N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 marzo 2013 (della Regione Veneto). 
 
Trasporto pubblico - Fondo  nazionale  per  il  concorso  finanziario
  dello  Stato  agli  oneri  del  trasporto  pubblico  locale,  anche
  ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario - Alimentazione  del
  fondo e ripartizione delle risorse  con  destinazione  vincolata  -
  Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della sfera di
  competenza legislativa residuale regionale in materia di  trasporti
  pubblici  locali  -  Denunciata   violazione   del   principio   di
  uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza per  la  mancata
  partecipazione dei soggetti direttamente interessati alla  corretta
  ed efficiente  attuazione  di  funzioni  di  propria  competenza  -
  Denunciata  violazione  del  principio  di  buon  andamento   della
  pubblica amministrazione - Denunciata violazione del  principio  di
  leale collaborazione per  la  mancata  concertazione  -  Denunciata
  lesione del principio di coordinamento della finanza  pubblica  che
  non consente l'istituzione  e  la  disciplina  di  finanziamenti  a
  destinazione  vincolata  nella  materia  di  potesta'   legislativa
  residuale ne' concorrente. 
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 301. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119. 
(GU n.14 del 3-4-2013 )
    Ricorso proposto dalla regione Veneto, in persona del  Presidente
pro  tempore  della  Giunta  regionale  dott.  Luca  Zaia,   a   cio'
autorizzato con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  174  dell'11
febbraio 2013,  allegata,  rappresentato  e  difeso,  per  mandato  a
margine del presente atto, tanto  unitamente  quanto  disgiuntamente,
dagli  avv.ti  Ezio  Zanon   (C.F.   ZNNZEI57L07B563K)   coordinatore
dell'Avvocatura regionale, Daniela  Palombo  (C.F.  PLMDNL57D69A266Q)
della Direzione regionale Affari  Legislativi  e  Luigi  Manzi  (C.F.
MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio  eletto  presso  lo
studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per  eventuali
comunicazioni:  fax   06/3211370,   posta   elettronica   certificata
luigimanzi@ordineavvocatiroma.org); 
    Nei confronti  del  Presidente  pro-tempore,  del  Consiglio  dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.
12, per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
1,  comma  301,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita'  2013),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale S.O. n. 212/L del 29 dicembre 2012 n. 302. 
    Con istanza di sospensione dell'efficacia del  medesimo  articolo
impugnato e cioe' dell'art. 1, comma 301,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 recante: «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), per  le
ragioni che saranno di seguito argomentate. 
 
                              F a t t o 
 
    1.1. L'articolo l, comma 301, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale S.O. n. 212/L del 29  dicembre  2012,  n.  302  ha
sostituito l'art. 16-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135
rubricato «Fondo nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale». 
    1.2. La complessita'  strutturale  della  disposizione  impugnata
suggerisce, per comodita' di lettura e  conseguente  valutazione,  di
riportarne il testo integralmente. In punto,  dunque,  l'articolo  de
quo prevede che: «1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello  Stato,  agli  oneri  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito
derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione  annuale
del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di
previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31  gennaio  2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  tale  da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a  decorrere  dal
2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della
somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 
        a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di  euro
per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 
        b)  risorse  derivanti  dalla  compartecipazione  al  gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
di accisa sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario nazionale; 
        c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono
abrogati: 
        a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549; 
        b) i commi da 295  a  299  dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
        c) il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni; 
        d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
    3.  Ferme  restando  le  funzioni  attribuite  ai   sensi   della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di
cui  all'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale
vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della
mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e
sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione
dei servizi medesimi mediante: 
        a) un'offerta di servizio piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
        b) il progressivo  incremento  del  rapporto  tra  ricavi  da
traffico e costi operativi; 
        c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
        d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
        e) la previsione di idonei strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica. 
    4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere
assegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo
decreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto
dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel  rispetto
dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente
comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di
trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto
ordinario, sono oggetto di revisione. 
    5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,
previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti
dal piano di  riprogrammazione  dei  servizi,  di  cui  al  comma  4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il  riparto  delle  risorse  e'
effettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da
parte delle regioni a statuto ordinario. 
