N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 2005

Ordinanza del 27 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Firenze -  sez.
distaccata Empoli nel  procedimento  penale  a  carico  di  Alderotti
Maurizio. 
 
Processo  penale  -  Notificazioni  all'imputato   non   detenuto   -
  Notificazione del decreto di citazione a giudizio -  Applicabilita'
  della forma prevista per le  notificazioni  successive  alla  prima
  notificazione (esecuzione della notificazione mediante consegna  al
  difensore di fiducia) - Lesione del diritto di difesa e del diritto
  dell'imputato di essere informato dell'accusa elevata a suo  carico
  e di disporre delle condizioni necessarie per la difesa. 
- Codice  di  procedura  penale,  art.  157,  comma  8-bis,  aggiunto
  dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  17,
  convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 60. 
- Costituzione, artt. 24 e 111, comma terzo. 
(GU n.36 del 4-9-2013 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Il  Giudice,  decidendo   sulla   questione   di   illegittimita'
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, III°  comma,
Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, introdotto dalla legge n. 60/05 di
conversione  del  DL  17/05  sollevata  dal  difensore  dell'imputato
Alderotti Maurizio, osserva: 
    la questione di  legittimita'  costituzionale  appare  certamente
rilevante poiche' all'imputato e'  stato  notificato  il  decreto  di
citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il
difensore si e' pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che
dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la  validita'  della
detta notifica; 
    la questione appare inoltre non manifestamente infondata giacche'
il meccanismo notificatorio della norma  presuppone  che  l'indagato,
avendo nominato un proprio difensore, conservi  con  lo  stesso  quel
rapporto fiduciario atto a garantire  idonea  conoscenza  degli  atti
processuali da  notificarsi  nel  prosieguo  delle  indagini.  Questa
considerazione,  tuttavia,  non  appare  convincente  e   soprattutto
sufficiente ai fini della  piena  garanzia  del  diritto  di  difesa,
poiche' si fonda su previsione  (ovvero  conservazione  del  rapporto
assistito - difensore) meramente ipotetica. Il giudizio  deve  essere
particolarmente severo con riferimento alla notifica del  decreto  di
citazione a giudizio, atto in relazione al quale devono  maggiormente
sussistere le  garanzie  di  cui  all'art.  111,  comma  III°  Cost.,
cosicche' la questione appare non manifestamente infondata proprio in
relazione al meccanismo di notifica di questo atto. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157,  comma  8-bis
c.p.p. come introdotto dalla L. n. 60/05 di  conversione  del  DL  n.
17/05 per contrasto con gli artt. 24 e 111, III° comma,  Cost.  nella
parte in cui  si  prevede  che  nella  forma  prevista  possa  essere
eseguita la notifica del decreto di citazione e giudizio. 
    Dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale sospendendo
il procedimento a carico di Alderotti Maurizio. 
    Ordina la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e  la
comunicazione ai Presidenti del Parlamento. 
      Empoli, 27 ottobre 2005 
 
                      Il giudice onorario: Sani