N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 8 maggio 2013
Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria l'8 maggio 2013 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Elezioni - Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso la Corte Suprema di Cassazione per la verifica e proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013 - Assegnazione alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia di 12 seggi, anziche' dei 13 spettanti sulla base del d.P.R. 22 dicembre 2012 - Ricorso per conflitto tra enti sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato - Denunciata violazione del principio di ripartizione territoriale della rappresentanza politica - Richiesta alla Corte di sollevare davanti a se stessa questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui, anziche' prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino all'interno della stessa circoscrizione, consente che, in talune situazioni, si operi la sostituzione della circoscrizione nella quale viene assegnato il seggio - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, all'Ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte Suprema di Cassazione di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia dodici seggi, anziche' tredici spettanti. - Verbale dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione del 5 marzo 2013. - Costituzione, artt. 1, 3, primo comma, 5 e 56, comma quarto; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, Allegato A.(GU n.24 del 12-6-2013 )
Ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia (cod. fisc. 80014930327; P. IVA 00526040324), in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 18 aprile 2013 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema Corte di Cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti a tale circoscrizione regionale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, assunto in stretta applicazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione; Nonche' per il conseguente annullamento del verbale del 5 marzo 2013 con il quale, al termine della procedura elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati, lo stesso Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato alla circoscrizione regionale IX - Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche' i 13 spettanti, in violazione, per le ragioni che saranno di seguito esposte, degli articoli 1, 3, primo comma, 5 e 56, quarto comma, della Costituzione, nonche', in quanto attuativo di tali disposizioni, del d.P.R. 22 dicembre 2012, allegato A (doc. 2). F a t t o Come e' ben noto, nel disciplinare l'elezione della Camera l'art. 56, dopo avere stabilito al comma secondo in seicentotrenta il numero dei deputati da eleggere, al quarto comma stabilisce che «la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti». La questione sollevata con il presente conflitto riguarda la Circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia, integralmente corrispondente al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. In generale - ai sensi della legge 4 agosto 1993, n. 277 - ogni circoscrizione corrisponde ad un territorio regionale o (nel caso delle Regioni di maggiore dimensione) ad una parte di esso. Il criterio di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni stabilito dalla Costituzione impone un rapporto di proporzionalita' con la popolazione della circoscrizioni. Non si tratta certo di un criterio casuale: al contrario, ne e' evidente il fine di assicurare parita' di rappresentanza a tutte le comunita' regionali, sulla base della loro consistenza demografica. Si tratta dunque di un principio connaturato alla rappresentanza democratica, come voluta dalla Costituzione, in diretta applicazione dei principi fondamentali posti dagli articoli 1 e 3, un principio che non puo' in alcun caso venire alterato nella sua applicazione. Le prescrizioni costituzionali sull'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni in ragione proporzionale alla consistenza demografica della popolazione sono state attuate, in relazione alle elezioni convocate per il 24 e 25 febbraio 2013, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, recante Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012. In tale decreto, che non risulta contestato da alcuno, alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia sono stati assegnati 13 seggi, come evidenziato nella Tabella A. Precisamente, come risulta ancora da tale Tabella, 12 seggi risultano come «quozienti interi», mentre il seggio rimanente risulta assegnato in ragione dei «resti piu' alti»: i quali - come descritto nel «Nota Bene» posto ai piedi della Tabella A - «in numero complessivo di 10, danno titolo all'assegnazione alle relative circoscrizioni di un seggio in piu'». Una delle dieci circoscrizioni e', appunto, quella della Regione Friuli-Venezia Giulia. E' dunque con somma sorpresa che i rappresentanti della comunita' regionale hanno constatato che il Verbale del 5 marzo 2013 delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Suprema Corte di Cassazione, al termine della procedura elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati assegnava complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, in applicazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione. A tale risultato l'Ufficio sembra essere arrivato attraverso le seguenti tappe. Nel Prospetto VI allegato (p. 43) - evidenziato nel verbale del 5 marzo, del quale e' definito «parte integrante» (p. 25) - e' riportato «il totale dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste o singola lista, nelle singole circoscrizioni»: ed esso chiaramente conferma che alla circoscrizione Friuli-Venezia Giulia sono assegnati 13 seggi, ripartiti nel seguente modo: 7 seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 3 seggi alla Coalizione Silvio Berlusconi, l seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle. Tuttavia, dal riepilogo di cui al § 20 del verbale risulta che per la stessa circoscrizione sono stati assegnati i seguenti seggi: 7 seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 2 seggi alla Coalizione Silvio Berlusconi, 1 seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle, per un totale complessivo di 12 seggi, in luogo dei 13 assegnati alla circoscrizione a norma dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione. La ragione per la quale l'Ufficio elettorale centrale nazionale e' arrivato a tale esito risulta consistere nelle complesse «operazioni di compensazione» compiute, di cui e' descrizione a p. 28, come segue: «Quindi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione avente come capo Silvio Berlusconi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi Bersani che non ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non utilizzate, come risulta dai prospetti V-bis allegati al presente verbale. Nei casi in cui non e' stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e cioe' nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista e alla lista eccedentaria sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione; tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione di liste deficitaria nelle circoscrizioni nelle quali ha le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, cioe' Sardegna e Umbria» (enfasi aggiunta). Cio', a quel che pare, in applicazione dell'art. 83, comma 1, n. 8 parte finale del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quale - nella versione vigente - stabilisce che «nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate». Ma a prescindere dal modo in cui tale risultato sia stato ottenuto, risulta evidente che esso e' illegittimo, in quanto altera la distribuzione della rappresentanza territoriale come definita dalla Costituzione, determinando una sottorappresentazione della comunita' regionale friulana e giuliana. In effetti, in base all'art. 56, quarto comma, Cost., il riparto territoriale che risulta dal calcolo ivi previsto costituisce la variabile indipendente che non puo' essere alterata, al cui interno vanno effettuate tutte le altre operazioni necessarie per trasformare i voti in seggi. Ne deriva che l'art. 83, comma 1, n. 8, parte finale, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ove inteso nel senso che esso imponga o consenta tale alterazione del riparto costituzionale dei seggi tra le circoscrizioni, e' esso stesso costituzionalmente illegittimo. In definitiva, la determinazione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti a tale circoscrizione regionale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, risulta illegittimo ed invasivo dei diritti di rappresentanza democratica della comunita' territoriale del Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito in attuazione dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione, per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. Premessa. Sui requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilita' del presente conflitto. Conviene in primo luogo soffermarsi sui requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilita' del presente conflitto: sulla legittimazione della Regione alla presente impugnazione, sulla natura dell'atto oggetto del conflitto e sulla lesione che in concreto ha prodotto. Quanto alla legittimazione della Regione, va sottolineato che essa costituisce la sola espressione istituzionale della popolazione della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e - si puo' dire - della circoscrizione stessa: la quale in difetto della rappresentanza regionale non avrebbe alcun altro modo di far sentire la propria voce e di tutelare i diritti che la Costituzione assegna alle popolazioni identificate dalle circoscrizioni, cioe', nel caso, al Friuli-Venezia Giulia. Del resto, il legame di immedesimazione e rappresentanza tra il Friuli-Venezia Giulia e l'istituto regionale, gia' implicito nel principio di autonomia di cui all'art. 5 Cost., e' espressamente stabilito e riconosciuto, al livello costituzionale, dall'art. 1 dello Statuto regionale, secondo il quale «il Friuli-Venezia Giulia e' costituito in Regione autonoma, fornita di personalita' giuridica, entro l'unita' della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione». E' dunque la comunita' territoriale friulana e giuliana ad essere «costituita in Regione», dal che consegue