    6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentita   la
Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di anticipazione  tra  le
regioni a statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
Fondo di cui al  comma  1.  Le  risorse  ripartite  sono  oggetto  di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni  successivi  a
seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera  e),
effettuate attraverso gli  strumenti  di  monitoraggio.  La  relativa
erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario e' disposta con
cadenza mensile. 
    7. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di
interesse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non
possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e
ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'
indicate. 
    8. Le risorse di cui al comma 1 non possono  essere  destinate  a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai
sensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui  costi  e  sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,
in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 
    9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo di cui  al
comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per
l'ipotesi di squilibrio economico: 
        a) le modalita' di redazione del  piano  di  riprogrammazione
dei  servizi,  anche  con  la  previsione  dell'eventuale  nomina  di
commissari ad acta; 
        b) la decadenza dei direttori generali  degli  enti  e  delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; 
        c) le verifiche sull'attuazione  del  piano  e  dei  relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad
acta». 
    1.3. Quanto sopra riportato, specificamente  per  quanto  attiene
l'istituzione ed implementazione di un fondo statale  in  materia  di
trasporto  pubblico  locale,   evidenzia   consistenti   profili   di
illegittimita' costituzionale, di seguito esposti e circostanziati. 
 
                            D i r i t t o 
 
1. Violazione degli articoli 117 e 119  della  Costituzione,  nonche'
del  principio  di  leale   collaborazione,   ex   art.   120   della
Costituzione. 
    1.1. Con il comma  301,  la  legge  di  stabilita'  per  il  2013
provvede, dunque, alla istituzione di  un  «Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale». Il comma impugnato viola il riparto di competenze  disegnato
dalla Costituzione, nella misura in cui interviene  in  una  materia,
quale  e'  quella  del  trasporto  pubblico  locale,  di   competenza
residuale regionale. L'inclusione  della  materia  nel  novero  delle
competenze esclusive, rectius residuali, regionali  non  puo'  essere
posta  ragionevolmente  in  discussione,  alla   luce   di   puntuali
riferimenti legislativi e di molteplici pronunce  di  codesta  Ecc.ma
Corte, evidentemente non contestabili. 
    1.2. In punto, come codesta Ecc.ma Corte ha affermato, «non vi e'
dubbio  che  la  materia  del  trasporto  pubblico   locale   rientra
nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al quarto
comma dell'art. 117 Cost., come reso evidente anche  dal  fatto  che,
ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento  alle  regioni  ed
agli enti locali di  funzioni  e  compiti  in  materia  di  trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge  15  marzo
1997, n. 59» aveva ridisciplinato l'intero settore,  conferendo  alle
regioni ed agli enti locali funzioni e compiti  relativi  a  tutti  i
«servizi pubblici di trasporto di interesse regionale  e  locale  con
qualsiasi modalita' effettuati ed in  qualsiasi  forma  affidati»  ed
escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazionale (cfr., in
particolare, gli artt. 1 e 3)». (cfr. le sentenze nn. 370  del  2003;
16 del 2004; 49 del 2004). 
    Da cio' l'assunto che, con la norma  odiernamente  censurata,  il
legislatore statale abbia tentato di escludere  il  soggetto  regione
dalla determinazione delle politiche relative a  temi  di  competenza
anche regionale, attesa la sussistenza di un'incontestabile attinenza
strutturale e funzionale del  fondo  con  la  materia  dei  trasporti
pubblici locali che, invece, anche  ma  non  solo  per  quanto  sopra
riportato, e' materia di competenza residuale regionale. 
    1.3. Infatti,  come  e'  agevolmente  constatabile,  nella  norma
impugnata non risulta che le regioni  siano  adeguatamente  coinvolte
nei processi decisionali afferenti il riparto del fondo. In sostanza,
al comma 5 dell'art. 16-bis, cosi'  come  sostituito  dal  comma  301
dell'articolo  1  della  legge  di  stabilita'  per   il   2013,   la
ripartizione delle risorse del fondo e' rimessa  ad  un  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  emanarsi  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze;  mentre  al
comma 6 del medesimo articolo e'  stato  stabilito  che,  nelle  more
dell'emanazione del decreto appena menzionato,  un  diverso  decreto,
questa volta emanato dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  deve
provvedere al diverso riparto, a titolo  di  anticipazione  a  favore
delle regioni a statuto ordinario, pari al 60 per cento del Fondo  de
quo. 
