BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Riforma  organizzativa  della   Vigilanza   della   Banca   d'Italia.
Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi. (14A00397) 
(GU n.20 del 25-1-2014)

 
 
    Con deliberazioni del Consiglio Superiore della  Banca  d'Italia,
rispettivamente del 31 ottobre e del 20  dicembre  2013,  sono  state
approvate la revisione del modello organizzativo dell'Amministrazione
Centrale della Banca, attraverso l'istituzione del nuovo  modulo  del
Dipartimento in  luogo  dell'Area  Funzionale,  e  la  creazione  del
Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. 
    L'organizzazione della Vigilanza nel nuovo Dipartimento e'  stata
riconfigurata per rafforzare l'efficacia dell'attivita' di  controllo
sugli intermediari alla luce degli importanti  cambiamenti  in  atto,
quali le  innovazioni  dell'assetto  regolamentare  conseguenti  alla
crisi economica e l'imminente avvio del Sistema  unico  di  vigilanza
europeo  (SSM).  E'  stata  pure  tenuta   presente   l'esigenza   di
razionalizzare i processi decisionali e di accrescere integrazione  e
flessibilita' delle strutture organizzative preposte alla Vigilanza. 
    La riforma organizzativa ha decorrenza dal  27  gennaio  2014:  a
partire da tale data la precedente Area funzionale Vigilanza bancaria
e finanziaria viene sostituita dal Dipartimento Vigilanza bancaria  e
finanziaria, composto da 8 Servizi. 
    La riorganizzazione determina, tra  l'altro,  lo  spostamento  di
alcune competenze amministrative da  una  struttura  all'altra  e  la
modifica della denominazione delle strutture stesse.  In  ragione  di
cio', con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo
assetto organizzativo: i) i criteri per l'individuazione delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia
di vigilanza di competenza dell'Istituto (par. 1); ii) la  disciplina
dei poteri sostitutivi in  caso  di  inerzia  nella  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  in  tale  materia  (par.  2);  iii)   i
riferimenti alle strutture organizzative  della  Vigilanza  contenuti
nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente  i
procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni  di
vigilanza in materia bancaria e finanziaria (par. 3). 
1. Individuazione  delle  unita'   organizzative   responsabili   dei
  procedimenti amministrativi in materia di vigilanza 
    L'art. 9 del provvedimento del 25 giugno 2008  (1)  (di  seguito:
«il Regolamento"), per l'individuazione delle strutture  responsabili
di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa  rinvio  all'elenco
allegato al Regolamento stesso; per i casi  in  cui  l'elenco  indica
piu' unita' organizzative in alternativa,  consente  di  identificare
univocamente   il    responsabile    sulla    base    della    natura
dell'intermediario  di  volta  in  volta   interessato   (accentrato,
accentrato  specializzato,  decentrato),   quale   risultante   dalle
apposite  liste  di  gruppi  e  intermediari  bancari  e   finanziari
pubblicate  e  aggiornate  dalla  Banca  d'Italia  sul  proprio  sito
internet. 
    Nel nuovo assetto organizzativo, il riparto di  funzioni  tra  le
strutture aventi compiti di vigilanza tiene conto  della  distinzione
tra i gruppi bancari sottoposti alla diretta supervisione della Banca
Centrale Europea nell'ambito del SSM, attribuiti alla competenza  del
nuovo Servizio Supervisione Bancaria 1,  e  i  gruppi  bancari  e  le
banche non sottoposti alla diretta supervisione della BCE, sui  quali
le funzioni  di  vigilanza  sono  svolte  dal  Servizio  Supervisione
Bancaria 2 o  dalle  Filiali  dell'Istituto.  Inoltre,  alcune  delle
funzioni in precedenza affidate al Servizio Rapporti Esterni e Affari
Generali sono ora ripartite tra il Servizio Costituzioni  e  Gestione
delle Crisi e il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio. 