che la Regione e' - appunto - la rappresentanza costituzionale di tale comunita'. Su questa base, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene di essere legittimata a far valere davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale la diminuzione di rappresentanza subita dalla propria comunita' territoriale, in ragione della sottrazione di un rappresentante a quelli ad essa assegnati a norma dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione. Oltre a cio', e' anche noto che codesta stessa Corte costituzionale in piu' occasioni ha riconosciuto alle Regioni la possibilita' di intervenire al di fuori delle materie specificamente elencate gia' dal «vecchio» art. 117 Cost. (v., ad es., la sent. 251/1993), in virtu' del loro carattere di enti «esponenziali», rappresentanti degli interessi generali della comunita' regionale, ricavabile principalmente dall'art. 5 Cost. (la' dove prevede che «la Repubblica riconosce e promuove... le autonomie locali», in quanto per «autonomie locali» si intendono le comunita' locali e non gli enti), ma fondato in dottrina anche su altri elementi (quali il carattere rappresentativo degli organi o il carattere territoriale dell'ente: v. rispettivamente G. Mor, Profili dell'amministrazione regionale, Milano 1974; L. Paladin, Il territorio degli enti autonomi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961). Tale carattere puo' dirsi poi rafforzato, nel quadro del nuovo Titolo V, dalla qualificazione di ente costitutivo della Repubblica riconosciuto alle Regioni dal comma primo dell'art. 114. Codesta Corte ha applicato il principio dell'esponenzialita' anche al profilo della legittimazione al ricorso. Cosi', nella sentenza n. 51 del 1991 la Corte ha ritenuto ammissibile un conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Piemonte contro un'ordinanza del Presidente della Regione Valle d'Aosta che aveva vietato la «introduzione nel territorio valdostano di 'ovini e caprini provenienti da altre Regioni italiane», per asserita violazione dell'art. 120 Cost. La Corte ha osservato che l'art. 120 Cost. «attribuisce a ciascuna Regione un interesse costituzionalmente protetto a che un'altra Regione non adotti provvedimenti diretti a limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte al proprio potere, menomando cosi' il pieno sviluppo dell'autonomia», e che, «in ragione di tale connessione [con l'art. 5 Cost.], l'interesse costituzionale alla libera circolazione delle persone e delle cose protetto dall'art. 120 fonda in ciascuna Regione una legittimazione ad agire in giudizio a tutela della propria posizione costituzionale di ente autonomo». Nella sent. n. 276/1991 la Corte ha seguito un analogo schema di ragionamento, in quanto, a fronte di un ricorso della Regione Toscana contro una norma legislativa statale che imponeva al Governo di consultare previamente la Regione Veneto ed il Comune di Venezia in vista della designazione - nel decennio 1991-2000 - di sedi italiane di organismi internazionali, «al fine di privilegiare la candidatura di Venezia», la Corte ha riconosciuto ammissibile che la Regione facesse valere «la sua pretesa alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce una disciplina territorialmente differenziata, dell'interesse proprio (o degli interessi propri) della comunita' regionale», osservando che l'esigenza del rispetto del «criterio di eguaglianza fra le Regioni» va «al di la' della salvaguardia della competenza legislativa regionale... e si ricollega alla natura della Regione di ente politico esponenziale della comunita' regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale... sta piuttosto nell'art. 5 Cost. stessa». Ancora, nel caso di cui alla sent. 533/2002 la Regione Veneto ed il Governo avevano impugnato l'art. 44 della legge della Provincia di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in base al quale i sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni del bacino imbrifero dell'AdIge devono essere versati alla Provincia autonoma di Bolzano contestualmente al pagamento dei canoni demaniali. La Corte condivise la censura, osservando che «la semplice previsione che i sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede, con il principio della legislazione statale..., anche l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della stessa Regione Veneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria» (corsivo aggiunto). Dunque, come si puo' vedere, la Regione e' stata ammessa ad impugnare anche leggi che non ledevano specifiche competenze costituzionali della Regione stessa, ma che, pregiudicando gli interessi della popolazione stanziata nel suo territorio, ledevano la generale competenza costituzionale della Regione, legata alla tutela di tali interessi. Questa impostazione e' pienamente fondata, in quanto e' evidente che i confini della «sfera di competenza» regionale debbono essere determinati non solo tramite le norme del Titolo V ma anche tramite l'art. 5 Cost. Essa del resto corrisponde al significato attribuito all'«eccesso di competenza» di cui all'art. 127, co. 1, Cost.: come la sfera di competenza regionale ha i suoi confini, in negativo, in tutte le norme