N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 aprile 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 aprile 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Lavoro - Norme della Regione Sardegna in materia di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizzatori sociali - Copertura degli oneri derivanti con risorse a valere sulle UPB S04.06.005 e S06.06.004 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013 - Ricorso del Governo - Denunciata inidoneita' della prevista copertura per carenza assoluta del presupposto autorizzatorio, risultando non ancora approvato in via definitiva il bilancio per l'esercizio 2013 - Contrasto con il principio di equilibrio di bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2012. - Legge della Regione Sardegna 1° febbraio 2013, n. 2, artt. 8, comma 1, e 9, comma 2. - Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.(GU n.19 del 8-5-2013 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sardegna in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale l febbraio 2013, n. 2, recante: «Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS S.p.a. per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in ma-teria di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizza-tori sociali» (B.U. Sardegna 7.2.2013, n. 7). La legge regionale in epigrafe indicata risulta illegittima per le seguenti ragioni. Gli articoli 8, comma 1, e 9, conuma 2, provvedono alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 9, con risorse a valere sulle UPB S04.06.005 e S06.06.004 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013. Al riguardo occorre rilevare che detto bilancio, a tutt'oggi, risulta ancora non approvato in via definitiva dall'organo assembleare regionale, per cui il regime gestionale e programmatico attualmente vigente per l'anno in corso nella Regione Sardegna soggiace alle disposizioni di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 26, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2013 (c.d. esercizio provvisorio). La sopra prevista copertura risulta, pertanto, inidonea per carenza assoluta del presupposto normativo autorizzatorio. La Corte Costituzionale, con costante giurisprudenza, confermata anche dalla recente sentenza n. 70/2012, ha affermato che la copertura deve essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). Per tale motivo le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il principio di equilibrio del bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, nonche' con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
P.Q.M. Si conclude perche' la legge regionale 1° febbraio 2013, n. 2, sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013; relazione, allegata alla medesima delibera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport; Roma, 5 aprile 2013 L'Avvocato dello Stato: Palatiello