N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2013
Ordinanza del 10 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Sulmona nel procedimento penale a carico di S.S. Reati e pene - Prescrizione - Determinazione del tempo necessario a prescrivere - Valutazione anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria (nello specifico: circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) - Irragionevolezza - Contrasto con il principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice penale, art. 157, comma secondo, sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251; decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 5. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.29 del 17-7-2013 )
IL TRIBUNALE 1. Nel Proc. 115/08 nei confronti di S.S. si rileva d'ufficio la questione di costituzionalita' degli artt. 157 comma 2 cp, 73 comma 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, ritenendola non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione per le seguenti ragioni. 2. Sulla non manifesta infondatezza si osserva come l'art. 157 cp comma 2 del cp stabilisca, ai fini del calcolo della prescrizione dei reati, di non tenere conto delle circostanze aggravanti o attenuanti ordinarie. Diversamente esso consente, in via d'eccezione, di computare le aggravanti con pena di specie diversa o a effetto speciale, in modo che conteggia dell'aumento massimo di pena previsto per quella aggravante. La norma non dice nulla, invece, nel caso di attenuanti con pena di specie diversa o ad effetto speciale come quella contemplata dall'art. 73 comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 (Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 1998), imponendo cosi' al giudice di applicare la regola ordinaria dell'irrilevanza delle circostanze ai fini del termine prescrizionale e imponendo di escludere un conteggio piu' favorevole al reo. Si potrebbe prospettare un'applicazione analogica in bonam partem, laddove il computo della circostanza attenuante speciale conduca a un termine di prescrizione piu' breve. Tuttavia, detta soluzione interpretativa, che sarebbe anche costituzionalmente orientata, non e' consentita dalla seconda parte dell'art. 157 cp comma 2, il quale prevede una norma eccezionale non applicabile analogicamente (art. 14 prel.cc). La legge e', quindi, irrazionale, laddove non consente di considerare sullo stesso piano le circostanze aggravanti speciali e le circostanze attenuanti speciali. Peraltro, la legge sulla prescrizione vanifica la considerazione attenuata della fattispecie, che fu fatta dallo stesso legislatore nel momento in cui conio' la circostanza attenuante speciale. La legge e' irrazionale anche per la parificazione tra fattispecie grave dell'art. 73 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e quella lieve del 73 comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, le quali avrebbero il medesimo termine prescrizionale. Dalle argomentazioni esposte e' evidente, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' altresi' palese la contrarieta' all'art. 27 comma 2 della Cost., poiche' escludendo la prescrizione, il colpevole sarebbe assoggettato per i fatti lievi di cui al 5 comma dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 alla pena della reclusione senza poter beneficiare di un termine prescrizionale piu' favorevole. Si ha, quindi, una chiara violazione del senso di umanita' della pena. Pertanto, la Corte delle leggi dovrebbe, con un intervento additivo-manipolativo in bonam partem (si rammenta che la Corte esclude solo l'intervento in malam partem v. Corte cost. [ord.], 6 febbraio 2009, n. 34), prevedere come nell'art. 157 comma 2 cp vengano considerate anche le attenuanti con pena di specie diversa o a effetto speciale. 3. La questione e' altresi' rilevante ai fini della definizione del giudizio. In effetti, il reato e' stato commesso il 17 dicembre 2003 e l'ultimo atto interruttivo risale al decreto che dispone il giudizio in data 11 ottobre 2007. Pertanto, qualora si consideri la regola vigente dell'art. 157 comma 2 cp, il reato non sarebbe ancora prescritto (vista l'elevata pena prevista dall'art. 73 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90). Diversamente, laddove la Corte accolga la questione, l'imputato potrebbe beneficiare di una maturata prescrizione. Di fatti, la pena reclusiva massima prevista dall'art. 73 comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e' pari a sei anni, il che implicherebbe la prescrizione alla data del 17 giugno 2011.
P. T. M. Visti gli artt. 3, 27 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, solleva la questione d'illegittimita' costituzionale degli artt. 157 comma 2 cp, dell'art. 73 comma 1 e 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, laddove nella seconda parte dell'art. 157 comma 2 cp non sono previste anche le circostanze attenuanti con pena di specie diversa o a effetto speciale. Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale; Ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Sulmona, 10 maggio 2013 Il Giudice: Marasca