N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 maggio 2013

Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  depositato   in
cancelleria l'8 maggio 2013 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). 
 
Elezioni - Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso  la
  Corte Suprema di Cassazione per la  verifica  e  proclamazione  dei
  risultati delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi il  24
  e  25  febbraio  2013  -  Assegnazione   alla   circoscrizione   IX
  Friuli-Venezia Giulia di 12 seggi, anziche' dei 13 spettanti  sulla
  base del d.P.R. 22 dicembre 2012 - Ricorso per conflitto  tra  enti
  sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei  confronti  dello
  Stato  -  Denunciata  violazione  del  principio  di   ripartizione
  territoriale della rappresentanza politica - Richiesta  alla  Corte
  di  sollevare  davanti  a  se  stessa  questione  di   legittimita'
  costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. n.  361  del
  1957, nella parte in cui, anziche' prevedere che  le  compensazioni
  eventualmente necessarie si  effettuino  all'interno  della  stessa
  circoscrizione, consente che, in talune  situazioni,  si  operi  la
  sostituzione della circoscrizione nella quale  viene  assegnato  il
  seggio - Richiesta alla Corte di dichiarare la non  spettanza  allo
  Stato e,  per  esso,  all'Ufficio  elettorale  centrale  costituito
  presso la Corte Suprema di Cassazione di assegnare complessivamente
  alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia dodici seggi, anziche'
  tredici spettanti. 
- Verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la  Corte
  Suprema di Cassazione del 5 marzo 2013. 
- Costituzione, artt. 1, 3,  primo  comma,  5  e  56,  comma  quarto;
  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012,  Allegato
  A. 
(GU n.24 del 12-6-2013 )
    Ricorso  della  regione   Friuli-Venezia   Giulia   (cod.   fisc.
80014930327; P. IVA 00526040324), in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro-tempore,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 806 del 18 aprile 2013 (doc. 1), rappresentata  e
difesa - come da procura a margine  del  presente  atto  -  dall'avv.
prof. Giandomenico Falcon di Padova, con  domicilio  eletto  in  Roma
presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza  Colonna,
355; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   per   la
dichiarazione che non spetta  allo  Stato,  e  per  esso  all'Ufficio
elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema  Corte  di
Cassazione per la verifica e la  proclamazione  dei  risultati  delle
elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi  il  24  e  25  febbraio
2013,  di   assegnare   complessivamente   alla   circoscrizione   IX
Friuli-Venezia Giulia 12  seggi,  anziche'  i  13  spettanti  a  tale
circoscrizione regionale sulla base del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  2012,  assunto  in  stretta  applicazione  di
quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione; 
    Nonche' per il conseguente annullamento del verbale del  5  marzo
2013 con il quale, al termine della procedura elettorale svoltasi  il
24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera  dei  deputati,  lo
stesso  Ufficio  elettorale  centrale  nazionale  ha  assegnato  alla
circoscrizione regionale IX - Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche'
i 13 spettanti, in violazione, per le ragioni che saranno di  seguito
esposte, degli articoli 1, 3, primo comma,  5  e  56,  quarto  comma,
della  Costituzione,   nonche',   in   quanto   attuativo   di   tali
disposizioni, del d.P.R. 22 dicembre 2012, allegato A (doc. 2). 
 
                              F a t t o 
 
    Come e' ben noto, nel disciplinare l'elezione della Camera l'art.
56, dopo avere stabilito al comma secondo in seicentotrenta il numero
dei  deputati  da  eleggere,  al  quarto  comma  stabilisce  che  «la
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo  il  numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo
il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta  dall'ultimo
censimento  generale  della  popolazione,  per   seicentodiciotto   e
distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione  di   ogni
circoscrizione, sulla base dei  quozienti  interi  e  dei  piu'  alti
resti». 
    La questione sollevata con  il  presente  conflitto  riguarda  la
Circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia, integralmente corrispondente
al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. In generale  -  ai
sensi della legge  4  agosto  1993,  n.  277  -  ogni  circoscrizione
corrisponde ad un territorio regionale o (nel caso delle  Regioni  di
maggiore dimensione) ad una parte di esso. 
    Il criterio di distribuzione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni
stabilito dalla Costituzione impone un rapporto  di  proporzionalita'
con la popolazione della circoscrizioni. Non si tratta  certo  di  un
criterio casuale: al contrario, ne e' evidente il fine di  assicurare
parita' di rappresentanza a tutte le comunita' regionali, sulla  base
della loro consistenza demografica. Si tratta dunque di un  principio
connaturato  alla  rappresentanza  democratica,  come  voluta   dalla
Costituzione, in diretta applicazione dei principi fondamentali posti
dagli articoli 1 e 3, un principio che non puo' in alcun caso  venire
alterato nella sua applicazione. 
