Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).(GU n.1 del 4-1-2014)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)»; Visto in particolare l'art. 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilita'; Visto il comma 49 del medesimo art. 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime; Vista la deliberazione della giunta regionale 25 ottobre 2013, n. 1934, con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)», di seguito definito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 28 ottobre 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), esprimendo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2000 del 31 ottobre 2013; Visto il decreto del direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunita', politiche giovanili e ricerca n. 5899/LAVFOR.LAV/2013 del 4 novembre 2013, con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della giunta regionale n. 2000 del 31 ottobre 2013; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, comma 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010)» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Serracchiani (Omissis)