costituzionali e non solo in quelle che elencano le materie, cosi' si potrebbe ritenere che essa spazi, in positivo, oltre l'autonomia legislativa-amministrativa-finanziaria riconosciuta dal Titolo V, fino a dove la Costituzione lo consenta: e, se e' vero (come e' vero) che l'art. 5 Cost. attribuisce alle Regioni il ruolo di rappresentanti degli interessi generali delle comunita' regionali, la «sfera di competenza» regionale puo' ritenersi comprensiva, appunto, di questa posizione regionale, con la conseguenza che le Regioni dovrebbero essere ammesse ad impugnare tutti gli atti statali incostituzionali che ledano, genericamente, interessi della comunita' regionale. E' anche opportuno ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare leggi statali lesive delle prerogative degli enti locali a prescindere dalla presenza di una lesione della competenza regionale: v., ad es., la sent. 298/2009, secondo la quale «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale» (punto 7.2; v. anche le sentt. 278/2010, punto 14.1; 169/2007, punto 3; 95/2007). Quanto alla natura dell'atto impugnato, nessun dubbio puo' nutrirsi circa il carattere amministrativo e non giurisdizionale, pur trattandosi di Ufficio costituito presso la Corte di cassazione. Bastera' qui ricordare la sentenza di codesta Corte n. 259 del 2009, che con riferimento in generale agli uffici coinvolti nel procedimento elettorale per l'elezione della Camera ha confermato - ribadendo la giurisprudenza precedente - che «la collocazione di detti organi presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione "non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti" (sentenza n. 387 del 1996; conformi, ex plurimis, sentenze n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008)» (punto 2.2 in Diritto). Assodata la natura amministrativa e non giurisdizionale dell'atto, non sembra possibile dubitare che esso costituisca atto dello Stato suscettibile di conflitto, in quanto espressione ultima delle determinazioni statali. Non e' infatti certo possibile ritenere - come talora e' fatto - che l'attivita' di tali Uffici risulti poi «assorbita» in quella della stessa Camera in sede di controllo dei titoli di ammissione dei suoi componenti a norma dell'art. 66 della Costituzione. Infatti, se gia' in generale non si intende come una attivita' di carattere amministrativo potrebbe rimanere assorbita in una attivita' la cui «natura giurisdizionale» - come ricorda adesivamente la stessa sentenza di codesta Corte n. 259 del 2009 - «e' pacificamente riconosciuta, nelle ipotesi di contestazioni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza» (ivi), risulta poi evidente che la tesi di un generico assorbimento della prima nella seconda impedisce di percepire quale sia la vera relazione tra le due, ed il nesso di condizionamento che la prima esercita sulla seconda. Infatti, le operazioni affidate alla competenza dell'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema Corte di Cassazione consistono, esattamente, nella verifica e nella conseguente proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati. In altre parole, e' l'attivita' dell'Ufficio elettorale centrale nazionale a determinare quali siano quei «componenti» delle Camere sui quali solo in seguito si esercita il giudizio della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 66 Cost. In altre parole, ben lungi dal costituire un mero atto provvisorio e prodromico, poi assorbito in un atto successivo (del quale dovrebbe evidentemente condividere la natura, differenziandosene solo per il fatto di costituire una sequenza del procedimento anziche' l'atto finale), la determinazione dell'Ufficio elettorale competente individua esso, in primo luogo, gli eletti, cioe' i componenti di ciascuna Camera, determinando con cio' l'oggetto stesso della verifica alla quale la Camera e' chiamata quale organo giurisdizionale. A parte cio', e' da ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale (v. ad es. la sent. 382/2006), «qualsiasi comportamento significante, imputabile allo Stato o ad una Regione e' idoneo a produrre un conflitto attuale di attribuzione fra enti, purche' sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o comunque una menomazione altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio della medesima». Vero e' che la citata sentenza n. 259 del 2009 perviene essa stessa ad una pronuncia di inammissibilita'. Si trattava in quel giudizio di una questione di legittimita' costituzionale posta dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, investita del ricorso di un candidato escluso dalle liste, fondata sulla premessa che avverso tale esclusione non vi fosse una giurisdizione competente. Nella predetta sentenza codesta Corte smenti' tale premessa, affermando l'esistenza di tale giurisdizione e precisando che le difficolta' insorte nella sua individuazione - dal momento che la Corte di cassazione la indica nelle Camere del Parlamento, che per parte loro si rifiutano di esercitarla - vanno risolte con i mezzi posti a disposizione dal sistema costituzionale. E' tuttavia palese che tale pronuncia si riferisce ad una situazione del tutto diversa da quella posta con il presente conflitto, nel quale non vengono in considerazione diritti politici individuali, situazioni soggettive personali che eventualmente risultino lese dagli atti del procedimento elettorale preliminare, ma viene in considerazione il rispetto dei criteri di distribuzione territoriale della rappresentanza posti dalla Costituzione, nell'interesse non di singoli ma dell'intera comunita' territoriale rappresentata. Invero, il diverso carattere proprio del possibile ricorso ai competenti organi della Camera dei deputati si evince dallo stesso Regolamento della Giunta per le elezioni, il cui art. 9, comma 1, dispone appunto che «sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato». 