    Le prescrizioni costituzionali sull'assegnazione dei  seggi  alle
circoscrizioni in ragione proporzionale alla consistenza  demografica
della popolazione sono state  attuate,  in  relazione  alle  elezioni
convocate per il 24 e 25 febbraio 2013, dal  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  2012,  recante   Assegnazione   alle
circoscrizioni   elettorali   del   territorio   nazionale   e   alle
ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  del  numero  dei   seggi
spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012. 
    In tale decreto, che  non  risulta  contestato  da  alcuno,  alla
circoscrizione IX  Friuli-Venezia  Giulia  sono  stati  assegnati  13
seggi, come evidenziato nella Tabella A. 
    Precisamente, come risulta  ancora  da  tale  Tabella,  12  seggi
risultano come «quozienti interi», mentre il seggio rimanente risulta
assegnato in ragione dei «resti piu' alti»: i quali - come  descritto
nel «Nota  Bene»  posto  ai  piedi  della  Tabella  A  -  «in  numero
complessivo  di  10,  danno  titolo  all'assegnazione  alle  relative
circoscrizioni di un seggio in piu'». Una delle dieci  circoscrizioni
e', appunto, quella della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
    E' dunque con somma sorpresa che i rappresentanti della comunita'
regionale hanno constatato che il Verbale  del  5  marzo  2013  delle
operazioni dell'Ufficio  elettorale  centrale  nazionale,  costituito
presso la Suprema Corte di Cassazione,  al  termine  della  procedura
elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio  2013  per  l'elezione  della
Camera dei deputati assegnava complessivamente alla circoscrizione IX
Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13  spettanti  sulla  base
del decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  2012,  in
applicazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione. 
    A tale risultato l'Ufficio sembra essere arrivato  attraverso  le
seguenti tappe. Nel Prospetto VI allegato (p. 43) -  evidenziato  nel
verbale del 5 marzo, del quale e' definito «parte integrante» (p. 25)
- e' riportato «il totale dei seggi attribuiti a ciascuna  coalizione
di liste o singola lista,  nelle  singole  circoscrizioni»:  ed  esso
chiaramente conferma che alla  circoscrizione  Friuli-Venezia  Giulia
sono assegnati 13 seggi, ripartiti nel seguente modo:  7  seggi  alla
Coalizione Luigi Bersani, 3 seggi alla Coalizione Silvio  Berlusconi,
l seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle. 
    Tuttavia, dal riepilogo di cui al § 20 del  verbale  risulta  che
per la stessa circoscrizione sono stati assegnati i seguenti seggi: 7
seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 2 seggi alla  Coalizione  Silvio
Berlusconi,  1  seggio  alla  Coalizione  Mario  Monti,  2  seggi  al
Movimento 5 stelle, per un totale complessivo di 12 seggi,  in  luogo
dei 13 assegnati alla circoscrizione  a  norma  dell'art.  56,  comma
quarto, della Costituzione. 
    La ragione per la quale l'Ufficio elettorale  centrale  nazionale
e'  arrivato  a  tale  esito  risulta  consistere   nelle   complesse
«operazioni di compensazione» compiute, di cui e'  descrizione  a  p.
28, come segue: «Quindi, l'Ufficio elettorale centrale  nazionale,  a
norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957,  n.
361, e successive  modificazioni,  sottrae  i  seggi  eccedenti  alla
coalizione avente come capo Silvio  Berlusconi  nelle  circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali  dei  quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella
stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione di
liste avente come capo Pierluigi  Bersani  che  non  ha  ottenuto  il
numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei  quozienti  non
utilizzate, come risulta dai prospetti  V-bis  allegati  al  presente
verbale. Nei casi in cui non e' stato possibile far riferimento  alla
medesima circoscrizione e cioe' nelle  circoscrizioni  Friuli-Venezia
Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere,  alla
coalizione di lista e alla lista eccedentaria sono stati sottratti  i
seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono  stati  ottenuti  con  le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione; tali seggi  sono
stati  attribuiti  alla  coalizione  di   liste   deficitaria   nelle
circoscrizioni  nelle  quali  ha  le  maggiori  parti  decimali   del
quoziente di attribuzione non utilizzate, cioe'  Sardegna  e  Umbria»
(enfasi aggiunta). 
    Cio', a quel che pare, in applicazione dell'art. 83, comma 1,  n.
8 parte finale del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, il quale - nella versione vigente - stabilisce che «nel caso in
cui non sia possibile fare riferimento alla  medesima  circoscrizione
ai  fini  del  completamento  delle  operazioni  precedenti,  fino  a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione  di  liste  o
lista singola  eccedentaria  vengono  sottratti  i  seggi  in  quelle
circoscrizioni nelle  quali  li  ha  ottenuti  con  le  minori  parti
decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di  liste  o
lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti  seggi  in
quelle altre circoscrizioni nelle quali  abbiano  le  maggiori  parti
decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate». 
