N. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 2013

Ordinanza del 15 ottobre 2013  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da  regione  Campania  ed
altri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri. 
 
Ambiente  (Tutela  dell')  -  Emergenza   rifiuti   in   Campania   -
  Termovalorizzatore di Acerra - Previsione che, tenuto  conto  della
  deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio  2012,
  ai sensi dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5/2012,  convertito  in
  legge n. 35/2012, concernente  il  trasferimento  dell'impianto  di
  termovalorizzazione di Acerra  alla  Regione  Campania  le  risorse
  necessarie per l'acquisto del  prodotto  termovalorizzato,  pari  a
  euro 355.550.240,84, sono  trasferite  direttamente  alla  societa'
  creditrice gia' proprietaria dell'impianto, a  saldo  di  ogni  sua
  pretesa, da parte del competente Dipartimento del  Ministero  dello
  sviluppo economico -  Lesione  del  principio  di  uguaglianza  per
  disparita'  di  trattamenti  tra  chi  e'  leso  da   provvedimenti
  amministrativi e puo' chiederne  l'annullamento  al  giudice  e  la
  ricorrente Regione Campania a cui viene  negato  tale  diritto  nel
  giudizio  principale  -Violazione  della  autonomia  legislativa  e
  finanziaria regionale per il trasferimento unilaterale alla Regione
  Campania della proprieta' del termovalorizzatore in questione senza
  preventiva intesa con la Regione stessa - Violazione del  principio
  di leale collaborazione - Violazione del diritto  di  azione  e  di
  difesa  in  giudizio  -  Lesione  del  principio  della  tipicita',
  stabilita con legge,  dei  modi  di  acquisto  della  proprieta'  -
  Lesione del principio di tutela giurisdizionale. 
- Decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni,
  nella legge 12 luglio 2012, n. 100, art. 3, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, 113, commi
  primo e secondo, 117, 119 e 120. 
(GU n.51 del 18-12-2013 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto  con
il ricorso 2604/12, integrato  da  motivi  aggiunti,  proposto  dalla
Regione Campania, in persona del presidente pro tempore della  giunta
regionale, rappresentata e difesa dagli avv.  ti  D'Elia,  Paolino  e
Caravita di Toritto, con domicilio eletto, in Roma, via Poli, 29; 
    Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in  persona  del
presidente  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa   dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria per legge; 
    Nei  confronti  di   Fibe   S.p.A.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Magri,  e
Carbone, con domicilio eletto presso il secondo in  Roma,  via  degli
Scipioni, 288; 
    A2A S.p.A. e Partenope Ambiente S.p.A., in persona dei rispettivi
legali rappresentanti pro tempore, assistite e difese dagli avv. S. e
L. Tozzi, V. e A. Salvadori, con domicilio eletto in  Roma,  via  del
Gesu', 62, presso lo studio dell'avv. L. Visone; 
    E con  l'intervento  di  ad  adiuvandum  dei  sindacati  C.G.I.L.
Campania, U.S.R. C.I.S.L. Campania, U.G.L. Campania, U.I.L. Campania,
in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro   tempore,
assistiti e difesi dall'avv. A. Palma, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via  E.  Q.  Visconti,  99;  Campania  Sindacato,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio  eletto
presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99; 
    Per l'annullamento: 
        1. Quanto al ricorso principale, 
          a) del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 16 febbraio 2012,  mediante  il  quale  e'  stato  deliberato  il
trasferimento   alla   regione   Campania   della   proprieta'    del
termovalorizzatore sito in comune di Acerra per il prezzo complessivo
di € 355.550.240,84; 
          b) della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione  civile  prot.  n.  cg/0013217  del  20
febbraio 2012; 
          c)   di   ogni   altro   atto   presupposto,   connesso   e
consequenziale; 
        2. Quanto ai primi motivi aggiunti, depositati  il  5  giugno
2012, 
          d) del decreto  24  maggio  2012,  n.  8/12  del  direttore
generale del Ministero dello sviluppo economico; 
          e) della nota 25 maggio 2012, n.  0006876-U  del  Ministero
dello sviluppo economico; 
          f)   di   ogni   altro   atto   presupposto,   connesso   e
consequenziale; 
        3. Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il giorno 11
luglio 2012, 
          g) dell'atto repertorio  29  giugno  2012,  n.  3130  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile, e dei suoi allegati A/B/C/D, con il quale e'  stata  disposta
la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore in comune di
Acerra e del relativo compendio immobiliare; 
          h)   di   ogni   altro   atto   presupposto,   connesso   e
consequenziale, inclusi i provvedimenti impugnati con i primi  motivi
aggiunti. 