    Ma  v'e'  di  piu'.  Dalla  lettura  dei   commi   citati,   pare
ragionevolmente ipotizzabile  come  in  entrambi  i  casi  -  sia  le
determinazioni concernenti l'effettivo riparto del Fondo,  attribuite
al Ministero delle infrastrutture e trasporti  sia  i  contenuti  del
decreto,  di  carattere  provvisorio,  di  competenza  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  concernente  la  concessione  alle
regioni di una somma a titolo di anticipazione - laddove  si  prevede
la consultazione della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  risultino  evidentemente
orientate al rispetto meramente apparente e formalistico delle regole
interistituzionali,  piu'  che  al  doveroso  ricorso   ad   istituti
ineludibili dell'ordinamento, quale e' quello  della  cooncertazione,
nell'ossequio sostanziale di attribuzioni costituzionalmente tutelate
e garantite, come espresse nei  precetti  della  Carta  Fondamentale,
particolarmente per quanto attiene al riparto di competenze tra Stato
e Regioni. 
    1.4. Proprio con riguardo al riparto di  competenze  evocato,  in
realta', la struttura  della  disposizione  in  esame  evidenzia  una
fortissima, indubitabile analogia tra le caratteristiche del Fondo in
questione ed un precedente fondo  previsto  dall'art.  4,  comma  157
della legge n. 350 del 2003  (legge  finanziaria  per  il  2004).  La
disposizione  da  ultimo  citata,  infatti,  prevedeva   proprio   la
costituzione  di  «un  apposito  fondo  presso  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti»   genericamente   finalizzata   ad
assicurare il conseguimento di «risultati di  maggiore  efficienza  e
produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale» ed al riparto
dello stesso doveva provvedere, appunto come nel caso di  specie,  un
«decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281». 
    1.5. Tale disposizione e' stata impugnata avanti  codesta  Ecc.ma
Corte,  che,  in  quell'occasione,  ha  avuto   modo   di   ribadire,
riprendendo gli assunti gia'  ripetutamente  espressi  in  precedenti
pronunce, che «proprio perche' tale finanziamento  interviene  in  un
ambito di  competenza  regionale,  la  necessita'  di  assicurare  il
rispetto  delle  attribuzioni  costituzionalmente  riconosciute  alle
regioni impone  di  prevedere  che  queste  ultime  siano  pienamente
coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei  fondi»
(cfr. le sentenze numeri 49 e 16 del 2004); e l'affermazione  risulta
vieppiu' cristallina laddove si tenga conto del  «limite  discendente
dal divieto di procedere in senso inverso a  quanto  oggi  prescritto
dall'art. 119 della Costituzione, e cosi di sopprimere semplicemente,
senza sostituirli, gli spazi di  autonomia  gia'  riconosciuti  dalle
leggi statali in vigore  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  o  di
procedere  a  configurare  un  sistema  finanziario  complessivo  che
contraddica i principi del medesimo art.  l  19(sentenza  n.  37  del
2004)» (cfr. la decisione n. 222 del 2005). 
    1.6. Codesta Ecc.ma Corte, sempre in riferimento al  giudizio  in
argomento, asseri'  l'insufficienza  del  meccanismo  previsto  dalla
disposizione censurata  laddove  si  limitava  a  prevedere  la  mera
consultazione con la Conferenza unificata ed affermo', invece, essere
«costituzionalmente  necessario,  al  fine  di  assicurare  in   modo
adeguato  la  leale  collaborazione  fra  le  istituzioni  statali  e
regionali», che il  procedimento  ed  il  provvedimento  con  cui  si
ripartivano le risorse del fondo, che nel caso di specie  esattamente
come nella disposizione odiernamente impugnata era ed e'  un  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, fosse adottato «sulla base
di una vera e propria intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997»  (cfr.  sentenza  n.  222  del
2005). 
    Purtroppo, pero', nella disposizione odiernamente  censurata  non
si rinviene alcuna traccia della doverosa intesa  interistituzionale,
se  non  relativamente   al   segmento   normativo   concernente   la
determinazione dei criteri e delle modalita'  con  cui  procedere  al
riparto delle risorse de quibus, secondo un modello concertativo  che
il presente patrocinio reputa eccessivamente  debole  ed  inidoneo  a
garantire le attribuzioni regionali vigenti in materia. 