    Ma a prescindere  dal  modo  in  cui  tale  risultato  sia  stato
ottenuto, risulta evidente che esso e' illegittimo, in quanto  altera
la distribuzione  della  rappresentanza  territoriale  come  definita
dalla  Costituzione,  determinando  una  sottorappresentazione  della
comunita' regionale friulana e giuliana. 
    In effetti, in base all'art. 56, quarto comma, Cost., il  riparto
territoriale che risulta dal  calcolo  ivi  previsto  costituisce  la
variabile indipendente che non puo' essere alterata, al  cui  interno
vanno effettuate tutte le altre operazioni necessarie per trasformare
i voti in seggi. 
    Ne deriva che l'art. 83, comma 1, n. 8, parte finale, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ove inteso nel senso
che  esso  imponga  o   consenta   tale   alterazione   del   riparto
costituzionale dei  seggi  tra  le  circoscrizioni,  e'  esso  stesso
costituzionalmente illegittimo. 
    In definitiva, la determinazione dell'Ufficio elettorale centrale
nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per la verifica e  la
proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati
svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla
circoscrizione IX Friuli-Venezia  Giulia  12  seggi,  anziche'  i  13
spettanti a tale circoscrizione regionale sulla base del decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, risulta illegittimo  ed
invasivo dei diritti di rappresentanza  democratica  della  comunita'
territoriale del Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto  stabilito  in
attuazione dell'art. 56, quarto comma,  della  Costituzione,  per  le
seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1. Premessa. Sui requisiti soggettivi ed oggettivi di  ammissibilita'
del presente conflitto. 
    Conviene in primo luogo soffermarsi sui requisiti  soggettivi  ed
oggettivi   di   ammissibilita'   del   presente   conflitto:   sulla
legittimazione della Regione alla presente impugnazione, sulla natura
dell'atto oggetto del conflitto e sulla lesione che  in  concreto  ha
prodotto. 
    Quanto alla legittimazione della  Regione,  va  sottolineato  che
essa costituisce la sola espressione istituzionale della  popolazione
della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e - si puo' dire  -  della
circoscrizione stessa:  la  quale  in  difetto  della  rappresentanza
regionale non avrebbe alcun altro modo di far sentire la propria voce
e di tutelare i diritti che la Costituzione assegna alle  popolazioni
identificate dalle circoscrizioni, cioe', nel caso, al Friuli-Venezia
Giulia. 
    Del resto, il legame di immedesimazione e rappresentanza  tra  il
Friuli-Venezia Giulia e  l'istituto  regionale,  gia'  implicito  nel
principio di autonomia di cui  all'art.  5  Cost.,  e'  espressamente
stabilito e riconosciuto,  al  livello  costituzionale,  dall'art.  1
dello Statuto regionale, secondo il quale «il  Friuli-Venezia  Giulia
e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica,
entro l'unita' della Repubblica italiana, una e  indivisibile,  sulla
base  dei  principi  della  Costituzione».  E'  dunque  la  comunita'
territoriale friulana e giuliana ad essere «costituita  in  Regione»,
dal che consegue che la Regione e'  -  appunto  -  la  rappresentanza
costituzionale di tale comunita'. 
    Su questa base,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ritiene  di
essere legittimata a  far  valere  davanti  a  codesta  ecc.ma  Corte
costituzionale la diminuzione di rappresentanza subita dalla  propria
comunita'  territoriale,  in  ragione   della   sottrazione   di   un
rappresentante a quelli ad  essa  assegnati  a  norma  dell'art.  56,
quarto comma, della Costituzione. 
    Oltre  a  cio',  e'  anche  noto   che   codesta   stessa   Corte
costituzionale in piu' occasioni  ha  riconosciuto  alle  Regioni  la
possibilita' di intervenire al di fuori delle materie  specificamente
elencate gia' dal «vecchio» art. 117 Cost.  (v.,  ad  es.,  la  sent.
251/1993), in virtu'  del  loro  carattere  di  enti  «esponenziali»,
rappresentanti degli interessi generali  della  comunita'  regionale,
ricavabile principalmente dall'art. 5 Cost. (la' dove prevede che «la
Repubblica riconosce e promuove... le autonomie  locali»,  in  quanto
per «autonomie locali» si intendono le comunita'  locali  e  non  gli
enti), ma fondato in dottrina  anche  su  altri  elementi  (quali  il
carattere rappresentativo degli organi o  il  carattere  territoriale
dell'ente: v. rispettivamente G.  Mor,  Profili  dell'amministrazione
regionale,  Milano  1974;  L.  Paladin,  Il  territorio  degli   enti
autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961). Tale carattere puo' dirsi
poi rafforzato, nel quadro del nuovo Titolo V,  dalla  qualificazione
di ente costitutivo della Repubblica riconosciuto  alle  Regioni  dal
comma primo dell'art. 114. 