        Quanto ai terzi motivi aggiunti,  depositati  il  31  ottobre
2012: 
          i) della nota 16  luglio  2012,  n.  DPC/CD/0000187,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della  protezione
civile; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di Fibe S.p.A. di Partenope Ambiente S.p.A. e
di A2A S.p.A.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons.
avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori  come  specificato
nel verbale; 
    1.1. Nel 2000 F.I.B.E. S.p.A., appartenente al gruppo  Impregilo,
ottenne dalla Presidenza del Consiglio, tra l'altro, l'appalto per la
costruzione      nel      comune      di      Acerra      di       un
inceneritore-termovalorizzatore di rifiuti, che venne inaugurato solo
nel 2009, ed entro' in attivita' qualche tempo dopo. 
    1.2. I rifiuti urbani del territorio sono da  allora  concentrati
negli stabilimenti di tritovagliatura e  imballaggio  dei  rifiuti  -
S.T.I.R. (quello d'immediato riferimento per  Acerra  e'  nel  vicino
comune di  Caivano),  in  cui  sono  trattati  e  poi  trasferiti  al
termovalorizzatore, dove vengono distrutti. 
    Il calore prodotto  e'  utilizzato  per  ottenere  vapore  e,  da
questo, energia elettrica: tutte le fasi dal ricevimento dei  rifiuti
trattati, fino allo smaltimento delle ceneri, sono svolte dal gestore
dell'impianto, attualmente Partenope Ambiente S.p.A. (controllata  di
A2A S.p.A.), del tutto distinto dalla proprieta', intorno alla  quale
verte la presente controversia. 
    2.1.  Il  d.l.  30  dicembre  2009,  n.   195,   convertito   con
modificazioni nella l. 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 7,  I  e  II
comma, dispose che, entro il 31  dicembre  2011,  la  proprieta'  del
termovalorizzatore  di  Acerra  -  che  in  quel  momento   era   del
costruttore  -  fosse  trasferita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri "alla Regione Campania, previa intesa  con  la
Regione stessa, ovvero alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Dipartimento della  protezione  civile  o  a  soggetto  privato":  il
termine fu in seguito posposto dapprima al 31 gennaio  2012  (art.  5
del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in  legge  24  febbraio
2012, n. 14) e quindi al 30 giugno dello stesso anno, ex art.  1-bis,
IV comma, l. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del d.l. 25 gennaio
2012, n. 2. 
    2.2. In pendenza di quest'ultima proroga, l'art. 61,  III  comma,
del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, stabili'  che  "Fatta  salva  la  competenza
legislativa   esclusiva   delle   Regioni,   in   caso   di   mancato
raggiungimento dell'intesa richiesta  con  una  o  piu'  Regioni  per
l'adozione di  un  atto  amministrativo  da  parte  dello  Stato,  il
Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela  della
sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni  culturali,  ovvero
per  evitare  un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel  rispetto  del
principio di leale collaborazione,  deliberare  motivatamente  l'atto
medesimo,  anche  senza  l'assenso  delle  Regioni  interessate,  nei
sessanta giorni successivi alla  scadenza  del  termine  per  la  sua
adozione  da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel  medesimo
termine e' comunque raggiunta l'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri
delibera l'atto motivando  con  esclusivo  riguardo  alla  permanenza
dell'interesse pubblico". 
