REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 46 

  Modifica all'articolo 35 della legge regionale del 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio). 
(GU n.11 del 16-3-2013)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012) 
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 
(Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
                         prelievo venatorio) 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n.  29/1994  e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 
    «dicembre e  gennaio.»  e'  inserito  il  seguente  periodo:  «Le
Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata  la
caccia a causa della presenza di neve, allo scopo  di  ricondurre  la
popolazione di  cinghiali  a  livelli  sostenibili,  garantiscono  il
raggiungimento del contingente  prestabilito,  attuando  i  piani  di
abbattimento con l'utilizzo dei  soggetti  di  cui  all'articolo  36,
comma 2. A tal fine i soggetti  incaricati  degli  abbattimenti  sono
allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 17 dicembre 2012 
 
                              BURLANDO 
 
  (Omissis).