N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 2013

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 aprile
2013 (della Provincia Autonoma di Bolzano). 
 
Responsabilita'   amministrativa   e   contabile   -   Giudizio    di
  responsabilita' per danno erariale - Decreto del  Presidente  della
  Corte dei conti, presso le sezioni giurisdizionali della Corte  dei
  conti di Bolzano in data 21 febbraio 2013, con il  quale  e'  stata
  disposta  la  trasmissione  generalizzata  di  documenti  contabili
  relativi  alle  spese  riservate  del  Presidente  della  Provincia
  autonoma di Bolzano - Ricorso per  conflitto  di  attribuzione  tra
  enti sollevato dalla Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Denunciata
  violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia
  autonoma,  di  imparzialita'  e  buon  andamentto  della   pubblica
  amministrazione   -   Denunciata   eccedenza   dai   poteri   della
  magistratura contabile  -  Denunciata  violazione  della  sfera  di
  competenza legislativa della Provincia di  Bolzano  in  materia  di
  ordinamento degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
  addetto  -   Denunciata   violazione   dell'autonomia   finanziaria
  provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la  non  spettanza
  allo Stato, e per esso, al Procuratore della Corte dei conti presso
  la sezione giurisdizionale della Corte dei  conti  di  Bolzano,  di
  emanare il decreto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza  di
  sospensione. 
- Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti,  Sezione
  giurisdizionale   di   Bolzano   del   21   febbraio    2013,    n.
  0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 103, 114,  116,  117,  118  e  119;
  Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e  ss.
  e 69 e ss. 
(GU n.20 del 15-5-2013 )
    Ricorso della Provincia Autonoma di  Bolzano,  C.F.  00390090215,
con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano, in persona  del
Presidente pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e  difesa,
giusta procura speciale del 15 aprile 2013, rep. n. 23647  (doc.  1),
rogata  dal  Segretario  Generale  della  Giunta  Provinciale   della
Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' della  deliberazione
della Giunta  provinciale  dell'8  aprile  2013,  n.  520  (doc.  2),
dall'Avv. Prof. Carola Pagliarin, C.F. PGL CRL 72H62 F241R, del  Foro
di   Padova,   p.e.c.   carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it,   e
dall'Avv. Luigi Manzi, C.F. MNZ LGU 34E15 H501Y, del  Foro  di  Roma,
elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo via
F. Confalonieri, n. 5, 00195, Roma,  tel.  06.3215408  -  06.3214152,
fax.    06.3211370,     p.e.c.     luigimanzi@ordineavvocatiroma.org,
ricorrente; 
    Contro Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; 
    Nonche' contro: 
        Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto
Adige,  Bolzano,  nella  persona   del   Presidente   della   Sezione
giurisdizionale, dott. Paolo Neri; 
        Procura regionale presso  la  Sezione  giurisdizionale  della
Corte dei conti per il Trentino Alto Adige Bolzano, nella persona del
Procuratore regionale dott. Robert Schulmers; 
    Per la dichiarazione che non spetta allo Stato e,  per  esso,  al
Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale  della  Corte
dei conti di Bolzano,  disporre  la  generalizzata  acquisizione  dei
documenti contabili relativi  alle  spese  riservate  del  Presidente
della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' per il  conseguentemente
annullamento del decreto di richiesta di documentazione emanato dalla
Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione  giurisdizionale
di Bolzano, datato 21 febbraio 2013, 0000457-22/02/2013-PR  BZ-U15-P,
ricevuto e protocollato dalla Provincia Autonoma di Bolzano  in  data
27 febbraio 2013, prot. n. 12.01.116303; 
    Per violazione delle attribuzioni  e  della  sfera  di  autonomia
della Provincia autonoma di Bolzano garantite  dagli  artt.  5,  114,
116, 117, 1 18, 119 della Costituzione e dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69
dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, di  cui  al
d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670,  nonche'  per  la  violazione  del
principio del buon andamento della pubblica amministrazione,  di  cui
all'art. 97 Cost., e dei limiti posti alle attribuzioni  della  Corte
dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1.  Con  riferimento  alla  vertenza  V2012/00402,  il   Pubblico
Ministero presso la Procura regionale della  Sezione  giurisdizionale
per la Regione Trentino Alto-Adige,  sede  di  Bolzano,  con  decreto
datato 21 febbraio 2013, 0000457-22/02/2013-PR BZ-U15-P,  ricevuto  e
protocollato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 27  febbraio
2013, prot. n. 12.01.116303, rivolgeva  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano  una  richiesta  di  documentazione  volta  ad  ottenere   la
trasmissione «di copia autentica di tutti gli  atti  e  documenti  di
spesa  riferibili  all'uso  del  fondo   riservato   del   Presidente
Durnwalder dal  19  ottobre  2012  ad  oggi»,  oltre  che  «di  copia
autentica del registro eventualmente  utilizzato  per  registrare  da
parte delle segretarie tutte le singole voci di spesa dal 19  ottobre
2012 ad oggi». 
