MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di  alcuni  prodotti  esplodenti  ed
esplosivi. (14A00380) 
(GU n.21 del 27-1-2014)

 
 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/010259/XVJ(53)  del  20
dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati: 
    «Spoletta Ritardo 1» (massa attiva g 1,80); 
    «Spoletta Ritardo 1,5» (massa attiva g 2,20); 
    «Spoletta Ritardo 2» (massa attiva g 2,60); 
    «Spoletta Ritardo 2,5» (massa attiva g 3,00); 
    «Spoletta Ritardo 3» (massa attiva g 3,40); 
    «Spoletta Ritardo 4» (massa attiva g 4,20); 
sono riconosciuti su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare  della
licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V in
nome e per conto della Giove Italia S.r.l. con sede in  Pomezia  (Rm)
Via Catilina n. 1 e deposto in Viterbo, S.P. Vetrallese Km 10,200  -,
ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma  6,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e  dell'art.  53  del  Testo  Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati  nella  V  categoria
gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del  citato
Testo Unico. 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  Testo  Unico  delle  Leggi  di
Pubblica Sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Inoltre,  le  etichette  di  tali   manufatti,   come   richiesto
dall'istante, devono  chiaramente  contenere  l'indicazione  che  «il
prodotto puo' essere fornito solo a persone  munite  di  abilitazione
tecnica, che  possono  utilizzarlo  alle  condizioni  previste  dalle
relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
      
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/17808/XVJ(53)  del   20
dicembre 2013, i manufatti esplodenti denominati: 
      «Attivatore elettrico  cartridge  power  device  P/N  30903931»
(massa attiva mg 332 - 362) e «Attivatore elettrico  cartridge  power
device P/N 30903828» (massa attiva mg 332 - 362)  sono  riconosciuti,
su istanza del sig. Leonardo Denaro, titolare delle licenze ex  artt.
47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della Soc.  «ABL  S.r.l.»  con
deposito sito in via Monte d'Oro 31 bis/B Pomezia  (Roma),  ai  sensi
del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettere  a)  e  c),  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.  53  del  Testo
Unico delle Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  e  classificati  nella  V
categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento  di  esecuzione
del citato Testo Unico. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della  Repubblica,  rispettivamente,  entro  60  o  120
giorni dalla notifica. 
      
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/017116/XVJ/CE/C  del  20
dicembre 2013, il  manufatto  esplosivo  denominato:  «Accurate  3100
Lovex S-071», e' classificato ai sensi dell'art. 19, comma 3 a),  del
decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella  I  categoria  dell'allegato
«A» al  Regolamento  di  esecuzione  del  citato  Testo  Unico.  Tale
prodotto deve essere fabbricato, in accordo  al  certificato  BAM  n.
0589.EXP.0440/98  del  12  ottobre  2000,  ed  alle  integrazioni  al
medesimo  certificato:  «Prima  integrazione»  del  20  agosto   2002
rilasciata su richiesta della LHS-Germany  GmbH  Breiter  Rasen  4  e
«Seconda integrazione» del 7 novembre 2011, rilasciata  su  richiesta
della Explosia a.s. Semtin 107 - 530  50  Pardubice  2  - (Repubblica
Ceca), nello stabilimento della Explosia a.s. 53217  Pardubice-Semtin
- Repubblica Ceca - con numero ONU 0161 e classe di  rischio  1.3  C,
come indicato in accordo  al  certificato  n.  NZ -  0230/02  del  10
settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti: Český lodni' a
průumyslový regisr, s.r.o.. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore titolare  delle  licenze  di
polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo, sig.  Matteo  Reggiani,  titolare  delle
licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per  conto  della  «The
Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in  via  G.  Marconi
118/b Villa Carcina (BS)  -,  ha  prodotto,  ai  sensi  del  comma  7
dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n.  272,  l'attestato  «CE
del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania). 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
      
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/017354/XVJ/CE/C  del  20
dicembre 2013, il manufatto esplosivo denominato: «Lovex S  065»,  e'
classificato ai sensi dell'art.  19,  comma  3  a),  del  decreto  19
settembre 2002, n.  272,  nella  I  categoria  dell'allegato  «A»  al
Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. Tale prodotto  deve
essere fabbricato, in accordo al certificato BAM n.  0589.EXP.6067/03
del 3  marzo  2004,  ed  all'integrazione  al  medesimo  certificato:
«1.integrazione» del 6 febbraio 2012 rilasciata  su  richiesta  della
«Explosia a.s. Semtin 107 - 530 50 Pardubice 2 - (Repubblica  Ceca)»,
nello stabilimento della  Explosia  a.s.  53217  Pardubice  -  Semtin
(Repubblica Ceca), con numero ONU 0161 e classe  di  rischio  1.3  C,
come indicato in accordo al  certificato  n.  NZ  -  0229/02  del  10
settembre 2002 rilasciato dal ministero dei trasporti:  Český  lodni'
a průumyslový regisr, s.r.o.. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore titolare  delle  licenze  di
polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 
    Per il citato esplosivo, il sig. Matteo Reggiani, titolare  delle
licenze ex artt. 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per  conto  della  «The
Four Company (T.F.C. S.r.l.)» avente sede legale in  via  G.  Marconi
118/b - Villa Carcina (BS) -, ha  prodotto,  ai  sensi  del  comma  7
dell'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n.  272,  l'attestato  «CE
del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania). 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
      
