N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2005
Ordinanza del 27 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Firenze - sez. distaccata Empoli nel procedimento penale a carico di Alderotti Maurizio. Processo penale - Notificazioni all'imputato non detenuto - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Applicabilita' della forma prevista per le notificazioni successive alla prima notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna al difensore di fiducia) - Lesione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa. - Codice di procedura penale, art. 157, comma 8-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60. - Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo.(GU n.36 del 4-9-2013 )
IL TRIBUNALE Il Giudice, decidendo sulla questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, III° comma, Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, introdotto dalla legge n. 60/05 di conversione del DL 17/05 sollevata dal difensore dell'imputato Alderotti Maurizio, osserva: la questione di legittimita' costituzionale appare certamente rilevante poiche' all'imputato e' stato notificato il decreto di citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il difensore si e' pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la validita' della detta notifica; la questione appare inoltre non manifestamente infondata giacche' il meccanismo notificatorio della norma presuppone che l'indagato, avendo nominato un proprio difensore, conservi con lo stesso quel rapporto fiduciario atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali da notificarsi nel prosieguo delle indagini. Questa considerazione, tuttavia, non appare convincente e soprattutto sufficiente ai fini della piena garanzia del diritto di difesa, poiche' si fonda su previsione (ovvero conservazione del rapporto assistito - difensore) meramente ipotetica. Il giudizio deve essere particolarmente severo con riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio, atto in relazione al quale devono maggiormente sussistere le garanzie di cui all'art. 111, comma III° Cost., cosicche' la questione appare non manifestamente infondata proprio in relazione al meccanismo di notifica di questo atto.
P. Q. M. Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. come introdotto dalla L. n. 60/05 di conversione del DL n. 17/05 per contrasto con gli artt. 24 e 111, III° comma, Cost. nella parte in cui si prevede che nella forma prevista possa essere eseguita la notifica del decreto di citazione e giudizio. Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo il procedimento a carico di Alderotti Maurizio. Ordina la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti del Parlamento. Empoli, 27 ottobre 2005 Il giudice onorario: Sani