    2.3. Tale disposizione, conviene gia'  rilevarlo,  e'  stata  poi
dichiarata costituzionalmente illegittima, dalla Corte, con  sentenza
11-15 marzo 2013, n. 39. Dopo, quindi, che di essa si era avvalso  il
Presidente del Consiglio: il quale, con proprio decreto  16  febbraio
2012 - previa deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  adottata
nella riunione del 14 febbraio - aveva disposto il trasferimento alla
Regione  Campania,  appunto  senza  il  consenso  di  questa,   della
proprieta' del  termovalorizzatore,  per  il  prezzo  complessivo  di
€ 355.550.240,84: l'art. 1, I comma, stabili' che "la proprieta'  del
termovalorizzatore sito in localita' Pantano, nel comune di Acerra, e
del relativo  compendio  immobiliare  e'  trasferita  dalla  societa'
proprietaria dell'impianto alla Regione Campania". 
    2.4.1. Pochi giorni dopo, poi, l'art. 12, VIII comma, del d.l.  2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in 1. 26 aprile 2012,
n. 44, dispose che la Regione Campania era "autorizzata ad utilizzare
le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al
Programma attuativo regionale, per l'acquisto del  termovalorizzatore
di Acerra ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  30  didembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26.  Le  risorse  necessarie,  pari  a  euro  355.550.240,84
vengono trasferite alla stessa Regione". 
    2.4.2. Seguivano una serie di altri commi, introdotti in fase  di
conversione, e sempre riferiti alla cessione del  termovalorizzatore,
e, in particolare, l'undicesimo, il quale aggiungeva all'articolo 32,
IV comma, della l. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si  dira'  oltre,
la nuova  voce  "n-ter',  costituita  dalle  spese  "sostenute  dalla
regione  Campania  per  il  termovalorizzatore  di   Acerra   e   per
l'attuazione del ciclo integrato  dei  rifiuti  e  della  depurazione
delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate  riscosse  dalla
Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla  quota
spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla  vendita  di
energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia'
finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di  cui  all'articolo
7, comma 6,  dello  stesso  decreto-legge,  destinate  alla  medesima
Regione quale contributo dello Stato". 
    2.4.3. Invero il  citato  art.  32  e'  intitolato  al  patto  di
stabilita' interno delle regioni, e determina, per ciascuna di  esse,
e per gli anni dal 2012, la soglia massima del complesso delle  spese
finali in termini di competenza (II comma) e di cassa (III comma). 
    Il IV comma, cui si e' gia'  accennato,  stabilisce  poi  che  il
complesso delle spese finali, di cui ai commi 2 e 3,  e'  costituito,
sia in termini di competenza sia in termini  di  cassa,  dalla  somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti  dal  consuntivo.
Aggiunge tuttavia anche un elenco di  voci  escluse  da  tale  somma,
facendolo precedere dalla locuzione "al netto", per cui se  ne  parla
come di spese "nettizzate":  tra  queste,  secondo  l'interpretazione
regionale, gli oltre 355 milioni di euro del prezzo da pagare per  il
termovalorizzatore, che non dovrebbero percio' gravare in alcun  modo
sul bilancio regionale. 
    2.5.1. Intanto, la Regione aveva impugnato  il  d.P.C.M.  del  16
febbraio con un ricorso depositato il seguente 4  aprile,  e  qui  in
esame, ed aveva altresi' proposto un conflitto  di  attribuzione  nei
confronti  dello  Stato  (G.U.  16  maggio  2012,  n.  20)   per   il
trasferimento unilaterale dell'impianto (per quanto consta, lo stesso
non e' stato ancora esaminato dalla Corte). 
    2.5.2.  Comunque,  la  stessa  Regione  aveva  poi  accettato  il
trasferimento   del   termovalorizzatore,   sul   presupposto   della
"nettizzazione" della relativa spesa,  secondo  la  disciplina  prima
esposta, e con la d.g.r. 15 maggio 2012, n. 240, aveva deliberato  di
provvedere al pagamento della somma complessiva di € 355.550.240,84 -
di cui alla 1. 44/12 - a favore di  F.I.B.E.  S.p.A.,  e  cio'  senza
pregiudizio per i limiti di spesa  fissati,  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno per la Regione Campania. 
    2.5.3. Peraltro, le condizioni per una sostanziale  conciliazione
(ovvero per una acquiescenza, con la conseguente improcedibilita' del
ricorso) vennero presto a mancare con l'art. 3, IV comma, del d.l. 15
maggio 2012, n. 59. Questo, infatti: 
        a) richiamava il d.P.C.M. 16 febbraio 2012, di  trasferimento
alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra,
e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012"; 
        b) disponeva che, pertanto, "le  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo  e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma   attuativo
regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore,
pari  a  355.550.240,84,  di  cui  all'articolo  12,  comma  8,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  vengono  trasferite  direttamente
alla  societa'  creditrice   gia'   proprietaria   dell'impianto   di
termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da  parte
del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico"; 
        c) stabiliva che  a  cio'  corrispondeva  la  "riduzione  dei
limiti  di  spesa  di  cui  al  patto  di  stabilita'  della  regione
Campania", in apparente contrasto con la nettizzazione stabilita  con
la 1. 44/12 (sopra, sub 2.4.1.). 
    2.5.4. La Regione impugno' allora, con i primi  motivi  aggiunti,
depositati il 5 giugno 2012, il decreto 24 maggio 2012, n.  8/12  del
direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, e la  nota
25 maggio 2012, n. 0006876-U dello stesso Ministero; e,  in  seguito,
mediante con i secondi motivi aggiunti, l'atto repertorio  29  giugno
2012, n. 3130, con cui la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione  civile,  disponeva  la  consegna  alla
Regione Campania del  termovalorizzatore  e  del  relativo  compendio
immobiliare. 
    2.5.5. Il d.l. 59/12 era poi convertito con  modificazioni  dalla
1. 12 luglio 2012, n. 100. 
    Il testo dell'art. 3, IV  comma,  era  confermato  nei  ricordati
punti a) e b), mentre scompariva il  punto  c),  sostituito  ora  dal
comma 4-bis, nel quale si disponeva che i limiti di spesa di  cui  al
patto di stabilita' interno per la regione Campania  erano  "ridotti,
per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012", e, dunque,
non piu' per l'intero importo, come stabilito all'inizio. 
    2.5.6.  La  modificazione  non  soddisfece  la  Regione,  poiche'
l'importo  stabilito  per  il  passaggio  di  proprieta'  era  ancora
calcolato, sia pure in parte, sui fondi, stanziati e da  stanziare  a
favore della Regione stessa, e che la Regione  stessa  dichiarava  di
aver gia' altrimenti destinato. 
    2.5.7. L'Ente presento'  con  i  secondi  motivi  aggiunti  anche
un'istanza cautelare: senza diffondersi su  una  vicenda  processuale
ormai superata, bastera' dire  che  la  Sezione  ritenne  appropriato
graduare nell'arco di  qualche  tempo  il  passaggio  delle  funzioni
inerenti alla proprieta' (fermo che la gestione effettiva era  sempre
svolta da Partenope Ambiente S.p.A.), e  cio'  fino  al  30  novembre
2013, quando tutti gli atti impugnati riacquistarono piena  efficacia
(cosi' l'ordinanza cautelare 18 ottobre 2012, n. 3729). 
    2.6.1. Intanto, la Regione  aveva  introdotto  un  altro  profilo
contenzioso. 
    Il 7 luglio 2012 essa aveva  richiesto  al  Dipartimento  per  la
protezione civile il versamento della somma di 25  milioni  di  euro,
che lo Stato, per realizzare il termovalorizzatore di  Acerra,  aveva
trasferito, con l'ordinanza del Dipartimento della protezione  civile
30 gennaio 2008, n.  3653,  su  apposita  contabilita'  intestata  al
commissariato delegato, distogliendola dalle risorse  assegnate  alla
Regione Campania a carico del fondo aree sottoutilizzate (F.A.S.). 
