N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2013
Ordinanza del 30 ottobre 2013 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Foti Simone ed altri contro Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del fuoco - Soccorso pubblico - Difesa civile. Impiego pubblico - Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - Previsione che, in sede di prima applicazione, i posti della qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono confluiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza - Violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 131, art. 3, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97.(GU n.4 del 22-1-2014 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 9545/2012, proposto da: Simone Foti, Alfano Filippo, Apruzzese Gianluca, Audino Carloantonio, Azzolina Gaetano, Benvenuto Claudio, Bidinost Roberto, Boriassi Riccardo, Borrelli Giuseppe, Borrello Antonino, Buffone Franco, Cacciapuoti Nicola, Calista Giuseppe, Castrignano Nicola, Cecchini Stefano, Cenci Riccardo, Cesarano Ciro, Ciancio Fabrizio Santo, Costa Antonio, Corona Luigi, D'Amario Remo, Di Ciocco Bruno, Di Monte Fortunato, Di Sanno Mauro, Di Somma Adriano, Esposito Marco, Ermanno Sergio, Fiorucci Fabio, Franchi Riccardo, Gabriele Vittorio, Genito Gerardo, Giachi Roberto, Gili Pietro, Greco Pasquale, Grimaldi Aniello, Grimaldi Antonio, Iacovone Cosimo Damiano, lodice Massimo, Italiano Domenico, Laezza Domenico, La Loggia Luigi, Le Rose Nicola, Magro Ciro, Mancini Angelo, Mangano Sebastiano, Mastropaolo Libero, Monni Alberto, Montemurro Francesco Paolo, Occhionero Antonio, Parracini Fabrizio, Petrella Marco, Principato Fabio, Randazzo Fabio, Renzulli Giovanni, Russo Ciro, Russo Vincenzo, Saldamarco Michele, Salzano Marco, Schisano Raffaele, Sebastiani Giuseppe, Solombrino Alberto, Spavone Salvatore, Stocchi Lucio, Tonda Maurizio, Trasatti Michele, Turco Luigi, Zappacosta Gianni e Zatti Massimiliano, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste, 87; Contro Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Per l'annullamento dei decreti ministeriali n. 158, 159, 160 e 161 del 1 agosto 2012 pubblicati nel bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/27 del 1 agosto 2012. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con atto notificato il 13 novembre 2012, depositato nei termini, il Signor Simone Foti e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei decreti ministeriali n. 158, 159, 160 e 161 del 1 agosto 2012, con i quali sono state indette quattro procedure selettive mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la qualifica di Capo Squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per la copertura dei posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2008, al 31 dicembre 2009, al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011. I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell'Interno quali Vigili del Fuoco, inseriti nella graduatoria per "191 posti di Capo Squadra - 40% 2008" pubblicata il 13 ottobre 2011, con validita' triennale, impugnano i suddetti decreti ministeriali, deducendo le seguenti censure: 1) Con riferimento al D.M. 1 agosto 2012, n. 158, si deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del D.L.vo 30 giugno 2012, n. 79 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione e del principio di ragionevolezza. 2) Con riferimento ai DD.MM. 1 agosto 2012, num. 158, 159, 160 e 161, si deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D. L.vo 20 giugno 2012 n. 79 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione e del principio di ragionevolezza. L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome in fondato. Alla Camera di Consiglio del 12 dicembre 2012 i ricorrenti hanno rinunziato alla proposta istanza cautelare. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013 la causa e' passata in decisione. Per ragioni di priorita' logica va esaminata la seconda censura dedotta, con la quale si solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto legge n. 79 del 2012, convertiti nella legge n. 131 del 2012, che avrebbe "escluso immotivatamente un canale di accesso cosi' restringendo ulteriormente la platea de concorrenti". Tale questione appare manifestamente infondata. Va innanzitutto osservato che tale articolo, recante procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevede espressamente che "alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", ossia attraverso concorsi per soli titoli. Va peraltro precisato che la ripartizione dei posti nelle aliquote del 60 e 40 per cento, prevista dal suddetto art. 12 del D. L.vo n. 217/2005, non e' contemplata dall'art. 3 del decreto legge n. 79 del 2012, mentre la stessa ripartizione risulta essere stata espunta dall'ordinamento dall'art. 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che aveva previsto norme straordinarie per lo svolgimento della procedura concorsuale in questione. Pertanto, la scelta del legislatore di escludere il canale di accesso del 40%, riservando la possibilita' di partecipazione al restante canale del 60% per il quale occorre rivestire la qualifica di "vigile coordinatore", non appare violativa dell'art. 3 della Costituzione, ne' del principio di ragionevolezza, atteso che la diversa disciplina prevista dal decreto legge si giustifica con le esigenze, espresse dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione al Senato della Repubblica, di semplificazione e di economicita' dell'azione amministrativa, anche alla luce della evidenziata necessita' di garantire l'efficacia del soccorso pubblico coniugata alla sicurezza del personale chiamato ad intervenire. Peraltro tali considerazioni consentono di affermare che nel caso in esame non sussiste la lamentata violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione, atteso che il decreto legge in questione non comporta alcuna discriminazione, in quanto la limitazione della platea dei concorrenti disposta dal legislatore si giustifica con l'esigenza di garantire piena efficienza dell'operato dell'Amministrazione allorche' sussistano particolari situazioni, caratterizzate dal possesso di elevate professionalita' in capo agli aspiranti gia' dipendenti, come nel caso di specie in cui le figure del capo squadra e del capo reparto rivestono "un ruolo centrale e non surrogabile, per il grado specifico di responsabilita' e di autonomia decisionale correlata all'intervento urgente", cosi' come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge. Passando all'esame della prima censura, con la quale si solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il Collegio la ritiene rilevante non manifestamente infondata per le considerazioni che seguono. Va premesso che tale comma prevede che "in sede di prima applicazione i posti nella qualifica di capo squadra derivati per risultato dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2009", derogando cosi' dal principio generale sancito dal precedente terzo comma, che applica la regola generale di calcolo della risulta "con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto". La dedotta questione di costituzionalita' si appalesa rilevante ai fini del presente giudizio in quanto la norma della cui costituzionalita' si dubita si pone come presupposto normativo del decreto ministeriale impugnato. Infatti l'Amministrazione con il suddetto decreto ha accorpato in un unico bando sia i posti "di risulta" dal concorso per Capo reparto del 2007 che quelli del concorso del 2008, impedendo cosi' ai ricorrenti, inseriti nella graduatoria 2008 di aspirare alle "risulte" relative all'anno 2007, che vengono assegnate ai concorrenti con decorrenza giuridica 2009. La disposizione in esame, di chiara natura transitoria, crea una evidente disparita' di trattamento atteso che non si comprende la ragione per cui i posti di risulta derivanti dall'espletamento del concorso per capo reparto con decorrenza 1 gennaio 2007 debbono essere riservati sul concorso a capo squadra con decorrenza 1 gennaio 2009 e non invece sul concorso a capo squadra decorrenza 1 gennaio 2008. Pertanto tale disposizione che ha previsto una deroga una tantum al principio generale sancito dal terzo comma del medesimo articolo 3, secondo il quale i posti di Capo reparto sono conferiti "per risulta ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988 n. 521, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto" appare violativa dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' del principio di ragionevolezza, in quanto crea una discriminazione dei ricorrenti, inseriti nella graduatoria con decorrenza 1 gennaio 2008 rispetto agli altri aspiranti. Sulla base delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene necessaria la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.
P.Q.M. Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, cosi' come precisato in motivazione. Dispone la sospensione del presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013. Il Presidente: Silvestri L'estensore: Landi