REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 2012, n. 23 

  Modificazione dell'articolo 53  della  legge  sul  personale  della
Provincia. 
(GU n.7 del 16-2-2013)

 
(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 45/I-II del 6 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997,
             n. 7 (legge sul personale della provincia) 
 
  1.  Dopo  il  comma  1-quater  dell'articolo  53  della  legge  sul
personale della Provincia e' inserito il seguente: 
    "1-quinquies. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione,
di accorpamento e di ridefinizione  dei  compiti  e  delle  attivita'
degli enti strumentali della Provincia, di cui all'articolo 33, comma
l, lettere b) e c),  della  legge  provinciale  n.  3  del  2006,  il
personale che risulti eccedente presso i predetti enti,  compreso  il
personale  con  qualifica   dirigenziale,   puo'   essere   messo   a
disposizione  della  Provincia,  anche  per  il  collocamento  presso
diversi enti strumentali della stessa,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di  lavoro,  secondo  quanto.  stabilito  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale,  previa  verifica  che  la
relativa  assunzione  sia  stata   disposta   dall'ente   strumentale
attraverso  procedure  selettive   coerenti   con   quelle   indicate
nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta stessa per  l'anno
2012, anche se le assunzioni sono state  disposte  precedentemente  a
tale data. AI personale con  qualifica  dirigenziale  possono  essere
affidati incarichi di direzione di strutture di secondo livello,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2,  e  dal  primo
periodo del  comma  3.  La  deliberazione  della  Giunta  provinciale
definisce, tra l'altro, la durata massima della messa a  disposizione
e le modalita' per la determinazione e  la  regolazione  di  rapporti
finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione
non puo' essere comunque superiore a tre anni e gli enti  strumentali
non  possono  sostituire  il  personale  messo  a  disposizione.   La
deliberazione e' adottata previo parere della competente  commissione
permanente  del  Consiglio  provinciale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali.". 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 31 ottobre 2012 
 
                               DELLAI