N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 29 aprile 2013 (della Provincia Autonoma di Bolzano). Responsabilita' amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilita' per danno erariale - Decreto del Presidente della Corte dei conti, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di Bolzano in data 21 febbraio 2013, con il quale e' stata disposta la trasmissione generalizzata di documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia autonoma, di imparzialita' e buon andamentto della pubblica amministrazione - Denunciata eccedenza dai poteri della magistratura contabile - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa della Provincia di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso, al Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, di emanare il decreto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza di sospensione. - Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano del 21 febbraio 2013, n. 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P. - Costituzione, artt. 3, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119; Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e ss. e 69 e ss.(GU n.20 del 15-5-2013 )
Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, C.F. 00390090215, con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 15 aprile 2013, rep. n. 23647 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2013, n. 520 (doc. 2), dall'Avv. Prof. Carola Pagliarin, C.F. PGL CRL 72H62 F241R, del Foro di Padova, p.e.c. carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it, e dall'Avv. Luigi Manzi, C.F. MNZ LGU 34E15 H501Y, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo via F. Confalonieri, n. 5, 00195, Roma, tel. 06.3215408 - 06.3214152, fax. 06.3211370, p.e.c. luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, ricorrente; Contro Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; Nonche' contro: Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, Bolzano, nella persona del Presidente della Sezione giurisdizionale, dott. Paolo Neri; Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige Bolzano, nella persona del Procuratore regionale dott. Robert Schulmers; Per la dichiarazione che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre la generalizzata acquisizione dei documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' per il conseguentemente annullamento del decreto di richiesta di documentazione emanato dalla Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, datato 21 febbraio 2013, 0000457-22/02/2013-PR BZ-U15-P, ricevuto e protocollato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 27 febbraio 2013, prot. n. 12.01.116303; Per violazione delle attribuzioni e della sfera di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano garantite dagli artt. 5, 114, 116, 117, 1 18, 119 della Costituzione e dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' per la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., e dei limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost. Fatto e diritto 1. Con riferimento alla vertenza V2012/00402, il Pubblico Ministero presso la Procura regionale della Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto-Adige, sede di Bolzano, con decreto datato 21 febbraio 2013, 0000457-22/02/2013-PR BZ-U15-P, ricevuto e protocollato dalla Provincia Autonoma di Bolzano in data 27 febbraio 2013, prot. n. 12.01.116303, rivolgeva alla Provincia autonoma di Bolzano una richiesta di documentazione volta ad ottenere la trasmissione «di copia autentica di tutti gli atti e documenti di spesa riferibili all'uso del fondo riservato del Presidente Durnwalder dal 19 ottobre 2012 ad oggi», oltre che «di copia autentica del registro eventualmente utilizzato per registrare da parte delle segretarie tutte le singole voci di spesa dal 19 ottobre 2012 ad oggi». Veniva concesso, inizialmente, un termine di 15 giorni per ottemperare alla richiesta, poi prorogato di ulteriori 60 giorni. E' necessario evidenziare che detto provvedimento istruttorio fa seguito ad una precedente ed invasiva attivita' di indagine espletata dalla medesima Procura. Invero, sempre nell'ambito della vertenza V2012/00402, la Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, aveva gia' notificato agli uffici della Provincia autonoma di Bolzano in data 18 ottobre 2012, per mezzo della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Bolzano, il decreto di sequestro prot. n. 0128983/12. Per mezzo del suddetto provvedimento, il Procuratore regionale disponeva «il sequestro in originale - previo eventuale accesso ed ispezione degli uffici, locali, magazzini od archivi nella disponibilita' della Provincia autonoma di Bolzano, o di altra