2-bis del seguente tenore: 
    «Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  sono  escluse  dalla
verifica di assoggettabilita'  di  cui  all'art.  9-bis  della  legge
regionale  7  settembre  1990,  n.  43  (Ordinamento  nella   Regione
Friuli-Venezia Giulia della valutazione di  impatto  ambientale),  le
sistemazioni  idraulico-forestali,  di  cui  all'art.  54,  che   non
comportino  la  realizzazione  di  opere  idrauliche  trasversali  di
altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che  abbiano
come finalita' prevalente il consolidamento  dei  versanti  instabili
attigui alle sezioni d'alveo  interessate  o  il  consolidamento  del
fondo  e  degli  argini  di  tratte  di  corsi  d'acqua  con  sezioni
idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della  piena
funzionalita' idraulica di opere esistenti». 
    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza
legislativa riconosciuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in base
agli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, approvato  con  la  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e detta  disposizioni  difformi
dalla normativa  nazionale  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema per la quale lo Stato, ai sensi dell'art. 117,  comma
2,  lettera  s),  della  Costituzione,  ha   competenza   legislativa
esclusiva. 
    1.2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che,  come  e'
noto, detta le condizioni minime  ed  essenziali  per  assicurare  la
tutela dell'ambiente su tutto il territorio  nazionale,  all'art.  6,
comma 9, prevede che  le  regioni  e  le  province  autonome  possano
adottare,   per   determinate   tipologie    progettuali    o    aree
predeterminate,  misure   piu'   restrittive   di   quelle   previste
nell'allegato IV,  alla  Parte  seconda  del  testo  legislativo.  Il
secondo  periodo,  dello  stesso  comma  9,  dispone  poi  che:  «Con
riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti
neppure parzialmente in aree  naturali  protette,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano  possono  determinare,  per
specifiche  categorie  progettuali  o   in   particolari   situazioni
ambientali  e  territoriali,  sulla  base  degli  elementi   di   cui
all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica  di
assoggettabilita'.» 
    A sua volta,  il  sopra  richiamato  allegato  IV,  al  punto  7,
relativo ai «Progetti di  infrastrutture»,  lettera  o),  prevede  la
classe di interventi: «Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei
torrenti, canalizzazione e interventi di  bonifica  ed  altri  simili
destinati ad incidere sul regime  delle  acque,  compresi  quelli  di
estrazione di materiali litoidi  dal  demanio  fluviale  e  lacuale»,
senza fissazione di alcuna soglia dimensionale. 
    La normativa statale, quindi, con il richiamato allegato IV  alla
parte seconda, del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  specifica  i
progetti sottoposti alla modifica di assoggettabilita' di  competenza
delle regioni e delle province autonome. 
    La stessa normativa, nel comma 9, dell'art.  6,  prevede  che  le
autonomie,  con  riferimento  ai  progetti  soprarichiamati,  possono
determinare criteri o condizioni  di  esclusione  dalla  verifica  di
assoggettabilita'   purche':    riguardino    specifiche    categorie
progettuali o particolari situazioni ambientali  o  territoriali;  si
fondino sui criteri e su gli elementi  specificati  nell'allegato  V,
alla stessa parte seconda, del decreto legislativo n.  152/2006;  non
ricadono, neppure parzialmente, in aree naturali protette. 
    1.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le
disposizioni che si sono richiamate. 
    Ed infatti, il legislatore regionale ha escluso dalla verifica di
assoggettabilita' un'intera classe  di  progetti  senza  indicare  la
specificita'  degli  stessi  o  la  particolarita'  delle  situazioni
ambientali  e  territoriali  in  cui  gli  stessi   dovranno   essere
realizzati. 
    Il  legislatore   regionale,   inoltre,   ha   omesso   qualsiasi
riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei  progetti
nonche' alle caratteristiche  dell'impatto  potenziale,  che  sono  i
criteri espressamente richiamati nell'allegato V, alla parte seconda,
del decreto legislativo n.  152/2006,  per  determinare  l'esclusione
dalla verifica di assoggettabilita'. 
    Lo stesso legislatore, infine, ha escluso dalla verifica tutti  i
progetti ricadenti sullo intero territorio regionale senza  prevedere
alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come espressamente
prescritto  dal  richiamato  comma  9,  dell'art.  6,   del   decreto
legislativo n. 152/2006. Da ultimo si rileva che la norma  censurata,
nel  determinare  misure  e  dimensioni  delle  opere  esenti,   pone
franchigie con riferimento ad una classe di interventi per  la  quale
il legislatore statale, come risulta dal punto  7,  lettera  o),  del
richiamato allegato IV, non ha previsto alcuna soglia dimensionale ai
fini della verifica di assoggettabilita'. 
