MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Limitazione delle funzioni del  titolare  dell'Ufficio  Consolare  in
Paysandu' (Uruguay). (14A00067) 
(GU n.11 del 15-1-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    (omissis) 
 
                              Decreta: 
 
    Il sig. Martin Andres Tirio Andreoli, Vice  Console  onorario  in
Paysandu' (Uruguay), oltre all'adempimento  dei  generali  doveri  di
difesa degli interessi  nazionali  e  di  protezione  dei  cittadini,
esercita le funzioni consolari limitatamente a: 
      a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia  in
Montevideo degli atti  di  stato  civile  pervenuti  dalle  Autorita'
locali, dai cittadini italiani; 
      b) attivita' urgenti di prima istruttoria in caso  di  sinistri
marittimi o aerei o di infortuni a bordo  di  navi,  imbarcazioni  da
diporto o aerei nazionali,  dopo  aver  preventivamente  interpellato
caso per caso il Consolato d'Italia in Montevideo; 
      c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo
delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali  in
Italia  presentate   da   cittadini   che   siano   residenti   nella
circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; 
      d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia  in
Montevideo, competente per ogni decisione in merito,  degli  atti  in
materia pensionistica; 
      e) autentiche di  firme  su  atti  amministrativi  a  cittadini
italiani, nei casi previsti dalla legge; 
      f)  consegna  di  certificazioni,  rilasciate   dal   Consolato
d'Italia in Montevideo; 
      g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia  in
Montevideo della documentazione relativa al  rilascio  di  passaporti
dei cittadini che siano residenti nella  circoscrizione  territoriale
dell'Ufficio consolare onorario; 
      h) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo
della  documentazione  relativa  alle  richieste  di   rilascio   del
documento di viaggio provvisorio -  ETD  -  presentate  da  cittadini
italiani e da cittadini degli  Stati  membri  dell'U.E.,  dopo  avere
acquisito la denuncia di furto o  smarrimento  del  passaporto  o  di
altro  documento  di  viaggio  e  dopo  aver  effettuato  gli  idonei
controlli, previsti ai sensi dell'art.  71  del  D.P.R.  28  dicembre
2000, n. 445, sulla veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive  di
cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; 
      i) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Montevideo
della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso; 
      l)  assistenza  ai  connazionali  bisognosi  od  in  temporanea
difficolta' ed espletamento delle attivita' istruttorie ai fini della
concessione di  sussidi  o  prestiti  con  promessa  di  restituzione
all'erario da parte del Consolato d'Italia in Montevideo. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 18 novembre 2013 
 
                                       Il direttore generale: Belloni