AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Neoxinal» (14A01400) 
(GU n.52 del 4-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 17)

 
 
 
   Estratto determinazione V & A n.315/2014 dell'11 febbraio 2014 
 
    DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
''NEOXINAL'', nella forma e confezione: "0,05 % soluzione cutanea" 10
bustine da 25 ml in aggiunta alle confezioni gia'  autorizzate,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    TITOLARE AIC: NUOVA FARMEC S.R.L. con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Flemming, 7, 37026 - Pescantina (VR) Fraz.  Settimo  -
Verona - Codice Fiscale 00133360081. 
    Confezione: "0,05 % soluzione cutanea" 10 bustine da 25 ml 
    AIC n° 032812101 (in base 10) 0Z9C25 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: soluzione cutanea 
    Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono: 
    Principio Attivo: clorexidina gluconato 0,05 g 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITA' 
    Confezione: AIC n° 032812101 -  "0,05  %  soluzione  cutanea"  10
bustine da 25 ml 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA 
    Confezione: AIC n° 032812101 -  "0,05  %  soluzione  cutanea"  10
bustine da 25 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica
ma non da banco 
    STAMPATI 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    DECORRENZA  DI  EFFICACIA  DELLA   DETERMINAZIONE:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.