    2.6.2, La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  Dipartimento
della protezione civile, aveva replicato con la nota 16 luglio  2012,
n. DPC/CD/0000187, in cui aveva negato  l'assegnazione  della  somma,
obiettando che essa era  da  intendersi  ricompresa  nell'ambito  del
maggior  importo  di   € 89.770.401,45   oggetto   di   anticipazione
contabile, da parte dello stesso dipartimento, per  il  completamento
del termovalorizzatore "e di cui  si  e'  tenuto  conto  in  sede  di
accordo   transattivo   che   ha   determinato   il   prezzo   finale
dell'impianto": in  realta',  il  prezzo  di  cessione  a  suo  tempo
concordato con la FIBE sarebbe ammontato a € 445.320.642,29  con  cui
era stata compensata la ripetuta somma di € 89.770.401,45,  giungendo
cosi' all'importo finale indicato nella ripetuta l. 100/12. 
    2.6.3. La Regione ha impugnato con i  terzi  motivi  aggiunti  la
risposta della Presidenza - ma in realta' questo nuovo ricorso ha  un
contenuto accertativo, e presuppone  la  giurisdizione  esclusiva  di
questo T.A.R. - e ne ha chiesto la sospensione cautelare. 
    Con ordinanza collegiale 9923/12 la Sezione -  rilevato  come  la
Regione  avesse  contestato,  tra  l'altro,   che   nell'importo   di
€ 89.770.401,45 fosse incluso quello di € 25.000.000,00 - invitava la
Presidenza del Consiglio a depositare; entro il 31 dicembre 2012, una
nuova memoria, corredata  dai  pertinenti  atti,  da  cui  risultasse
analiticamente comprovata  sia  la  misura  complessiva  dell'importo
detratto  a  titolo   di   anticipazioni   (€   89.770.401,45),   sia
l'inclusione in questa della ripetuta somma di € 25.000.000,00. 
    La richiesta non era osservata - non senza  effetti  ex  art.  64
c.p.a. e  116  c.p.c.  -  ma,  alla  seguente  udienza  camerale,  la
richiesta cautelare veniva rinunciata. 
    2.7.1. Intanto, come gia' accennato, la Corte costituzionale  con
la   sentenza   11-15   marzo   2013,   n.   39,   aveva   dichiarato
incostituzionale dall'art. 61, III comma, del d.l. 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 1. 4 aprile 2012,  n.  35:
la disposizione e' stata  ritenuta  viziata  in  quanto  l'assunzione
unilaterale dell'atto non puo' essere prevista come "mera conseguenza
automatica del mancato raggiungimento  dell'intesa",  con  sacrificio
della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla  Regione
e violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione. 
    2.7.2. Si tratta, per vero, della  disposizione  su  cui  si  era
fondato il  d.P.C.M,  16  febbraio  2012,  il  quale,  a  sua  volta,
costituisce l'atto fondamentale dell'intera vertenza in esame. 
    Questa, infatti,  pur  nella  complessita'  indotta  anche  dalla
convulsa successione di norme, prima compendiata, ha almeno due punti
fermi, e cioe' che il termovalorizzatore di Acerra e' attualmente  di
proprieta' della  Regione  Campania,  e  cio'  per  effetto  di  quel
decreto; e che la Regione non accetta tale situazione, almeno  se  il
corrispettivo per l'acquisto dell'opera influisce sui  propri  limiti
di spesa. 
    2.7.3. Ora,  e'  evidente  che,  dopo  la  sentenza  della  Corte
costituzionale, il potere  esercitato  per  emanare  il  d.P.C.M.  16
febbraio 2012 non ha piu' il suo dichiarato fondamento normativo,  ma
cio'  non  comporta  una  lineare  definizione  della   controversia,
anzitutto perche' non e' dato individuare, nel ricorso  introduttivo,
una    censura    d'invalidita'    derivata    del    decreto     per
incostituzionalita' dell'art. 61  -  sia  pure  all'epoca  ancora  da
accertare. 
    Ora, in materia, la giurisprudenza si  presenta  divisa  tra  chi
sostiene, da una  parte,  che  il  giudice  deve  comunque  applicare
d'ufficio, nei giudizi pendenti, "le pronunce di  annullamento  della
Corte costituzionale, con  conseguente  possibilita'  di  superare  i
limiti  che  derivano  dalla  struttura  impugnatoria  del   processo
amministrativo e dalla correlata specificita'  dei  motivi"  (C.d.S.,
IV, 18 giugno 2009, n. 3997); e, dall'altra, chi sottolinea come  "In
assenza di uno  specifico  motivo  di  ricorso  riferito  alla  legge
incostituzionale, non assume rilievo  il  principio  secondo  cui  il
giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti,  le  pronunce
di annullamento della Corte  costituzionale"  (C.d.S.,  V,  5  maggio
2008, n. 1986). 