Amministrazione o di terzi contraenti (...) di tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate sul capitolo di spesa di pertinenza del Presidente provinciale» relative alle annualita' comprese tra il 1994 sino ad oggi, nonche' di tutti i «registri in cui sono state e vengono adottate le spese riservate del Presidente provinciale dal 1994 ad oggi». Con ricorso n. 16/2012 la Provincia autonoma di Bolzano, impugnando detto provvedimento di sequestro, promuoveva innanzi a Codesta Ecc.ma Corte un giudizio per conflitto di attribuzioni tra Enti nel quale si rilevava come il provvedimento in quella sede impugnato facesse seguito, a sua volta, ad un precedente decreto di sequestro. Attraverso quest'ultimo provvedimento, datato 10 ottobre 2012 e disposto dalla medesima Procura regionale con riferimento ad altra vertenza - rubricata al numero V2011/00394 -, si disponeva la sottoposizione a sequestro probatorio di numerosa documentazione tra cui quella afferente alle spese di rappresentanza ed alle c.d. spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, relative all'anno 2011. Ancora, nell'atto introduttivo del giudizio n. 16/2012, si evidenziava come il Procuratore regionale, nel motivare il decreto di sequestro del 18 ottobre 2012, avesse affermato l'idoneita' dei riscontri documentali acquisiti per effetto del precedente sequestro del 10 ottobre 2012 ad integrare, a loro volta, un'autonoma notizia di danno erariale tale da imporre ulteriori accertamenti in ordine ai potenziali illeciti contabili commessi in relazione alla gestione delle spese riservate, anche per gli esercizi compresi tra il 1994 ed il 2012. Avverso l'ulteriore provvedimento istruttorio protocollato in data 27 febbraio 2013, in quanto fondato sulle medesime finalita' esplorative sulle quali poggiava il decreto di sequestro del 18 ottobre 2012, la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'8 aprile 2013, n. 520, deliberava di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche con riferimento alla richiesta di documentazione del 27 febbraio 2013, la Giunta provinciale rilevava come il provvedimento istruttorio del Procuratore regionale non fosse suffragato da elementi concreti e specifici, ma, piuttosto, fosse diretto a realizzare un controllo globale in ordine ad un intero settore di attivita' del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. A conferma del carattere marcatamente esplorativo del provvedimento in questa sede impugnato, basti considerare che il Procuratore regionale, a sostegno dell'ulteriore richiesta documentale, adduce la circostanza che da alcune dichiarazioni del Presidente della Provincia autonoma, cosi' come riportate dalla stampa, si potrebbe inferire il perdurante impiego delle risorse pubbliche stanziate nel capitolo relativo alle c.d. spese riservate «per scopi gia' ritenuti da questa Procura come illeciti o comunque non riconducibili alle funzioni istituzionali di Presidente provinciale» (doc. 3). Pertanto, siffatto provvedimento - reiterando la condotta pregiudizievole assunta dalla Procura regionale con il decreto di sequestro oggetto del ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti n. 16/2012, sollevato innanzi a codesta ecc.ma Corte - risulta, dunque, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano, operando l'illegittima invasione e compressione delle attribuzioni provinciali sancite dalla Carta costituzionale e dallo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. La menzionata richiesta documentale si configura, conseguentemente, illegittima e lesiva per i seguenti motivi. 2. Sulla idoneita' della richiesta di documentazione del Procuratore regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Bolzano, 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15- P, protocollato il 27 febbraio 2013, prot. n. 12.01.116303, a dare origine al conflitto di attribuzioni. La lesione delle attribuzioni proprie delle Regioni. in generale, e, nel caso di specie, di una Provincia autonoma, generato dall'adozione, da parte della magistratura inquirente presso la Corte dei conti, di provvedimenti istruttori cosi' invasivi - qual e' il decreto impugnato - e' un'ipotesi gia' nota a codesta ecc.ma Corte. Sono numerosi, infatti, i conflitti intersoggettivi che hanno trovato la loro origine proprio in provvedimenti adottati dalle Procure regionali della Corte dei conti in quanto non sorretti da effettive esigenze istruttorie. Infatti, nella giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si annoverano molti casi in cui i provvedimenti, determinanti l'insorgere del conflitto, erano rappresentati da note con le quali la Procura richiedeva la trasmissione di una massiccia quantita' di documenti. Detta