REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 9 

  Regolamento regionale  recante:  «Modifiche  all'Allegato  A  della
legge regionale  1º  luglio  2011,  n.  9  (Riordino  delle  funzioni
amministrative sanzionatorie)». 
(GU n.49 del 7-12-2013)

 
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del
                          31 ottobre 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898; 
  Vista la legge regionale 1° luglio 2011, n. 9; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  17-6572  del  28
ottobre 2013; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
 Modifiche all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 
 
  1.  Nell'ambito  di  materia  conferito  alle  Autonomie  locali  e
funzionali di cui all'allegato A  della  legge  regionale  1°  luglio
2011, n. 9, denominato  "AGRICOLTURA",  le  parole:  "Conversione  in
legge, con modificazioni del decreto-legge 27 ottobre  1986  n.  701,
recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari
alla produzione di olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari  al  settore  agricolo.  Regolamento  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
  l. 898/1986 (artt.2-3) reg. CE 1698/2005",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Legge di conversione n. 898/1986 (artt. 2-3)  del  decreto
legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti  in  materia  di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione di  olio  di  oliva.
Sanzioni amministrative e penali in materia di  aiuti  comunitari  al
settore agricolo.". 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
    Torino, 29 ottobre 2013 
 
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