Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 «Disposizioni in materia di risorse idriche».(GU n.22 del 1-6-2013)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto del 26 aprile 2013 n. 37) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, «Disposizioni in materia di risorse idriche» 1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, «Disposizioni in materia di risorse idriche», dopo l'espressione: «di cui all'art. 5», e' aggiunta la seguente: «o dei comuni interessati». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 23 aprile 2013 ZAIA (Omissis).