N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013

Ordinanza del 30 gennaio 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio  sui  ricorsi  proposti  da  SNAL  Spa  contro
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
Monopoli di Stato, Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali e A.S.S.I.. 
 
Gioco e scommesse - Controversie tra il  Ministero  delle  Finanze  -
  Amministrazione autonoma Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia  per  lo
  sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) - Previsione che gli  stessi
  soggetti procedono alla  definizione,  anche  in  via  transattiva,
  sentiti i competenti organi, con  abbandono  di  ogni  controversia
  pendente, di tutti i rapporti controversi in materia -  Previsione,
  relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del  d.P.R.
  8 aprile 1998, n. 169, della definizione in via equitativa  di  una
  riduzione non superiore al 5 per cento delle  somme  ancora  dovute
  dai concessionari, con individuazione delle modalita' di versamento
  delle relative somme ed adeguamento delle garanzie  fideiussorie  -
  Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto  di
  difesa in giudizio, nonche' sul principio di tutela giurisdizionale
  - Indebita interferenza sul potere giudiziario per gli effetti  sui
  giudizi in corso. 
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 10, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 103, primo comma, e 113. 
(GU n.19 del 8-5-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  6564  del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: «SNAI S.p.a.», in persona del rappresentante legale  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso  il
cui studio elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale n. 43; 
    Contro: 
        Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante  legale
pro tempore, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, presso la cui sede  domicilia  per  legge  in  Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12; 
        Ministero delle politiche agricole e  forestali  e  ASSI,  in
persona  dei  rispettivi  rappresentanti  legali  pro  tempore,   non
costituiti in giudizio; 
    Sul ricorso numero di registro generale 1449 del  2012,  proposto
da: Soc Snai Spa, rappresentato e difeso dall'avv.  Fabio  Lorenzoni,
con  domicilio  eletto  presso  Fabio  Lorenzoni  in  Roma,  via  del
Viminale, 43; 
    Contro Ministero dell'economia e delle finanze -  Amministrazione
Autonoma   dei   Monopoli   di   Stato,   rappresentato   e    difeso
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via  dei  Portoghesi,
12; Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  Assi
Agenzia Per Lo Sviluppo del Settore Ippico; 
    Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia  quanto  al
ricorso n. 1449 del 2012: 
        delle note dell'A.A.M.S. prot. 2011/5160/Giochi/SCO  relative
alle concessioni ippiche nn. 75, 76, 79, 85, 86, 87, 89, 91, 92,  94,
95, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 177, 178, 183, 187, 190, 192,  193,
195, 197, 207, 208, 209, 210, 215, 217, 218, 223, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 242, 243, 244, 246, 248, 251, 253,
257, 261, 262, 274, 279, 282, 289, 290, 292, 293, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 316, 317, 318, 319, 324, 330, 335,
339, 340, 341, 345, 346, 350, 356, 358, 362, 363, 369, 371, 379, 382,
389, 391, 394, 396, 401, 406, 408, 409, 411, 415, 418, 420, 422, 426,
427, 429, 432, 434, 437, 438, 442, 444, 449, 451, 453, 454, 456, 460,
462, 467, 469, 487, 1001, 1004, 1010, 1017, 1020, 1025,  1029,  1034,
1080, 1086, 1094, 1136, 1139, 1142, 1145,  1152,  1162,  1170,  1199,
1211, 1221, 1228, 1230, 1240, 1242, 1248,  1256,  1258,  1261,  1267,
1275, 1282, 1284, 1286, 1287, 1291, 1295,  1298,  1299,  1302,  1320,
1321, 1323, 1327, 1331, 1337, 1339, 1359,  1365,  1368,  1378,  1415,
1416, 1417, 1420, 1422, 1437, 1438, 1440,  1445,  1455,  1456,  1459,
1461, 1470, 1483, 1485, 1489, 1491, 1492,  1493,  1497,  1498,  1499,
1500, 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508,  1514,  1518,  1519,  1521,
1526, 1528, 1534, 1555, 1567, 1573, 1575,  1607,  1611,  1618,  1622,
1623, 1625, 1627, 1654, 1690, e 1704, con le quali  l'Amministrazione
ha richiesto di  provvedere  all'integrazione  dei  minimi  garantiti
sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009; 
    Nonche' per  la  condanna  al  risarcimento  dei  danni  ingiusti
ritratti dai provvedimenti impugnati. 
    Quanto al ricorso n. 6564 del 2012: 
        delle note dell'A.A.M.S. prot. 2012/27171/Giochi/SCO  del  15
giugno 2012 con le quali l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi
dovuti per le concessioni ippiche nn. 75, 76, 79, 85, 86, 87, 89, 91,
92, 94, 95, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 177, 178,  183,  187,  190,
192, 193, 195, 197, 207, 208, 209, 210, 215, 217, 218, 223, 225, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 242, 243, 244, 246, 248,
251, 253, 257, 261, 262, 274, 279, 282, 289, 290, 292, 293, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 316, 317, 318, 319, 324,
330, 335, 339, 340, 341, 345, 346, 350, 356, 358, 362, 363, 369, 371,
379, 382, 389, 391, 394, 396, 401, 406, 408, 409, 411, 415, 418, 420,
422, 426, 427, 429, 432, 434, 437, 438, 442, 444, 449, 451, 453, 454,
456, 460, 462, 467, 469, 487, 1001, 1004,  1010,  1017,  1020,  1025,
1029, 1034, 1080, 1086, 1094, 1136, 1139,  1142,  1145,  1152,  1162,
1170, 1199, 1211, 1221, 1228, 1230, 1240,  1242,  1248,  1256,  1258,
1261, 1267, 1275, 1282, 1284, 1286, 1287,  1291,  1295,  1298,  1299,
1302, 1320, 1321, 1323, 1327, 1331, 1337,  1339,  1359,  1365,  1368,
1378, 1415, 1416, 1417, 1420, 1422, 1437,  1438,  1440,  1445,  1455,
1456, 1459, 1461, 1470, 1483, 1485, 1489,  1491,  1492,  1493,  1497,
1498, 1499, 1500, 1501, 1504, 1505, 1506,  1507,  1508,  1514,  1518,
1519, 1521, 1526, 1528, 1534, 1555, 1567,  1573,  1575,  1607,  1611,
1618, 1622, 1623, 1625, 1627,  1654,  1690,  e  1704,  con  le  quali
l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi dovuti per  le  suddette
concessioni. 
    Visti i ricorsi originale con i relativi allegati; 
    Vista  la  costituzione  in  giudizio  dell'AAMS  e  i  documenti
depositati in entrambi i giudizi; 
    Viste le ordinanze 22 marzo 2012, n. 1036 e 13 settembre 2012, n.
3299; 
    Visti gli atti tutti delle cause; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott.  Stefano  Toschei  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1.  -  La  societa'  ricorrente,  titolare  di  concessioni  c.d.
storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi  del  d.P.R.
n. 169 del  1998)  per  la  raccolta  di  scommesse  ippiche  (meglio
indicate in epigrafe), con un primo ricorso  (rubricato  al  n.  R.g.
1449 del 2012) ha impugnato  i  provvedimenti,  adottati  da  AAMS  e
riferiti alle concessioni delle quali e' titolare, aventi ad  oggetto
le  ingiunzioni  di  pagamento  di  integrazione  dei   c.d.   minimi
garantiti. 
    La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: 
        A) a partire  dall'anno  2005  «il  mercato  delle  scommesse
ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di  raccolta
su  base  nazionale,  a  causa   del   rilevante   incremento   delle
possibilita' e modalita' di gioco introdotte da AAMS  sia  nel  campo
dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi  in  genere»
(cosi', testualmente, a pag. 5 del  ricorso  introduttivo).  Come  e'
noto, nell'anno 2006 il mercato  del  gioco  e'  stato  rivoluzionato
dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per
le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza
del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
sono  stati  indetti  bandi  di  gara  (c.d.  «gare   Bersani»)   per
l'assegnazione  di  nuove  concessioni,   con   conseguente   aumento
esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco; 
        B) la  nuova  disciplina  ha  significativamente  inciso  sul
mercato, determinando una notevole diminuzione delle  entrate  per  i
concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di  cui
alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta; 
        C) tale situazione ha  indotto  il  legislatore  a  prevedere
l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo  38,
comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006; 
        D) la mancata adozione di  tali  misure  di  salvaguardia  ha
inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli  (d'ora  in  poi,
per brevita' AAMS) a sospendere il versamento  delle  somme  relative
all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al  2009,
perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante,  T.A.R.  Lazio
Roma, Sez. II, 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009, n.  6521)  ha
ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di  riscossione
delle somme dovute a titolo di minimi garantiti  non  possono  essere
adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia; 
        E) sebbene il quadro normativo sia rimasto  invariato,  AAMS,
con le determinazioni dirigenziali impugnate con il  ricorso  qui  in
esame, ha nuovamente ingiunto  il  versamento  dei  minimi  garantiti
dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la
considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato,  misure
di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo
i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». 
    Di tali provvedimenti l'odierna  societa'  ricorrente  ha  quindi
chiesto l'annullamento, deducendo: 
        - la violazione dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 233, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  4
agosto 2006, n. 248; la violazione dei principi di correttezza  e  di
buon andamento dell'azione amministrativa; 
        - la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost.  nonche'  dei
principi  di  correttezza  e  di  buona  fede  per  non   avere   mai
l'amministrazione  portato  a  termine,  pur  avendolo  avviato,   il
procedimento per l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia. 
    Questa Sezione, con  l'ordinanza  22  marzo  2012,  n.  1036,  ha
accolto la domanda cautelare proposta, evidenziando in motivazione il
permanente inadempimento dell'amministrazione in  ordine  all'obbligo
di adottare le c.d. misure di salvaguardia. 
    2. - Orbene, nelle more della definizione del giudizio, e' quindi
accaduto che: 
        A)  la  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  ha  convertito  il
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale  all'art.  10,  comma  5,
dispone testualmente che «al fine di perseguire  maggiore  efficienza
ed economicita' dell'azione nei settori di competenza,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei  monopoli
di  Stato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentati   e
forestali e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico-ASSI,
procedono alla definizione,  anche  in  via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi, con abbandono di ogni  controversia  pendente,  di
tutti i rapporti controversi nelle  correlate  materie  e  secondo  i
criteri di seguito indicati:  ...  b)  relativamente  alle  quote  di
prelievo di cui all'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169  ed  alle  relative  integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore  al  5
per cento delle somme ancora  dovute  dai  concessionari  di  cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169  del  1998  con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento   delle    garanzie    fideiussorie.    Conseguentemente,
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  la
lettera l) e' soppressa»; 
        B)  sulla  scorta  del  mutato  quadro  normativo,  AAMS   ha
notificato alla societa' ricorrente ulteriori determinazioni (recanti
tutte la data del  15  giugno  2012),  con  le  quali  ha  nuovamente
richiesto il versamento dei minimi garantiti  dovuti,  applicando  la
riduzione equitativa prevista dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n.
16 del 2012 ed evidenziando in motivazione che tale riduzione, da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativi   dell'obbligo   di
individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro,  che  essa
ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma  4,  del
decreto-legge n. 223 del 2006. 
    3. - La ricorrente, ha quindi impugnato (con nuovo ricorso n. Rg.
6564  del  2012)  tali  ulteriori  determinazioni,   in   particolare
evidenziando: 
        -    perplessita'    e     contraddittorieta'     dell'azione
amministrativa,  con  riferimento  alle  modalita'  stabilite  per  i
concessionari  al  fine  di  aderire  alla  rateazione  ovvero   alla
compensazione; 
        - illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma  5,  d.l.
n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012, per contrasto con gli artt. 3,
24,  97,  102,  104  e  108  della   Costituzione;   irragionevolezza
manifesta, nonche', ancora,  con  gli  artt.  11,  111  e  117  della
Costituzione, per violazione dell'art. 6 della Cedu; in particolare: 
        -  la   norma   sarebbe   esclusivamente   finalizzata   alla
sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale  (rispetto  al
contenzioso tuttora pendente) e, comunque ad eludere  le  indicazioni
conformative ricavabili dalle sentenze,  passate  in  giudicato,  del
TAR; 
        -  non  terrebbe  in  alcun  conto  il  profondo  e  radicale
mutamento  della  situazione  di  mercato,  si'  da   rafforzare   la
discriminazione dei vecchi concessionari  rispetto  ai  concessionari
c.d. «Bersani»; 
        - si porrebbe in contrasto con  l'art.  6  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali che afferma il  diritto  al  «giusto  processo»  (avente
rango costituzionale per effetto del rinvio  operato  dall'art.  117,
comma 1, Cost.); 
        - sarebbero comunque insussistenti quelle «ragioni imperative
di interesse generale» che consentono di derogare a tale principio. 
    Con ordinanza n. 3299 del 12 settembre 2012, non e' stata accolta
l'istanza cautelare proposta con il nuovo gravame. 
    4. - La difesa erariale ha rilevato che la disposizione dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge n.  16  del  2012  non  e'  lesiva  di
interessi   delle   ricorrenti,   ne'   limitativa    della    tutela
giurisdizionale, perche'  definisce  la  problematica  in  questione,
stabilendo una misura economica delle  somme  dovute  e  non  versate
(che, in base alla giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non
potevano essere  richieste  prima  della  individuazione  delle  c.d.
misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle  c.d.
misure di salvaguardia, in  linea  con  i  principi  enunciati  nella
sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio  tempore
depositata. 
    In particolare la difesa dell'AAMS richiama  il  punto  57  della
predetta sentenza della Corte di Giustizia, ove  si  afferma  che  il
principio di parita' di trattamento impone che  «tutti  i  potenziali
offerenti dispongano di uguali opportunita', ed  implica  dunque  che
costoro siano assoggettati alle  medesime  condizioni.  Cio'  vale  a
maggior  ragione  in  una  situazione  quale  quella  in  esame   nei
procedimenti  principali,  in  cui   una   violazione   del   diritto
dell'Unione da parte  dell'autorita'  aggiudicatrice  interessata  ha
gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di
alcuni operatori», ed il punto 59 della  medesima  sentenza,  ove  si
afferma che  il  principio  di  parita'  di  trattamento  impone  che
«ragioni di natura economica - come  l'obiettivo  di  garantire  agli
operatori aggiudicatari di concessioni  dopo  la  gara  del  1999  la
continuita', la stabilita' finanziaria  o  una  giusta  remunerazione
degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali
motivi imperativi di interesse generale  idonei  a  giustificare  una
restrizione di  una  liberta'  fondamentale  garantita  dal  Trattato
(sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza  ivi
citata,  nonche'  sentenza  dell'11  marzo  2010,  Attanasio   Group,
G-384/08, Racc. pag. 1-2055, punti 53-56)». 
    5. - I due ricorsi proposti sono stati  trattenuti  in  decisione
alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012. 
    6.  -  In  via  preliminare,  il  Collegio  ritiene  opportuno  e
necessario disporre la riunione tra i due  ricorsi  proposti,  attesa
l'evidente connessione che intercorre tra gli stessi, posto che  essi
hanno ad oggetto l'annullamento di  atti  emanati  nell'ambito  dello
stesso esercizio di potere da parte di AAMS. 
    Cio' impone al Collegio di  evitare  un,  pur  sempre  possibile,
contrasto tra giudicati e quindi di disporre la riunione del  ricorso
n. Rg. 6564 del 2012 al ricorso n. R.g. 1449 del 2012. 
    7. - Riuniti, dunque, i gravami qui sottoposti all'attenzione del
Tribunale, pare evidente che il ricorso n. R.g. 1449 del  2012  debba
essere  dichiarato  improcedibile,  per   sopravvenuta   carenza   di
interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la presente  controversia  rientra  tra  le  «controversie
pendenti» alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma
5, del decreto-legge n. 16 del 2012; 
        B)  in  disparte  da  ogni  considerazione  in  merito   alla
legittimita' costituzionale di tale disposizione,  si  deve  ritenere
che la stessa abbia imposto alle amministrazioni interessate un  vero
e proprio  obbligo  di  procedere  alla  definizione,  anche  in  via
transattiva, delle controversie relative  all'integrazione  dei  c.d.
minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via  equitativa,  di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai  concessionari  ...  con  individuazione   delle   modalita'   di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie»; 
        C) stante quanto  precede,  si  deve  ritenere  altresi'  che
l'insorgenza di tale obbligo abbia  determinato  l'inefficacia  delle
precedenti richieste di pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore
al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e'
evidentemente prevista  in  connessione  con  l'abrogazione  espressa
della disposizione dell'articolo 38, comma  4,  la  lettera  l),  del
decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedeva l'obbligo di individuare
misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma  che  non  ha
mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come
si evince dal verbale della Conferenza di  servizi  del  30  novembre
2011). 
    In forza di quanto sopra il suindicato ricorso  viene  dichiarato
improcedibile. 
    8. - Passando ad esaminare il  ricorso  n.  Rg.  6564  del  2012,
avente ad oggetto le determinazioni dirigenziali in  data  15  giugno
2012 con le quali AAMS ha  richiesto  alla  ricorrente  il  pagamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui
garantiti ricalcolate  con  una  riduzione  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012, il Collegio osserva, in primo  luogo,  che  i  provvedimenti
impugnati, diversamente da quanto  opinato  in  sede  cautelare,  non
costituiscono una mera proposta transattiva, bensi' sono  chiaramente
preordinati e finalizzati, in sostituzione di  quelli  in  precedenza
adottati e sospesi dallla Sezione, al  recupero  delle  somme  ancora
dovute dai concessionari. 
    Posta tale premessa, e' necessario altresi'  evidenziare  che  la
riduzione  equitativa   prevista   dell'art.   10,   comma   5,   del
decreto-legge n. 16 del 2012, da un lato,  deve  essere  intesa  come
attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia
e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38,
comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006.  In  altri
termini, il Collegio condivide la tesi (su cui si  fondano  le  nuova
richieste di pagamento formulata da  AAMS),  secondo  la  quale  -  a
fronte della mancata definizione in via amministrativa  delle  misure
di salvaguardia previste dall'articolo 38, comma 4,  la  lettera  l),
del decreto-legge n. 223  del  2006  e  delle  numerose  controversie
insorte a seguito delle richieste di pagamento dei  minimi  garantiti
formulate  da  AAMS  all'inizio  del  2012  nonostante   la   mancata
definizione  in  via  amministrativa   delle   predette   misure   di
salvaguardia   -   il   legislatore   e'    intervenuto    con    una
legge-provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16  del
2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il
meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo  38,  comma  4,  la
lettera l), del decreto-legge n. 223  del  2006  e  sostituendo  tale
meccanismo con un diverso meccanismo,  costituito  essenzialmente  da
una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al  5
per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari  a  titolo  di
minimi garantiti. 
    Orbene, sebbene il legislatore abbia manifestato la  volonta'  di
tener conto  della  peculiare  posizione  dei  concessionari  storici
introducendo il diverso meccanismo  costituito  dalla  riduzione,  in
misura non superiore al 5 per cento,  delle  somme  ancora  dovute  a
titolo di minimi garantiti, appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 16 del 2012  che
il Collegio intende sollevare,  d'ufficio,  nei  termini  di  seguito
indicati. 
    9. - Anzitutto, in punto di rilevanza  della  questione,  occorre
ribadire che l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha
abrogato la disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
n. 223 del 2006, che aveva introdotto - in favore  dei  concessionari
storici (ivi compresa l'odierna parte ricorrente), in  quanto  tenute
al pagamento dei minimi garantiti -  l'obbligo  di  definire  in  via
amministrativa misure di salvaguardia volte a garantire  l'equilibrio
economico di tali  soggetti  ed  ha  previsto  a  tutela  di  costoro
soltanto la possibilita' di  ottenere  una  riduzione,  peraltro  non
superiore al 5 per cento, delle  somme  ancora  dovute  a  titolo  di
minimi garantiti. 
    Infatti questa stessa Sezione nella sentenza 7 novembre 2011,  n.
8520, ha ribadito che «la disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera
l), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta  a  garanzia  dei
concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita'  di
salvaguardia  di  tali  soggetti   finalizzato   «a   consentire   il
riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni  per  la
raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del  mutato
assetto del mercato delle scommesse ippiche e della  riconfigurazione
dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come
ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38  del  decreto-legge
"Bersani", che ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi
pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione
capillare  sul  territorio  e  con  piu'  favorevoli  condizioni   di
esercizio e di reddivita'», ed ha  evidenziato,  nel  contempo,  come
l'introduzione   dell'obbligo   di   definire   tali   modalita'   di
salvaguardia  rendesse  «inapplicabile  il  contenuto   del   decreto
interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito,  sotto  la
vigenza  della  precedente  normativa,  il  metodo  di  calcolo   per
individuare il c.d. minimo garantito». 
    Risulta, quindi, evidente che, per effetto dell'abrogazione della
disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223  del
2006, la ricorrente non possa piu'  beneficiare  delle  modalita'  di
salvaguardia previste da tale disposizione. 
    10. - Passando ora al profilo della  non  manifesta  infondatezza
della questione,  il  Collegio  preliminarmente  rammenta  che  (come
rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza  26  luglio
2012, n. 685) la questione della compatibilita' costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo  di  provvedimenti  amministrativi,  in
quanto dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'
ormai  definitivamente  risolta  dalla  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale e dei Giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  «riserva  di
amministrazione»,  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da  quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il   contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
9  marzo  2012,   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed  un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  d   sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento,  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 19 aprile 2006,
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge-provvedimento,   in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante  l'introduzione  di
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa  funzione;  b)  solo  la  formazione  del   giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictum
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 
    11. - Tenuto conto di quanto precede, nonche'  del  fatto  che  -
secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia'
richiamata sentenza 7  novembre  2011,  n.  8520  e  nelle  ulteriori
sentenze 28 luglio 2009, n. 7632 e 7 luglio 2009, n. 6520,  ma  anche
dalla Quarta Sezione del Consiglio  di  Stato  (ordinanza  31  agosto
2011, n. 3849) - i provvedimenti  di  riscossione  di  somme  per  il
raggiungimento  dei   minimi   garantiti   richiedevano   la   previa
definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38,
comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006,  il  Collegio
ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16  del
2012 per contrasto  con  il  generale  principio  di  ragionevolezza,
desumibile dall'art. 3 della Costituzione  (cfr.,  ex  multis,  Corte
cost. 9 marzo 2012, n. 53), con  i  principi  in  materia  di  tutela
giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'amministrazione, sanciti
dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113  della  Costituzione,
con il principio di buon andamento dell'azione  amministrativa  (art.
97), nonche', infine, con il principio del giusto processo (art.  111
e art. 6 della CEDU, in rapporto all'art. 117, comma 1, Cost.) - alla
luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16 del 2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il Legislatore
- nel sostituire ad un meccanismo flessibile,  come  quello  indicato
dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.  223  del
2006  (che  affidava  alla  stessa  amministrazione  il  compito   di
individuare le concrete misure di salvaguardia  per  i  concessionari
storici,  senza  fissare  tetti  massimi,  ma  dando   per   scontata
l'esigenza di parametrare le misure all'andamento del  mercato  delle
scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti,
in  presenza  di  una  maggiore  concorrenza  nel   mercato,   dovuta
all'ingresso   di   nuovi   concessionari,    potesse    pregiudicare
l'equilibrio economico dei concessionari storici) con  un  meccanismo
che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un  massimo  del
5%,  dei  minimi  garantiti  dovuti  in  base  al  «vecchio»  decreto
interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al (dichiarato) fine
di  perseguire  maggiore  efficienza  ed   economicita'   dell'azione
amministrativa  mediante  la  definizione  stragiudiziale   di   ogni
controversia  pendente,  ma  non  ha  considerato  che  la   predetta
riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire  l'equilibrio
economico dei concessionari storici. E' ad esempio innegabile che  al
«mutato  assetto  del  mercato  delle  scommesse  ippiche   e   della
riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale  dell'offerta
di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'«art. 38 del
decreto-legge "Bersani" che ha determinato l'apertura del mercato dei
giochi pubblici e l'attivazione  di  nuove  concessioni  secondo  una
diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli  condizioni
di esercizio e di  reddivita'»  (evidenziato  nella  gia'  richiamata
sentenza 7 novembre 2011, n. 8520), si siano, nel tempo, aggiunti gli
effetti  del  «mercato  parallelo»  gestito  dai  c.d.  CTD   (centri
trasmissione dati), ossia gli  effetti  della  presenza  nel  mercato
italiano delle sommesse di operatori economici di altri Stati  membri
che agiscono attraverso i predetti CTD, in  assenza  di  concessione,
nell'esercizio delle  liberta'  di  stabilimento  e  prestazione  dei
servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e seguenti e 29
e seguenti TFUE (si veda al  riguardo  la  sentenza  della  Corte  di
Giustizia Costa-Cifone del  16  febbraio  2012,  emessa  nelle  cause
riunite G72/10  e  G77/10).  La  misura  stabilita  direttamente  dal
legislatore,  pertanto,  appare  del  tutto  slegata  dalla   realta'
fattuale, tanto che nemmeno  dagli  atti  parlamentari  e'  possibile
capire quale tipo di istruttoria sia stata compiuta.  E  cio',  anche
volendo considerare la necessita' per lo Stato  italiano  (richiamata
dalla difesa  erariale)  di  adeguarsi  ai  principi  di  parita'  di
trattamento e di tutela della concorrenza, sanciti, in materia, dalla
Corte di  Giustizia  dell'Unione  Europea.  Si  tratta,  infatti,  di
principi, almeno in astratto, pienamente compatibili con la riduzione
ad  equita'  delle  condizioni  delle  convenzioni   accessive   alla
concessioni   c.d.   storiche.   Di   talche'   e'    evidente    che
l'individuazione del punto di equilibrio tra  un'eventuale  vantaggio
competitivo goduto in passato dai titolari di siffatte concessioni, e
l'attuale assetto del mercato, doveva essere il  frutto,  quantomeno,
di una compiuta analisi di cui pero', nel caso di specie, non  vi  e'
traccia; 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16 del 2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo
di sottrarre i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso principale
al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla
tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di
quanto affermato non solo da questa stessa Sezione,  ma  anche  dalla
Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate -
il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova  disciplina  che
non consente oramai alcuna forma di sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'Amministrazione  competente,  delle
misure di salvaguardia previste dall'articolo 38,  comma  4,  lettera
l), del decreto-legge n. 223 del 2006. Ne consegue  che  la  predetta
disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici  di  agire
in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del
mutato assetto del mercato delle scommesse ed integra,  altresi',  la
violazione del diritto al giusto processo, quale consacrato nell'art.
111 delle Costituzione e nell'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(avente pur esso rango costituzionale per  effetto  del  rinvio  agli
obblighi internazionali pattizi di cui all'art. 117, comma 1,  Cost.;
cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 
    12. - Quanto appena  argomentato  giustifica  la  valutazione  di
rilevanza  e  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale, in relazione in relazione agli  articoli
3, 24, comma 1, 97, 103, comma 1, 111, 113  e  117,  comma  1,  della
Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
avente ad oggetto il gravame proposto con il ricorso n. R.g. 6564 del
2012 e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  affinche'
si pronunci sulla questione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Non definitivamente pronunciando sui ricorsi indicai in epigrafe: 
        1) dispone la riunione del ricorso n. R.g. 6564 del  2012  al
ricorso n. Rg. 1449 del 2012; 
        2) dichiara improcedibile il ricorso n. R.g. 1449 del 2012; 
        3) visto l'articolo 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  10,  comma  5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44 - nella parte in cui dispone che «al fine  di  perseguire
maggiore  efficienza  ed  economicita'  dell'azione  nei  settori  di
competenza,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche  in  via
transattiva, sentiti i  competenti  organi,  con  abbandono  di  ogni
controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti   controversi   nelle
correlate materie e secondo i criteri di  seguito  indicati:  ...  b)
relativamente alle quote di  prelievo  di  cui  all'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle
relative  integrazioni,  definizione,  in  via  equitativa,  di   una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.   Conseguentemente,   all'articolo   38,   comma    del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa»  -  in
relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 103, comma  1,  e  113  della
Costituzione, dispone la sospensione del giudizio di cui  al  ricorso
n. Rg. 6564  del  2012  e  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale; 
    Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito,  nel  merito  e  sulle
spese  di  lite  all'esito  del  giudizio  incidentale  promosso  con
l'ordinanza recata dalla presente sentenza non definitiva,  ai  sensi
degli articoli 79 e 80 c.p.a. 
    Ordina che la  presente  decisione  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa e che la stessa sia notificata alle parti in causa, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai  Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nella  Camera  di  consiglio  del  giorno  5
dicembre 2012. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                 L'estensore: Toschei