    2.8.1. Tuttavia, al Collegio si pone, ancor prima una diversa  ed
assorbente questione, e cioe' se lo stesso d.P.C.M. 16 febbraio  2012
esista tuttora in quanto tale: e la risposta e' negativa. 
    2.8.2. Invero, l'art. 3, IV comma, del ripetuto d.l.  59/12,  nel
testo  convertito  in  l.  100/12,   gia'   prima   citato,   dispone
testualmente che "Tenuto conto della deliberazione del Consiglio  dei
Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata  nella  riunione  del  14
febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del  decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei  conti  in  data  23
marzo   2012,   concernente   il   trasferimento   dell'impianto   di
termovalorizzazione  di  Acerra  alla   regione   Campania,   e   del
conseguente decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  n.
17226 in data 14 marzo 2012,  recante  variazione  del  bilancio,  le
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al
Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto
termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di  cui  all'articolo
12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.  44,  sono  trasferite
direttamente alla societa' creditrice gia' proprietaria dell'impianto
di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di  ogni  sua  pretesa,  da
parte  del  competente  Dipartimento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.  In  considerazione  del  fatto  che  il  trasferimento e'
effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso,  ai  fini
fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma  10  dell'articolo  12
del  predetto  decreto-legge  n.  16  del   2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni  garanzia
prevista dal codice civile in favore della regione  Campania  che  ha
acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis". 
    2.8.3. Orbene, in disparte  la  censurabile  tecnica  redazionale
della disposizione, anche per i molti rinvii che essa contiene,  pare
evidente al Collegio che il suo precetto  principale  sia  costituito
dall'ordine di pagamento diretto alla societa' creditrice, a saldo di
ogni sua pretesa, della somma di € 355.550.240,84,  per  conto  della
Regione Campania. 2.8.4. Peraltro, tale pagamento, con le sue  regole
peculiari, e' l'effetto del trasferimento del termovalorizzatore alla
stessa Regione, trasferimento che ne e' appunto causa  e  presupposto
necessario; ovvero, in altre parole, il  precetto  conferma  ("tenuto
conto") che il decreto ha determinato  tale  trasferimento  e  ne  fa
cosi' proprio il contenuto, in tal modo legificandolo, giacche'  solo
il passaggio di  proprieta'  giustifica  sia  il  pagamento,  sia  le
ulteriori  disposizioni  che  la  norma  contiene  e   che   comunque
presuppongono tale trasferimento di proprieta'. 
    2.8.5. Si osservi altresi', a contrario, che se il d.P.C.M, fosse
ancora il titolo, in forza del quale e' intervenuto il trasferimento,
il suo annullamento da parte del giudice amministrativo priverebbe il
pagamento della sua causa, e in tal modo una sentenza  interferirebbe
direttamente sull'operativita', o almeno sulla funzione, della  legge
provvedimento in questione, violando il principio di separazione  tra
poteri dello Stato. 
    3.1.1. Si deve dunque concludere che il contenuto del d.P.C.M. 16
febbraio 2012 ha attualmente forza di legge: e, a  questo  punto,  le
censure proposte avverso lo stesso decreto, si dovrebbero considerare
improcedibili. 
    3.1.2. Invero, la sopravvenienza di  una  "legge  provvedimento",
ossia di un atto formalmente legislativo che tiene,  tuttavia,  luogo
di provvedimenti amministrativi, in quanto  dispone  in  concreto  su
casi   e   rapporti   specifici,   dovrebbe   determinare    ex    se
"l'improcedibilita' del ricorso  proposto  contro  l'originario  atto
amministrativo, in quanto il  sindacato  del  giudice  amministrativo
incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione  del
provvedimento amministrativo" (cosi' C.d.S., IV,  9  marzo  2012,  n.
