Determinazione del tasso di' interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza per dilazioni nella regolarizzazione dei debiti contributivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (1443Q001)(GU n.60 del 2-3-1981)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale prevede che l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale ha stabilito che la maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 23 della menzionata legge n. 843, e' fissata nella misura di tre punti; Visto il decreto interministeriale del 29 maggio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1980, con cui, ai sensi e per gli effetti delle predette norme, l'interesse di dilazione e' stato fissato nella misura del 22,50% a partire dalla data del decreto stesso; Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del 21 per cento; Decreta: Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'interesse di dilazione che sara' corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 24%, a partire dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 febbraio 1981 Il Ministro del tesoro ANDREATTA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FOSCHI