    Alla luce delle innovazioni organizzative  sopra  richiamate,  in
luogo di quanto previsto  dal  citato  art.  9  del  Regolamento,  si
dispone con decorrenza dal 27  gennaio  2014  l'individuazione  delle
unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi
della Banca d'Italia in  materia  di  vigilanza  secondo  i  seguenti
criteri: 
      1. i riferimenti  contenuti  nel  Regolamento  e  nel  relativo
elenco al Servizio Supervisione Gruppi  Bancari  (SGB)  si  intendono
effettuati, rispettivamente,  al  Servizio  Supervisione  Bancaria  1
(SB1) per gli intermediari compresi nell'elenco  A-1  pubblicato  sul
sito internet  della  Banca  d'Italia,  e  al  Servizio  Supervisione
Bancaria 2  (SB2)  per  gli  intermediari  compresi  nell'elenco  A-2
pubblicato sul predetto sito; 
      2.  i  riferimenti  al   Servizio   Supervisione   Intermediari
Specializzati (SIS) si intendono effettuati al Servizio  Supervisione
Intermediari Finanziari (SIF); 
      3.  i  riferimenti  all'Unita'  di   Coordinamento   d'Area   e
Collegamento  Filiali  (UCC)  si  intendono  effettuati  al  Servizio
Coordinamento e Rapporti con l'Esterno (CRE); 
      4. i riferimenti al Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali
(REA) si intendono effettuati al  Servizio  Costituzioni  e  Gestione
delle Crisi (CGC), salvo quanto si dira' oltre; 
      5. per i casi in cui l'elenco allegato  al  Regolamento  indica
piu' unita' organizzative in alternativa, resta ferma  la  necessita'
di  fare  riferimento  alle  liste  di  intermediari   pubblicate   e
aggiornate dalla  Banca  d'Italia  sul  proprio  sito  internet,  che
identificano   per   ciascun    intermediario    vigilato    l'unita'
organizzativa responsabile (cfr. elenchi A1-A4, pubblicati  sul  sito
internet dell'Istituto, contenenti  gli  elenchi  degli  intermediari
vigilati rispettivamente dai Servizi SB1, SB2 e SIF e dalle Filiali). 
    Poiche'  le  funzioni   di   vigilanza   relative   alle   banche
specializzate, in  precedenza  svolte  dal  Servizio  SIS,  sono  ora
attribuite al Servizio SB2, laddove l'elenco allegato al  Regolamento
menziona il Servizio SIS tra le unita' organizzative responsabili  di
procedimenti amministrativi  o  di  fasi  procedimentali  relativi  a
banche, tale riferimento e' da intendersi venuto meno. 
    L'unita'   organizzativa   responsabile   per   i    procedimenti
amministrativi di competenza della Banca d'Italia ai sensi del Titolo
VI del TUB e per quelli in materia di commercializzazione a  distanza
di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del Codice del  Consumo
e' il Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio (TCA). 
    Qualora un  intermediario  sia  sottoposto  a  una  procedura  di
amministrazione straordinaria ai sensi del Testo unico bancario o del
Testo unico della finanza  o  versi  in  liquidazione  ordinaria,  il
Servizio  CGC  subentra  alle  unita'  organizzative  indicate   come
responsabili in via ordinaria. 
    Le presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi e alle fasi procedimentali di competenza  della  Banca
d'Italia  relativi  all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in
materia bancaria e finanziaria non censiti  nell'elenco  allegato  al
Regolamento   ma    disciplinati    in    successivi    provvedimenti
dell'Istituto. 
    Con  riferimento  ai  procedimenti  amministrativi  e  alle  fasi
procedimentali pendenti alla  data  del  27  gennaio  2014,  l'unita'
organizzativa responsabile e' individuata, a decorrere da tale  data,
sulla base dei nuovi criteri  sopra  indicati.  La  variazione  della
denominazione    dell'unita'    responsabile     sara'     comunicata
individualmente alle parti dei procedimenti  pendenti  a  cura  della
struttura che ne acquisisce la responsabilita'. 
    La variazione dell'unita' responsabile sara' altresi'  comunicata
individualmente alle banche specializzate per le quali le funzioni di
vigilanza, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite
al Servizio SB2. 
    Per tutti gli altri intermediari, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art.  9  del  Regolamento  e  in  considerazione  del  carattere
generalizzato della variazione -  che  comporta  solo  un  cambio  di
denominazione  della  struttura  organizzativa  responsabile   -   la
variazione stessa si intende comunicata con la pubblicazione sul sito
internet della Banca d'Italia  del  presente  provvedimento  e  delle
liste degli  intermediari  che  identificano  per  ciascuno  di  essi
l'unita' organizzativa responsabile dei  procedimenti  amministrativi
di competenza dell'Istituto relativi all'esercizio delle funzioni  di
vigilanza in materia bancaria e finanziaria. 
