N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2013

Ordinanza del 30 gennaio 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Agenzia Ippica
Imperia Srl ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma Monopoli di Stato.. 
 
Gioco e scommesse - Controversie tra il  Ministero  delle  Finanze  -
  Amministrazione autonoma Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia  per  lo
  sviluppo del settore ippico (A.S.S.I.) - Previsione che gli  stessi
  soggetti procedono alla  definizione,  anche  in  via  transattiva,
  sentiti i competenti organi, con  abbandono  di  ogni  controversia
  pendente, di tutti i rapporti controversi in materia -  Previsione,
  relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del  d.P.R.
  8 aprile 1998, n. 169, della definizione in via equitativa  di  una
  riduzione non superiore al 5 per cento delle  somme  ancora  dovute
  dai concessionari, con individuazione delle modalita' di versamento
  delle relative somme ed adeguamento delle garanzie  fideiussorie  -
  Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto  di
  difesa in giudizio, nonche' sul principio di tutela giurisdizionale
  - Indebita interferenza sul potere giudiziario per gli effetti  sui
  giudizi in corso. 
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 26 aprile 2012, n. 44, art. 10, comma 5. 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 97, 103, primo comma,  111,
  113 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6. 
(GU n.20 del 15-5-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 395 del 2012, proposto da: Agenzia  Ippica  Imperia
s.r.I., Tobsnet Srl, M & C Ippobet  s.r.l.,  Agenzia  Ippica  s.r.l.,
Prodigio Bet Srl, Agenzia Ippica  Momigliano  Novasport  s.r.l.,  All
Service  Srl  Unipersonale,  in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall'avv.  Antonio  Manno,
con domicilio eletto presso  Studio  Legale  Grillone  in  Roma,  via
Renato Cesarini, 106; 
    Contro: 
        Ministero   dell'Economia   e   delle   Finanze,    Aams    -
Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato,  rappresentati  e  difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in  Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    sul ricorso numero di registro generale 5455 del  2012,  proposto
da: Agenzia Ippica Imperia s.r.l, M & C s.r.l.,  Soc  Agenzia  Ippica
s.r.l., Prodigio Bet s.r.l., Agenzia Ippica Momigliano di Parabita  G
& C s.n.c., Gaiv Gestione A.I.  Vercelli  di  Diana  Francesco  &  C,
Ippobet s.r.l.  di  Binaggia  Antonino,  Three  Old  Bets  di  Guitto
Antonio, Ottonello e Mosca  s.n.c.,  Novasport  s.r.l.,  All  Service
s.r.l. unipersonale, tutti rappresentati e difesi dagli avv.  Antonio
Manno e Caterina Grillone, con domicilio eletto presso Studio  Legale
Grillone in Roma, via Renato Cesarini, 106; 
    Contro: 
        Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  -  Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  con  domicilio  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    Per l'annullamento: 
        quanto al ricorso n. 395 del 2012: 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 390; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1027; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1218; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1547; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 355; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1050; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 458; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 194; 
          -       della        nota        dell'A.A.M.S.        prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc, 1389; note tutte con le  quali  e'  stata
richiesta l'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi; 
          - di ogni altro atto presupposto,  conseguente  o  comunque
connesso; 
        quanto al ricorso n. 5455 del 2012, per l'annullamento: 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27169/giochi/sco/conc. 390; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 1218; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 355; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 1050; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 458; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 367; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 1547; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 1027; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27169/giochi/sco/conc. 353; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 188; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 194; 
          -       della        nota        dell'a.a.m.s.        prot.