situazione si e' verificata anche nel caso di specie laddove la Procura contabile, nell'ipotizzare che il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano abbia utilizzato, in maniera illegittima ed illecita, le risorse pubbliche stanziate sul capitolo di bilancio relativo alle spese riservate nel periodo immediatamente successivo al sequestro dell'ottobre 2012, ha ritenuto necessario disporre l'acquisizione - come si legge nell'impugnato provvedimento istruttorio - di tutta «la documentazione di spesa relativa al periodo che va dal 19 ottobre 2012 (data successiva la sequestro) al fine di integrare la contestazione del danno nel suo effettivo importo attuale». Malgrado l'art. 74, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 nonche' l'art. 5, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, riconoscano al Procuratore regionale presso la Corte dei conti ampi poteri istruttori, per la vastita' e la genericita' dell'oggetto della richiesta di documentazione, oltre che per il fatto che essa rappresenta una reiterazione della lesione gia' posta in essere con il decreto di sequestro del 17 ottobre 2012, essa costituisce una menomazione dell'autonomia dell'amministrazione ricorrente. Invero, come sopra evidenziato, il provvedimento meglio indicato in epigrafe, al quale la Provincia autonoma di Bolzano imputa una significativa e concreta lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, determina la sostanziale esposizione di un intero settore di attivita' della ricorrente medesima, in particolare della gestione delle spese riservate del Presidente della stessa Provincia autonoma di Bolzano, ad un controllo generalizzato della Procura regionale. Anche la dottrina ha evidenziato come i poteri inquisitori attribuiti ex lege alla Procura contabile non possano in alcun modo «essere sviati ad una funzione generalizzata di controllo sulle amministrazioni pubbliche, non essendo riconoscibili al P.M. contabile funzioni di polizia finanziaria» (G. Sala, L'attivita' istruttoria del procuratore contabile alla ricerca di regole tra (giusto) procedimento e (giusto) processo, in Dir. proc. amm., 2011, 2, 419). Secondo quanto costantemente affermato da codesta ecc.ma Corte, anche in questo caso, pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti necessari ai fini dell'instaurazione di un conflitto di attribuzioni, posto che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzioni qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima"» (Corte cost., 16 dicembre 2011, n. 332). In cio' risiede, peraltro, l'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in questa sede, intende tutelare il suo diritto «all'integrita' delle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti» (V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, (978, 398; sul punto, e nel medesimo senso: G. Grasso, Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario, Milano, 2001; A. Cerri, Corso di giustizia costituzionale, IV edizione, Milano, 2004, 323; S. Grassi, Conflitti costituzionali, voce del Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, 373). 3. Illegittimita' e lesivita' del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e degli artt. 4, 8, 16, 52 ss. e 69 ss dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige». Risulta di tutta evidenza l'ampiezza, oltre che l'arbitrarieta', del contenuto del provvedimento in questa sede avversato, concretizzando esso stesso uno strumento improprio ed inammissibile attraverso il quale la Procura regionale espleta, oltre che un'attivita' istruttoria meramente esplorativa, anche un controllo indiscriminato e globale in ordine ad alcune attivita' istituzionali della Provincia autonoma di Bolzano. Molteplici disposizioni costituzionali, oltre che dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, sono state violate nel caso di specie. 3.1. In primo luogo, risulta evidentemente frustrato l'ambito di autonomia che la nostra Carta costituzionale riserva ed assicura alla Provincia autonoma di Bolzano laddove, in via generale, sancisce il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali (art. 5 Cost.), in quanto enti dotati di un proprio statuto, oltre che di propri poteri e funzioni (art. 114 Cost.) e, con riferimento alla peculiare posizione costituzionale della medesima, laddove riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Trentino Alto Adige, costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 116 Cost.). Il provvedimento istruttorio meglio indicato in epigrafe, ponendosi, peraltro, in linea di continuita' rispetto al sequestro generalizzato compiuto in data 18 ottobre 2012, costituisce un vulnus concreto ed attuale alle suddette prerogative costituzionalmente tutelate