2. Poteri sostitutivi  in  caso  di  inerzia  nella  conclusione  dei
  procedimenti amministrativi in materia di vigilanza 
    Con  provvedimento  del  5  marzo  2013  e'  stato   disciplinato
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art.  2,  comma  9-bis,
della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione  dei  procedimenti
della Banca d'Italia in caso di inerzia delle  strutture  competenti.
Tali poteri sono stati attribuiti al  Funzionario  generale  preposto
all'Area  funzionale  individuata  in  base  a  quanto  previsto  nel
medesimo provvedimento. 
    In  relazione  alle  modifiche  conseguenti  al   nuovo   assetto
organizzativo della Vigilanza,  a  decorrere  dal  27  gennaio  2014,
limitatamente   ai   procedimenti   amministrativi   di    competenza
dell'Istituto relativi all'esercizio delle funzioni di  vigilanza  in
materia  bancaria  e  finanziaria,  i   riferimenti   contenuti   nel
provvedimento del 5 marzo 2013 all'Area funzionale e  al  Funzionario
generale si intendono effettuati,  rispettivamente,  al  Dipartimento
Vigilanza bancaria e Finanziaria e al Capo di tale Dipartimento. 
3. Riferimenti  alle  strutture   della   Vigilanza   contenuti   nei
  provvedimenti normativi e a carattere generale della Banca d'Italia 
    In relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo richiamate
in premessa, con il presente provvedimento  si  procede  altresi'  ad
aggiornare alla riforma i riferimenti  alle  strutture  organizzative
della  Vigilanza  contenuti  nella  normativa  della  Banca  d'Italia
diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi  relativi
all'esercizio delle funzioni  di  vigilanza  in  materia  bancaria  e
finanziaria. 
    Si dispone pertanto che, a decorrere dal  27  gennaio  2014,  nei
provvedimenti normativi o a carattere generale della  Banca  d'Italia
in materia di  vigilanza  bancaria  e  finanziaria,  ivi  compresi  i
regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni  riferimento  alle
strutture organizzative della soppressa  Area  Vigilanza  bancaria  e
finanziaria deve intendersi  effettuato  alle  nuove  strutture  alle
quali sono trasferite  le  pertinenti  competenze  sulla  base  delle
indicazioni pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia. 
    Con specifico riferimento alle disposizioni della Banca  d'Italia
in materia di sanzioni amministrative (provvedimenti del 18  dicembre
2012, recante «Disposizioni di vigilanza in  materia  di  sanzioni  e
procedura  sanzionatoria  amministrativa»,  e  del  27  giugno  2011,
recante «Disciplina della procedura sanzionatoria  amministrativa  ai
sensi dell'art. 145 del decreto legislativo n. 385/1993  e  dell'art.
195  del  decreto  legislativo   n.   58/1998   e   delle   modalita'
organizzative per l'attuazione del principio  della  distinzione  tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie - art. 24, comma  1,  della
legge  28  dicembre  2005,  n.  262»),  nelle   more   dell'integrale
aggiornamento della disciplina in questione necessario  per  recepire
le novita'  introdotte  dalla  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio (c.d. «CRD IV»), si dispone che, a  decorrere
dal 27 gennaio 2014: 
      1) ogni riferimento  al  Servizio  Rapporti  esterni  e  affari
generali  (REA)  della  Banca  d'Italia  si  intende  sostituito  dal
riferimento al Servizio Costituzioni e Gestione delle Crisi (CGC); 
      2) ogni riferimento al  Direttore  Centrale  per  la  Vigilanza
bancaria e finanziaria si intende sostituito dal riferimento al  Capo
del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria; 
      3) in caso di assenza o impedimento, il Capo  del  Dipartimento
Vigilanza bancaria e finanziaria e'  sostituito  dal  Vice  Capo  del
Dipartimento piu' anziano nel  grado  e,  in  caso  di  contemporanea
assenza anche del Vice Capo del Dipartimento piu' anziano, dall'altro
Vice Capo del Dipartimento; 
      4)    l'indirizzo    di    posta    elettronica     certificata
rea@pec.bancaditalia.it      e'       sostituito       dall'indirizzo
cgc@pec.bancaditalia.it. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino  di  Vigilanza  e
sul sito internet www.bancaditalia.it. 
      Roma, 21 gennaio 2014 
 
                                                Il Governatore: Visco 

(1) Regolamento recante l'individuazione dei termini e  delle  unita'
    organizzative responsabili  dei  procedimenti  amministrativi  di
    competenza della  Banca  d'Italia  relativi  all'esercizio  delle
    funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
    degli articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
    successive modificazioni.