    1.4. L'art. 112, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto
eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello
Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   2,   della
Costituzione. 
    2.1. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26, del 2012, modifica la legge regionale 11 agosto 2009,  n.  16,
che reca «Norme per la costruzione in zona sismica e  per  la  tutela
fisica del  territorio»,  inserendo  al  terzo  comma,  dell'art.  3,
relativo alle «Competenze della  Regione»,  la  lettera  c-bis),  del
seguente tenore: «gli interventi che per la loro limitata  importanza
statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e  93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». 
    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza
legislativa riconosciuta alla Regione dall'art. 5, dello  Statuto,  e
detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale in  materia  di
protezione civile, in violazione quindi dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione. 
    2.2. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, Testo Unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia, contiene i principi fondamentali e generali per  la
disciplina della attivita' edilizia. 
    In particolare, l'art. 65, dispone che le opere  di  conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a  struttura  metallica,
prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore  allo
sportello unico. La stessa norma prevede poi  che  il  direttore  dei
lavori, a struttura ultimata, depositi presso lo sportello unico  una
relazione attestante l'adempimento degli obblighi assunti  e  l'esito
delle prove di carico nonche' di quelle sui materiali. 
    L'art. 93, del medesimo  testo  normativo,  impone  che  chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni  nelle
zone sismiche, sia tenuto a darne preavviso  scritto  allo  sportello
unico, allegando il progetto. 
    La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16, del  2009,  a
sua volta, al terzo comma, dell'art. 3,  demanda  ad  un  regolamento
regionale  di  definirne:  gli  edifici  e  le   opere   di   rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile; le  modalita'  di
presentazione dei progetti delle opere da realizzare, ai  fini  della
prescritta  autorizzazione;  gli  interventi  che,   assolvendo   una
funzione di limitata importanza statica, pur non essendo soggetti  ad
autorizzazione, sono comunque sottoposti  all'obbligo  del  preavviso
scritto e del deposito del progetto. 
    2.3. La norma che si censura, introducendo  al  terzo  comma  del
soprarichiamato art. 3, della legge regionale n. 16/2009, la  lettera
c-bis), demanda ora al solo regolamento regionale  la  individuazione
di quegli interventi che sono esentati da qualsivoglia adempimento  e
che,  quindi,  non  soggiacciono  neanche  all'obbligo  di  preavviso
scritto. Interventi pertanto, che pur ricadendo in zona sismica,  non
sono soggetti ad alcuna vigilanza. 
    Cio' premesso, si  rileva  che  l'obbligo  di  preavviso  scritto
costituisce la  soglia  minima  per  consentire  la  vigilanza  sugli
interventi  edilizi  in  zona  sismica  e  la  previsione  della  sua
esenzione  costituisce  violazione  di  un   principio   fondamentale
dell'ordinamento in materia di protezione civile. 
    A cio'  si  deve  aggiungere  che  la  categoria  «interventi  di
limitata importanza  statica»  non  e'  contemplata  dalla  normativa
statale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, e dalla normativa di riferimento (decreto  ministeriale  14
gennaio 2008). Anche sotto tale profilo,  pertanto,  la  disposizione
censurata si pone in contrasto con i principi fondamentali e generali
contenuti nella legislazione statale. 
    Si rileva, infine, che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  che
nella materia «protezione civile» e' titolare di potesta' legislativa
concorrente, non puo' rimettere ad un regolamento  la  individuazione
di  interventi  da   realizzare   senza   alcuna   autorizzazione   o
comunicazione preventiva. 
    2.4. L'art. 171, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto
eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello
Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione. 
    3.1. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26, del 2012, deve  ritenersi  costituzionalmente  illegittimo  in
quanto modifica la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, che  reca
l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della  valutazione
di impatto  ambientale»,  inserendo  all'art.  5-bis,  relativo  alle
«Esclusioni», altri tre commi. In particolare, il  comma  1-quinquies
prevede che: «Ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto  legislativo
n. 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilita'  di  cui
all'art. 9-bis gli impianti mobili per il  recupero  di  rifiuti  non
pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di  demolizione
a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni,
nonche' gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non  pericolosi
a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta  giorni.