in danno all'odierna ricorrente. Infatti, se e' vero che il Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 453/93, convertito in legge n. 19/1994, «puo' disporre: a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e di terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti», cio' non di meno, come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte precisato, il potere della Procura contabile «deve, tuttavia, e in ogni caso, essere ispirato ad un criterio di obiettivita', di imparzialita' e di neutralita', specie perche' ha un fondamento di discrezionalita'»: criterio che, nel caso di specie, non e' stato affatto rispettato (Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; id., 27 luglio 2005, n. 337). Nel caso de quo, il potere spettante alla Procura regionale della Corte dei conti, in quanto esercitato nei termini sopra indicati, si' e' tradotto ed estrinsecato in una vera e propria attivita' di controllo che non compete alla magistratura contabile, secondo gli artt. 100 e 103 Cost. In altre parole, per le modalita' con le quali e' stato emanato e per l'oggetto - cosi' esteso - che caratterizzano il provvedimento istruttorio sopra citato, i poteri istruttori hanno travalicato il limite delle attribuzioni proprie della stessa magistratura contabile, entrando in collisione con la sfera di autonomia dell'Ente ricorrente. La Procura regionale della Corte dei conti, esorbitando dai limiti delle proprie competenze, ha di fatto inteso introdurre una abnorme forma di controllo sugli atti della Provincia autonoma di Bolzano, non prevista dalla Costituzione e, anzi, tale da comprimere l'autonomia e le competenze provinciali. In particolare, tale iniziativa lede l'autonomia organizzativa della Regione la quale, senza dubbio, si esprime anche attraverso la scelta di assicurare l'espletamento delle finalita' e dei compiti propri dell'amministrazione provinciale, nonche' la valorizzazione dell'immagine istituzionale della Provincia stessa, per mezzo dello stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura di spese di rappresentanza e riservate. Come codesta ecc.ma Corte ha piu' volte affermato, «nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilita' per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, "puo' chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorita' amministrative", anche dopo che questi ultimi atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo». Tuttavia, si e' anche precisato che «l'ampio potere che il Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attivita' del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attivita' di controllo generalizzata e permanente» (Corte cost., 31 marzo 1995, n. 100). Senza voler ulteriormente esporre a codesta ecc.ma Corte analoghe, e certamente gia' note, pronunce, sia sufficiente in questa sede ribadire come il Procuratore della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, deve attenersi all'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in quanto quest'ultimo rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioe' un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali. Escluso che il Procuratore presso la Corte dei conti possa effettuare un controllo diretto ad accertare se i provvedimenti delle autorita' amministrative siano stati emanati con l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona e regolare amministrazione, egli deve limitarsi a vigilare per l'osservanza delle leggi, per la tutela cioe' dello Stato ordinamento e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi. La legge, dunque, non attribuisce al Procuratore il piu' ampio potere di svolgere indagini secondo il suo mero arbitrio, in un ampio settore dell'amministrazione senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti produttivi di danni, non essendo sufficiente che tale attivita' si fondi su semplici ipotesi o congetture (sul punto, Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; nel medesimo senso: id., 27 luglio 2005, n. 337). 3.2. In secondo luogo, la contestata iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, risulta realizzata in violazione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla ricorrente anche sotto altro profilo. L'adozione del provvedimento istruttorio in questa sede impugnato muove da un giudizio globalmente negativo, presupposto dalla Procura, in ordine all'esercizio della potesta' legislativa, per come essa e' stata in concreto discrezionalmente espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano. Dalla mera lettura della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, si intuisce che la Procura, nel riconoscere come legittimo solamente un certo modello di gestione e rendicontazione