N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2013

Ordinanza del 6  agosto  2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Umbria sul ricorso proposto  da  Volpi  Mauro  contro
l'Universita' degli studi di Perugia ed altri. 
 
Universita' e istituzioni di alta cultura - Elettorato passivo per le
  cariche accademiche - Limitazione  ai  docenti  che  assicurano  un
  numero di anni di servizio pari  almeno  alla  durata  del  mandato
  prima del collocamento a riposo -  Ricomprensione  del  biennio  di
  permanenza  in  servizio  successivo  al  raggiungimento  dell'eta'
  pensionabile - Mancata previsione -  Violazione  del  principio  di
  uguaglianza  per  irragionevolezza  -   Violazione   dell'autonomia
  dell'universita' - Lesione del principio di  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione. 
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 11. 
- Costituzione, artt. 3, 33 e 97. 
(GU n.47 del 20-11-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 236 del 2013, proposto da: 
    Mauro Volpi, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Menichetti,
Giuseppe  Morbidelli,  con  domicilio  eletto  presso  l'avv.  Enrico
Menichetti in Perugia, piazza IV Novembre, 36; 
    Contro Universita' degli studi Di Perugia, rappresentata e difesa
per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in  Perugia,  via  degli
Offici, 14; 
    Nei confronti di Gianni Bidini, Fausto Elisei,  Franco  Moriconi,
Maurizio Oliviero; 
    Per l'annullamento: 
        1) della nota 9 maggio (prot. n.  2013/0013971  a  firma  del
Presidente della  Commissione  elettorale  centrale  dell'Universita'
degli studi di Perugia (Prof. Paolo Fantozzi) con cui si comunica  al
prof. Mauro Volpi la non ammissione della  propria  candidatura  alle
elezioni a Rettore dell'ateneo per il sessennio accademico  2013/2014
- 2018/2019, per difetto del requisito di elettorato passivo di cui a
ll'art. 2, comma 11 della legge n. 240/2010; 
        2) del verbale n. 2  dell'8  maggio  2013  della  Commissione
elettorale centrale dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  nella
parte relativa alla verifica negativa  dei  requisiti  di  elettorato
passivo in capo al candidato Rettore prof. Mauro Volpi, alla relativa
non ammissione ed alla ivi richiamata ed allegata nota 6 maggio  2013
a firma  del  dirigente  responsabile  ufficio  elettorale  e  affari
generali dell'Universita' degli studi di Perugia ove si  attesta  che
alla data del 2 maggio 2013 la  cessazione  dal  servizio  del  prof.
Volpi Mauro risulta fissata al 1° novembre 2018; 
        3) dell'art. 54 comma 2  dello  Statuto  dell'Universita'  di
Perugia, dell'art. 6 comma 4 del regolamento  generale  di  ateneo  e
dell'alt. 4 comma 1 del decreto 12 aprile  2013  di  indizione  delle
elezioni a rettore dell'ateneo perugino per il  sessennio  accademico
2013/2014  -  2018/2019,  la'  dove  stabiliscono  che  «l'elettorato
passivo per le  cariche  accademiche  e'  riservato  ai  docenti  che
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata  del
mandato prima della data di collocamento a riposo»; 
        4)  di  ogni  altro  atto  e/o   provvedimento   presupposto,
connesso, collegato, conseguente, ivi compreso, per  quanto  occorrer
possa, l'elenco dei candidati a rettore  in  possesso  dei  requisiti
richiesti pubblicato ai sensi dell'art. 28 comma  1  del  regolamento
generale di ateneo. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  di  Universita'  degli
studi di Perugia; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 3  luglio  2013  il
dott.  Cesare  Lamberti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. Il prof. Mauro  Volpi,  ordinario  di  diritto  costituzionale
presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi  di
Perugia, si e' candidato per le elezioni del  rettore  nel  sessennio
accademico 2013/2014 - 2018/2019, indette con decreto del  decano  in
data 12 aprile 2013. 