    Codesta Corte  ha  applicato  il  principio  dell'esponenzialita'
anche al  profilo  della  legittimazione  al  ricorso.  Cosi',  nella
sentenza n. 51 del 1991 la Corte ha ritenuto ammissibile un conflitto
di attribuzioni promosso dalla Regione Piemonte  contro  un'ordinanza
del Presidente della Regione  Valle  d'Aosta  che  aveva  vietato  la
«introduzione  nel  territorio  valdostano  di   'ovini   e   caprini
provenienti da  altre  Regioni  italiane»,  per  asserita  violazione
dell'art. 120 Cost. La  Corte  ha  osservato  che  l'art.  120  Cost.
«attribuisce  a  ciascuna  Regione  un  interesse  costituzionalmente
protetto a che un'altra Regione non adotti  provvedimenti  diretti  a
limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte
al proprio potere, menomando cosi' il pieno sviluppo dell'autonomia»,
e che,  «in  ragione  di  tale  connessione  [con  l'art.  5  Cost.],
l'interesse costituzionale alla libera circolazione delle  persone  e
delle cose protetto dall'art.  120  fonda  in  ciascuna  Regione  una
legittimazione ad agire in giudizio a tutela della propria  posizione
costituzionale di ente autonomo». 
    Nella sent. n. 276/1991 la Corte ha seguito un analogo schema  di
ragionamento, in quanto, a fronte di un ricorso della Regione Toscana
contro una norma legislativa  statale  che  imponeva  al  Governo  di
consultare previamente la Regione Veneto ed il Comune di  Venezia  in
vista della designazione - nel decennio 1991-2000 - di sedi  italiane
di organismi internazionali, «al fine di privilegiare la  candidatura
di Venezia», la Corte ha  riconosciuto  ammissibile  che  la  Regione
facesse valere «la sua pretesa  alla  considerazione,  da  parte  del
legislatore nazionale che introduce una  disciplina  territorialmente
differenziata, dell'interesse  proprio  (o  degli  interessi  propri)
della comunita' regionale», osservando che  l'esigenza  del  rispetto
del «criterio di eguaglianza fra le Regioni»  va  «al  di  la'  della
salvaguardia della competenza legislativa regionale... e si ricollega
alla  natura  della  Regione  di  ente  politico  esponenziale  della
comunita'  regionale,  il  cui   fondamento   e   la   cui   garanzia
sostanziale... sta piuttosto nell'art. 5 Cost. stessa». 
    Ancora, nel caso di cui alla sent. 533/2002 la Regione Veneto  ed
il Governo avevano impugnato l'art. 44 della legge della Provincia di
Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in base al quale i sovracanoni annui
dovuti  dai  concessionari  di  derivazioni  del   bacino   imbrifero
dell'AdIge devono essere versati alla Provincia autonoma  di  Bolzano
contestualmente al pagamento dei canoni demaniali. La Corte condivise
la censura, osservando che «la semplice previsione che i  sovracanoni
siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e  la  conseguente
loro sottrazione, non importa se  solo  temporanea,  ai  consorzi  di
Comuni del bacino imbrifero montano  lede,  con  il  principio  della
legislazione statale..., anche l'autonomia finanziaria dei Comuni  e,
mediatamente, della  stessa  Regione  Veneto,  che  vede  privato  il
proprio territorio  di  risorse  delle  quali,  in  base  alla  legge
statale, avrebbe dovuto essere destinataria» (corsivo aggiunto). 
    Dunque, come si puo' vedere,  la  Regione  e'  stata  ammessa  ad
impugnare  anche  leggi  che  non  ledevano   specifiche   competenze
costituzionali  della  Regione  stessa,  ma  che,  pregiudicando  gli
interessi della popolazione stanziata nel suo territorio, ledevano la
generale competenza costituzionale della Regione, legata alla  tutela
di tali interessi. 
    Questa impostazione e' pienamente fondata, in quanto e'  evidente
che i confini della «sfera di competenza»  regionale  debbono  essere
determinati non solo tramite le norme del Titolo V ma  anche  tramite
l'art. 5 Cost. 
    Essa del resto corrisponde al significato attribuito all'«eccesso
di competenza» di cui all'art. 127, co. 1, Cost.: come  la  sfera  di
competenza regionale ha i suoi confini,  in  negativo,  in  tutte  le
norme costituzionali e non solo in quelle che  elencano  le  materie,
cosi' si  potrebbe  ritenere  che  essa  spazi,  in  positivo,  oltre
l'autonomia legislativa-amministrativa-finanziaria  riconosciuta  dal
Titolo V, fino a dove la Costituzione lo  consenta:  e,  se  e'  vero
(come e' vero) che l'art. 5 Cost. attribuisce alle Regioni  il  ruolo
di rappresentanti degli interessi generali delle comunita' regionali,
la  «sfera  di  competenza»  regionale  puo'  ritenersi  comprensiva,
appunto, di questa posizione regionale, con  la  conseguenza  che  le
Regioni dovrebbero essere ammesse ad impugnare tutti gli atti statali
incostituzionali che ledano, genericamente, interessi della comunita'
regionale. 
