Modifica all'articolo 35 della legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).(GU n.11 del 16-3-2013)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «dicembre e gennaio.» e' inserito il seguente periodo: «Le Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il raggiungimento del contingente prestabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 17 dicembre 2012 BURLANDO (Omissis).