    Veniva concesso,  inizialmente,  un  termine  di  15  giorni  per
ottemperare alla richiesta, poi prorogato di ulteriori 60 giorni. 
    E' necessario evidenziare che detto provvedimento istruttorio  fa
seguito ad una precedente ed invasiva attivita' di indagine espletata
dalla medesima Procura. 
    Invero, sempre nell'ambito della vertenza V2012/00402, la Procura
regionale presso la  Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  di
Bolzano, aveva gia' notificato agli uffici della  Provincia  autonoma
di Bolzano in data 18  ottobre  2012,  per  mezzo  della  Guardia  di
Finanza Nucleo di  Polizia  Tributaria  di  Bolzano,  il  decreto  di
sequestro prot. n. 0128983/12. 
    Per mezzo del suddetto provvedimento,  il  Procuratore  regionale
disponeva «il sequestro in originale - previo  eventuale  accesso  ed
ispezione  degli  uffici,  locali,   magazzini   od   archivi   nella
disponibilita' della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  o  di  altra
Amministrazione  o  di   terzi   contraenti   (...)   di   tutta   la
documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate
sul capitolo di  spesa  di  pertinenza  del  Presidente  provinciale»
relative alle annualita' comprese tra il 1994 sino ad  oggi,  nonche'
di tutti i «registri in cui sono state e vengono  adottate  le  spese
riservate del Presidente provinciale dal 1994 ad oggi». 
    Con  ricorso  n.  16/2012  la  Provincia  autonoma  di   Bolzano,
impugnando detto provvedimento di  sequestro,  promuoveva  innanzi  a
Codesta Ecc.ma Corte un giudizio per conflitto  di  attribuzioni  tra
Enti nel quale si rilevava  come  il  provvedimento  in  quella  sede
impugnato facesse seguito, a sua volta, ad un precedente  decreto  di
sequestro. 
    Attraverso quest'ultimo provvedimento, datato 10 ottobre  2012  e
disposto dalla medesima Procura regionale con  riferimento  ad  altra
vertenza -  rubricata  al  numero  V2011/00394  -,  si  disponeva  la
sottoposizione a sequestro probatorio di numerosa documentazione  tra
cui quella afferente alle spese di rappresentanza ed alle c.d.  spese
riservate  del  Presidente  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano,
relative all'anno 2011. 
    Ancora,  nell'atto  introduttivo  del  giudizio  n.  16/2012,  si
evidenziava come il Procuratore regionale, nel motivare il decreto di
sequestro del 18  ottobre  2012,  avesse  affermato  l'idoneita'  dei
riscontri documentali acquisiti per effetto del precedente  sequestro
del 10 ottobre 2012 ad integrare, a loro volta,  un'autonoma  notizia
di danno erariale tale da imporre ulteriori accertamenti in ordine ai
potenziali illeciti contabili commessi  in  relazione  alla  gestione
delle spese riservate, anche per gli esercizi compresi tra il 1994 ed
il 2012. 
    Avverso l'ulteriore  provvedimento  istruttorio  protocollato  in
data 27 febbraio 2013, in quanto  fondato  sulle  medesime  finalita'
esplorative sulle quali poggiava  il  decreto  di  sequestro  del  18
ottobre 2012, la Giunta della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con
provvedimento dell'8 aprile 2013,  n.  520,  deliberava  di  proporre
ricorso per conflitto di attribuzioni nei  confronti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
    Anche con riferimento alla richiesta  di  documentazione  del  27
febbraio 2013, la Giunta provinciale rilevava come  il  provvedimento
istruttorio  del  Procuratore  regionale  non  fosse  suffragato   da
elementi  concreti  e  specifici,  ma,  piuttosto,  fosse  diretto  a
realizzare un controllo globale in ordine ad  un  intero  settore  di
attivita' del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. 
    A   conferma   del   carattere   marcatamente   esplorativo   del
provvedimento in questa sede  impugnato,  basti  considerare  che  il
Procuratore   regionale,   a   sostegno   dell'ulteriore    richiesta
documentale, adduce la circostanza che da  alcune  dichiarazioni  del
Presidente della  Provincia  autonoma,  cosi'  come  riportate  dalla
stampa, si potrebbe inferire  il  perdurante  impiego  delle  risorse
pubbliche stanziate nel capitolo relativo alle c.d.  spese  riservate
«per scopi gia' ritenuti da questa Procura come illeciti  o  comunque
non  riconducibili  alle   funzioni   istituzionali   di   Presidente
provinciale» (doc. 3). 
    Pertanto,  siffatto  provvedimento  -  reiterando   la   condotta
pregiudizievole assunta dalla Procura regionale  con  il  decreto  di
sequestro oggetto del ricorso per conflitto di attribuzioni tra  Enti
n. 16/2012, sollevato innanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  -  risulta,
dunque, gravemente  lesivo  delle  prerogative  costituzionali  della
ricorrente Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  operando  l'illegittima
invasione e compressione delle attribuzioni provinciali sancite dalla
Carta costituzionale e dallo Statuto speciale della Regione  Trentino
Alto Adige. 
    La    menzionata    richiesta    documentale    si     configura,
conseguentemente, illegittima e lesiva per i seguenti motivi. 
    2.  Sulla  idoneita'  della  richiesta  di   documentazione   del
Procuratore  regionale   presso   la   Corte   dei   conti,   Sezione
giurisdizionale   per   il   Trentino   Alto   Adige    -    Bolzano,
0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15- P, protocollato il  27  febbraio  2013,
prot. n. 12.01.116303, a dare origine al conflitto di attribuzioni. 
    La lesione delle attribuzioni proprie delle Regioni. in generale,
e,  nel  caso  di  specie,  di  una  Provincia   autonoma,   generato
dall'adozione, da parte della magistratura inquirente presso la Corte
dei conti, di provvedimenti istruttori cosi' invasivi -  qual  e'  il
decreto impugnato - e' un'ipotesi gia' nota a codesta ecc.ma Corte. 
    Sono numerosi, infatti, i  conflitti  intersoggettivi  che  hanno
trovato la loro  origine  proprio  in  provvedimenti  adottati  dalle
Procure regionali della Corte dei conti in  quanto  non  sorretti  da
effettive esigenze istruttorie. 
    Infatti,  nella  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma   Corte   si
annoverano  molti  casi  in   cui   i   provvedimenti,   determinanti
l'insorgere del conflitto, erano rappresentati da note con  le  quali
la Procura richiedeva la trasmissione di una massiccia  quantita'  di
documenti. 
    Detta situazione si  e'  verificata  anche  nel  caso  di  specie
laddove la Procura contabile, nell'ipotizzare che il Presidente della
Provincia  autonoma  di  Bolzano   abbia   utilizzato,   in   maniera
illegittima ed illecita, le risorse pubbliche stanziate sul  capitolo
di bilancio relativo alle spese riservate nel periodo  immediatamente
successivo al sequestro dell'ottobre  2012,  ha  ritenuto  necessario
disporre l'acquisizione - come si legge nell'impugnato  provvedimento
istruttorio - di  tutta  «la  documentazione  di  spesa  relativa  al
periodo che va dal 19 ottobre 2012 (data successiva la sequestro)  al
fine di integrare  la  contestazione  del  danno  nel  suo  effettivo
importo attuale». 
    Malgrado l'art. 74, del r.d. 12  luglio  1934,  n.  1214  nonche'
l'art. 5, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, riconoscano al
Procuratore  regionale  presso  la  Corte  dei  conti   ampi   poteri
istruttori, per la  vastita'  e  la  genericita'  dell'oggetto  della
richiesta  di  documentazione,  oltre  che  per  il  fatto  che  essa
rappresenta una reiterazione della lesione gia' posta in  essere  con
il decreto di sequestro del 17 ottobre  2012,  essa  costituisce  una
menomazione dell'autonomia dell'amministrazione ricorrente. 
    Invero, come sopra evidenziato, il provvedimento meglio  indicato
in epigrafe, al quale la Provincia autonoma  di  Bolzano  imputa  una
significativa  e  concreta   lesione   delle   proprie   attribuzioni
costituzionalmente garantite, determina la sostanziale esposizione di
un  intero  settore  di  attivita'  della  ricorrente  medesima,   in
particolare della gestione delle spese riservate del Presidente della
stessa Provincia autonoma di Bolzano, ad un  controllo  generalizzato
della Procura regionale. 
    Anche la  dottrina  ha  evidenziato  come  i  poteri  inquisitori
attribuiti ex lege alla Procura contabile non possano in  alcun  modo
«essere sviati ad  una  funzione  generalizzata  di  controllo  sulle
amministrazioni  pubbliche,  non  essendo   riconoscibili   al   P.M.
contabile funzioni di  polizia  finanziaria»  (G.  Sala,  L'attivita'
istruttoria del procuratore contabile  alla  ricerca  di  regole  tra
(giusto) procedimento e (giusto) processo, in Dir. proc. amm.,  2011,
2, 419). 
    Secondo quanto costantemente affermato da codesta  ecc.ma  Corte,
anche in questo caso,  pertanto,  risultano  pienamente  integrati  i
presupposti necessari ai fini dell'instaurazione di un  conflitto  di
attribuzioni, posto che «costituisce  atto  idoneo  ad  innescare  un
conflitto intersoggettivo  di  attribuzioni  qualsiasi  comportamento
significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di
efficacia e rilevanza esterna e che - anche  se  preparatorio  o  non
definitivo - sia comunque diretto "ad esprimere  in  modo  chiaro  ed
inequivoco la pretesa di  esercitare  una  data  competenza,  il  cui
svolgimento possa determinare una invasione  nella  altrui  sfera  di
attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto  attuale  delle
possibilita' di esercizio della medesima"» (Corte cost., 16  dicembre
2011, n. 332). 
    In  cio'  risiede,  peraltro,  l'interesse  a   ricorrere   della
Provincia autonoma di Bolzano, la  quale,  in  questa  sede,  intende
tutelare il suo diritto «all'integrita' delle  attribuzioni  ad  essa
costituzionalmente spettanti»  (V.  Crisafulli,  Lezioni  di  diritto
costituzionale, Padova, (978, 398; sul punto, e nel  medesimo  senso:
G. Grasso, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni  e  il  potere
giudiziario,   Milano,   2001;   A.   Cerri,   Corso   di   giustizia
costituzionale, IV edizione, Milano, 2004, 323; S. Grassi,  Conflitti
costituzionali, voce del  Digesto  delle  discipline  pubblicistiche,
III, Torino, 1989, 373). 
    3. Illegittimita' e lesivita'  del  provvedimento  impugnato  per
violazione degli artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 della
Costituzione e degli artt. 4, 8, 16, 52 ss. e  69  ss  dello  Statuto
speciale per la Regione Trentino Alto Adige,  di  cui  al  d.P.R.  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino
Alto Adige». 
    Risulta di tutta evidenza l'ampiezza, oltre che  l'arbitrarieta',
del  contenuto  del   provvedimento   in   questa   sede   avversato,
concretizzando esso stesso uno strumento improprio  ed  inammissibile
attraverso  il  quale  la  Procura  regionale  espleta,   oltre   che
un'attivita' istruttoria meramente esplorativa,  anche  un  controllo
indiscriminato e globale in ordine ad alcune attivita'  istituzionali
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    Molteplici disposizioni costituzionali, oltre che  dello  Statuto
speciale della Regione Trentino Alto Adige, sono  state  violate  nel
caso di specie. 
    3.1. In primo luogo, risulta evidentemente frustrato l'ambito  di
autonomia che la nostra Carta costituzionale riserva ed assicura alla
Provincia autonoma di Bolzano laddove, in via generale,  sancisce  il
riconoscimento e la promozione delle autonomie locali (art. 5 Cost.),
in quanto enti dotati di un proprio  statuto,  oltre  che  di  propri
poteri e funzioni (art. 114 Cost.) e, con riferimento alla  peculiare
posizione costituzionale della medesima, laddove  riconosce  forme  e
condizioni particolari di autonomia alla Regione Trentino Alto Adige,
costituita dalle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  (art.  116
Cost.). 
    Il  provvedimento  istruttorio  meglio  indicato   in   epigrafe,
ponendosi, peraltro, in linea di continuita'  rispetto  al  sequestro
generalizzato compiuto in data 18 ottobre 2012, costituisce un vulnus
concreto ed  attuale  alle  suddette  prerogative  costituzionalmente
tutelate in danno all'odierna ricorrente. 
    Infatti, se e' vero che il Procuratore regionale della Corte  dei
conti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del  decreto-legge  n.  453/93,
convertito in legge n. 19/1994, «puo' disporre:  a)  l'esibizione  di
documenti,  nonche'  ispezioni  ed  accertamenti  diretti  presso  le
pubbliche amministrazioni e di  terzi  contraenti  o  beneficiari  di
provvidenze  finanziarie  a  carico  dei  bilanci  pubblici;  b)   il
sequestro dei documenti», cio' non di meno, come codesta ecc.ma Corte
costituzionale ha piu'  volte  precisato,  il  potere  della  Procura
contabile «deve, tuttavia, e in ogni  caso,  essere  ispirato  ad  un
criterio di obiettivita', di imparzialita' e di  neutralita',  specie
perche' ha un fondamento di discrezionalita'»: criterio che, nel caso
di specie, non e' stato affatto  rispettato  (Corte  cost.,  9  marzo
1989, n. 104; id., 27 luglio 2005, n. 337). 
    Nel caso de quo, il potere spettante alla Procura regionale della
Corte dei conti, in quanto esercitato nei termini sopra indicati, si'
e' tradotto ed estrinsecato  in  una  vera  e  propria  attivita'  di
controllo che non compete alla magistratura  contabile,  secondo  gli
artt. 100 e 103 Cost. 
    In altre parole, per le modalita' con le quali e' stato emanato e
per l'oggetto - cosi' esteso - che  caratterizzano  il  provvedimento
istruttorio sopra citato, i poteri istruttori  hanno  travalicato  il
limite  delle  attribuzioni   proprie   della   stessa   magistratura
contabile, entrando in collisione con la sfera di autonomia dell'Ente
ricorrente. 
    La Procura regionale  della  Corte  dei  conti,  esorbitando  dai
limiti delle proprie competenze, ha di fatto  inteso  introdurre  una
abnorme forma di controllo sugli atti  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, non prevista dalla Costituzione e, anzi, tale da  comprimere
l'autonomia e le competenze provinciali. 
    In particolare, tale iniziativa  lede  l'autonomia  organizzativa
della Regione la quale, senza dubbio, si esprime anche attraverso  la
scelta di assicurare l'espletamento delle  finalita'  e  dei  compiti
propri dell'amministrazione provinciale,  nonche'  la  valorizzazione
dell'immagine istituzionale della Provincia stessa, per  mezzo  dello
stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura  di  spese
di rappresentanza e riservate. 
    Come codesta ecc.ma Corte ha piu' volte  affermato,  «nell'ambito
dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita'  per  danno
erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore  della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214, "puo' chiedere in comunicazione atti  e  documenti  in
possesso di autorita' amministrative", anche dopo che  questi  ultimi
atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo». 
    Tuttavia, si e'  anche  precisato  che  «l'ampio  potere  che  il
Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza  di
fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti  di  pubblici
funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi  di  danno
erariale  e  deve  essere  diretto  ad  acquisire  atti  o  documenti
precisamente individuabili, di modo che l'attivita'  del  Procuratore
cui tali richieste  ineriscono  non  possa  essere  considerata  come
un'impropria  attivita'  di  controllo  generalizzata  e  permanente»
(Corte cost., 31 marzo 1995, n. 100). 
    Senza  voler  ulteriormente  esporre  a  codesta   ecc.ma   Corte
analoghe, e certamente gia' note, pronunce, sia sufficiente in questa
sede ribadire come  il  Procuratore  della  Corte  dei  conti,  nella
promozione dei giudizi, deve attenersi all'esercizio di una  funzione
obiettiva e neutrale, in quanto quest'ultimo rappresenta  l'interesse
generale al corretto esercizio, da  parte  dei  pubblici  dipendenti,
delle funzioni amministrative  e  contabili,  e  cioe'  un  interesse
direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei
suoi aspetti generali. 
    Escluso che il  Procuratore  presso  la  Corte  dei  conti  possa
effettuare un controllo diretto ad accertare se i provvedimenti delle
autorita' amministrative siano stati emanati con  l'osservanza  delle
leggi  e  con  il  rispetto  dei  criteri  della  buona  e   regolare
amministrazione, egli deve  limitarsi  a  vigilare  per  l'osservanza
delle leggi, per la tutela cioe' dello Stato  ordinamento  e  per  la
repressione   dei   danni   erariali    conseguenti    ad    illeciti
amministrativi. 
    La legge, dunque, non attribuisce al Procuratore  il  piu'  ampio
potere di svolgere indagini secondo il suo mero arbitrio, in un ampio
settore dell'amministrazione senza che, secondo le  circostanze,  sia
presumibile la commissione  di  illeciti  produttivi  di  danni,  non
essendo sufficiente che tale attivita' si fondi su semplici ipotesi o
congetture (sul punto,  Corte  cost.,  9  marzo  1989,  n.  104;  nel
medesimo senso: id., 27 luglio 2005, n. 337). 
    3.2. In secondo luogo, la  contestata  iniziativa  della  Procura
regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di  Bolzano,
risulta  realizzata  in   violazione   della   sfera   di   autonomia
costituzionalmente  riservata  alla  ricorrente  anche  sotto   altro
profilo. 
    L'adozione del provvedimento istruttorio in questa sede impugnato
muove da un giudizio globalmente negativo, presupposto dalla Procura,
in ordine all'esercizio della potesta' legislativa, per come essa  e'
stata  in  concreto  discrezionalmente  espletata   dalla   Provincia
autonoma di Bolzano. 
    Dalla  mera   lettura   della   motivazione   che   sorregge   il
provvedimento impugnato, si intuisce che la Procura, nel  riconoscere
come  legittimo  solamente   un   certo   modello   di   gestione   e
rendicontazione dell'attivita'  di  spesa,  guardi  con  sospetto  la
speciale legislazione adottata dalla  Provincia  stessa,  presumendo,
pur  in  mancanza  di  dati  concreti  ed  oggettivi  in  tal  senso,
l'illegittimita' e l'illiceita' delle condotte poste  in  essere,  in
ogni caso, nell'osservanza della predetta legislazione speciale. 
    Un tal modo di procedere si traduce nella violazione degli  artt.
116 e 117 della Costituzione, in relazione alla potesta'  legislativa
riconosciuta alle Regioni ed alle  particolari  forme  di  autonomia,
anche legislativa, riconosciute alle Regioni a  statuto  speciale  ed
alle Province autonome. 
    Inoltre, il modus operandi della  Procura  lede  altresi'  alcune
specifiche disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino
Alto Adige. 
    Trattasi, precisamente, dell'art.  4,  comma  1,  lett.  a),  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino Alto Adige», in quanto stabilisce che  «in  armonia  con  la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e con il rispetto degli obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali» spetta  alla  Regione  la  potesta'  legislativa  primaria
relativamente all'«ordinamento degli uffici regionali e del personale
ad essi addetto», e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R.  cit.,
il quale riconosce alle Province, nei limiti sanciti dall'art. 4 gia'
riportato, la potesta' legislativa in materia di  «ordinamento  degli
uffici provinciali e del personale ad essi addetto». 
    Nell'esercizio della potesta' legislativa suddetta, la  Provincia
autonoma di Balzano ha provveduto ad esplicitare la propria autonomia
organizzativa, nella quale devono ricomprendersi anche i profili piu'
squisitamente contabili e finanziari inerenti all'ordinamento  ed  al
funzionamento degli uffici provinciali. 
    Anche in questa sede, pertanto, come gia' evidenziato nel ricorso
introduttivo del giudizio n.  16/2012,  risulta  opportuno  un  breve
excursus in ordine alla disciplina relativa  alla  gestione  ed  alla
rendicontazione delle spese di rappresentanza  e  riservate  adottata
dall'Ente ricorrente. 
    Essa e'  contenuta  in  alcune  leggi  adottate  dalla  Provincia
autonoma  di  Bolzano,   espressione   della   potesta'   legislativa
riconosciutale,  peraltro,  dallo  Statuto  speciale,  contenuto  nel
d.P.R. n. 670/1972, come sopra ricordato. 
    Precisamente, la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6,  recante
«Disposizioni finanziarie assunte in connessione  con  l'assestamento
del bilancio di previsione della  Provincia  per  l'anno  finanziario
1989», all'art. 5, rubricato  «Attivita'  di  rappresentanza»,  cosi'
dispone: «La Giunta provinciale, il Presidente e i  componenti  della
Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza  connesse
alle funzioni da esse esercitate, secondo i criteri  e  le  modalita'
stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione». 
    In senso analogo, l'art. 2  della  legge  provinciale  11  agosto
1994, n. 6, dedicato alle  «Spese  riservate  degli  amministratori»,
stabilisce che «Al Presidente ed ai membri della  Giunta  provinciale
sono riconosciute spese riservate,  connesse  con  l'esercizio  della
funzione,  nei  limiti  d'importo  stabiliti  annualmente  con  legge
finanziaria». 
    Quanto  alle  modalita'  di  esecuzione  e  di   rendicontazione,
peraltro delle sole spese di rappresentanza, la delibera del 4 maggio
2009, n. 1257, dedicata alle «Attivita' di rappresentanza e relazioni
istituzionali. Criteri e modalita'  di  effettuazione  delle  spese»,
dopo aver stabilito  che  «costituisce  attivita'  di  rappresentanza
quella  destinata  a  mantenere  ed  incrementare  l'immagine  ed  il
prestigio istituzionale  dell'ente  verso  l'esterno»,  individua  le
spese ammissibili. 
    Tra queste,  vengono  menzionate:  le  «spese  di  rappresentanza
rilevanti a livello  pubblico  e/o  che  avvengono  in  occasione  di
festivita', ricorrenze o altre manifestazioni atte ad incrementare il
prestigio delle istituzioni provinciali, come per  esempio  le  spese
finalizzate  ad  offrire  ospitalita'  in  occasione  di   cerimonie,
conferenze, riunioni ed incontri, i  doni  ed  altre  espressioni  di
rappresentanza, premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie
ecc., l'invio  di  note,  telegrammi  e  messaggi  di  cordoglio,  di
felicitazione, di auguri e simili,  connessi  con  l'esercizio  delle
rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali
rapporti dell'Amministrazione; spese per relazioni  istituzionali,  a
favore di personalita' o comunque soggetti qualificati, sostenute  in
occasioni particolari», quali «le spese per ospitalita', se avvengono
in occasione di visite ufficiali ed udienze pubbliche dei  componenti
della  giunta,  ricorrenze,  onoranze   alla   memoria,   festivita',
inaugurazioni  di  opere  pubbliche,  altre  manifestazioni  atte  ad
incrementare il prestigio delle istituzioni  provinciali;  spese  per
prodotti tipici o  caratteristici  altoatesini,  artigianato  e  arte
locale  ed  altre  espressioni,  omaggi,  riproduzioni  fotografiche,
oggetti simbolici: spese per onoranze funebri relative  a  dipendenti
deceduti in attivita' di servizio o in attivita' extra-lavorative  di
natura sociale;  spese  per  segni  di  riconoscimento  a  favore  di
dipendenti che si sono distinti in attivita' extra-lavorative;  tutte
le spese necessarie per le relazioni  a  livello  istituzionale  (es:
vitto ed alloggio per gli ospiti, banchetti di ricevimento,  servizio
di traduzione. omaggi, ecc. ecc.); le  spese  necessarie  e  connesse
all'organizzazione  di  e/o  la  partecipazione  ad  eventi,  mostre,
convegni, seminari, congressi,  conferenze  ed  altre  manifestazioni
similari; sono tra le altre comprese le spese per l'ospitalita' ed il
cerimoniale, la stampa di inviti e  programmi,  public  relation,  la
promozione e la pubblicita'  degli  eventi,  i  costi  di  iscrizione
omaggi e prodotti locali; elargizioni di modesta entita' in occasione
di eventi ed iniziative promosse da terzi in ambito di competenza del
membro di giunta». 
    La  delibera  richiamata  stabilisce,  inoltre,  come  le   spese
suddette debbano risultare da «regolare documentazione giustificativa
ovvero  fatture,  ricevute  e  scontrini  fiscali,   note   spese   o
documentazione analoga». 
    Precisa altresi' che: «possono  essere  effettuati  rimborsi  per
spese sostenute ed anticipate  con  fondi  propri»;  «possono  essere
effettuati acquisti preventivi e cumulativi di beni»; «a  corredo  di
ciascun documento di spesa va fornita  una  breve  descrizione  della
circostanza in occasione della quale la spesa  e'  stata  sostenuta»;
«per gli acquisti preventivi va allegata la dichiarazione di utilizzo
dei beni nel rispetto dei criteri qui previsti»; «i pagamenti possono
essere effettuati anche tramite conto  corrente  ai  sensi  dell'art.
54-bis  della  legge  provinciale  n.  1  del  29  gennaio  2002»;  i
pagamenti, inoltre, possono  «essere  effettuati  tramite  carte  di'
credito, carte  di  debito  (bancomat),  carte  di  pagamento,  carte
prepagate e tramite servizi bancari via internet». 
    Da ultimo, la legge provinciale 29 gennaio 2002,  n.  1,  recante
«Norme in materia di  bilancio  e  di  contabilita'  della  Provincia
autonoma di Bolzano», all'art. 49, comma 5, dopo  aver  descritto  le
modalita' ordinarie attraverso le quali si snoda il  procedimento  di
erogazione della spesa, stabilisce che «con legge provinciale possono
essere previste modalita' diverse di pagamento». Ed  e'  proprio  con
riferimento alle spese riservate che la Provincia autonoma di Bolzano
si  e'  avvalsa  di  modalita'  di  gestione  e  di   rendicontazione
derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. 
    Vista  la  disciplina  in  materia,  risulta  evidente  come   il
provvedimento  impugnato,  piu'  che  dettato   da   reali   esigenze
istruttorie, sia lo strumento attraverso  cui  la  Procura  regionale
presso  la  Corte  dei   conti   di   Bolzano   intende   perseverare
nell'espletamento di una forma di controllo globale, surrettiziamente
intrapresa gia' attraverso il decreto di  sequestro  del  17  ottobre
2012, in  ordine  alla  gestione  delle  spese  di  rappresentanza  e
riservate, istituite e disciplinate ex lege. E cio' ritenendo che sia
necessario - in via del  tutto  erronea  ed  illegittima  -  supplire
all'omessa   previsione,   da   parte   della   medesima   disciplina
provinciale, di una qualunque forma di controllo e rendicontazione. 
    3.3. Ancora, il provvedimento in questa sede impugnato risulta in
contrasto con l'art. 118 della Costituzione, sancendo una illegittima
compressione anche  delle  funzioni  amministrative  della  Provincia
autonoma di Bolzano. 
    In ordine a questo specifico profilo, peraltro, viene in  rilievo
un  ulteriore   parametro   costituzionale   violato,   rappresentato
dall'art. 16 dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino  Alto
Adige. 
    La disposizione da ultimo  richiamata,  infatti,  stabilisce  che
«nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia  puo'
emanare norme legislative, le relative potesta'  amministrative,  che
in base all'ordinamento preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,
sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». 
    Il provvedimento in questa sede impugnato, pertanto, da' luogo ad
un vero  eccesso  di  potere  giurisdizionale,  in  quanto  inteso  a
realizzare, in realta', un generalizzato controllo a  posteriori  non
previsto  dalla  Costituzione   anche   in   ordine   alla   potesta'
amministrativa espletata dalla Provincia autonoma di  Bolzano  e,  in
particolare, in ordine alle funzioni amministrative, svolte  dal  suo
Presidente, che abbiano dato luogo ad una  spesa  avente  la  propria
copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di  bilancio  dedicato
alle c.d. «spese riservate». 
    Poiche' - lo si ribadisce - la documentazione di cui  la  Procura
regionale presso la  Corte  dei  conti  di  Bolzano  ha  ottenuto  la
disponibilita' non risulta avere uno specifico e  reale  collegamento
con una condotta illegittima  ed  illecita,  l'iniziativa  intrapresa
dalla Procura regionale medesima deve essere ricondotta ad un modello
di attivita' non giurisdizionale, ma di controllo. 
    La  ricorrente,  pertanto,  pur  certamente  non  contestando  la
soggezione degli amministratori della Provincia autonoma al  giudizio
di responsabilita' amministrativa spettante  alla  Corte  dei  conti,
lamenta che, attraverso il decreto in questione, la Procura regionale
non perseguirebbe illeciti  in  relazione  ad  ipotesi  specifiche  e
concrete,  ma  intenderebbe  procedere   ad   un'indebita   revisione
dell'attivita' amministrativa posta in essere  dal  Presidente  della
Provincia medesima. 
    Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto  Adige,  all'art.
52, in particolare, definisce la posizione istituzionale  svolta  dal
Presidente della Provincia, attribuendo a quest'ultimo, oltre che  la
competenza all'adozione di «provvedimenti contingibili e  urgenti  in
materia di sicurezza ed igiene pubblica» ed alla «ripartizione  degli
affari  fra  i  singoli  assessori»,  la   rappresentanza   dell'Ente
medesimo. 