    1.1. Al prof. Volpi e' stata comunicata, con la nota del 9 maggio
2013, la non ammissione della candidatura, per difetto del  requisito
di elettorato passivo  previsto  dall'art.  2,  comma  11,  legge  n.
240/2010. 
    1.2. Nella seduta dell'8 maggio  2013,  la  Commissione  centrale
elettorale dell'Universita' di Perugia  ha  stabilito  che  il  prof.
Volpi e' privo del requisito che richiede «alla data  della  scadenza
della presentazione delle candidature... di assicurare un  numero  di
anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data
di collocamento a riposo». 
    1.3. In base alla nota  in  data  6  maggio  2013  del  dirigente
responsabile  ufficio  elettorale  e  affari  generali,  la  data  di
collocamento a riposo del prof. Volpi e' attualmente  fissata  al  1°
novembre 2018: in relazione a tale data, il prof.  Volpi  non  e'  in
possesso, alla scadenza della presentazione  della  candidatura,  del
requisito sub c) del combinato disposto dell'art. 2, comma 11,  legge
n. 240/2010 con gli artt. 54, comma 2 dello statuto dell'Universita',
6, comma 4 del Regolamento generale  di  ateneo  e  4,  comma  1  del
decreto di indizione delle elezioni. 
    1.4. Nella medesima seduta  e'  stata  data  lettura  della  nota
integrativa  del  prof.  Volpi,  in  data  8  maggio  2013,   recante
«interpretazione dell'art. 2, comma 11, legge n. 240/2010  alla  luce
della dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  25,
legge n. 240/2010», con la quale si ribadiva la piena  ammissibilita'
della candidatura. 
    1.5. La Commissione ha, tuttavia, mantenuto  ferma  la  decisione
del difetto dell'elettorato passivo. 
    2. Nel  ricorso  avverso  la  non  ammissione  alla  competizione
elettorale, il prof. Volpi richiama la sentenza n. 83  del  6  maggio
2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo  l'art.
25, legge n. 240/2010 nella parte  in  cui  esclude  i  professori  e
ricercatori universitari dalla facolta', prevista  per  i  dipendenti
civili dello Stato dall'art. 16, decreto legislativo n. 503/1992,  di
essere  trattenuti  in  servizio  in   relazione   alla   particolare
esperienza  professionale  acquisita  e   in   base   alle   esigenze
organizzative e funzionali dell'amministrazione. 
    2.1. La domanda  di  tutela  interinale  e'  stata  respinta  con
decreto monocratico n. 69/2013. 
    2.2. L'Universita' degli studi di Perugia si  e'  costituita  con
controricorso e documenti. 
    2.3. Il prof. Volpi ha depositato documenti. 
    2.4. Alla camera di consiglio del 3 luglio 2013 la causa e' stata
trattenuta in decisione. 
    3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto del decano  in  data
1°  aprile   2013,   sono   eleggibili   alla   carica   di   Rettore
dell'Universita' di Perugia, i «professori di prima fascia in  regime
di tempo  pieno  in  servizio  presso  le  universita'  italiane  che
assicurino un numero  di  anni  di  servizio,  prima  della  data  di
collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato». 
    3.1. Essendo nato l'8 luglio 1948, il prof. Volpi, alla data  del
2 maggio 2013 di scadenza di presentazione  delle  candidature,  deve
essere collocato a riposo dal 1° novembre 2018,  mentre  la  scadenza
del mandato per la carica di rettore e' fissata al 31 ottobre 2019. 
    3.2.  Al  prof.  Volpi  e'  stata  denegata  l'ammissione   della
candidatura alle elezioni di rettore dell'Universita' di Perugia  nel
sessennio   accademico   2013/2014   -   2018/2019,    per    difetto
dell'elettorato passivo. 
