N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 -  Bilancio  pluriennale  2013/2015  -  Previsione
  dell'allegazione al bilancio di previsione annuale per  l'esercizio
  2013 dei seguenti prospetti: Tab. n. 1 - Quadro  riassuntivo  delle
  entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli
  e per funzioni di obiettivo; Tab. n. 2 - Tabella di raffronto delle
  entrate e delle spese distinte per  unita'  previsionali  di  base,
  derivanti da assegnazioni di fondi  della  U.E.  e  dello  Stato  a
  specifica destinazione; Tab. n. 3 - Elenco dei  capitoli  collegati
  alle unita' previsionali di base; Tab. n. 4 -  Elenco  delle  spese
  obbligatorie; Tab.  n.  5  -  Elenco  delle  garanzie  fideiussorie
  principali e sussidiarie prestate dalla  Regione  e  dei  fondi  di
  garanzia; Tab. n. 6 - Dimostrazione del saldo finanziario  presunto
  al 31.12.2012; Tab. n. 7 - Dimostrazione dell'utilizzo del presunto
  avanzo di amministrazione finalizzato applicato al  bilancio  2013;
  Tab. n. 8 - Nota informativa sui derivati della Regione  Molise  ai
  sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. n. 112/2008,  convertito,
  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  133/2008,  come   sostituito
  dall'articolo 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008,  n.  203  -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  equilibrio di bilancio,  nonche'  del  principio  di  coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 6. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013  -  Bilancio  pluriennale  2013/2015  -  Fondo  di
  riserva  per  spese  obbligatorie  -  Previsione   che   all'unita'
  previsionale di base n. 922 dello stato di previsione  della  spesa
  e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento  di  competenza  di
  euro  920.610,01  a  titolo  di  "Fondo  di   riserva   per   spese
  obbligatorie  e  d'ordine",  con  uguale  dotazione  di   cassa   -
  Previsione che sono  considerate  obbligatorie  le  spese  indicate
  nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6,  comma  1  -  Previsione,
  altresi', che l'utilizzo del  fondo  e'  disciplinato  dalle  norme
  previste dall'articolo 24  della  l.r.  n.  4/2002  -  Ricorso  del
  Governo - Denunciata violazione  del  principio  di  equilibrio  di
  bilancio, nonche' del  principio  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 11. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013  -  Bilancio  pluriennale  2013/2015  -  Fondo  di
  riserva  per  spese  impreviste  -  Previsione  dell'autorizzazione
  all'iscrizione all'unita' previsionale di base n. 922  dello  stato
  di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00  a
  titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste" - Previsione  che
  l'utilizzo di somme da prelevare dal fondo  e'  disciplinato  dalle
  norme di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4/2002 -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio  di
  bilancio, nonche' del  principio  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 12. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  regionale  di  competenza  e  di  cassa  per  l'esercizio
  finanziario 2013 - Bilancio pluriennale  2013/2015  -  Capitolo  di
  spesa  per  finanziare  residui  cancellati  -  Previsione  per  il
  pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le  quali  sia
  prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio  diritto
  a  riscuotere,  dell'autorizzazione  all'iscrizione,  nella  unita'
  previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della  spesa,
  di un fondo con dotazione di competenza  e  di  cassa,  per  l'anno
  2013, di euro 300.000,00 - Previsione per l'utilizzo del  fondo  di
  quanto stabilito dall'articolo 27 della l.r. n.  4/2002  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio  di
  bilancio, nonche' del  principio  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica. 
- Legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5, art. 13. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. 
(GU n.18 del 2-5-2013 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato   (c.f.
80224030587, per il ricevimento degli atti,  fax  06/96514000  e  PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti
della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge regionale n. 5 del 17  gennaio
2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  n.  3
del 21 gennaio 2013, recante "Bilancio regionale di competenza  e  di
cassa  per  l'esercizio  finanziario  2013  -  Bilancio   pluriennale
2013/2015" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 marzo
2013. 
    La Regione  Molise  ha  dettato  norme  in  materia  di  Bilancio
regionale di previsione, di competenza e di  cassa,  per  l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 con la  L.R.  n.  5
del 17 gennaio 2013. 
    Tale  legge,  in  particolare,  nel  prevedere,   sub   art.   6,
l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013,
dei "Riepiloghi  ed  i  prospetti"  risultanti  dalla  Tabella  n.  4
concernente "Elenco delle spese obbligatorie",  ha  poi  disciplinato
nei successivi articoli 11, 12 e  13  rispettivamente  il  "Fondo  di
riserva per spese obbligatorie",  il  "Fondo  di  riserva  per  spese
impreviste"  ed  il  "Capitolo  di  spesa  per   finanziare   residui
cancellati". 
