REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2013, n. 3 

  Modificazioni dell'articolo 8 della legge  elettorale  provinciale,
in materia di composizione della Giunta provinciale. 
(GU n.25 del 22-6-2013)

 
         (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
  Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata. 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n.  2
                   (legge elettorale provinciale) 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 8 della  legge  elettorale  provinciale  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2,
e' composta dal Presidente della Provincia  e  da  non  piu'  di  sei
assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente,  nominati  dal
Presidente fra i consiglieri provinciali.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 8 della  legge  elettorale  provinciale  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Entro dieci giorni dalla  proclamazione,  il  Presidente  della
Provincia nomina gli assessori ed  attribuisce  ad  uno  di  essi  la
funzione di vicepresidente. In aggiunta agli  assessori  nominati  ai
sensi del comma 1, il Presidente puo' nominare  un  assessore  scelto
tra cittadini non facenti parte del  Consiglio  provinciale,  purche'
sia in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita'  alla
carica di consigliere provinciale.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 8 della  legge  elettorale  provinciale  e'
abrogato. 
  4. Alla fine  del  comma  6  dell'art.  8  della  legge  elettorale
provinciale e' aggiunto il seguente periodo: «Fino  alla  seduta  del
Consiglio convocata per il  giuramento  ai  sensi  dell'art.  48-bis,
primo  comma,  dello  Statuto   speciale   d'autonomia,   la   Giunta
provinciale svolge gli affari di ordinaria amministrazione.». 
  5. Quanto disposto da questo articolo si' applica a decorrere dalla
legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge. 
  La presente legge sara' Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
    Trento, 20 marzo 2013 
 
           Il Vicepresidente della provincia f.f.: Pacher