    3.3. La Commissione  centrale  elettorale,  nella  seduta  dell'8
maggio, ha ritenuto il prof. Volpi non  in  grado  di  assicurare  un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima
della data di collocamento a riposo. 
    3.4. Su tale data non influisce -  ad  avviso  della  Commissione
elettorale  centrale  -  l'eventuale  illegittimita'   costituzionale
dell'esclusione dei professori e dei ricercatori  universitari  dalla
facolta' di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo,  prevista
dall'art. 16, decreto legislativo n. 503/1992 per i dipendenti civili
dello Stato e degli enti pubblici non economici. 
    3.5. Nella medesima seduta della Commissione, e' stata  disattesa
la  «nota  integrativa»  dell'8   maggio   2013,   ove   si   afferma
l'ammissibilita' della candidatura del prof.  Volpi,  in  conformita'
dell'interpretazione dell'art. 2, comma 11, legge. n.  240/2010  alla
luce  della   dichiarazione   d'illegittimita'   costituzionale   del
successivo art. 25. 
    3.6. Secondo la Commissione centrale elettorale, la situazione in
diritto da considerare per Pammissione del candidato alle elezioni e'
quella esistente al momento della presentazione della  candidatura  e
l'ammissione del prof. Volpi alle  elezioni  presuppone  comunque  la
prognosi sul trattenimento in  servizio  nel  biennio  successivo  al
compimento dell'eta' pensionabile, il cui giudizio e'  di  competenza
dell'amministrazione. 
    4. Ad avviso del  ricorrente,  il  giudizio  dell'amministrazione
sulla  permanenza  in  servizio  oltre  i  limiti  di  eta'  per   il
collocamento a riposo, non puo' comprimere  i  diritti  insiti  nello
status di professore e  ricercatore,  che  rimangono  inalterati  per
l'intera durata del biennio. 
    4.1.  Il  riconoscimento  ai  professori  e  ricercatori,   dalla
sentenza n. 83 del 6  maggio  2013  della  Corte  costituzionale,  di
permanere in servizio un biennio oltre i limiti di eta', implica  che
allo stesso termine sia soggetta la  durata  del  mandato  prima  del
collocamento a riposo cui e' subordinata la  riserva  dell'elettorato
passivo alle cariche accademiche dall'art.  2,  comma  11,  legge  n.
240/2010. 
    4.2.  Non  avendo  il  provvedimento  dell'8  maggio   2013,   di
esclusione dalla competizione elettorale spiegato alcun effetto,  non
essendo stati ancora eletti gli aventi diritto all'elettorato  attivo
per  la  carica  di  rettore,  il  riconoscimento  del  diritto  alla
permanenza in servizio per l'ulteriore biennio restituisce  al  prof.
Volpi l'elettorato passivo perche' assicura  un  numero  di  anni  di
servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della  data  di
collocamento a riposo. 
    4.3. Segue  l'illegittimita'  dell'esclusione  della  candidatura
alle elezioni  del  rettore  dell'ateneo,  secondo  l'interpretazione
dell'art.  2,  comma  11,  legge  n.   240/2010,   costituzionalmente
orientata dall'annullamento dell'art. 25 della stessa legge, ad opera
della sentenza n. 83 del 6 maggio 2013  della  Corte  costituzionale,
cui deve anche conformarsi l'applicazione dell'art. 54, comma 2 dello
Statuto  dell'Universita',  dell'art.  6,  comma  4  del  Regolamento
generale di ateneo e dell'4, comma 1 del  decreto  d'indizione  delle
elezioni. 
    4.4. Secondo la prospettazione dell'Universita', la  restituzione
ai professori e ricercatori della facolta' di permanere  in  servizio
per   l'ulteriore   biennio   non   influisce    sulla    limitazione
dell'elettorato passivo per le cariche accademiche ai soli docenti il
cui servizio copre un periodo almeno pari  alla  durata  del  mandato
data la mancanza del grado di certezza sulla data del collocamento  a
riposo. 