    In particolare, in tali articoli e' stato stabilito che: 
        (art. 11): "All'unita' previsionale  di  base  n.  922  dello
stato di previsione della spesa e' autorizzata  l'iscrizione  di  uno
stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di  "Fondo  di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale  dotazione  di
cassa. 
    2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella  tabella
n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 
    3. L'utilizzo del fondo  e'  disciplinato  dalle  norme  previste
dall'articolo 24 dello legge regionale n. 4/2002.". 
        (art.  12):  "E'   autorizzata   l'iscrizione   alla   unita'
previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa  di
uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per
spese impreviste". 
    2. L'utilizzo di somme da prelevare  dal  fondo  e'  disciplinato
dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002." 
        (art. 13): Per il pagamento di somme  eliminate  dai  residui
passivi  per  le  quali  sia  prevedibile  da  parte  dei   creditori
l'esercizio  del  proprio  diritto  a   riscuotere   e'   autorizzata
l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di
previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e
di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00. 
    2. Per l'utilizzo  del  fondo  sara'  osservato  quanto  previsto
dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.". 
    In  sostanza,  con  le  norme  riportate  e'  stata  disposta  la
copertura  di  stanziamenti  di  spese   non   vincolate   attraverso
l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito
al 2012,  malgrado  non  sia  stata  ancora  certificata  l'effettiva
disponibilita' dello stesso con  l'approvazione  del  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2012. 
    Tra le spese la cui copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di
detto saldo finanziario presunto, come visto,  sono  inserite  quelle
relative al Fondo di riserva per  spese  obbligatorie,  al  Fondo  di
riserva per spese  impreviste  e  alla  ri-assegnazione  dei  residui
passivi perenti. 
    E' avviso del Governo che,  con  tali  disposizioni,  la  Regione
Molise abbia travalicato i limiti  fissati  dalla  Costituzione  alla
propria  competenza  legislativa,  come   si   chiarira'   attraverso
l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione dell'art. 81, 4° comma, in relazione al  principio  di
equilibrio del bilancio e dell'art. 117, comma 3  della  Costituzione
con  riguardo  al  principio  fondamentale  del  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    La L.R. in argomento, come  rilevato  nelle  premesse,  autorizza
l'utilizzazione di parte delle somme provenienti dal  presunto  saldo
finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese, non vincolate
euro 920.610,01 destinati a Fondo di riserva per  spese  obbligatorie
(art. 11), euro 198.000,00 destinati al Fondo di  riserva  per  spese
impreviste   (art.   12)   ed   euro   300.000,00   destinati    alla
ri-assegnazione dei residui passivi perenti (art. 13) -  relative  al
2013,   malgrado   sia   mancata   la   preventiva   verifica   della
disponibilita' effettiva  di  tali  somme,  resa  possibile  solo  in
conseguenza  dell'approvazione   del   rendiconto   per   l'esercizio
finanziario 2012 ed idonea a certificare  l'effettiva  disponibilita'
del saldo presunto suddetto. 
    Codesta Corte ha, di recente, chiarito che il  saldo  finanziario
presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico
ai fini delle autorizzazioni di spesa ed ha sottolineato che "nessuna
spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un  avanzo
presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e  regolarmente
stanziati nell'esercizio precedente". (sentenza n. 70/2012). 
    La normativa censurata, quindi, si pone in evidente contrasto con
l'art. 81, comma 4, della Costituzione  dal  momento  che  esiste  un
concreto obbligo di  copertura  "attraverso  la  previa  verifica  di
disponibilita' delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite. E' costante orientamento di  questa
Corte, in relazione al parametro dell'art. 81,  quarto  comma  Cost.,
che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura,  non
arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68  del  2011,
n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del
1966)...  il   legislatore   vieta   tassativamente   l'utilizzazione
dell'avanzo presunto per costruire gli  equilibri  del  bilancio,  in
quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso,
produttiva di rischi  per  la  sana  gestione  finanziaria  dell'ente
pubblico." (sentenza n. 70/2012). 
    Ne  consegue  che  le  disposizioni  regionali  sono  lesive  del
principio fondamentale sancito  nell'art.  81,  4°  comma  Cost.  che
garantisce il principio di equilibrio del bilancio nonche'  dell'art.
117, 3°  comma,  che  attribuisce  allo  Stato  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che gli  artt.  6,
11, 12 e 13 della L.R. della Regione Molise siano  costituzionalmente
illegittimi insistendosi per tale declaratoria per contrasto con  gli
artt. 81, 4° comma, e 117, 3° comma, della Costituzione. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri dell'8 marzo 2013 e dell'allegata relazione del Ministro per
i rapporti con le Regioni. 
        Roma, 21 marzo 2013 
 
                    L'avvocato dello Stato: Spina