    1.7  Sempre  in  tema  di  violazione  del  principio  di   leale
collaborazione  cosi'  pervasivamente  diffusa   nella   disposizione
oggetto  del  presente  giudizio,  la  difesa   regionale,   inoltre,
sommessamente richiama l'attenzione di  codesta  Ecc.ma  Corte  anche
sulla norma, pure contenuta al comma 1 dell'art. 16-bis,  cosi'  come
sostituito dal comma 301  dell'art.  1  della  legge  impugnata,  che
riguarda la rideterminazione  delle  aliquote  di  compartecipazione.
Mentre all'art. 5, comma 1,  del  d.lgs.  18  febbraio  2000,  n.  56
«Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10
della legge 13 maggio 1999, n. 33»  era  stato  stabilito  che  «alla
rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli
articoli (...) e 4» (accisa sulle  benzine),  si  dovesse  provvedere
«con decreto del presidente del Consiglio dei  ministri(...),  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»,  attualmente,  a
termini della novella, la rideterminazione  delle  aliquote  e  delle
compartecipazioni avviene in  assenza  di  un  esplicito  e  doveroso
coinvolgimento della regioni, diversamente da quanto gia' previsto. 
    1.8 Dal punto di vista  squisitamente  finanziario,  inoltre,  si
osserva che il comma 8 dell'art. 16-bis, cosi'  come  sostituito  dal
comma  301  dell'art.  1  della  legge  di  stabilita'  per  il  2013
stabilisce inderogabilmente, tra l'altro, che «le risorse di  cui  al
comma 1 non possano essere destinate a finalita'  diverse  da  quelle
del finanziamento del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario
...». La disposizione, quindi prevede che il Fondo  de  quo,  sebbene
incidente in materia di competenza residuale delle Regioni, abbia una
destinazione vincolata, e, pertanto, risulta  ampiamente  censurabile
per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. 
    1.9.  Secondo  il  costante  orientamento  giurisprudenziale   di
codesta Ecc.ma Corte, espresso  in  una  molteplicita'  di  decisioni
tutte riconducibili al parametro dato dall'art. 119 Cost., i precetti
ivi sanciti non consentono allo Stato  di  istituire  e  disciplinare
finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di  potesta'
legislativa concorrente, indicate all'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, ne', tantomeno, nelle materie di  potesta'  legislativa
residuale regionale di cui all'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  Tale
impedimento  ontologico,  in   quanto   connaturato   alla   rigorosa
differenziazione delle attribuzioni, regionali e statali, attualmente
esistenti, sussiste sia nell'ipotesi in cui sia prevista  la  diretta
assegnazione di risorse a regioni, province, citta'  metropolitane  o
comuni (cfr. ex plurimis, le sentenze 23 dicembre 2003,  n.  370;  16
gennaio 2004, n. 16; 29 gennaio 2004, n. 49), sia laddove si  preveda
la diretta  attribuzione  di  risorse  a  soggetti  privati,  persone
fisiche o giuridiche (cfr. le pronunce 29 dicembre 2004, n.  423;  18
febbraio 2005, n. 77; 18 marzo 2005, n. 107; 24 marzo 2006, n.  118),
poiche' «il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe  di  divenire
uno strumento indiretto,  ma  pervasivo,  di  ingerenza  dello  Stato
nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di
sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente  a
quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali  di
propria competenza» (cosi' testualmente la sentenza 16 gennaio  2004,
n. 16). 
    1.10. Scorrendo il  testo  della  norma  e  rimanendo  nell'alveo
ermeneuticamente ammissibile a sensi dell'art.  119  Cost.,  infatti,
appaiono configurabili solamente due tipologie di  fondi.  Una  prima
categoria di risorse,  rectius  «Fondo»,  desumibile  dall'art.  119,
terzo comma,  Cost.,  di  carattere  perequativo,  senza  vincoli  di
destinazione, per  i  territori  con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. Tale Fondo, suscettibile  di  incrementare  le  entrate,  i
tributi propri e la compartecipazione al gettito di tributi  erariali
riferibile al proprio territorio di cui all'art. 119, secondo  comma,
Cost., e' destinato a finanziare integralmente le funzioni  pubbliche
attribuite a regioni ed enti locali, a termini dell'art. 119,  quarto
comma, Cost. L'ulteriore tipologia  di  «Fondo»,  disegnata  all'art.