    E' anche opportuno ricordare che,  in  base  alla  giurisprudenza
costituzionale, le Regioni possono  impugnare  leggi  statali  lesive
delle prerogative degli enti locali a prescindere dalla  presenza  di
una  lesione  della  competenza  regionale:  v.,  ad  es.,  la  sent.
298/2009, secondo la quale «le Regioni sono legittimate a  denunciare
la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni  degli  enti
locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della
competenza legislativa regionale» (punto  7.2;  v.  anche  le  sentt.
278/2010, punto 14.1; 169/2007, punto 3; 95/2007). 
    Quanto  alla  natura  dell'atto  impugnato,  nessun  dubbio  puo'
nutrirsi circa il carattere amministrativo e non giurisdizionale, pur
trattandosi di Ufficio costituito  presso  la  Corte  di  cassazione.
Bastera' qui ricordare la sentenza di codesta Corte n. 259 del  2009,
che  con  riferimento  in  generale   agli   uffici   coinvolti   nel
procedimento elettorale per l'elezione della Camera ha  confermato  -
ribadendo la giurisprudenza precedente  -  che  «la  collocazione  di
detti organi presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione  "non
comporta  che  i  collegi  medesimi  siano   inseriti   nell'apparato
giudiziario, evidente risultando la carenza,  sia  sotto  il  profilo
funzionale sia sotto quello strutturale,  di  un  nesso  organico  di
compenetrazione istituzionale  che  consenta  di  ritenere  che  essi
costituiscano sezioni specializzate degli  uffici  giudiziari  presso
cui  sono  costituiti"  (sentenza  n.  387  del  1996;  conformi,  ex
plurimis, sentenze n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008)»
(punto 2.2 in Diritto). 
    Assodata  la  natura   amministrativa   e   non   giurisdizionale
dell'atto, non sembra possibile dubitare che  esso  costituisca  atto
dello Stato suscettibile di conflitto, in quanto  espressione  ultima
delle determinazioni statali. Non e' infatti certo possibile ritenere
- come talora e' fatto - che l'attivita' di tali Uffici  risulti  poi
«assorbita» in quella della stessa Camera in sede  di  controllo  dei
titoli di ammissione dei suoi componenti a norma dell'art.  66  della
Costituzione. 
    Infatti, se gia' in generale non si intende come una attivita' di
carattere amministrativo potrebbe rimanere assorbita in una attivita'
la cui «natura giurisdizionale» - come ricorda adesivamente la stessa
sentenza di codesta  Corte  n.  259  del  2009  -  «e'  pacificamente
riconosciuta, nelle ipotesi di contestazioni, dalla dottrina e  dalla
giurisprudenza» (ivi),  risulta  poi  evidente  che  la  tesi  di  un
generico  assorbimento  della  prima  nella  seconda   impedisce   di
percepire quale sia la vera relazione tra le  due,  ed  il  nesso  di
condizionamento che la prima esercita sulla seconda. 
    Infatti, le  operazioni  affidate  alla  competenza  dell'Ufficio
elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema  Corte  di
Cassazione  consistono,   esattamente,   nella   verifica   e   nella
conseguente proclamazione dei risultati delle elezioni per la  Camera
dei Deputati. In altre parole, e' l'attivita' dell'Ufficio elettorale
centrale nazionale a determinare quali siano quei «componenti»  delle
Camere sui quali solo in seguito si esercita il giudizio della Camera
di appartenenza ai sensi dell'art. 66 Cost. 
    In  altre  parole,  ben  lungi  dal  costituire  un   mero   atto
provvisorio e prodromico, poi assorbito in un  atto  successivo  (del
quale    dovrebbe    evidentemente     condividere     la     natura,
differenziandosene solo per il fatto di costituire una  sequenza  del
procedimento anziche' l'atto finale), la determinazione  dell'Ufficio
elettorale competente individua esso, in  primo  luogo,  gli  eletti,
cioe'  i  componenti  di  ciascuna  Camera,  determinando  con   cio'
l'oggetto stesso della verifica alla  quale  la  Camera  e'  chiamata
quale organo giurisdizionale. 
    A parte cio', e' da  ricordare  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale  (v.   ad   es.   la   sent.   382/2006),   «qualsiasi
comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una Regione e'
idoneo a produrre un conflitto  attuale  di  attribuzione  fra  enti,
purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia  diretto
ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la  pretesa  di  esercitare
una  data  competenza,   il   cui   svolgimento   possa   determinare
un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una
menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della
medesima». 