dell'attivita' di spesa, guardi con sospetto la speciale legislazione adottata dalla Provincia stessa, presumendo, pur in mancanza di dati concreti ed oggettivi in tal senso, l'illegittimita' e l'illiceita' delle condotte poste in essere, in ogni caso, nell'osservanza della predetta legislazione speciale. Un tal modo di procedere si traduce nella violazione degli artt. 116 e 117 della Costituzione, in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle Regioni ed alle particolari forme di autonomia, anche legislativa, riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome. Inoltre, il modus operandi della Procura lede altresi' alcune specifiche disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. Trattasi, precisamente, dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige», in quanto stabilisce che «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» spetta alla Regione la potesta' legislativa primaria relativamente all'«ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto», e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. cit., il quale riconosce alle Province, nei limiti sanciti dall'art. 4 gia' riportato, la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto». Nell'esercizio della potesta' legislativa suddetta, la Provincia autonoma di Balzano ha provveduto ad esplicitare la propria autonomia organizzativa, nella quale devono ricomprendersi anche i profili piu' squisitamente contabili e finanziari inerenti all'ordinamento ed al funzionamento degli uffici provinciali. Anche in questa sede, pertanto, come gia' evidenziato nel ricorso introduttivo del giudizio n. 16/2012, risulta opportuno un breve excursus in ordine alla disciplina relativa alla gestione ed alla rendicontazione delle spese di rappresentanza e riservate adottata dall'Ente ricorrente. Essa e' contenuta in alcune leggi adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano, espressione della potesta' legislativa riconosciutale, peraltro, dallo Statuto speciale, contenuto nel d.P.R. n. 670/1972, come sopra ricordato. Precisamente, la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, recante «Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989», all'art. 5, rubricato «Attivita' di rappresentanza», cosi' dispone: «La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da esse esercitate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione». In senso analogo, l'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, dedicato alle «Spese riservate degli amministratori», stabilisce che «Al Presidente ed ai membri della Giunta provinciale sono riconosciute spese riservate, connesse con l'esercizio della funzione, nei limiti d'importo stabiliti annualmente con legge finanziaria». Quanto alle modalita' di esecuzione e di rendicontazione, peraltro delle sole spese di rappresentanza, la delibera del 4 maggio 2009, n. 1257, dedicata alle «Attivita' di rappresentanza e relazioni istituzionali. Criteri e modalita' di effettuazione delle spese», dopo aver stabilito che «costituisce attivita' di rappresentanza quella destinata a mantenere ed incrementare l'immagine ed il prestigio istituzionale dell'ente verso l'esterno», individua le spese ammissibili. Tra queste, vengono menzionate: le «spese di rappresentanza rilevanti a livello pubblico e/o che avvengono in occasione di festivita', ricorrenze o altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali, come per esempio le spese finalizzate ad offrire ospitalita' in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri, i doni ed altre espressioni di rappresentanza, premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie ecc., l'invio di note, telegrammi e messaggi di cordoglio, di felicitazione, di auguri e simili, connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali rapporti dell'Amministrazione; spese per relazioni istituzionali, a favore di personalita' o comunque soggetti qualificati, sostenute in occasioni particolari», quali «le spese per ospitalita', se avvengono in occasione di visite ufficiali ed udienze pubbliche dei componenti della giunta, ricorrenze, onoranze alla memoria, festivita', inaugurazioni di opere pubbliche, altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali; spese per prodotti tipici o caratteristici altoatesini, artigianato e arte locale ed altre espressioni, omaggi, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici: spese per onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attivita' di servizio o in attivita' extra-lavorative di natura sociale; spese per segni di riconoscimento a favore di dipendenti che si sono distinti in attivita' extra-lavorative; tutte le spese necessarie per le relazioni a livello istituzionale (es: vitto ed