2. Palese contrasto del risultato cui e' pervenuto l'Ufficio elettorale centrale nazionale con l'art. 56, comma quarto, della Costituzione. Non sembra che occorra spendere molte parole per illustrare come il risultato proclamato dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sia difforme da quanto disposto dalla Costituzione. Si e' gia' illustrato nella parte narrativa come, in obbligata attuazione dell'art. 56, quarto comma, Cost., sia stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, recante Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012. In tale decreto, che non risulta contestato da alcuno, alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia sono stati assegnati 13 seggi, come evidenziato nella Tabella A. Precisamente, come risulta ancora da tale Tabella, 12 seggi risultano come «quozienti interi», mentre il seggio rimanente risulta assegnato in ragione dei «resti piu' alti»: i resti, si noti, sono in questa fase relativi al quoziente al quale si riferisce lo stesso art. 56, che nulla ha a che fare - come e' chiaro - con i resti che, ad elezioni avvenute ed a cifre elettorali dei singoli partiti calcolate, caratterizzeranno le posizioni dei diversi partiti. Ora, risulta ad avviso della Regione evidente che la ripartizione di seggi tra le circoscrizioni ha nella Costituzione carattere assoluto, come espressione del principio democratico, del principio di sovranita' popolare e insieme del principio di parita' di trattamento tra i cittadini. Ed e', per di piu', principio espressamente enunciato (appunto dall'art. 56, quarto comma) come una delle pietre angolari del sistema di rappresentanza: mentre - come e' ben noto, anche per la problematica e le diverse attuazioni che sono conseguite - non e' enunciato un principio di stretta proporzionalita' tra risultati ottenuti dai partiti e la loro conversione in seggi. Posto il carattere assoluto che la Costituzione attribuisce al giusto rapporto tra popolazione e rappresentanza, e' evidente che qualunque operazione elettorale, qualunque «meccanismo di compensazione» conduca, in termini di assegnazione di seggi alle circoscrizioni, ad un risultato diverso da quello imposto dalla Costituzione e - nel caso specifico - sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012 e' per definizione ottenuto in violazione della Costituzione ed in lesione del diritto di rappresentanza della popolazione insediata in un determinato territorio. Il che non toglie, ovviamente, che vi sia necessita' di chiarire il meccanismo che ha condotto, nelle determinazioni dell'Ufficio elettorale, a tale risultato, in modo da scoprire in quale punto di passaggio si trovi esattamente la violazione della Costituzione, e quale ne sia la causa giuridicamente determinante, se ve ne e' una. Ma anche tale passaggio e' gia' stato illustrato, almeno in parte, nell'esposizione in Fatto. La determinante giuridica sembra annidarsi nei disposti dell'art. 83, comma 1, n. 8, che conviene qui riportare per esteso. Esso prescrive che l'Ufficio elettorale: «8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate». Risulta dunque chiaro che, nel penultimo periodo, la norma pone un criterio di attribuzione del seggio la cui applicazione puo', in una determinata circoscrizione, risultare possibile o impossibile, come e' reso evidente dall'uso della congiunzione ipotetica «qualora». E tale alternativa e' ripresa dal periodo seguente (l'ultimo), nel quale si affronta il «caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti»: e per questo caso si impone un cambio di circoscrizione, cioe' l'assegnazione di un seggio ad una circoscrizione diversa da quella alla quale esso costituzionalmente spetta. La disposizione non enuncia espressamente la ragione per la quale non sarebbe possibile fare riferimento alla stessa circoscrizione. Tuttavia, dal complesso delle disposizioni sembra di intendere che la ragione consisterebbe nella circostanza che in tale circoscrizione la lista che dovrebbe beneficiare del seggio in piu' non ha resti non utilizzati. Cio' risulta confermato dal verbale qui impugnato. Infatti, dopo avere correttamente assegnato alla Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia 13 seggi nel Prospetto VI allegato (p. 43, ove e' riportato «il totale dei seggi attribuiti a ciascuna coalizione di liste o singola lista, nelle singole circoscrizioni», assegnando 7 seggi alla Coalizione Luigi Bersani, 3 seggi alla Coalizione Silvio Berlusconi, 1 seggio alla Coalizione