    4.5.  Allo  scadere  del  termine  per  la   proposizione   della
candidatura fissato al 2 maggio 2013, il ricorrente non  era  poi  in
possesso  del   requisito   di   partecipazione   alla   competizione
elettorale, poiche' l'annullamento dell'esclusione dei  professori  e
ricercatori dall'applicazione dell'art. 16,  decreto  legislativo  n.
503/1992 risale al successivo 6 maggio 2013, di  pubblicazione  della
sentenza n. 83 della Corte costituzionale. 
    4.6. Analogamente agli altri  dipendenti  civili  dello  Stato  e
degli enti pubblici, la  permanenza  in  servizio  dei  professori  e
ricercatori non ha piu' carattere di diritto soggettivo ma  e'  stata
affievolita al rango di  «manifestazione  di  disponibilita'  in  tal
senso» sulla quale l'amministrazione ha il dovere di pronunziarsi  in
relazione  all'interesse  di   utilizzare   il   dipendente   secondo
l'esperienza acquista. 
    4.7. In assenza di una pronunzia favorevole sulla sua domanda  di
essere  trattenuto  in  servizio  per  un   biennio   successivo   al
raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo  e  in
assenza di apposita richiesta in tal senso, l'attuale  posizione  del
prof. Volpi  non  gli  consente  di  assicurare  la  copertura  della
funzione per il sessennio di durata della carica, come necessario per
candidarsi a rettore. 
    5. Osserva il Collegio come la retroattivita' della dichiarazione
d'illegittimita' costituzionale  che  rende  inapplicabile  la  norma
annullata  ai  rapporti  non  ancora  esauriti  e  travolge  tutti  i
provvedimenti che su di essa si  basano  non  possa  prescindere,  in
generale, dal contenuto della norma stessa (Corte  cost.,  9  gennaio
1996, n. 3): anche se l'effetto dell'annullamento di  una  disciplina
preclusiva l'eliminazione di un ostacolo e la liberalizzazione  della
fattispecie'prima impedita, non sempre l'espunzione  dall'ordinamento
del paradigma  legislativo  ha  effetti  altrettanto  automatici  sul
provvedimento che ad  esso  si  richiama  (Cons.  St.,  sez.  VI,  15
dicembre 2009, n. 7920). 
    5.1. Per effetto dell'illegittimita' costituzionale,  l'attivita'
che s'ispirava alla disciplina annullata non sempre diviene del tutto
priva di parametro normativo, ma puo' far assumere rilievo, a seconda
dei casi, ad altri schemi legislativi connessi alla norma  dichiarata
incostituzionale. 
    5.2. L'annullamento dell'art. 25, legge n. 240/2010, per mancanza
di ragioni idonee a giustificare l'esclusione  dal  trattenimento  in
servizio  per  la  sola  categoria  dei  professori   e   ricercatori
universitari, restituisce al prof. Volpi la possibilita' di  rimanere
in servizio, attribuita ai pubblici impiegati dall'art. 16, comma  1,
decreto legislativo n. 503/1992, ma non l'elettorato passivo  per  la
candidatura alle elezioni di rettore dell'Universita' di Perugia  nel
sessennio accademico 2013/2014 - 2018/2019, soggetto a  un  paradigma
normativa  diverso,  seppure  dipendente  dall'ulteriore  biennio  di
attivita'. 