    Vero e' che la citata sentenza n.  259  del  2009  perviene  essa
stessa ad una pronuncia di  inammissibilita'.  Si  trattava  in  quel
giudizio di una questione di legittimita'  costituzionale  posta  dal
Consiglio  di  giustizia  amministrativa  della  Regione   siciliana,
investita del ricorso di un candidato escluso  dalle  liste,  fondata
sulla  premessa  che  avverso  tale  esclusione  non  vi  fosse   una
giurisdizione competente. 
    Nella predetta sentenza  codesta  Corte  smenti'  tale  premessa,
affermando l'esistenza di tale  giurisdizione  e  precisando  che  le
difficolta' insorte nella sua individuazione -  dal  momento  che  la
Corte di cassazione la indica nelle Camere del  Parlamento,  che  per
parte loro si rifiutano di esercitarla - vanno risolte  con  i  mezzi
posti a disposizione dal sistema costituzionale. 
    E' tuttavia  palese  che  tale  pronuncia  si  riferisce  ad  una
situazione  del  tutto  diversa  da  quella  posta  con  il  presente
conflitto, nel quale non vengono in considerazione  diritti  politici
individuali,  situazioni  soggettive  personali   che   eventualmente
risultino lese dagli atti del procedimento elettorale preliminare, ma
viene in considerazione il  rispetto  dei  criteri  di  distribuzione
territoriale   della   rappresentanza   posti   dalla   Costituzione,
nell'interesse non di singoli ma dell'intera  comunita'  territoriale
rappresentata. 
    Invero, il diverso carattere proprio  del  possibile  ricorso  ai
competenti organi della Camera dei deputati si  evince  dallo  stesso
Regolamento della Giunta per le elezioni, il cui  art.  9,  comma  1,
dispone appunto che «sono legittimati al ricorso avverso gli atti del
procedimento  elettorale  i  soggetti  titolari   di   un   interesse
personale, diretto e qualificato». 
2.  Palese  contrasto  del  risultato  cui  e'  pervenuto   l'Ufficio
elettorale centrale nazionale con  l'art.  56,  comma  quarto,  della
Costituzione. 
    Non sembra che occorra spendere molte parole per illustrare  come
il risultato proclamato dell'Ufficio  elettorale  centrale  nazionale
sia difforme da quanto disposto dalla Costituzione. 
    Si e' gia' illustrato nella parte narrativa  come,  in  obbligata
attuazione dell'art. 56, quarto comma, Cost., sia stato  adottato  il
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  2012,  recante
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio  nazionale
e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei  seggi
spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012. 
    In tale decreto, che  non  risulta  contestato  da  alcuno,  alla
circoscrizione IX  Friuli-Venezia  Giulia  sono  stati  assegnati  13
seggi, come evidenziato nella Tabella A. Precisamente,  come  risulta
ancora da tale Tabella, 12 seggi risultano come  «quozienti  interi»,
mentre il seggio rimanente risulta assegnato in  ragione  dei  «resti
piu' alti»: i resti,  si  noti,  sono  in  questa  fase  relativi  al
quoziente al quale si riferisce lo stesso art. 56, che nulla ha a che
fare - come e' chiaro - con i resti che, ad elezioni  avvenute  ed  a
cifre elettorali dei singoli partiti calcolate, caratterizzeranno  le
posizioni dei diversi partiti. 
    Ora, risulta ad avviso della Regione evidente che la ripartizione
di seggi  tra  le  circoscrizioni  ha  nella  Costituzione  carattere
assoluto, come espressione del principio democratico,  del  principio
di  sovranita'  popolare  e  insieme  del  principio  di  parita'  di
trattamento  tra  i  cittadini.  Ed  e',  per  di   piu',   principio
espressamente enunciato (appunto dall'art. 56, quarto comma) come una
delle pietre angolari del sistema di rappresentanza: mentre - come e'
ben noto, anche per la problematica e le diverse attuazioni che  sono
conseguite   -   non   e'   enunciato   un   principio   di   stretta
proporzionalita'  tra  risultati  ottenuti  dai  partiti  e  la  loro
conversione in seggi. 
    Posto il carattere assoluto che la  Costituzione  attribuisce  al
giusto rapporto tra popolazione e  rappresentanza,  e'  evidente  che
qualunque   operazione   elettorale,   qualunque    «meccanismo    di
compensazione» conduca, in termini  di  assegnazione  di  seggi  alle
circoscrizioni, ad un  risultato  diverso  da  quello  imposto  dalla
Costituzione e -  nel  caso  specifico  -  sancito  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  2012  e'  per  definizione
ottenuto in violazione della Costituzione ed in lesione  del  diritto
di rappresentanza  della  popolazione  insediata  in  un  determinato
territorio. 
