REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 7 

  Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17  «Disposizioni
in materia di risorse idriche». 
(GU n.22 del 1-6-2013)

 
      (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                      del 26 aprile 2013 n. 37) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27  aprile  2012,  n.  17,
            «Disposizioni in materia di risorse idriche» 
 
  1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 27  aprile  2012,  n.
17, «Disposizioni in materia di risorse idriche», dopo l'espressione:
«di  cui  all'art.  5»,  e'  aggiunta  la  seguente:  «o  dei  comuni
interessati». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. 
 
    Venezia, 23 aprile 2013 
 
                                ZAIA 
 
(Omissis).