2012/27171/giochi/sco/conc. 1389; 
          - di ogni altro atto presupposto,  conseguente  o  comunque
connesso. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle  amministrazioni
intimate; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore alla pubblica udienza del  giorno  5  dicembre  2012  il
Cons. Silvia Martino; 
    Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 
 
                                Fatto 
 
    1.  Le  societa'  (meglio  indicate  in  epigrafe),  titolari  di
concessioni c.d. "storiche" per la raccolta di scommesse ippiche, con
il ricorso n. 395/2012, in punto di fatto riferiscono quanto segue: 
        A) nell'anno 2006 il mercato del gioco e' stato rivoluzionato
dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per
le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza
del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
sono  stati  indetti  bandi  di  gara  (c.d.  "gare   Bersani")   per
l'assegnazione  di  nuove  concessioni,   con   conseguente   aumento
esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco; 
        B) la  nuova  disciplina  ha  significativamente  inciso  sul
mercato, determinando una notevole diminuzione delle  entrate  per  i
concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di  cui
alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta; 
        C) tale situazione ha  indotto  il  legislatore  a  prevedere
l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo  38,
comma 4, lett. l), del decreto legge n. 223/2006; 
        D) la mancata adozione di  tali  misure  di  salvaguardia  ha
inizialmente  indotto  l'Amministrazione  dei  Monopoli  (di  seguito
A.A.M.S.)  a  sospendere   il   versamento   delle   somme   relative
all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al  2009,
perche' il giudice amministrativo (T.A.R.  Lazio  Roma,  sez.  II,  9
luglio 2009, n. 6521; idem, 28 luglio 2009, n. 7641;  cfr.  anche  la
sentenza  n.  37894/2010,  emessa   nei   confronti   delle   odierne
ricorrenti) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i  provvedimenti
di riscossione delle somme dovute a titolo di  minimi  garantiti  non
possono essere adottati  prima  della  definizione  delle  misure  di
salvaguardia; 
        E)  sebbene  il  quadro  normativo  sia  rimasto   invariato,
l'A.A.M.S.  con  le   impugnate   determinazioni   dirigenziali,   ha
nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli
anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione
che «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia
ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri  delle
procedure selettive indette nel corso del 2006»; 
    Di  tali  provvedimenti  le   societa'   hanno   quindi   chiesto
l'annullamento,  deducendo  plurimi  vizi   di   illegittimita'   per
violazione  di  legge,  disparita'  di  trattamento  e  lesione   del
principio del legittimo affidamento. 
    Questa Sezione, con l'ordinanza n. 530 del 9.2.2012,  ha  accolto
la  domanda  cautelare  proposta,  evidenziando  in  motivazione   il
permanente inadempimento dell'amministrazione in  ordine  all'obbligo
di adottare le c.d. "misure di salvaguardia". 
    Nelle more della  definizione  del  giudizio  introdotto  con  il
ricorso n. 395/2012 e quindi accaduto che: 
        A) la  legge  26.  aprile  2012,  n.  44,  ha  convertito  il
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale  all'art.  10,  comma  5,
dispone  che,  "al  fine  di  perseguire   maggiore   efficienza   ed
economicita' dell'azione nei  settori  di  competenza,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e l'Agenzia per lo sviluppo  del  settore  ippico  -  ASSI,
procedono alla definizione,  anche  in  via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi, con abbandono di ogni  controversia  pendente,  di
tutti i rapporti controversi nelle  correlate  materie  e  secondo  i
criteri di seguito indicati:  ...  b)  relativamente  alle  quote  di
prelievo di cui all'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169  ed  alle  relative  integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore  al  5
per cento delle somme ancora  dovute  dai  concessionari  di  cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169  del  1998  con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento   delle    garanzie    fideiussorie.    Conseguentemente,
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  la
lettera l) e' soppressa»; 
        B) sulla scorta del mutato quadro  normativo,  l'A.A.M.S.  ha
notificato alle societa' ricorrenti ulteriori determinazioni (recanti
tutte la data del  15  giugno  2012),  con  le  quali  ha  nuovamente
richiesto il versamento dei minimi. garantiti dovuti,  applicando  la
riduzione equitativa prevista dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n.
16/2012 ed evidenziando in motivazione  che  tale  riduzione,  da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativa   dell'obbligo   di
individuazione  delle  misure  di  salvaguardia  e,  dall'altro,   ha
comportato l'abrogazione espressa  dell'articolo  38,  comma  4,  del
decreto-legge  n.  223/2006.  Le  parti  originariamente  ricorrenti,
nonche'  due  ulteriori  societa',  pur   esse   destinatarie   delle
determinazioni del 15.6.2012 (meglio  indicate  in  epigrafe),  hanno
quindi   impugnato   (ricorso   n.    5455/2012)    tali    ulteriori
determinazioni, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
          - totale indeterminatezza dei parametri in base ai quali e'
stato calcolato l'importo asseritamente dovuto; 
          - irragionevolezza della percentuale di riduzione  del  5%,
stabilita in via legislativa; 
          -  lesione  del  principio  del  legittimo  affidamento  ed
ingiustizia manifesta; 
    Con ordinanza n. 3442/2012,  del  27  settembre  2012,  e'  stata
accordata la tutela cautelare. 
    La difesa erariale con memoria depositata in data  3.11.2012,  ha
eccepito che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge
n.  16/2012  non  e'  lesiva  di  interessi  delle  ricorrenti,   ne'
limitativa  della  tutela  giurisdizionale,  perche'   definisce   la
problematica in questione,  stabilendo  una  misura  economica  delle
somme dovute e non versate (che,  in  base  alla  giurisprudenza  del
giudice amministrativo, non potevano  essere  richieste  prima  della
individuazione delle c.d. misure  di  salvaguardia)  e  abrogando  la
disposizione fonte delle ed. misure di salvaguardia, in linea  con  i
principi enunciati nella sentenza della Corte  di  Giustizia  del  16
febbraio 2012 medio tempore  depositata.  In  particolare  la  Difesa
erariale richiama il punto 57 della predetta sentenza della Corte  di
Giustizia, ove si afferma che il principio di parita' di  trattamento
impone  che  «tutti  i  potenziali  offerenti  dispongano  di  uguali
opportunita', ed implica dunque che costoro siano  assoggettati  alle
medesime condizioni. Cio' vale a maggior ragione  in  una  situazione
quale quella  in  esame  nei  procedimenti  principali,  in  cui  una
violazione  del   diritto   dell'Unione   da   parte   dell'autorita'
aggiudicatrice  interessata  ha  gia'  avuto  come  conseguenza   una
disparita' di trattamento in danno di alcuni operatori», ed il  punto
59 della medesima sentenza,  ove  si  afferma  che  il  principio  di
parita' di trattamento impone che «ragioni di natura economica - come
l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di  concessioni
dopo la gara del 1999 la continuita', la stabilita' finanziaria o una
giusta remunerazione degli  investimenti  realizzati  -  non  possono
essere riconosciute quali motivi  imperativi  di  interesse  generale
idonei a giustificare una restrizione di  una  liberta'  fondamentale
garantita dal Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e
la giurisprudenza ivi citata, nonche' sentenza  dell'11  marzo  2010,
Attanasio Group, C-384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56)». 
    Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 i  ricorsi  sono  stati
trattenuti in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1.  In  via  preliminare  -  stanti  gli  evidenti   profili   di
connessione soggettiva ed oggettiva tra i  due  ricorsi  in  epigrafe
indicati - appare opportuno disporne la riunione. 
    2. Sempre in via preliminare il Collegio ritiene che  il  ricorso
n. 395/2012 debba essere dichiarato improcedibile,  per  sopravvenuta
carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la presente  controversia  rientra  tra  le  "controversie
pendenti" alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma
5, del decreto-legge n. 16/2012; 
        B) a  prescindere  da  ogni  considerazione  in  merito  alla
legittimita' costituzionale di tale disposizione,  si  deve  ritenere
che la stessa abbia imposto alle amministrazioni interessate un  vero
e proprio  obbligo  di  procedere  alla  definizione,  anche  in  via
transattiva, delle controversie relative  all'integrazione  dei  c.d.
minimi garantiti, attraverso la "definizione, in via  equitativa,  di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai  concessionari  ...  con  individuazione   delle   modalita'   di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie"; 
        C) stante quanto  precede,  si  deve  ritenere  altresi'  che
l'insorgenza di tale obbligo abbia  determinato  l'inefficacia  delle
precedenti richieste di pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore
al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e'
evidentemente prevista  in  connessione  con  l'abrogazione  espressa
della disposizione dell'articolo 38, comma  4,  la  lettera  l),  del
decreto-legge n. 223/2006, che  prevedeva  l'obbligo  di  individuare
misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma  che  non  ha
mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come
si evince dal verbale della conferenza di  servizi  del  30  novembre
2011). 
    3. Passando  al  ricorso  n.  5455/2012,  avente  ad  oggetto  le
determinazioni dirigenziali in data  15  giugno  2012  con  le  quali
l'A.A.M.S. ha richiesto alle  ricorrenti  il  pagamento  delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei   minimi   annui   garantiti
ricalcolate  con  una  riduzione  del  5%  ai  sensi  della  predetta
disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  il
Collegio osserva, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati,  non
costituiscono una mera proposta transattiva, bensi' sono  chiaramente
preordinati e finalizzati, in sostituzione di  quelli  in  precedenza
adottati e sospesi dalla Sezione,  al  recupero  delle  somme  ancora
dovute dai concessionari. 
    Posta tale premessa,  il  Collegio  ritiene  altresi'  necessario
evidenziare che la riduzione equitativa prevista dell'art. 10,  comma
5, del decreto-legge n. 16/2012, da un lato, deve essere intesa  come
attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia
e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38,
comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006. 
    In altri termini, il  Collegio  condivide  la  tesi  (su  cui  si
fondano le nuove richieste  di  pagamento  formulate  dall'A.A.M.S.),
secondo la  quale  -  a  fronte  della  mancata  definizione  in  via
amministrativa delle misure di  salvaguardia  previste  dall'articolo
38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge  n.  223/2006  e  delle
numerose controversie insorte a seguito delle richieste di  pagamento
dei minimi garantiti  formulate  dall'A.A.M.S.  all'inizio  del  2012
nonostante  la  mancata  definizione  in  via  amministrativa   delle
predette misure di salvaguardia - il legislatore e'  intervenuto  con
una legge-provvedimento (l'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando
il meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 38, comma 4,  la
lettera  l),  del  decreto-legge  n.  223/2006  e  sostituendo   tale
meccanismo con un diverso meccanismo,  costituito  essenzialmente  da
una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al  5
per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari  a  titolo  di
minimi garantiti. 
    Orbene, sebbene il legislatore abbia manifestato la  volonta'  di
tener conto  della  peculiare  posizione  dei  concessionari  storici
introducendo il diverso meccanismo  costituito  dalla  riduzione,  in
misura non superiore al 5 per cento,  delle  somme  ancora  dovute  a
titolo di minimi garantiti, appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 16/2012  che  il
Collegio  intende  sollevare,  d'ufficio,  nei  termini  di   seguito
indicati. 
    4. Innanzi tutto, in punto di rilevanza della questione,  occorre
ribadire che l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16/2012,  ha
abrogato la disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
n. 223/2006, che aveva  introdotto  -  in  favore  dei  concessionari
storici, in  quanto  tenuti  al  pagamento  dei  minimi  garantiti  -
l'obbligo di definire in via amministrativa  misure  di  salvaguardia
volte a garantire l'equilibrio  economico  di  tali  soggetti  ed  ha
previsto a tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una
riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme  ancora
dovute a titolo di minimi garantiti. 
    Infatti questa stessa Sezione nella sentenza n. 8520  in  data  7
novembre 2011 ha da ultimo ribadito che la disposizione dell'art. 38,
comma 4, lettera l), della legge n. 223 del 2006 e' stata  introdotta
a garanzia dei concessionari storici, essendo l'obbligo  di  definire
le  modalita'  di  salvaguardia  di  tali  soggetti  finalizzato   «a
consentire  il  riequilibrio  delle  obbligazioni  consacrate   nelle
concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate,  in
ragione del mutato assetto del  mercato  delle  scommesse  ippiche  e
della   riconfigurazione   dell'assetto   distributivo   territoriale
dell'offerta di gioco,  come  ridisegnati  dalla  riforma  introdotta
dall'art.  38  del  decreto  legge  "Bersani",  che  ha   determinato
l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione  di  nuove
concessioni secondo una diffusione capillare  sul  territorio  e  con
piu' favorevoli condizioni di  esercizio  e  di  reddivita'»,  ed  ha
evidenziato,  nel  contempo,  come  l'introduzione  dell'obbligo   di
definire tali modalita' di salvaguardia  rendesse  «inapplicabile  il
contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva
stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo  di
calcolo per individuare il c.d. minimo garantito». 