1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727). 
    3.2.1. In tal caso, comunque, "i diritti di difesa  del  soggetto
leso non vengono ablati,  ma  si  trasferiscono  dalla  giurisdizione
amministrativa alla giustizia  costituzionale",  e  ne  consegue  "la
valorizzazione  della  pregnanza  del  sindacato  costituzionale   di
ragionevolezza della legge", riconoscendo cosi' al privato,  mediante
la rimessione della questione alla  Consulta  da  parte  del  giudice
amministrativo, "una forma di protezione ed  un'occasione  di  difesa
pari a  quella  offerta  dal  sindacato  giurisdizionale  degli  atti
amministrativi" (ibidem). 
    3.2.2. Questo, comunque, sul presupposto che siano "espressamente
e puntualmente impugnati innanzi al giudice amministrativo  gli  atti
di ulteriore esecuzione della legge-provvedimento stessa,  posto  che
solo in tal modo puo' estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della
L. 11 marzo 1953, n. 87  sia  il  giudizio  di  rilevanza  e  di  non
manifesta infondatezza della questione da parte del  giudice  a  quo,
sia il necessario  seguito  del  giudizio  presso  quest'ultimo  dopo
l'esito dell'incidente di costituzionalita' con  l'eventualita',  nel
caso  di   pronuncia   caducatoria   della legge-provvedimento, anche
dell'annullamento da parte del giudice amministrativo degli anzidetti
atti applicativi innanzi a lui impugnati" (ibidem). 
    3.2.3.  Ebbene,  nella  fattispecie  tali   atti   successivi   e
conseguenti sono stati qui impugnati con i  primi  e  secondi  motivi
aggiunti, e riguardano la fase di  consegna  del  termovalorizzatore:
fase  la  cui  legittimita'  evidentemente  presuppone   quella   del
trasferimento della proprieta' e del relativo pagamento. 
    3.2.4. E' cioe' evidente come la pronuncia  d'incostituzionalita'
dell'art. 3, IV comma,  del  ripetuto  d.1.  59/12  comporterebbe  il
ripristino della situazione  anteriore  al  passaggio  di  proprieta'
dell'impianto, facendo venire meno gli  atti  susseguenti,  che  tale
trasferimento presuppongono, e consentirebbe senz'altro  al  Collegio
di  annullarli  per  invalidita'  derivata  dall'illegittimita'   del
trasferimento. 
    33.1.  Stabilita  cosi'  la  rilevanza  di  tale   questione   di
costituzionalita',   ne   sussiste   altresi'   la   non    manifesta
infondatezza. 
    3.3.2. Invero, ritiene il Collegio  che  la  previsione,  per  la
parte  in  cui  dispone  il  trasferimento   della   proprieta'   del
termovalorizzatore  di  Acerra  senza  il  consenso   della   Regione
Campania, contrasti tanto con l'art.  117  Cost.,  che  determina  le
rispettive competenze legislative statali e regionali, nonche' con il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art.
120 Cost., e, ancora, con l'autonomia finanziaria regionale,  di  cui
all'art. 119 Cost. 
    3.3.3.  Invero,  non  pare  dubbio  che  l'art.  3,   IV   comma,
costituisca  un'applicazione  particolare  di  quanto  disposto,   in
termini generali, dall'art. 61, III comma, del d.l. n.  5  del  2012,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, I comma, della  legge  n.
35 del 2012: disposizione, quest'ultima, come gia' detto,  dichiarata
incostituzionale dalla Corte con sentenza 39/13, le cui motivazioni -
che qui s'intendono richiamate - possono,  almeno  in  parte,  essere
estese alla disposizione in esame. 
    3.3.4. Questa, invero, imponendo senz'altro alla Regione Campania
di acquisire la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra, ha eluso
l'obbligo per lo Stato di ricercare con  la  Regione  un'intesa  come
strumento effettivo ed imprescindibile di  codecisione,  in  tutti  i
casi nei quali il sistema costituzionale non attribuisce  allo  Stato
una  potesta'  sostitutiva  esclusiva   dell'ente   Regione,   e   la
fattispecie de qua  non  vi  rientra  certamente,  in  rapporto  alla
previsione di cui all'art. 120 Cost. 
