N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 - Previsione dell'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 dei seguenti prospetti: Tab. n. 1 - Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni di obiettivo; Tab. n. 2 - Tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della U.E. e dello Stato a specifica destinazione; Tab. n. 3 - Elenco dei capitoli collegati alle unita' previsionali di base; Tab. n. 4 - Elenco delle spese obbligatorie; Tab. n. 5 - Elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia; Tab. n. 6 - Dimostrazione del saldo finanziario presunto al 31.12.2012; Tab. n. 7 - Dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2013; Tab. n. 8 - Nota informativa sui derivati della Regione Molise ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio, nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 6. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 - Fondo di riserva per spese obbligatorie - Previsione che all'unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa - Previsione che sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1 - Previsione, altresi', che l'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della l.r. n. 4/2002 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio, nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 11. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 - Fondo di riserva per spese impreviste - Previsione dell'autorizzazione all'iscrizione all'unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste" - Previsione che l'utilizzo di somme da prelevare dal fondo e' disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4/2002 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio, nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 12. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 - Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati - Previsione per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere, dell'autorizzazione all'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00 - Previsione per l'utilizzo del fondo di quanto stabilito dall'articolo 27 della l.r. n. 4/2002 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio di bilancio, nonche' del principio di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 13. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.(GU n.18 del 2-5-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge regionale n. 5 del 17 gennaio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 21 gennaio 2013, recante "Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2013. La Regione Molise ha dettato norme in materia di Bilancio regionale di previsione, di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 con la L.R. n. 5 del 17 gennaio 2013. Tale legge, in particolare, nel prevedere, sub art. 6, l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, dei "Riepiloghi ed i prospetti" risultanti dalla Tabella n. 4 concernente "Elenco delle spese obbligatorie", ha poi disciplinato nei successivi articoli 11, 12 e 13 rispettivamente il "Fondo di riserva per spese obbligatorie", il "Fondo di riserva per spese impreviste" ed il "Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati". In particolare, in tali articoli e' stato stabilito che: (art. 11): "All'unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 dello legge regionale n. 4/2002.". (art. 12): "E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste". 2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo e' disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002." (art. 13): Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere e' autorizzata l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00. 2. Per l'utilizzo del fondo sara' osservato quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.". In sostanza, con le norme riportate e' stata disposta la copertura di stanziamenti di spese non vincolate attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. Tra le spese la cui copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di detto saldo finanziario presunto, come visto, sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla ri-assegnazione dei residui passivi perenti. E' avviso del Governo che, con tali disposizioni, la Regione Molise abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si chiarira' attraverso l'illustrazione del seguente Motivo Violazione dell'art. 81, 4° comma, in relazione al principio di equilibrio del bilancio e dell'art. 117, comma 3 della Costituzione con riguardo al principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. La L.R. in argomento, come rilevato nelle premesse, autorizza l'utilizzazione di parte delle somme provenienti dal presunto saldo finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese, non vincolate euro 920.610,01 destinati a Fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), euro 198.000,00 destinati al Fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) ed euro 300.000,00 destinati alla ri-assegnazione dei residui passivi perenti (art. 13) - relative al 2013, malgrado sia mancata la preventiva verifica della disponibilita' effettiva di tali somme, resa possibile solo in conseguenza dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 ed idonea a certificare l'effettiva disponibilita' del saldo presunto suddetto. Codesta Corte ha, di recente, chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle autorizzazioni di spesa ed ha sottolineato che "nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente". (sentenza n. 70/2012). La normativa censurata, quindi, si pone in evidente contrasto con l'art. 81, comma 4, della Costituzione dal momento che esiste un concreto obbligo di copertura "attraverso la previa verifica di disponibilita' delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite. E' costante orientamento di questa Corte, in relazione al parametro dell'art. 81, quarto comma Cost., che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966)... il legislatore vieta tassativamente l'utilizzazione dell'avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell'ente pubblico." (sentenza n. 70/2012). Ne consegue che le disposizioni regionali sono lesive del principio fondamentale sancito nell'art. 81, 4° comma Cost. che garantisce il principio di equilibrio del bilancio nonche' dell'art. 117, 3° comma, che attribuisce allo Stato potesta' legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
P.Q.M. Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che gli artt. 6, 11, 12 e 13 della L.R. della Regione Molise siano costituzionalmente illegittimi insistendosi per tale declaratoria per contrasto con gli artt. 81, 4° comma, e 117, 3° comma, della Costituzione. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni. Roma, 21 marzo 2013 L'avvocato dello Stato: Spina