119, quinto comma, Cost., rimarcando il nesso logico,  strutturale  e
funzionale intercorrente tra disponibilita' finanziaria ed  esercizio
di funzioni, concerne «risorse aggiuntive» ed  «interventi  speciali»
in favore di «determinati Comuni, Province,  Citta'  metropolitane  e
Regioni» al fine di «promuovere lo sviluppo economico, la coesione  e
la solidarieta' sociale», (...) «rimuovere gli squilibri economici  e
sociali», (...) «"favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della
persona", (...) "provvedere a scopi  diversi  dal  normale  esercizio
delle loro funzioni"». 
    1.11. Ma dal richiamo dei  precetti  costituzionali  cennati,  si
evince come  l'intervento  legislativo  contestato  non  possieda  le
caratteristiche ascrivibili ai  fondi  perequativi  ne'  i  connotati
propri degli speciali stanziamenti di cui al quinto  comma  dell'art.
119 Cost. Conseguentemente il Fondo in  argomento,  introdotto  dalla
disposizione  impugnata,  appare  privo  dei  requisiti   minimi   di
legittimita', ponendosi in insanabile contrasto  proprio  con  l'art.
119 della Carta costituzionale. 
    Inoltre, come gia' supra  brevemente  anticipato,  il  patrocinio
regionale reputa che la disposizione impugnata, per un  verso,  abbia
sensibilmente inciso  nel  riparto  costituzionale  delle  competenze
legislative fra Stato e  Regioni,  compromettendolo  radicalmente  in
violazione dell'art. 117, commi terzo e  quarto  della  Costituzione;
per altro verso, ritiene che la  previsione  de  qua  abbia  altresi'
pregiudicato il  concreto  esercizio  delle  funzioni  amministrative
regionali in materia riservata,  coincidenti  con  quei  «compiti  di
programmazione  e  di  riparto  dei  fondi  all'interno  del  proprio
territorio», incontestabilmente esistenti, atteso che non puo' essere
consentita  l'esclusione  delle  regioni  dal  processo   decisionale
qualora i finanziamenti riguardino  ambiti  di  competenza  residuale
delle regioni medesime (cosi le sentenze 16 gennaio 2004, n. 16; e  8
giugno 2005, n. 222). 
    1.12.  Conclusivamente,  ed  in   sintesi,   come   ripetutamente
affermato da codesta Ecc.ma Corte in una pluralita' di decisioni  sul
tema,  nel  nuovo  sistema  della  finanza  regionale,   tratteggiato
dall'art. 119 Cost., per il finanziamento delle normali  funzioni  di
Regioni ed enti locali, lo Stato non puo' e non deve proseguire nella
pratica, si ribadisce ampiamente censurata in  una  molteplicita'  di
giudizi, di disporre il trasferimento diretto di  risorse  per  scopi
determinati  dalla  legge  statale,  in  base  a  criteri   stabiliti
dall'amministrazione dello Stato,  ignorando,  eludendo,  o,  peggio,
configgendo con il riparto  di  competenze  attualmente  vigente  tra
Stato e Regioni. 
    Conseguentemente, per non incorrere  nella  violazione  dell'art.
117, quarto comma Cost.,  eventualmente  in  combinato  disposto  con
l'art. 118 Cost., possono superare il  vaglio  di  legittimita'  solo
norme che consentano «trasferimenti  senza  vincoli  di  destinazione
specifica, con il coinvolgimento delle Regioni interessate in tutti i
processi decisionali di riparto e destinazione dei  fondi»  (cfr.  le
sentenze numeri 16/2004; 370/2003 e 49/2004). 
2. Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione  di
cui all'art.  97  della  Costituzione  e  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione. 
    E' di tutta evidenza, inoltre, come la mancata partecipazione dei
soggetti  direttamente  interessati  alla  corretta   ed   efficiente
attuazione di funzioni di propria competenza, finisca con il  ledere,
illegittimamente, anche  il  generale  parametro  di  ragionevolezza,
inteso nella specifica accezione di razionalita',  determinando,  nel
contempo, sicuri effetti negativi sulla  possibilita'  di  perseguire
con successo, nell'ambito degli interventi  regionali  afferenti  gli
ambiti concernenti la  mobilita'  e  il  trasporto  pubblico,  quegli
obiettivi generali di economicita', rapidita', efficacia, efficienza,
nonche' miglior contemperamento dei  vari  interessi,  che  integrano
altrettanti  concetti  tutti  sussunti  in  quel  principio  di  buon
andamento,  presidiato  dall'art.  97  della  Costituzione,  che  sta
trovando sempre piu' larga applicazione nel  panorama  ordinamentale,
nonostante alcune incursioni di controtendenza, come quella in esame,
che  ragionevolmente  non   puo'   fondare   una   corretta   pratica
amministrativa. 