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/018889/XVJ/CE/C  del  20
dicembre 2013, i prodotti esplodenti, gia' classificati con  D.M.  n.
557/PAS-XVJ/6/64 2004 CE(33) del 18 febbraio 2010, ai sensi dell'art.
19, comma 3 a), del decreto  19  settembre  2002,  n.  272,  nella  I
categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione  del  citato
Testo Unico, devono essere fabbricati, in accordo ai supplementi  dei
certificati «CE del Tipo» indicati  accanto  a  ciascun  prodotto  di
seguito elencato, dalla «Maxam Outdoors S.A.» Avenida del Partenon 16
28042 Madrid. Tali certificati sono stati emessi su  richiesta  della
medesima societa': 
    Denominazione  Esplosivo  «Polvere  da  caccia   PSB   1   oppure
G3000/34A» 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione  Esplosivo  «Polvere  da  caccia   PSB   2   oppure
G3000/36A» 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento1 luglio 2013 
    Denominazione  Esplosivo  «Polvere  da  caccia   PSB   3   oppure
G3000/32A» 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione  Esplosivo  «Polvere  da  caccia   PSB   5   oppure
G2000/28A» 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB 2SP» 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia PSB FINA" 
    Supplemento n. 6 al certificato LOM 99EXP4048 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione  Esplosivo  «Polvere  da  caccia   PSB   6   oppure
G2000/24A» 
    Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5015 
    Data supplemento 23 aprile 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 1» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 2» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 3» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 5» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 6» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1N» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB-1P» 
    Supplemento n. 2 al certificato LOM 99EXP4049 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 4» 
    Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5480 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 8» 
    Supplemento n. 1 al certificato LOM 03EXP5481 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Denominazione Esplosivo «Polvere da caccia CSB 10» 
    Supplemento n. 1 al certificato LOM 04EXP5014 
    Data supplemento 1 luglio 2013 
    Sull'imballaggio dei  manufatti  esplosivi  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S.,   nome   del   fabbricante,    elementi    identificativi
dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di  polizia,
provvedimento ministeriale n. 557/PAS-XVJ/6/64  2004  CE(33)  del  18
febbraio 2010 con il  quale  i  manufatti  in  argomento  sono  stati
classificati e indicazione  di  eventuali  pericoli  nel  maneggio  e
trasporto. 
    Per i citati esplosivi, il sig. Giancarlo Medici,  sostituto  del
titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e  per
conto della Soc. UEE Italia S.p.a. con sede e stabilimento in Aulla -
via Canalescuro n. 9 - Terrarossa (MS), ha prodotto la  sopraindicata
documentazione. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica. 
      
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/008612/XVJ/CE/C  del  20
dicembre 2013, la «Polvere da caccia SSB» e' classificata,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella
I categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato
Testo Unico, su istanza  del  sig.  Simone  Ferrari,  titolare  delle
licenze ex artt. 46 e  47  T.U.L.P.S.  in  nome  e  per  conto  della
Pravisani S.p.a., in accordo al supplemento n. 5  al  certificato  CE
LOM 99EXP4048 del  14  luglio  1999,  avente  data  5  ottobre  2010,
rilasciato dall'ente notificato «LOM -  Spagna»  su  richiesta  della
Maxam Outdoors S.A. 
    Al manufatto in oggetto sono assegnati il numero ONU  0161  e  la
classe  di  rischio  1.3C,  in  accordo  al  certificato  n.  1092166
rilasciato dal Ministero della Marina Industria e Commercio -  Madrid
- in data 21 febbraio 2011. 
    Sull'imballaggio del  manufatto  esplosivo  deve  essere  apposta
un'etichetta riportante, oltre  a  quanto  previsto  dalla  direttiva
93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65  recante:
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi»  e  successive  modificazioni,  anche  i  seguenti  dati:
denominazione del prodotto, numero ONU e classe  di  rischio,  numero
del certificato «CE del Tipo», categoria  dell'esplosivo  secondo  il
T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del  fabbricante,
elementi identificativi dell'importatore o  del  produttore  titolare
delle licenze di polizia e  indicazione  di  eventuali  pericoli  nel
maneggio e trasporto. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica.