N. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2013
Ordinanza del 5 novembre 2013 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate contro Cassa di Risparmio di Rieti. Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Disposizioni antielusive - Avviso di accertamento emesso in relazione ad operazioni finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi tributari - Nullita' in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti - Conseguente nullita', nella specie, dell'avviso notificato alcuni giorni prima della scadenza del termine dilatorio (di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta) stabilito per l'invio dei chiarimenti - Sanzione «distonica rispetto al "diritto vivente" e creatrice di irragionevoli disparita' di trattamento» - Irragionevolezza sotto piu' profili - Difformita' rispetto alla disciplina di altre fattispecie antielusive, nelle quali il difetto di forma del contraddittorio non e' sanzionato da nullita'. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.1 del 2-1-2014 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis, ricorrente, contro Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Rinaldi Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli Avv.ti Augusto Fantozzi e Francesco Giuliani, giusta procura delega in calce al controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 64/37/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 luglio 2007; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta; Udito l'Avv. dello Stato Gianni De Bellis, per la ricorrente; Udito l'Avv. Francesco Giuliani, per la resistente; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. Fatto Con l'impugnata sentenza n. 64/37/07, depositata il 12 luglio 2007, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in totale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti n. 164/01/04, annullava l'avviso di accertamento n. 88030000516 IRPEG ILOR 1997 e la derivata cartella di pagamento n. 09609620040000414767 IRPEG ILOR 1997 emessi nei confronti della contribuente Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. Con l'avviso di accertamento, fonte d'innesco un PVC della G.d.F., venivano ripresi a tassazione interessi moratori non contabilizzati per £ 45.924,23, relativi a crediti maturati nei confronti di Unione Manifatture S.p.A., oltreche' considerata "indebita" la deduzione di £ 1.472.645.631 conseguente alla cessione di crediti "svalutati" a favore, ancora, di Unione Manifatture S.p.A., operazione, quest'ultima, che l'Ufficio riteneva elusiva ai sensi dell'art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. La CTR, per quanto d'interesse, annullava l'opposto avviso di accertamento perche', lo stesso, in violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, era stato notificato prima che fossero trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della lettera di chiarimenti richiesti alla contribuente. Difatti, i giorni trascorsi erano stati invece cinquantaquattro. Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Cassa di Risparmio di Rieti resisteva con controricorso. Diritto 1. Col secondo motivo, ma da esaminarsi per primo atteso il suo carattere preliminare, l'Agenzia delle entrate censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973, deducendo, in particolare, la irrilevanza del rispetto del procedimento previsto dall'art. 37-bis cit., prevalendo la necessita' di reprimere l'elusione, e, comunque, l'abuso del diritto, secondo le indicazioni della CE, oltreche' di questa Corte. L'argomentazione del motivo, terminava col quesito: "se per effetto della introduzione nell'ordinamento nazionale del divieto di abuso del diritto in forza del quale l'Amministrazione puo' disattendere gli effetti di operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, sia divenuta irrilevante la nullita' prevista dall'art. 37-bis, coma 4, d.p.r. 600/73 e se conseguentemente sia illegittima una sentenza che annulli un avviso di accertamento contenente un rilievo in relazione ad operazioni elusive, per il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo". 2. Questa Corte ritiene, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., di dover sollevare ex officio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, laddove quest'ultimo sanziona con la nullita' l'avviso di accertamento "antielusivo" che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti. Nella concreta fattispecie, come ricordato in narrativa, l'avviso di accertamento sub iudice era stato notificato prima dei prescritti sessanta giorni. 3. La questione che si solleva e' all'evidenza rilevante, perche' dall'applicazione della comminatoria conseguirebbe la nullita' dell'avviso. 4. La questione, altresi', secondo questa Corte, non e' manifestamente infondata. In effetti, come appena piu' sotto si avra' cura di spiegare, la nullita' stabilita dall'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, e' distonica rispetto al "diritto vivente" e creatrice di irragionevoli disparita' di trattamento. 5. Come noto, l'interpretazione di questa Corte si e' consolidata nel senso dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale, ricavabile dalla Costituzione, precisamente dall'art. 53 della stessa, che vieta di conseguire indebiti vantaggi fiscali abusando del diritto (Cass. sez. un. n. 15029 del 2009; Cass. sez. un. n. 30057 del 2008; Cass. sez. trib. n. 10807 del 2012; Cass. sez. trib. n. 22932 del 2005; Cass. sez. trib. n. 20398 del 2005). La fattispecie antielusiva di cui all'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973 si presenta, percio', inevitabilmente, come speciale rispetto a quella piu' generale del cosiddetto abuso del diritto (Cass. sez. trib. n. 12042 del 2009). Come si vede, difatti, in entrambi casi il fondamento della ripresa e' costituito da un vantaggio fiscale che, per mancanza di causa economica, diventa indebito. Tuttavia, irrazionalmente, soltanto per la ripresa antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis cit. e' legge che le forme del preventivo contraddittorio debbano esser seguite sub poena nullitatis. Del resto, ad aumentare l'irragionevolezza della misura in parola, deve essere rilevata l'esistenza di altre norme che, nella comune interpretazione, consentono l'inopponibilita' di negozi elusivi, ma senza che pero' vi sia un'analoga previsione di nullita' per difetto di forme del contraddittorio. Tra tutte, per la sua frequenza, si rammenta l'art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. sez. trib. n. 9162 del 2010; Cass. sez. trib. 3571 del 2010; Cass. sez. trib. n. 12042 del 2009; Cass. sez. trib. n. 13580 del 2007; Cass. sez. trib. n. 10273 del 2007). Da ultime, a completamento, deve essere ricordato che, nell'interpretazione della giurisprudenza, il giudice deve, anche d'ufficio, quando ritenga sussistenti gli elementi della fattispecie abusiva, far applicazione della ripresa antielusiva (Cass. sez. un. n. 30057 del 2008; Cass. sez. un. n. 30055 del 2008; Cass. sez. trib. n. 7393 del 2012; Cass. sez. trib. n. 22932 del 2005; Cass. sez. trib. n. 20398 del 2005). Cio' che, ovviamente, implica l'impossibilita' di ogni preventivo contraddittorio. Cosicche', a questo punto, la nullita' per irregolarita' delle forme di che trattasi risulta irragionevolmente stabilita solo nella residuale potesi antielusiva di cui all'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973. 6. Va aggiunto, ulteriore parametro della irragionevolezza divisata da questa Corte, questa volta con riferimento all'art. 53 Cost., norma che a tutti impone l'adempimento delle obbligazioni tributarie, che la giurisprudenza ha sempre inteso che il contraddittorio debba avere carattere di effettivita' sostanziale e non formalistico. Ad esempio, nel campo del processo, ancor piu' delicato, secondo l'arcinota giurisprudenza, la nullita' della notifica dell'atto fiscale si considera sanata, ai sensi degli artt. 156, comma 3, c.p.c. e 60, d.p.r. n. 600 del 1973, cioe' per raggiungimento dello scopo, quando il contribuente impugni correttamente l'atto (Cass. sez. trib. n. 14925 del 2011; Casa. sez. trib. n. 10445 del 2011). 7. Serve precisare che non e' qui in discussione l'utilita', in qualche modo anche la necessita', di un contraddittorio preventivo tra Amministrazione e contribuente. E' invece in discussione che, nel quadro delineato, il mero difetto di forma del contraddittorio, qui, tra l'altro, particolarmente lieve, giacche' l'avviso e' stato notificato poco prima dello spirare del termine dilatorio di giorni sessanta, debba comportare l'invalidita' dell'atto fiscale, cosa davvero irragionevole, anche, come s'e' visto, in relazione alle altre viciniori fattispecie antielusive. 8. Questa Corte conclude annotando che, a suo avviso, in relazione alla perentoria formulazione della denunciata disposizione, la comminatoria di nullita' non sembra poter esser, in alcuna maniera, suscettibile di interpretazioni adeguatrici che siano costituzionalmente orientate. In effetti, la sanzione e' diretta proprio a protezione delle forme del preventivo contraddittorio.
P. Q. M. La Corte, visto l'art 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r, 29 settembre 1973, n. 600; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina alla Cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 Il Presidente: Merone Il consigliere estensore: Bruschetta