alloggio per gli ospiti, banchetti di ricevimento, servizio di traduzione. omaggi, ecc. ecc.); le spese necessarie e connesse all'organizzazione di e/o la partecipazione ad eventi, mostre, convegni, seminari, congressi, conferenze ed altre manifestazioni similari; sono tra le altre comprese le spese per l'ospitalita' ed il cerimoniale, la stampa di inviti e programmi, public relation, la promozione e la pubblicita' degli eventi, i costi di iscrizione omaggi e prodotti locali; elargizioni di modesta entita' in occasione di eventi ed iniziative promosse da terzi in ambito di competenza del membro di giunta». La delibera richiamata stabilisce, inoltre, come le spese suddette debbano risultare da «regolare documentazione giustificativa ovvero fatture, ricevute e scontrini fiscali, note spese o documentazione analoga». Precisa altresi' che: «possono essere effettuati rimborsi per spese sostenute ed anticipate con fondi propri»; «possono essere effettuati acquisti preventivi e cumulativi di beni»; «a corredo di ciascun documento di spesa va fornita una breve descrizione della circostanza in occasione della quale la spesa e' stata sostenuta»; «per gli acquisti preventivi va allegata la dichiarazione di utilizzo dei beni nel rispetto dei criteri qui previsti»; «i pagamenti possono essere effettuati anche tramite conto corrente ai sensi dell'art. 54-bis della legge provinciale n. 1 del 29 gennaio 2002»; i pagamenti, inoltre, possono «essere effettuati tramite carte di' credito, carte di debito (bancomat), carte di pagamento, carte prepagate e tramite servizi bancari via internet». Da ultimo, la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia autonoma di Bolzano», all'art. 49, comma 5, dopo aver descritto le modalita' ordinarie attraverso le quali si snoda il procedimento di erogazione della spesa, stabilisce che «con legge provinciale possono essere previste modalita' diverse di pagamento». Ed e' proprio con riferimento alle spese riservate che la Provincia autonoma di Bolzano si e' avvalsa di modalita' di gestione e di rendicontazione derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria. Vista la disciplina in materia, risulta evidente come il provvedimento impugnato, piu' che dettato da reali esigenze istruttorie, sia lo strumento attraverso cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende perseverare nell'espletamento di una forma di controllo globale, surrettiziamente intrapresa gia' attraverso il decreto di sequestro del 17 ottobre 2012, in ordine alla gestione delle spese di rappresentanza e riservate, istituite e disciplinate ex lege. E cio' ritenendo che sia necessario - in via del tutto erronea ed illegittima - supplire all'omessa previsione, da parte della medesima disciplina provinciale, di una qualunque forma di controllo e rendicontazione. 3.3. Ancora, il provvedimento in questa sede impugnato risulta in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, sancendo una illegittima compressione anche delle funzioni amministrative della Provincia autonoma di Bolzano. In ordine a questo specifico profilo, peraltro, viene in rilievo un ulteriore parametro costituzionale violato, rappresentato dall'art. 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, stabilisce che «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia». Il provvedimento in questa sede impugnato, pertanto, da' luogo ad un vero eccesso di potere giurisdizionale, in quanto inteso a realizzare, in realta', un generalizzato controllo a posteriori non previsto dalla Costituzione anche in ordine alla potesta' amministrativa espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in particolare, in ordine alle funzioni amministrative, svolte dal suo Presidente, che abbiano dato luogo ad una spesa avente la propria copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di bilancio dedicato alle c.d. «spese riservate». Poiche' - lo si ribadisce - la documentazione di cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano ha ottenuto la disponibilita' non risulta avere uno specifico e reale collegamento con una condotta illegittima ed illecita, l'iniziativa intrapresa dalla Procura regionale medesima deve essere ricondotta ad un modello di attivita' non giurisdizionale, ma di controllo. La ricorrente, pertanto, pur certamente non contestando la soggezione degli amministratori della Provincia autonoma al giudizio di responsabilita' amministrativa spettante alla Corte dei conti, lamenta che, attraverso il decreto in questione, la Procura regionale non perseguirebbe illeciti in relazione ad ipotesi specifiche e concrete, ma intenderebbe procedere ad un'indebita revisione dell'attivita' amministrativa posta in essere dal Presidente della Provincia medesima. Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, all'art. 52, in particolare, definisce la posizione istituzionale svolta dal Presidente della Provincia, attribuendo a quest'ultimo, oltre che la competenza all'adozione di «provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica» ed alla «ripartizione degli affari fra i singoli assessori», la rappresentanza dell'Ente medesimo. Ed e' proprio in ordine alle funzioni amministrative adempiute nell'espletamento del suddetto ruolo istituzionale che viene in rilievo la gestione delle risorse afferenti al fondo delle spese riservate, oggetto dell'indiscriminato controllo che la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende realizzare. Per altro verso, il provvedimento adottato dalla Procura regionale, ed in questa sede impugnato, si pone in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, poiche', in quanto espressione di un controllo generalizzato, successivo ed ultroneo rispetto alle operazioni di rendicontazione gia' espletate all'interno dell'amministrazione provinciale, si pone in contrasto con il principio del buon andamento. 3.4. Del tutto evidente appare il grave vulnus arrecato all'autonomia provinciale anche sotto il profilo della patente violazione del principio di autonomia finanziaria consacrato dall'art. 119 Cost., oltre che dagli artt. 69 ss. dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. n. 670/1972, in ordine alla finanza della Regione e delle Province. In particolare, in questo senso, appare necessario considerare l'art. 83 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le Province - oltre che, ovviamente, la Regione ed i Comuni - «hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare», bilancio che viene approvato con legge provinciale ai sensi del successivo art. 84. Il provvedimento istruttorio adottato dalla Procura regionale appare, pertanto, strumentale rispetto alla contestazione dell'autonomia di spesa della Provincia autonoma di Bolzano e delle scelte di allocuzione delle risorse da essa compiute, con particolare riferimento allo stanziamento annuale, in appositi capitoli di bilancio, di somme destinate al sostenimento delle spese di rappresentanza e riservate. La Procura regionale, in altre parole, disponendo l'acquisizione di tutta la documentazione attestante il prelevamento e l'impiego delle risorse provenienti da un'intera voce di bilancio - quella concernente le somme stanziate per la copertura delle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, lede e comprime anche l'autonomia di spesa attribuita alla ricorrente, arrogandosi una funzione di controllo, globale e successivo, estranea alle funzioni che la Costituzione, agli artt. 100 e 103, le attribuisce. 4. In ordine alla sospensione del provvedimento istruttorio 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, protocollato il 27 febbraio 2013, n. 12.01.116303, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano chiede, infine, che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato. Quanto al presupposto del fumus boni juris, sia sufficiente in questa sede richiamare tutti i motivi di ricorso diffusamente enunciati supra. In ogni caso, si osserva che la menomazione delle competenze provinciali accertabili e' cosi' macroscopica da essere sufficiente un sommario esame della questione al fine del loro accertamento. Quanto al secondo presupposto - il periculum in mora -, basti sottolineare che il provvedimento in questa sede avversato non solo nuoce grandemente all'immagine della Provincia autonoma di Bolzano, ma inasprisce altresi' il vulnus originariamente inferto con il decreto di sequestro del 17 ottobre 2012, allarga ulteriormente l'oggetto - gia' sterminato - dell'improprio controllo di fatto esercitato e costituisce, infine, un grave ostacolo per la funzionalita' di numerosi uffici.
P.Q.M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione dell'efficacia della richiesta di documentazione 0000457-22/02/2013-PR_BZ-U15-P, ricevuto e protocollato in data 27 febbraio 2013, n. 12.01.116303, voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre la trasmissione generalizzata dei documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle disposizioni costituzionali e statutarie citate in atti. Si allegano: 1. procura speciale del 15 aprile 2013, rep. n. 23647, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 2. deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2013, n. 520; 3. richiesta di documentazione datata 21 febbraio 2013, 0000457- 22/02/2013-PR_BZ-U15-P, ricevuta e protocollata dagli uffici della Provincia autonoma di Bolzano in data 27 febbraio 2013, prot. n. 12.01.116303. Padova- Roma, 18 aprile 2013 Avv. prof. Pagliarin - avv. Manzi