    6. L'applicazione  della  sentenza  di  annullamento  a  tutti  i
rapporti d'impiego ancora in corso alla  data  della  sua  emanazione
comporta che la non ammissione della candidatura del prof.  Volpi  da
parte  della  Commissione  centrale  elettorale  non   possa   essere
giustificata   dal   raggiungimento   dell'eta'    pensionabile    ai
settantesimo anno di eta' ma non gli restituisce appieno l'elettorato
passivo, condizionato dall'art.  2,  comma  11,  legge  n.  240/2010,
all'assicurazione di un numero di anni di servizio almeno  pari  alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
    6.1.  L'inopponibilita'  dei  limiti  o  divieti  annullati   per
illegittimita' costituzionale ai rapporti giuridici  in  atto  e  non
ancora esauriti impone che lo scrutino dell'impugnato  verbale  della
Commissione elettorale centrale, laddove afferma che la verifica  dei
presupposti di eleggibilita' «deve comunque essere svolta sulla  base
dei requisiti esistenti alla data di scadenza  per  la  presentazione
delle candidature»,  sia  effettuato  alla  luce  della  sopravvenuta
illegittimita' costituzionale dell'art. 25, della legge  n.  240  del
2010 che aveva escluso  la  possibilita'  dell'ulteriore  biennio  di
servizio per i professori e ricercatori. 
    6.2.  Dall'applicazione  della  sentenza  n.   83   della   Corte
costituzionale anche ai rapporti originati da provvedimenti anteriori
alla sua pubblicazione del 6 maggio 2013 ma  ancora  suscettibili  di
essere regolati in via definitiva, consegue la titolarita' in capo al
prof.  Volpi  del  diritto,  o   quantomeno   dell'aspettativa   alla
permanenza in  servizio  per  il  biennio  necessario  ad  assicurare
l'espletamento  del  mandalo,  non  essendo   piu'   applicabile   ai
professori e ricercatori universitari  l'esclusione  dal  biennio  ex
art. 25, legge n. 240/2010. 
    6.3. Includendo negli anni  di  servizio  il  biennio  successivo
all'eta' pensionabile, il prof. Volpi, essendo nato l'8 luglio  1948,
cessera'  definitivamente  dal  servizio  con   il   compimento   del
settantaduesimo anno di eta' e pertanto al 31 ottobre 2020,  dopo  il
decorso del sessennio accademico 2013/2014 - 2018/2019, di durata del
mandato per la carica di rettore, fissato al 31 ottobre 2019. 
    7. Per cio' che attiene al prolungamento biennale del servizio ai
sensi dell'art. 16, decreto legislativo n. 503/1992, la stessa  Corte
costituzionale, nella sentenza n. 83 del 2013, ne ha  pero'  ribadito
il mutamento in potesta' discrezionale dell'amministrazione,  con  la
modifica dell'art. 72 comma 7, decreto-legge n. 112/2008  che  ne  ha
fatto venire meno la natura di facolta' i  sottoposta  alla  volonta'
del dipendente. 
    7.1. Ricondurre il biennio  di  permanenza  alla  potesta'  della
p.a.,  esercitata  secondo  le  proprie  esigenze   organizzative   e
funzionali e nei limiti della  particolare  esperienza  professionale
del richiedente'in determinati  o  specifici  ambiti  e  in  funzione
dell'efficiente andamento del servizio, comporta  che  l'annullamento
dell'art. 25, legge n. 240/2010 non appare in grado di restituire  al
prof. Volpi l'elettorato passivo nei termini dell'art. 2,  comma  11,
essendo la coincidenza della durata del servizio con  la  durata  del
mandato elettorale  conseguente  alla  manifestazione  di  un  potere
amministrativo, nei cui confronti la disponibilita' al  trattenimento
dell'interessato ha valore di semplice impulso  e  non  piu'  vera  e
propria facolta' che l'interessato esercita nella veste di  esclusivo
titolare. 
    7.2. Nella suesposta considerazione e' ravvisabile  la  rilevanza
della   questione   ai   fini   del   decidere   della   legittimita'
dell'impugnata delibera della Commissione elettorale centrale laddove
afferma  che  l'accoglimento  della  richiesta  del   ricorrente   di
ammissione all'elezione rettorale «presupporrebbe  il  compimento  da
parte  della  Commissione  medesima  di   un   giudizio   prognostico
sull'esito  della  domanda  di  trattenimento  in  servizio  che   il
candidato   presentera'   in   un   momento    futuro,    sostituendo
inammissibilmente   la   propria   valutazione   a   quella    futura
dell'amministrazione». 
