N. 73 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione dell'abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria specificamente elencati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. q); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l). Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che i vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma 1 (vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso) possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute, per contrasto con i principi fondamentali previsti in materia dal d.lgs. 126/2011. - Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 7, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l).(GU n.34 del 21-8-2013 )
Ricorso n. 73 depositato il 10 luglio 2013 del Presidente del Consiglio dei ministri (CF 80188230587) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 0696514000 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013, recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", quanto ai suoi: art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria", ove si prevede che: "1. Sono aboliti gli obblighi e gli adempimenti in materia di polizia veterinaria di seguito elencati: a) visita veterinaria prima del trasferimento di suini nei macelli e negli allevamenti della Regione; b) obbligo di domanda per il trasferimento del bestiame nei pascoli estivi per motivi d'alpeggio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria); c) visita veterinaria per il rilascio della certificazione di cui all'articolo 42 del d.P.R. 320/1954 per i trasferimenti nell'ambito della Regione; d) obbligo di vigilanza annuale in allevamenti bovini e ovi-caprini per encefalopatia spongiforme trasmissibile in assenza di sospetto; e) obbligo di vigilanza nelle manifestazioni zootecniche in assenza di restrizioni per malattie infettive; f) obbligo di visita veterinaria domiciliare sui bovini e gli ovi-caprini deceduti in assenza di denuncia di malattia infettiva e diffusiva dei medesimi e nel caso in cui i suddetti animali siano trasferiti presso uno stabilimento di transito riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); g) nulla osta per la macellazione ad uso familiare nelle macellazioni a favore del privato, eseguite nei macelli riconosciuti; h) obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva degli animali ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 320/1954, per le seguenti malattie: 1) influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina, rinotracheite infettiva bovina e vulvovaginite pustolosa infettiva; 2) distomatosi dei ruminanti; 3) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti; 4) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini; 5) ipodermosi bovina; 6) peste europea e varroasi delle api.", nonche' art. 7, comma 2, rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli" ove si prevede che: "2. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo.". Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2013, perche' in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera q) e 117, comma 3, della Costituzione, nonche' con l'art. 3 lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta). Con la legge in epigrafe indicata, la Regione Valle d'Aosta si propone di abolire una serie di certificazioni ed adempimenti in materia di prevenzione ritenuti privi di documentata efficacia per la tutela della salute pubblica. Detta legge presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) L'art. 5 della legge regionale valdostana n. 13/2013 provvede a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria. Tale disposizione, abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali, eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lett. l), dello Statuto speciale valdostano in materia di "igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica", adottando norme che non sono di mera integrazione o attuazione della normativa statale di riferimento. Essa interviene in particolare su disposizioni e misure stabilite dal Regolamento di Polizia veterinaria, DPR n. 320 del 1954, e segnatamente sugli artt. 1, 2, 31, 41 e 42 di detto provvedimento, che sono riconducibili alla materia della "profilassi internazionale", riservata alla legislazione statale esclusiva dall'art. 117, comma 2, lettera q) della Costituzione, proprio al fine di assicurare un'indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale. Codesta Ecc.ma Corte con la recente sentenza n. 72 del 2013 ha giudicato incostituzionali analoghe disposizioni della legge della regione Basilicata 30/12/2011 n. 26, ritenendo che "si sopprime nei fatti la certificazione del veterinario della ASL competente in materia di movimentazione del bestiame, sostituendola con una autocertificazione. Vanno in proposito evocati i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005, ove, proprio con riferimento alle cautele imposte per evitare la diffusione ed il contagio della febbre catarrale dei ruminanti e degli ovini, si e' richiamato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di "profilassi internazionale", con il coinvolgimento, anche, di profili riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'essa riservata alla competenza legislativa dello Stato. Appare, d'altra parte, fin troppo evidente che la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito - in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - e' destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformita' di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneita' di criteri e parametri di valutazione. Ne' sembrera' superfluo ricordare, in tale quadro di riferimento, che spetta alla competenza del Ministero della salute la cura dei rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e con altre Agenzie ONU anche per l'attuazione di convenzioni e di' programmi sanitari internazionali". Cosi' operando, dunque, il Legislatore regionale e' incorso in una patente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera q) della Carta Fondamentale, legiferando in materia espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, e dell'art. 3, comma 1, lettera l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), adottando una norma che non e' di mera integrazione o attuazione del dettato legislativo statale. 2) L'art. 7, comma 2, della Legge regionale n. 13/2013, stabilendo che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse da quelle indicate al comma I possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo", e' in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al D.Lgs. n. 126 del 2011, di "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli", il quale nell'Allegato 1, punto 8, stabilisce che "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte". Di conseguenza la disposizione regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dall'art. 3, comma 1, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) in materia di "igiene sanita', assistenza ospedaliera e profilattica" - introducendo una norma che non si limita alla mera integrazione ed attuazione di Leggi della Repubblica - e viola altresi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, derogando i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di tutela della salute.
P.Q.M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della Legge Regione Valle d'Aosta n. 13 del 15/04/2013, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 07/05/2013 recante "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria", nell'art. 5, rubricato "Determinazioni in materia di polizia veterinaria" nonche' nell'art. 7, comma secondo, rubricato "Requisiti minimi per la protezione dei vitelli". Roma, 5 luglio 2013 L'Avvocato dello Stato: Ranucci