    3.3.5. E' poi evidente che la disposizione non  opera  in  alcuna
delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale,  ex  art.
117 Cost., III e IV comma, Cost. 
    All'opposto,  interferisce  con  l'autonomia  finanziaria   della
Regione, in violazione dell'art. 119 Cost.  attribuendole,  senza  il
consenso di questa, la proprieta' di un bene, con gli oneri attuali e
futuri, che ne derivano: e la modalita' coattiva di  acquisto  appare
ancora in conflitto con lo stesso art.  42  Cost.  che  assegna  alla
legge di stabilire modi tipici  di  acquisto  di  proprieta',  e  con
l'essenza stessa di quest'ultimo istituto, che' la singola proprieta'
(altro e' per categorie di beni) puo' essere bensi'  espropriata,  ma
non ne puo' essere imposto l'acquisto con un atto autoritativo, quale
sia la forza o il valore di questo. 
    4.1. Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse di dover respingere la
precedente  questione  di  costituzionalita',  il  Collegio   ritiene
doveroso censurare, in subordine, l'art. 3, IV  comma,  del  ripetuto
d.1. 59/12, nel testo convertito in l. 100/12, sotto  altri  distinti
profili. 
    4.2.  Invero,  con  l'approvazione   della   norma   citata,   la
legificazione, il d.P.C.M. 16 febbraio 2012  e'  stato  sottratto  al
controllo  giurisdizionale  quando  era  gia'  oggetto  del  presente
giudizio:  e,  in  tal  modo,  si  e'  limitata  la  possibilita'  di
annullamento di atti lesivi della sfera giuridica della ricorrente. 
    4.3. La non manifesta infondatezza della  questione  pare  allora
evidente: attraverso la legificazione, si e' intanto  realizzata,  in
violazione dell'art. 3, I comma, Cost., una disparita' di trattamento
tra chi e' generalmente inciso  da  provvedimenti  amministrativi,  e
puo' chiederne l'annullamento al giudice, e la ricorrente, cui  tanto
viene negato. 
    Inoltre, e' stato ridotto  alla  Regione  stessa,  in  violazione
dell'art. 24, I comma,  Cost.,  l'ambito  di  tutela  giurisdizionale
delle sue posizioni d'interesse legittimo, giacche' quelle  correlate
agli atti legificati le sono state cosi' confiscate. 
    E' stata infine negata  tutela  giurisdizionale  per  determinati
atti amministrativi, in contrasto con l'art. 113, I e II comma, Cost. 
    4.4. Per quanto concerne invece la rilevanza  di  tale  questione
subordinata, e' evidente che, dopo l'annullamento della  disposizione
de qua, il ripetuto d.P.C.M. riacquisterebbe natura oggettivamente  e
soggettivamente amministrativa; e cio' consentirebbe a questo giudice
di sindacarne direttamente la  legittimita'  e,  cosi',  anche  degli
ulteriori  atti  successivi,  qui  impugnati  anche  per  invalidita'
derivata: e la tutela giurisdizionale costituisce un interesse ex se,
costituzionalmente  tutelabile   a   prescindere   dall'esito   della
controversia. 
    5. Il giudizio va pertanto  sospeso  sino  alla  pronuncia  della
Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalita' sollevate. 
    Spese al definitivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 3, IV  comma,  del  d.l.  15
maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L.  12  luglio
2012, n. 100, in principalita' per contrasto con gli artt.  42,  117,
119 e 120 Cost., nonche' con il principio di leale collaborazione tra
Stato e Regioni; in subordine per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione. 
    b) sospende il  giudizio  in  corso  sino  alla  decisione  sulla
proposta questione di costituzionalita'; 
    c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della
segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa  e
al presidente del Consiglio dei ministri, e  che  sia  comunicata  al
presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati; 
    d) dispone la  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  stessa
segreteria, alla Corte costituzionale. 
 
      Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio addi', 19 giugno
2013. 
 
                      Il Presidente: Piscitello 
 
 
                                               L'estensore: Gabbricci