    Appare superfluo, al riguardo,  rammentare  come  codesta  Ecc.ma
Corte abbia da tempo  precisato  che  i  contorni  del  «giudizio  di
ragionevolezza»,   identificandolo   in    quell'«apprezzamento    di
conformita' tra la regola introdotta e la "causa"  normativa  che  la
deve assistere» (cosi' la sentenza n. 89 del  1996  richiamata  nella
decisione n. 245 del 2007), che non si  rinviene  nella  disposizione
oggetto del presente giudizio. Infatti, e con riserva di  argomentare
ulteriormente e piu' diffusamente sul punto, i  motivi  dell'invocata
irragionevolezza si  annidano  non  solo  nell'identita'  strutturale
della disposizione impugnata con la precedente,  analoga  norma  alla
quale supra si e' accennato e gia' dichiarata illegittima da  codesta
Ecc.ma   Corte,   ma   anche   e'   soprattutto   nella   sostanziale
contraddittorieta' tra gli scopi dichiarati, attinenti un  preteso  e
presunto   recupero   di   efficienza   perseguito   attraverso    la
razionalizzazione della programmazione  in  materia  di  mobilita'  e
servizi di  trasporto  pubblico  regionale,  secondo  un  modello  di
gestione  finanziaria  centralistico  che,  per  contro,   non   puo'
ragionevolmente valutare correttamente le peculiarita' territoriali e
le reali esigenze di mobilita' espresse dai cittadini. 
 
                       Istanza di sospensione 
 
    La  Regione   del   Veneto,   quindi,   premesso   che   risponde
all'interesse generale scongiurare  radicalmente  l'eventualita'  che
l'attuazione della disposizione  impugnata,  innescando  un  processo
regressivo di cosi' consistenti  dimensioni  finanziarie  e  talmente
penalizzante   in   termini   di   redistribuzione   delle    risorse
utilizzabili, possa  produrre  effetti  irreversibili  sul  trasporto
pubblico regionale e sulla  vita  dei  cittadini  prima  che  ne  sia
approfonditamente valutata la compatibilita' costituzionale; ritenuto
conseguentemente  che  la   contrazione   delle   risorse   regionali
disponibili,  in  un  settore  soggetto  alla  competenza   normativa
regionale  residuale,  integri  la  sussistenza  di  un  rischio   di
pregiudizio grave ed irreparabile  all'interesse  pubblico  o  per  i
diritti dei cittadini. 
    Chiede che codesta Ecc.ma  Corte,  nelle  more  del  giudizio  di
legittimita'  costituzionale  delle  disposizioni  di  legge  statale
censurate. 
    Sospenda l'esecuzione dell'art.  1  comma  301,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2013),  ai
sensi dell'art. 35 della L. n. 87/53,  come  sostituito  dall'art.  9
della L. n. 131/2003. 
    Per tutto quanto sopra esposto e  con  riserva  di  integrare  ed
ulteriormente argomentare, con memoria  illustrativa  in  prossimita'
dell'udienza,   le   eccezioni   di   illegittimita'   costituzionale
prospettate con la proposizione del presente ricorso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale, 
        sospenda l'esecuzione dell'art. 1, comma 301, della legge  24
dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  di  stabilita'  2013),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.O. n.  212/L  del  29  dicembre
2012 n. 302 e, 
        dichiari,     contrariis      reiectis,      l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013), pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale S.O. n. 212/L del 29  dicembre  2012  n.  302,  in
relazione alle disposizioni costituzionali indicate in epigrafe e qui
integralmente richiamate. 
    Allegato: copia conforme all'originale della Deliberazione  della
Giunta regionale 11 febbraio 2013, n. 174. 
      Venezia-Roma, 25 febbraio 2012 
 
               Avv. Zanon - Avv. Palumbo - Avv. Manzi