    7.3. Dall'esclusione dal servizio utile per l'elettorato  passivo
del periodo massimo del biennio oltre i limiti di eta' entro il quale
«e' in facolta' dei  dipendenti  civili  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici ... di permanere in servizio» ai sensi dell'art.  16,  comma
1, decreto legislativo n. 503/1992, discenderebbe inevitabilmente  (e
automaticamente)  il  rigetto  della  domanda  di  ammissione   della
candidatura. 
    8.   Appare,   invero,   al    Collegio    come    la    facolta'
all'amministrazione di accogliere o meno la richiesta del dipendente,
in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo  i
criteri  nella  norma  medesima  indicati,  sia  pure   destinata   a
bilanciare (secondo la sentenza n. 83  del  2013)  la  permanenza  in
servizio per l'ulteriore biennio dell'art. 16, decreto legislativo n.
503/1992,  non  possa  comprimere  il  diritto   dei   professori   e
ricercatori di concorrere alle cariche 
    rappresentative all'interno dell'universita', specie se, come nel
caso del prof. Volpi, non  sia  stata  ancora  raggiunta  l'eta'  per
presentare  la  disponibilita'  al   trattenimento,   stabilita   dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il collocamento a riposo. 
    8.1. Alla data del 2 maggio 2013 di scadenza del termine  per  la
proposizione della candidatura, il  prof.  Volpi,  essendo  nato  l'8
luglio 1948, non era ancora entrato nel  sessantacinquesimo  anno  di
eta': non  aveva  percio'  maturato  il  termine  per  dichiarare  la
disponibilita'  ad  essere   trattenuto   in   servizio,   decorrente
quantomeno dall'8 luglio  2016,  di  compimento  del  sessantottesimo
anno. 
    8.2.  D'altra  parte,  l'eventuale  conseguimento  della   carica
elettiva connessa all'esito favorevole  dello  scrutinio  elettorale,
integra  di  per  se'  il  positivo  contributo  per  la  particolare
esperienza  professionale  acquisita  in  determinati.  o   specifici
settori  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei   servizi,
riconducibile al buon andamento  richiesto  per  il  mantenimento  in
servizio secondo lo schema del citato art. 97 Cost. 
    8.3. L'esercizio, da patte del rettore  (ai  sensi  dell'art.  10
dello Statuto),  delle  funzioni  d'indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento  delle  attivita'  scientifica  e   didattiche   e   di
responsabile del perseguimento delle finalita'  dell'ateneo,  secondo
criteri di  qualita'  e  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,
efficienza,  trasparenza  e  promozione  del  merito,  comporta   che
l'eletto. a  tale  carica  esprima  gli  stessi  presupposti  cui  e'
subordinato il giudizio di permanenza nel servizio secondo l'art. 16,
decreto legislativo n. 503/1992. 
    8.4. Per questa ragione, la posizione di mero interesse  tutelato
alla  permanenza  in   servizio   dei   professori   e   ricercatori,
assoggettata alle  esigenze  dell'universita',  da  valutare  (giusta
l'art. 16, comma 1, II  periodo,  decreto  legislativo  n.  503/1992,
nella modifica dell'art. 72,  comma  7,  decreto-legge  n.  112/2008)
secondo  l'esperienza  professionale  acquisita  in   determinati   o
specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»
si  pone  in  aperto  contrasto  con   la   posizione   di   titolare
dell'elettorato passivo alla carica di rettore,  di  vero  e  proprio
diritto non suscettibile di essere compresso dalla potesta' esclusiva
dell'amministrazione di stabilire se trattenere o no in  servizio  il
dipendente e, conseguentemente, di escludere il biennio  di  servizio
restituito ai professori e ricercatori universitari dalla sentenza n.