Mario Monti, 2 seggi al Movimento 5 stelle, per un totale di 13), l'Ufficio compie in applicazione del citato art. 83 talune «operazioni di compensazione» descritte come segue: «Quindi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a norma dell'art. 83, comma 1, n. 8, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sottrae i seggi eccedenti alla coalizione avente come capo Silvio Berlusconi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nella stessa circoscrizione nel solo caso della Liguria, alla coalizione di liste avente come capo Pierluigi Bersani che non ha ottenuto il numero di seggi spettanti e che ha parti decimali dei quozienti non utilizzate, come risulta dai Prospetti V-bis allegati al presente verbale. Nei casi in cui non e' stato possibile far riferimento alla medesima circoscrizione e cioe' nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista e alla lista eccedentaria sono stati sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione; tali seggi sono stati attribuiti alla coalizione di liste deficitaria nelle circoscrizioni nelle quali ha le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate, cioe' Sardegna e Umbria» (enfasi aggiunta). Dai Prospetti V-bis relativi rispettivamente alle circoscrizioni regionali Friuli-Venezia Giulia e Liguria risulta che la differenza sta appunto in cio', che per la Liguria esistevano resti non utilizzati, cosa che non accadeva per il Friuli-Venezia Giulia. Si conferma dunque che, non riuscendosi ad applicare i criteri di cui all'art. 83 nella Circoscrizione appropriata, si e' operato un cambio di circoscrizione, giungendo ad un risultato che contrasta con il criterio imposto dalla Costituzione. Cio' significa che la legge privilegia i «resti» in termini di voti espressi dal corpo elettorale sui «resti» relativi alla popolazione residente nella circoscrizione. Con cio', tuttavia, risulta violato l'art. 56, quarto comma, della Costituzione. 3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 1, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sembra infatti evidente, a questo punto, che l'art. 83, comma 1 , n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 risulta esso stesso in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, mediante le disposizioni degli ultimi due periodi, anziche' prevedere che le compensazioni eventualmente necessarie si effettuino all'interno della stessa circoscrizione, consente che in talune ipotesi si operi la sostituzione della circoscrizione nella quale viene assegnato il seggio, con la conseguenza di rendere il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni interessate dallo scambio difforme dalla previsione costituzionale. Infatti, come sopra esposto, la disposizione dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione pone il riparto territoriale della rappresentanza politica come un elemento che non puo' essere alterato o derogato dai meccanismi previsti dalla legislazione elettorale per il riparto dei seggi tra le forze politiche. In altre parole, qualunque criterio possa il legislatore seguire per il riparto dei seggi tra le forze politiche (s'intende nei limiti in cui nel voto di lista l'alterazione di un criterio di proporzionalita' possa risultare costituzionalmente legittimo), esso non e' tuttavia autorizzato a alterare il numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione in base al criterio imposto dalla Costituzione. Ai fini del presente conflitto risulta dunque necessario sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione agli ultimi due periodi dell'art. 83, comma 1, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. La questione risulta rilevante, in quanto la fondatezza del presente conflitto non puo' essere decisa senza fare applicazione delle norme in questione, che per sua espressa dichiarazione sono state applicate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, e risulta anche non manifestamente infondata, per le ragioni gia' illustrate.
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando, previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 83, primo contrita, n. 8, penultimo e ultimo periodo, che non spetta allo Stato e per esso all'Ufficio elettorale centrale nazionale costituito presso la Suprema Corte di Cassazione per la verifica e la proclamazione dei risultati delle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di assegnare complessivamente alla circoscrizione IX Friuli-Venezia Giulia 12 seggi, anziche' i 13 spettanti a tale circoscrizione regionale sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012 in stretta attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della Costituzione; Nonche' conseguentemente annullare il verbale di tale Ufficio del 5 marzo 2013, nella parte in cui esso ha assegnato alla circoscrizione regionale IX - Friuli-Venezia Giulia 12 seggi anziche' i 13 spettanti, al termine della procedura elettorale svoltasi il 24 e 25 febbraio 2013 per l'elezione della Camera dei deputati, per le ragioni e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova, 2 maggio 2013 Prof. avv.: Falcon Allegati 1) Deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 18 aprile 2013.