    Il che non toglie, ovviamente, che vi sia necessita' di  chiarire
il meccanismo che  ha  condotto,  nelle  determinazioni  dell'Ufficio
elettorale, a tale risultato, in modo da scoprire in quale  punto  di
passaggio si trovi esattamente la violazione  della  Costituzione,  e
quale ne sia la causa giuridicamente determinante, se ve ne e' una. 
    Ma anche tale passaggio  e'  gia'  stato  illustrato,  almeno  in
parte, nell'esposizione in Fatto. 
    La determinante giuridica sembra annidarsi nei disposti dell'art.
83, comma 1, n. 8,  che  conviene  qui  riportare  per  esteso.  Esso
prescrive che l'Ufficio elettorale: 
        «8) salvo quanto disposto dal comma 2,  procede  quindi  alla
distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi  assegnati  alle
varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle  cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la  compongono  per
il quoziente elettorale nazionale di  cui  al  numero  4),  ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire  nella  circoscrizione
alle liste della  coalizione  medesima.  Analogamente,  per  ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b),  divide  la  cifra  elettorale
circoscrizionale per il  quoziente  elettorale  nazionale,  ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire  nella  circoscrizione
alla  lista  medesima.  Quindi,  moltiplica  ciascuno  degli   indici
suddetti per il numero dei  seggi  assegnati  alla  circoscrizione  e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte  intera
dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti  rappresenta  il  numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste o lista di cui al numero 3). I seggi che  rimangono  ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o
singole liste per  le  quali  le  parti  decimali  dei  quozienti  di
attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di
liste o singole  liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra
elettorale circoscrizionale, a parita' di quest'ultima si  procede  a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero  dei  seggi
assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi  determinato  ai  sensi
del numero 4). In caso negativo, procede  alle  seguenti  operazioni,
iniziando dalla coalizione di liste o  singola  lista  che  abbia  il
maggior numero di seggi eccedenti, e in  caso  di  parita'  di  seggi
eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella  che
abbia ottenuto la maggiore cifra  elettorale  nazionale,  proseguendo
poi con le altre coalizioni di  liste  o  liste  singole,  in  ordine
decrescente di  seggi  eccedenti:  sottrae  i  seggi  eccedenti  alla
coalizione di liste o singola lista in  quelle  circoscrizioni  nelle
quali essa li ha ottenuti con le  parti  decimali  dei  quozienti  di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali  inoltre
le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano  ottenuto  il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei  quozienti  non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a  tali  coalizioni  di
liste o singole liste. Qualora nella medesima  circoscrizione  due  o
piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano  le  parti  decimali
dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la piu'  alta  parte  decimale  del
quoziente non utilizzata. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai  fini  del  completamento
delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi  ancora  da
cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti
con le minori parti decimali del quoziente  di  attribuzione  e  alla
coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle  quali  abbiano
le  maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione   non
utilizzate». 
    Risulta dunque chiaro che, nel penultimo periodo, la  norma  pone
un criterio di attribuzione del seggio la cui applicazione  puo',  in
una determinata circoscrizione, risultare  possibile  o  impossibile,
come  e'  reso  evidente  dall'uso   della   congiunzione   ipotetica
«qualora».  E  tale  alternativa  e'  ripresa  dal  periodo  seguente
(l'ultimo), nel quale si affronta il «caso in cui non  sia  possibile
fare  riferimento  alla   medesima   circoscrizione   ai   fini   del
completamento delle operazioni precedenti»:  e  per  questo  caso  si
impone un cambio di circoscrizione, cioe' l'assegnazione di un seggio
ad  una  circoscrizione   diversa   da   quella   alla   quale   esso
costituzionalmente spetta. 
    La disposizione non enuncia espressamente la ragione per la quale
non sarebbe possibile fare riferimento  alla  stessa  circoscrizione.
Tuttavia, dal complesso delle disposizioni sembra di intendere che la
ragione consisterebbe nella circostanza che in tale circoscrizione la
lista che dovrebbe beneficiare del seggio in piu' non  ha  resti  non
utilizzati. Cio' risulta confermato dal verbale qui impugnato. 
    Infatti, dopo avere correttamente assegnato  alla  Circoscrizione
Friuli-Venezia Giulia 13 seggi nel Prospetto VI allegato (p. 43,  ove
e' riportato «il totale dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione di
liste o singola lista, nelle singole  circoscrizioni»,  assegnando  7
seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 3 seggi alla  Coalizione  Silvio
Berlusconi,  1  seggio  alla  Coalizione  Mario  Monti,  2  seggi  al
Movimento 5 stelle,  per  un  totale  di  13),  l'Ufficio  compie  in
applicazione del citato art. 83 talune «operazioni di  compensazione»
descritte  come  segue:  «Quindi,   l'Ufficio   elettorale   centrale
nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del  testo  unico  30
marzo 1957, n. 361,  e  successive  modificazioni,  sottrae  i  seggi
eccedenti alla coalizione avente come capo  Silvio  Berlusconi  nelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti  decimali
dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e  li
assegna, nella stessa circoscrizione nel  solo  caso  della  Liguria,
alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi Bersani  che  non
ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali  dei
quozienti non utilizzate, come risulta dai Prospetti  V-bis  allegati
al presente verbale. Nei casi in  cui  non  e'  stato  possibile  far
riferimento alla medesima circoscrizione e cioe' nelle circoscrizioni
Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei  seggi  ancora
da cedere, alla coalizione di lista e alla  lista  eccedentaria  sono
stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali  sono  stati
ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di  attribuzione;
tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione di liste deficitaria
nelle circoscrizioni nelle quali ha le maggiori  parti  decimali  del
quoziente di attribuzione non utilizzate, cioe'  Sardegna  e  Umbria»
(enfasi aggiunta). 