83 del 2013  dal  periodo  di  espletamento  del  mandato  elettorale
richiesto dall'art. 2, comma 11, legge n. 240/2010 per presentare  la
candidatura. 
    8.5. Una volta espunto dal sistema l'art. 25 della legge  n.  240
del 2010, l'aspettativa giuridicamente consolidata alla permanenza in
servizio per il biennio successivo al raggiungimento  dei  limiti  di
eta' per il collocamento a riposo, comporta che degli stessi anni  di
servizio debba essere tenuto conto per determinare il numero di anni,
almeno pari alla durata del mandato prima della data di  collocamento
a riposo, da assicurare, da docenti e ricercatori,  per  l'elettorato
passivo alle cariche accademiche ai  sensi  dell'art.  2,  comma  11,
della legge n. 240 del 2010. 
    9. L'applicazione testuale della norma,  che  nulla  dispone  sul
diritto a concorrere alla carica di rettore  per  i  docenti  la  cui
durata del mandato ecceda la data di  collocamento  a  riposo  e  sia
condizionata alla permanenza in servizio per l'ulteriore biennio,  si
palesa  non  solo  irragionevole  rispetto  all'annullamento,  per  i
professori e ricercatori, del divieto'di permanenza di servizio (art.
3, Cost.) ma anche lesiva dell'autonomia delle universita' (art.  33,
comma 6, Cost.) perche' non permette di devolvere al corpo elettorale
la candidatura di una parte degli aventi diritto che sono in grado di
assolvere ai compiti connessi alla carica di  rettore,  ad  onta  del
principio di buon  andamento  dell'azione  amministrativa  (art.  97,
Cast.). 
    9.1. Per i docenti che, come il ricorrente,  non  abbiano  ancora
raggiunto   l'eta'   minima   per   presentare   all'universita'   di
appartenenza la disponibilita' al trattenimento (ex art. 16, comma 1,
III periodo, decreto legislativo n. 503/1992, mod. art. 72, comma  7,
decreto-legge n. 112/2008), configura una  inaccettabile  limitazione
del loro status  la  non  ammissione  alla  competizione  elettorale,
nonostante la possibilita' di completare il periodo  di  assolvimento
della carica  nel  biennio  successivo  al  raggiungimento  dell'eta'
pensionabile. 
    9.2. In relazione ai suindicati parametri  di  costituzionalita',
si impone il vaglio di legittimita'  dell'art.  2,  comma  11,  della
legge n. 240 del  2010,  nella  parte  in  cui  riserva  l'elettorato
passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un
periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato  prima  della
data di collocamento  a  riposo,  senza  comprendere  il  biennio  di
permanenza  in  servizio  successivo  al   raggiungimento   dell'eta'
pensionabile. 
    10. Per quanto esposto, appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 11 della legge n. 240 del 2010, in relazione agli  articoli  3,
33 e 97 della Costituzione. 
    10.1.  Gli  atti  del   presente   giudizio   che   deve   essere
conseguentemente sospeso e  sulla  cui  domanda  cautelare  e'  stato
provveduto con separata  ordinanza  emessa  in  data  odierna,  vanno
trasmessi alla Corte costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti l'art. 134, Cost., l'art. 1, legge cost. n. 1/1948 e l'art.
23, legge cost. n. 87/1953, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 11 della legge n. 240 del 2010, in relazione agli  articoli  3,
33 e 97 della Costituzione. 
    Sospende il giudizio. 
    Ordina che a cura della segreteria del  Tribunale  amministrativo
regionale dell'Umbria la presente ordinanza sia notificata alle parti
in  causa  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento. 
    Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla  Corte  costituzionale
insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle  notificazioni
e delle comunicazioni prescritte. 
 
    Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio  del  giorno  3
luglio 2013. 
 
                  Il Presidente estensore: Lamberti