    Ed e' proprio in ordine alle  funzioni  amministrative  adempiute
nell'espletamento del  suddetto  ruolo  istituzionale  che  viene  in
rilievo la gestione delle risorse  afferenti  al  fondo  delle  spese
riservate,  oggetto  dell'indiscriminato  controllo  che  la  Procura
regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende realizzare. 
    Per  altro  verso,  il  provvedimento  adottato   dalla   Procura
regionale, ed in questa sede impugnato, si pone  in  contrasto  anche
con l'art. 97 della Costituzione, poiche', in quanto  espressione  di
un controllo generalizzato,  successivo  ed  ultroneo  rispetto  alle
operazioni   di   rendicontazione    gia'    espletate    all'interno
dell'amministrazione  provinciale,  si  pone  in  contrasto  con   il
principio del buon andamento. 
    3.4.  Del  tutto  evidente  appare  il  grave   vulnus   arrecato
all'autonomia  provinciale  anche  sotto  il  profilo  della  patente
violazione  del  principio  di   autonomia   finanziaria   consacrato
dall'art. 119 Cost., oltre che  dagli  artt.  69  ss.  dello  Statuto
speciale per la Regione Trentino Alto Adige,  di  cui  al  d.P.R.  n.
670/1972, in ordine alla finanza della Regione e delle Province. 
    In particolare, in questo senso,  appare  necessario  considerare
l'art. 83 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le Province
- oltre che, ovviamente, la Regione ed i Comuni - «hanno  un  proprio
bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare»,
bilancio che viene approvato  con  legge  provinciale  ai  sensi  del
successivo art. 84. 
    Il provvedimento istruttorio  adottato  dalla  Procura  regionale
appare,   pertanto,   strumentale   rispetto    alla    contestazione
dell'autonomia di spesa della Provincia autonoma di Bolzano  e  delle
scelte di allocuzione delle risorse da essa compiute, con particolare
riferimento  allo  stanziamento  annuale,  in  appositi  capitoli  di
bilancio,  di  somme  destinate  al  sostenimento  delle   spese   di
rappresentanza e riservate. 
    La Procura regionale, in altre parole, disponendo  l'acquisizione
di tutta la documentazione attestante  il  prelevamento  e  l'impiego
delle risorse provenienti da un'intera  voce  di  bilancio  -  quella
concernente le somme stanziate per la copertura delle spese riservate
del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, lede e comprime
anche l'autonomia di spesa attribuita  alla  ricorrente,  arrogandosi
una funzione  di  controllo,  globale  e  successivo,  estranea  alle
funzioni che la Costituzione, agli artt. 100 e 103, le attribuisce. 
    4. In  ordine  alla  sospensione  del  provvedimento  istruttorio
0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, protocollato il 27 febbraio 2013,  n.
12.01.116303, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano chiede,  infine,  che
codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia sospendere l'efficacia del
provvedimento impugnato. 
    Quanto al presupposto del fumus boni juris,  sia  sufficiente  in
questa  sede  richiamare  tutti  i  motivi  di  ricorso  diffusamente
enunciati supra. In ogni caso, si osserva che  la  menomazione  delle
competenze provinciali accertabili e' cosi'  macroscopica  da  essere
sufficiente un sommario  esame  della  questione  al  fine  del  loro
accertamento. 
    Quanto al secondo presupposto - il periculum  in  mora  -,  basti
sottolineare che il provvedimento in questa sede avversato  non  solo
nuoce grandemente all'immagine della Provincia autonoma  di  Bolzano,
ma inasprisce altresi'  il  vulnus  originariamente  inferto  con  il
decreto di sequestro  del  17  ottobre  2012,  allarga  ulteriormente
l'oggetto - gia'  sterminato  -  dell'improprio  controllo  di  fatto
esercitato  e  costituisce,  infine,  un  grave   ostacolo   per   la
funzionalita' di numerosi uffici. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede  che   codesta   ecc.ma   Corte   costituzionale,   previa
sospensione  dell'efficacia   della   richiesta   di   documentazione
0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, ricevuto e protocollato  in  data  27
febbraio 2013, n. 12.01.116303, voglia dichiarare che non spetta allo
Stato e,  per  esso,  al  Procuratore  regionale  presso  la  Sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  di  Bolzano,  disporre  la
trasmissione generalizzata  dei  documenti  contabili  relativi  alle
spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e,
per l'effetto, annullare l'atto impugnato  nella  sua  interezza  per
violazione delle disposizioni costituzionali e statutarie  citate  in
atti. 
    Si allegano: 
        1. procura speciale del 15 aprile 2013, rep. n. 23647, rogata
dal Segretario Generale  della  Giunta  Provinciale  della  Provincia
Autonoma di Bolzano; 
        2. deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2013,
n. 520; 
        3. richiesta  di  documentazione  datata  21  febbraio  2013,
0000457- 22/02/2013-PR_BZ-U15-P, ricevuta e protocollata dagli uffici
della Provincia autonoma di Bolzano in data 27 febbraio  2013,  prot.
n. 12.01.116303. 
          Padova- Roma, 18 aprile 2013 
 
                  Avv. prof. Pagliarin - avv. Manzi