    Risulta, quindi, evidente che, per effetto dell'abrogazione della
disposizione  dell'articolo  38,  comma  4,  del   decreto-legge   n.
223/2006, le ricorrenti non possono piu' beneficiare delle  modalita'
di salvaguardia previste da tale disposizione. 
    Passando poi al profilo della non  manifesta  infondatezza  della
questione, il Collegio preliminarmente rammenta che (come rilevato da
questa stessa Sezione nella recente  ordinanza  n.  685  in  data  26
luglio 2012) la questione della compatibilita'  costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo  di  provvedimenti  amministrativi,  in
quanto dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'
ormai  definitivamente  risolta  dalla  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale e dei Giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  "riserva  di
amministrazione",  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da  quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il   contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV,
9  marzo  2012,   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento,  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006,
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge-provvedimento,   in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante  l'introduzione  di
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa  funzione;  b)  solo  la  formazione  del   giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictum
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della  legge-provvedimento.  Tenuto
conto di quanto precede, nonche'  del  fatto  che  -  secondo  quanto
affermato non solo da questa stessa  Sezione  nella  gia'  richiamata
sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 e nelle  ulteriori  sentenze
n. 6520 in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in data 28  luglio  2009,  ma
anche dalla Quarta Sezione  del  Consiglio  di  Stato  (ordinanza  31
agosto 2011, n. 3849) - i provvedimenti di riscossione di  somme  per
il  raggiungimento  dei  minimi  garantiti  richiedevano  la   previa
definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38,
comma 4, lettera l),  del  decreto-legge  n.  223/2006,  il  Collegio
ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16/2012
per contrasto con il generale principio di ragionevolezza, desumibile
dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo  2012,
n. 53), con i principi in materia di tutela giurisdizionale avverso i
provvedimenti dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 24,  comma
1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione, con il principio  di  buon
andamento dell'azione amministrativa (art. 97), nonche', infine,  con
il principio del giusto processo (art. 111 e art. 6  della  CEDU,  in
rapporto all'art. 117, comma 1, Cost.) -  alla  luce  delle  seguenti
considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il  Legislatore  -
nel sostituire ad un  meccanismo  flessibile,  come  quello  indicato
dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.  223/2006
(che  affidava  all'amministrazione  il  compito  di  individuare  le
concrete misure di salvaguardia per i  concessionari  storici,  senza
fissare  tetti  massimi,  ma  dando  per   scontata   l'esigenza   di
parametrare le misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle
scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti,
in  presenza  di  una  maggiore  concorrenza  nel   mercato,   dovuta
all'ingresso   di   nuovi   concessionari,    potesse    pregiudicare
l'equilibrio economico dei concessionari storici) con  un  meccanismo
che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un  massimo  del
5%,  dei  minimi  garantiti  dovuti  in  base  al  "vecchio"  decreto
interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al (dichiarato) fine
di  perseguire  maggiore  efficienza  ed   economicita'   dell'azione
amministrativa  mediante  la  definizione  stragiudiziale   di   ogni
controversia  pendente,  ma  non  ha  considerato  che  la   predetta
riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire  l'equilibrio
economico dei concessionari storici. 
    E' innegabile, ad esempio, che al  «mutato  assetto  del  mercato
delle  scommesse  ippiche  e  della   riconfigurazione   dell'assetto
distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come  ridisegnati
dalla riforma introdotta dall"art. 38 del decreto legge "Bersani" che
ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza  n.  8520  in
data 7 novembre 2011), si siano aggiunti, nel tempo, gli effetti  del
«mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione  dati),
ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle  sommesse
di operatori economici di altri stati membri che agiscono  attraverso
i predetti CTD,  in  assenza  di  concessione,  nell'esercizio  delle
liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi  transfrontalieri,
garantite dagli articoli 49 e ss.  e  29  e  ss.  TFUE  (si  veda  al
riguardo la sentenza della Corte di  Giustizia  Costa-Cifone  del  16
febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10); 
    La  misura  stabilita  direttamente  dal  legislatore,  pertanto,
appare del tutto slegata dalla realta' fattuale, tanto  che,  nemmeno
dagli atti parlamentari e' possibile capire quale tipo di istruttoria
sia stata compiuta. 
    E cio', anche volendo considerare  la  necessita'  per  lo  Stato
italiano (richiamata dalla difesa erariale) di adeguarsi ai  principi
di parita' di trattamento e di tutela della concorrenza, sanciti,  in
materia, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 
    Si tratta, infatti, di principi, almeno in  astratto,  pienamente
compatibili con la  riduzione  ad  equita'  delle  condizioni-  delle
convenzioni accessive alla concessioni c.d. storiche. 
    Di  talche',  e'  evidente  che  l'individuazione  del  punto  di
equilibrio tra, un eventuale vantaggio competitivo goduto in passato,
dai  titolari  di  siffatte  concessioni,  e  l'attuale  assetto  del
mercato, doveva essere, quantomeno, il frutto di una compiuta analisi
di cui pero', nel caso di specie, non vi e' traccia. 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16/2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo  di
sottrarre i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso  n.  395/2012
al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla
tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di
quanto affermato non solo da questa stessa Sezione,  ma  anche  dalla
Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate -
il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova  disciplina  che
non consente oramai alcuna forma di sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'amministrazione  competente,  delle
misure di salvaguardia previste dall'articolo 38,  comma  4,  lettera
l), del decreto-legge n. 223/2006. 
    Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto  dei
concessionari storici di agire in giudizio per  tutelare  il  proprio
equilibrio economico a fronte del mutato assetto  del  mercato  delle
scommesse ed integra, altresi', la violazione del diritto  al  giusto
processo,  quale  consacrato  nell'art.  111  della  Costituzione   e
nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  (avente  pur  esso  rango
costituzionale per effetto del rinvio  agli  obblighi  internazionali
pattizi  di  cui  all'art.  117,  comma  1,  Cost.   -   cfr.   Corte
Costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 
    5.  Quanto  appena  argomentato  giustifica  la  valutazione   di
rilevanza  e  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24,  comma
1, 97, 103, comma 1, 111, 113 e 117 della Costituzione; 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  affinche'  si
pronunci sulla questione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Cosi' provvede sui ricorsi riuniti di cui in premessa: 
        1)  dichiara  improcedibile  per  sopravvenuta   carenza   di
interesse il ricorso n. 395/2012; 
        2)  sul  ricorso  n.  5455/2012,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 -  nella  parte  in  cui
dispone  che  "al  fine  di   perseguire   maggiore   efficienza   ed
economicita' dell'azione nei  settori  di  competenza,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e l'Agenzia per lo sviluppo  del  settore  ippico  -  ASSI,
procedono alla definizione,  anche  in  via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi, con abbandono di ogni  controversia  pendente,  di
tutti i rapporti controversi nelle  correlate  materie  e  secondo  i
criteri di seguito indicati:  ...  b)  relativamente  alle  quote  di
prelievo di cui all'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169  ed  alle  relative  integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore  al  5
per cento delle somme ancora  dovute  dai  concessionari  di  cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169  del  1998  con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento   delle    garanzie    fideiussorie.    Conseguentemente,
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  la
lettera l) e' soppressa" - in relazione agli articoli 3, 24, comma 1,
97, 103, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione; 
        3) dispone la sospensione  del  giudizio  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale; 
        4) rinvia ogni ulteriore statuizione in rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia, 
        5) ordina che, a cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente sentenza parziale sia notificata alle parti costituite e  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
          Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno  5
dicembre 2012. 
 
                        Il Presidente: Tosti 
 
 
                                                 L'estensore: Martino