    Dai Prospetti V-bis relativi rispettivamente alle  circoscrizioni
regionali Friuli-Venezia Giulia e Liguria risulta che  la  differenza
sta appunto  in  cio',  che  per  la  Liguria  esistevano  resti  non
utilizzati, cosa che non accadeva per il Friuli-Venezia Giulia. 
    Si conferma dunque che, non riuscendosi ad applicare i criteri di
cui all'art. 83 nella Circoscrizione appropriata, si  e'  operato  un
cambio di circoscrizione, giungendo ad un risultato che contrasta con
il criterio imposto dalla Costituzione. 
    Cio' significa che la legge privilegia i «resti»  in  termini  di
voti  espressi  dal  corpo  elettorale  sui  «resti»  relativi   alla
popolazione  residente  nella  circoscrizione.  Con  cio',  tuttavia,
risulta violato l'art. 56, quarto comma, della Costituzione. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma  1,  n.  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. 
    Sembra infatti evidente, a questo punto, che l'art. 83, comma 1 ,
n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957
risulta esso stesso in contrasto con la Costituzione nella  parte  in
cui, mediante le disposizioni  degli  ultimi  due  periodi,  anziche'
prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino
all'interno della  stessa  circoscrizione,  consente  che  in  talune
ipotesi si operi la sostituzione  della  circoscrizione  nella  quale
viene assegnato il seggio, con la conseguenza di  rendere  il  numero
dei seggi assegnati alle  circoscrizioni  interessate  dallo  scambio
difforme dalla previsione costituzionale. 
    Infatti, come sopra esposto, la disposizione dell'art. 56, quarto
comma,  della  Costituzione  pone  il  riparto   territoriale   della
rappresentanza politica come un elemento che non puo' essere alterato
o derogato dai meccanismi previsti dalla legislazione elettorale  per
il riparto dei  seggi  tra  le  forze  politiche.  In  altre  parole,
qualunque criterio possa il legislatore seguire per  il  riparto  dei
seggi tra le forze politiche (s'intende nei limiti in cui nel voto di
lista  l'alterazione  di  un  criterio  di   proporzionalita'   possa
risultare  costituzionalmente  legittimo),  esso  non   e'   tuttavia
autorizzato a alterare il  numero  dei  seggi  assegnati  a  ciascuna
circoscrizione in base al criterio imposto dalla Costituzione. 
    Ai  fini  del  presente  conflitto  risulta   dunque   necessario
sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione  agli
ultimi due periodi dell'art. 83, comma  1,  n.  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. 
    La questione risulta  rilevante,  in  quanto  la  fondatezza  del
presente conflitto non puo' essere  decisa  senza  fare  applicazione
delle norme in questione, che per  sua  espressa  dichiarazione  sono
state applicate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, e risulta
anche non manifestamente infondata, per le ragioni gia' illustrate. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando, previa dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 83, primo contrita, n. 8, penultimo e ultimo  periodo,  che
non spetta allo Stato e  per  esso  all'Ufficio  elettorale  centrale
nazionale costituito presso la Suprema Corte  di  Cassazione  per  la
verifica e la proclamazione  dei  risultati  delle  elezioni  per  la
Camera dei Deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013,  di  assegnare
complessivamente alla  circoscrizione  IX  Friuli-Venezia  Giulia  12
seggi, anziche' i 13 spettanti a tale circoscrizione regionale  sulla
base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012  in
stretta  attuazione   di   quanto   previsto   dall'art.   56   della
Costituzione; 
    Nonche' conseguentemente annullare il verbale di tale Ufficio del
5  marzo  2013,  nella  parte  in  cui   esso   ha   assegnato   alla
circoscrizione regionale IX - Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche'
i 13 spettanti, al termine della procedura elettorale svoltasi il  24
e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati,  per  le
ragioni e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
      Padova, 2 maggio 2013 
 
                         Prof. avv.: Falcon 
 
 
                                                             Allegati 
    1) Deliberazione della Giunta regionale  n.  806  del  18  aprile
2013.