Le eventuali successive campagne sul  medesimo  sito  sono,  in  ogni
caso,  sottoposte  alla  verifica  di  assoggettabilita'   ai   sensi
dell'art. 9-bis». 
    Tale   disposizione,   che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente  illegittima,  in  quanto  eccede  la   competenza
legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia  in  base
agli articoli 4 e 5, dello Statuto regionale,  e  detta  disposizioni
difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema per la quale lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettera s), della Costituzione,  ha  competenza  legislativa
esclusiva. 
    3.2. Come e'  noto,  ai  sensi  del  diritto  Comunitario,  quale
precisato anche in alcune pronunce della Corte  di  Giustizia  (causa
C-486/04 e C255/05), la nozione di smaltimento di rifiuti  «...  deve
essere intesa in senso  lato  come  comprensione  dell'insieme  delle
operazioni che portano o allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  senso
stretto del termine, o al loro recupero». (Sentenza «Massafra». Causa
C-486/04 - par. 44). 
    Come si e' precisato nell'analisi dei profili  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 112, della legge regionale n. 26, del  2012,
(punto  1,  che  precede),  il  decreto  legislativo   n.   152/2006,
nell'allegato IV, alla parte seconda, specifica i progetti sottoposti
alla verifica di assoggettabilita'  di  competenza  delle  regioni  e
delle province autonome. 
    Lo stesso testo normativo, al comma 9, dell'art. 6,  prevede  che
le autonomie, con riferimento ai  progetti  soprarichiamati,  possano
determinare criteri o condizioni  di  esclusione  dalla  verifica  di
assoggettabilita' purche' ricorrano i  presupposti,  che  sono  stati
fissati dal legislatore e che sono stati richiamati al punto 1.2, che
precede. 
    3.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le
disposizioni della legislazione nazionale che si sono richiamate. 
    Ed  infatti,  il  legislatore  nazionale  ha  ritenuto  che   non
potessero essere esclusi dalla verifica di  assoggettabilita'  classi
di progetti, quali quelli disciplinati dalla Regione con la norma che
si censura, facendo  riferimento  alla  «durata»  della  campagna  di
smaltimento. L'elemento temporale, infatti, non costituisce in  alcun
caso   una   soglia   dimensionale   alla   cui   stregua    valutare
l'obbligatorieta' o meno della verifica  di  assoggettabilita'  e  la
«durata» limitata di una campagna e' del tutto  irrilevante  ai  fini
della valutazione degli effetti sull'ambiente e sull'ecosistema. 
    Gia' sotto tale profilo la norma si pone  in  evidente  contrasto
con i principi della normativa statale. 
    A cio' deve aggiungersi che, anche in questo caso, il legislatore
regionale ha escluso dalla verifica di  assoggettabilita'  classi  di
progetti  senza  indicare  la  specificita'  degli  stessi   ne'   la
particolarita' delle situazioni ambientali o territoriali in cui  gli
stessi  potranno  essere  realizzati.   Parimenti,   risulta   omesso
qualsivoglia riferimento ai criteri previsti  dall'allegato  V,  alla
parte seconda, del decreto legislativo n. 152/2006,  sulla  cui  base
puo'   essere   determinata   la   esclusione   della   verifica   di
assoggettabilita'. 
    Anche in  questo  caso,  inoltre,  come  in  quello  disciplinato
dall'art. 112, della legge regionale che si censura,  il  legislatore
del Friuli-Venezia Giulia  ha  escluso  tutti  i  progetti  ricadenti
sull'intero territorio regionale senza prevedere alcuna  salvaguardia
per  le  aree  naturali  protette,  come   espressamente   prescritto
dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006. 
    3.4. L'art. 175, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto
eccede dalla competenza legislativa  regionale,  come  fissata  nello
Statuto  di  autonomia,  e  viola  l'art.   117,   comma   2,   della
Costituzione. 
    4.1. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26, del 2012, integra la legge regionale 18 agosto  1986,  n.  35,
che reca la «Disciplina delle attivita' estrattive»,  inserendo  dopo
l'art. 18-bis, l'art. 18-ter, che, al comma 1, dispone:  «Nelle  more
dell'emanazione   della    disciplina    per    la    semplificazione
amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce  da  scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione  non
superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto  disposto  dall'art.
266, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in deroga a quanto
previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161  recante  la  disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo
prodotti nel corso di attivita' e interventi provenienti da  cantieri
di piccole dimensioni, la cui produzione non  superi  i  6.000  metri
cubi, autorizzati in base alle  norme  vigenti,  sono  sottoposti  al
regime di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo n. 152/2006 se
il produttore dimostra: 
        a) che la destinazione all'utilizzo  e'  certa,  direttamente
presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; 
        b) che per i materiali che  derivano  dallo  scavo  non  sono
superate le Concentrazioni  Soglia  di  Contaminazione  di  cui  alle
colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte  IV,
del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento  alla  specifica
destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione; 
        c) che l'utilizzo in un successivo ciclo  di  produzione  non
determina  rischi  per  la  salute  ne'  variazioni   qualitative   o
quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di
materie prime; 
        d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e'  necessario
sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo  trattamento
fatte salve le normali pratiche industriali  e  di  cantiere  di  cui
all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 161/2012.» 
    La    disposizione,    che    si    censura,    deve    ritenersi
costituzionalmente illegittima  in  quanto  eccede  dalla  competenza
legislativa riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia  in  base
agli articoli 4 e 5, dello Statuto  speciale,  e  detta  disposizioni
difformi dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema per la quale lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  117,
comma 2, lettera s) della  Costituzione,  ha  competenza  legislativa
esclusiva. 
    4.2. L'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152, del
2006, precisa le condizioni generali alla cui stregua una sostanza  o
un oggetto  possa  essere  qualificato  un  sottoprodotto  e  non  un
rifiuto. Il secondo comma della  disposizione  aggiunge,  che,  sulla
base di determinate condizioni, possono essere  adottate  misure  per
stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare  affinche'
specifiche  tipologie  di  sostanze  od  oggetti  siano   considerati
sottoprodotti e non rifiuti. 
    Il successivo art. 266, al  comma  7,  prevede,  poi,  che  venga
adottata una disciplina per la semplificazione  amministrativa  della
procedura relativa ai materiali, incluse  le  terre  e  le  rocce  da
scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni. 
    Sulla materia e' intervenuto di recente  il  legislatore  statale
con  il  decreto  legge  24  gennaio  20123,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo,  all'art.
49, che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato  con
decreto   interministeriale.   In    attuazione    di    quest'ultima
disposizione, e' stato adottato il  decreto  ministeriale  10  agosto
2012, n.  161,  che  detta  il  «Regolamento  recante  la  disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo». 
    4.3. La norma  che  si  censura  si  pone  in  contrasto  con  le
disposizioni che si sono richiamate. 
    Si rileva, innanzitutto, che il  legislatore  regionale,  con  la
norma censurata, ha inteso disciplinare il regime  dei  materiali  di
scavo provenienti da piccoli cantieri, nelle more dell'adozione della
disciplina nazionale. Egli ha legiferato, pertanto, in  una  materia,
la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che e'  riservata  in  via
esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lettera  s),
della Costituzione. 
    A cio' deve aggiungersi che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con
la disposizione censurata, ha introdotto una soglia dimensionale  che
non soddisfa i criteri dettati dal decreto ministeriale n.  161,  del
2012,  che  stabilisce  le  condizioni  da  rispettare  affinche'  il
materiale da scavo sia considerato sottoprodotto e  non  rifiuto.  Il
decreto, infatti, non prevede alcuna  dimensione  quantitativa  degli
scavi ne' introduce alcuna soglia con  riferimento  al  volume  della
produzione di materiali. 
    Cosi' facendo, la legislazione  regionale  viene  a  porsi  quale
deroga alla legislazione nazionale in una materia  in  cui  essa  non
puo' intervenire neppure in via sussidiaria e  cedevole,  essendo  la
stessa riservata alla competenza esclusiva statale. 
    Al riguardo, non possono non richiamarsi le  chiare  enunciazioni
di codesta Ecc.ma Corte, contenute nella sentenza n. 249/2009. 
    4.4. L'art. 199, della legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia
n. 26/2012, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo  in  quanto
eccede dalla competenza legislativa regionale, fissata nello  Statuto
di autonomia, e viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso; 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
la illegittimita' costituzionale degli articoli 112, 171, 175 e  199,
della legge 28 dicembre 2012, n.  26,  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1) Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta  nella  riunione  dell'8  febbraio  2013  e  della  relazione
allegata al verbale; 
        2) Copia della impugnata legge della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 26/2012. 
          Roma, 22 febbraio 2013 
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri