N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013
Ordinanza del 30 gennaio 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Azzurra Betting S..r.l. ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e A.S.S.I.. Gioco e scommesse - Controversie tra il Ministero delle Finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) - Previsione che gli stessi soggetti procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi in materia - Previsione, relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, della definizione in via equitativa di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari, con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme ed adeguamento delle garanzie fideiussorie - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, nonche' sul principio di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sul potere giudiziario per gli effetti sui giudizi in corso. - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 10, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 97, 103, primo comma, 111, 113 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6.(GU n.20 del 15-5-2013 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2012, proposto da Soc Azzurra Betting S.r.l. ed Altri, Soc Agenziaippica di Mosti Cinzia & C Snc, Soc Agenzia Ippica Mosti S.r.l., Soc Gait S.r.l., Soc Gioco Snc di Giornelli P & Conti F, Soc Queen Bet S.r.l., Soc Perugia Giochi S.r.l., Soc Agenzia Ippica dello Stretto di Rigano Paolo & C Snc, Soc Aquila S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese, dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, via del Viminale n. 43, contro: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, pressa la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e ASSI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: dei provvedimenti dell'a.a.m.s. prott. 2012/27169/giochi/sco/conc. 441, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1159, 2012/27169/giochi/sco/conc. 80, 2012/27169/giochi/sco/conc. 439, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1576, 2012/27169/giochi/sco/conc. 329, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1574, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1475, 2012/27169/giochi/sco/conc. 1272, 2012/27169/giochi/sco/conc. 360, 2012/27169/giochi/sco/conc. 122, di richiesta di versamento dei minimi garantiti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell'A.A.M.S. e i documenti depositati; Vista l'ordinanza 27 settembre 2012 n. 3445; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; 1. Le societa' ricorrenti, titolari di concessioni c.d. storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche (meglio indicate in epigrafe), hanno impugnato i provvedimenti, adottati da AAMS e riferiti alle concessioni delle quali sono titolari, aventi ad oggetto le ingiunzioni, di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti. La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: A) a partire dall'anno 2005 "il mercato delle scommesse ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di raccolta su base nazionale, a causa del rilevante incremento delle possibilita' e modalita' di gioco introdotte da AAMS sia nel campo dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi in genere" (cosi, testualmente, a pag. 5 del ricorso introduttivo). Come e' noto, nell'anno 2006 il mercato del gioco stato rivoluzionato dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono stati indetti bandi di gara (c.d. "gare Bersani") per l'assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco; B) la nuova disciplina ha significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta; C) tale situazione ha indotto il legislatore a prevedere l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'art. 38, comma 4, lettera 1), del decreto legge n. 223 del 2006; D) la mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli (d'ora in poi, per brevita' AAMS) a sospendere il versamento delle somme relative all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009 n. 6521) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia; E) sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, AAMS, con le determinazioni dirigenziali impugnate con il ricorso in esame, ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006»; 2. Successivamente rispetto ai fatti suesposti accaduto che la legge 26 aprile 2012 n. 44, ha convertito il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, il quale all'art. 10, comma 5, dispone testualmente che, "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 8. aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa»; Gli atti qui impugnati, attraverso i quali viene richiesto il pagamento delle somme a titolo di c.d. minimo garantito ricalcolate in base alle nuove disposizioni legislative, sono tacciati di illegittimita' dalle ricorrenti. Con ordinanza n. 3445 del 27 settembre 2012, e' stata accolta l'istanza cautelare proposta con il gravame. 3. La difesa erariale ha rilevato che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 non e' lesiva di interessi delle ricorrenti, ne' limitativa della tutela giurisdizionale, perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura economica delle somme dovute e non versate (che, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, non potevano essere richieste prima della individuazione delle c.d. misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd. misure di salvaguardia, in linea con principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. In particolare la difesa dell'AAMS richiama il punto 57 della predetta sentenza della Corte di Giustizia, ove si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali opportunita', ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime condizioni. Cio' vale a maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorita' aggiudicatrice interessata ha gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di alcuni operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «ragioni di natura economica - come l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una liberta' fondamentale garantita dal Trattato (sentenza. Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56)». 5. Il ricorso e' stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012. 6. Il ricorso, come detto, ha ad oggetto le determinazioni . dirigenziali in data 15 giugno 2012 con le quali AAMS ha richiesto alle ricorrenti il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, il Collegio osserva, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati non costituiscono una mera proposta transattiva, bensi' sono chiaramente preordinati e finalizzati, in sostituzione di quelli in precedenza adottati (e sovente sospesi dalla Sezione), al recupero delle somme ancora dovute dai concessionari. Posta tale premessa, e' necessario altresi' evidenziare che la riduzione equitativa prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, la lettera D, del decreto legge n. 223 del 2006. In altri termini, il Collegio condivide la tesi (su cui si fondano le nuove richieste di pagamento formulata da AAMS), secondo la quale - a fronte della mancata definizione in via amministrativa delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006 e delle numerose controversie insorte a seguito delle richieste di pagamento dei minimi garantiti formulate da AAMS all'inizio del 2012 nonostante la mancata definizione in via amministrativa delle predette misure di salvaguardia - il legislatore e' intervenuto con una legge-provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il meccanismo di salvaguardia previsto dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006 e sostituendo tale meccanismo con un diverso meccanismo, costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti. Orbene, sebbene il legislatore abbia manifestato la volonta' di tener conto della peculiare posizione dei concessionari storici introducendo il diverso meccanismo costituito dalla riduzione, in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 10, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012 che il Collegio intende sollevare, d'ufficio, nei termini di seguito indicati. 7. Anzitutto, in punto di rilevanza della questione, occorre ribadire che l'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012, ha abrogato la disposizione dell'art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006, che aveva introdotto - in favore dei concessionari storici (ivi compresa l'odierna parte ricorrente), in quanto tenute al pagamento dei minimi garantiti - l'obbligo di definire in via amministrativa misure di salvaguardia volte a garantire l'equilibrio economico di tali soggetti ed ha previsto a tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti. Infatti questa stessa Sezione nella sentenza 7 novembre 2011 n. 8520 ha ribadito che "la disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera 1), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta a garanzia dei concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di tali soggetti finalizzato «a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge "Bersani", che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'", ed ha evidenziato, nel contempo, come l'introduzione dell'obbligo di definire tali modalita' di salvaguardia rendesse "inapplicabile il contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito". Risulta, quindi, evidente che, per effetto dell'abrogazione della disposizione dell'art. 38, comma 4, del decreto legge n. 223 del 2006, la ricorrente non possa piu' beneficiare delle modalita' di salvaguardia previste da tale disposizione. 8. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio preliminarmente rammenta che (come rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza 26 luglio 2012 n. 685) la questione della compatibilita' costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento (e cioe' di quegli atti formalmente legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispongono, in concreto, su casi e rapporti specifici) e' ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dei Giudici amministrativi con l'affermazione di principi ormai consolidati; In particolare: A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali atti normativi in base al rilievo dell'insussistenza di una "riserva di amministrazione", ossia evidenziando che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusivita' delle pertinenti attribuzioni gestorie e non configura per il legislatore limiti diversi da quelli (formali) dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, omettendo di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); B) una volta ammessa la compatibilita' delle leggi in sostituzione di provvedimento con il vigente assetto costituzionale, la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 marzo 2012 n. 1349) ritiene che, a fronte di una legge-provvedimento, i diritti di difesa del soggetto leso non vengano ablati, ma si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto della tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e cio' in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi; C) con particolare riferimento al rapporto tra la legge-provvedimento di approvazione di un provvedimento amministrativo gia' adottato e la pendenza di un procedimento, giurisdizionale avente ad oggetto tale provvedimento, merita di essere condivisa la tesi (T.A.R Puglia Bari, Sez. I, 19 aprile 2006 n. 1362) secondo la quale: a) la mera pendenza di un ricorso non impedisce l'approvazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus delle prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione di un inammissibile nuovo limite, non codificato, all'esercizio della relativa funzione; b) solo