MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1981 

Determinazione del tasso di' interesse dovuto dai  datori  di  lavoro
agli  enti  di  previdenza   e   assistenza   per   dilazioni   nella
regolarizzazione dei debiti contributivi ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto dell'art. 23 della legge 21 dicembre 1978,  n.
843 e dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. (1443Q001) 
(GU n.60 del 2-3-1981)

 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
 
                           DI CONCERTO CON 
 
 
                             IL MINISTRO 
 
 
                DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre  1978,  n.  843,  il  quale
prevede che l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro
autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed
accessori di legge nei confronti  degli  enti  gestori  di  forme  di
previdenza ed assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore  alla
misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per
i casi di piu' favorevole trattamento maggiorati di un punto, e sara'
determinato con decreto del Ministro del tesoro di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale; 
  Visto l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.  33,  il  quale  ha
stabilito che la  maggiorazione  dell'interesse  di  dilazione  e  di
differimento di cui all'art. 23 della menzionata  legge  n.  843,  e'
fissata nella misura di tre punti; 
  Visto il decreto interministeriale del 29 maggio  1980,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1980, con cui, ai sensi e  per
gli effetti delle predette norme, l'interesse di dilazione  e'  stato
fissato nella misura del 22,50% a  partire  dalla  data  del  decreto
stesso; 
  Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in
bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del  21
per cento; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.  23
della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art.  1  della  legge  29
febbraio 1980, n. 33, l'interesse di dilazione che sara'  corrisposto
dai datori di lavoro autorizzati  alla  regolarizzazione  rateale  di
debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli  enti
gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e'  fissato
nella misura del 24%, a partire dalla data del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 19 febbraio 1981 
 
                                               Il Ministro del tesoro 
 
 
                                                     ANDREATTA        
 
  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                        FOSCHI