la formazione del giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con il dictum giurisdizionale, in, modo da evitare (in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perche' l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (ed alla conseguente privazione della stessa possibilita' di tutela giurisdizionale per l'interessato) costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 9. Tenuto conto di quanto precede, nonche' del fatto che - secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia' richiamata sentenza 7 novembre 2011 n. 8520 e nelle ulteriori sentenze 28 luglio 2009 n. 7632 e 7 luglio 2009 n. 6520, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 31 agosto 2011 n. 3849) - i provvedimenti di riscossione di somme per il raggiungimento dei minimi garantiti richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'art. 38, comma 4, lettera D, del decreto legge n. 223 del 2006, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 per contrasto con il generale principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (cfr., ex multis, Corte Cost. 9 marzo 2012 n. 53), con i principi in materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97), nonche', infine, con il principio del giusto processo (art. 111 e art. 6 della CEDU, in rapporto all'art. 117, comma 1, Cost.) - alla luce delle seguenti considerazioni: A) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il Legislatore - nel sostituire ad un meccanismo flessibile, come quello indicato dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006 (che affidava alla stessa amministrazione il compito di individuare le concrete misure di salvaguardia per i concessionari storici, senza fissare tetti massimi, ma dando per scontata l'esigenza di parametrare le misure all'andamento del mercato delle scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti, in presenza di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi concessionari, potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei concessionari storici) con un meccanismo che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un massimo del 5%, dei minimi garantiti dovuti in base al "vecchio" decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al (dichiarato) fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente, ma non ha considerato che la predetta riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio economico dei concessionari storici. E' ad esempio innegabile che al "mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38, del decreto legge "Bersani" che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'" (evidenziato nella gia' richiamata sentenza 7 novembre 2011 n. 8520), si siano, nel tempo, aggiunti gli effetti del «mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle sommesse di operatori economici di altri stati membri che agiscono attraverso i predetti CTD, in assenza di concessione, nell'esercizio delle liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss. e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite G-72/10 e G-77/10). La misura stabilita direttamente dal legislatore, pertanto, appare del tutto slegata dalla realta' fattuale, tanto che nemmeno dagli atti parlamentari e' possibile capire quale tipo di istruttoria sia stata compiuta. E cio', anche volendo considerare la necessita' per lo Stato italiano (richiamata dalla difesa erariale) di adeguarsi ai principi di parita' di trattamento e di tutela della concorrenza, sanciti, in materia, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si tratta, infatti, di principi, almeno in astratto, pienamente compatibili con la riduzione ad equita' delle condizioni delle convenzioni accessive alla concessioni c.d. storiche. Di talche' e' evidente che l'individuazione del punto di equilibrio tra un'eventuale vantaggio competitivo goduto in passato dai titolari di siffatte concessioni, e l'attuale assetto del mercato, doveva essere il frutto, quantomeno, di una compiuta analisi di cui pero', nel caso di specie, non vi e' traccia; B) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo di sottrarre i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso principale al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto affermato non solo da questa stessa Sezione, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate - il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che non consente oramai alcuna forma di sindacato giurisdizionale sulla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione competente, delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006. Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici di agire in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del mutato assetto del mercato delle scommesse ed integra, altresi', la violazione del diritto al giusto processo, quale consacrato nell'art. 111 delle Costituzione e nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (avente pur esso rango costituzionale per effetto del rinvio agli obblighi internazionali pattizi di cui all'art. 117, comma 1, Cost.; cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 10. Quanto appena argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in relazione in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 97, 103, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione. Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
P.Q.M. Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - nella parte in cui dispone che "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:....b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa" - in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 c.p.a. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa e che la stessa sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Cosi deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 Il Presidente: Tosti L'Estensore: Toschei