MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013 

Recepimento  della   direttiva   di   esecuzione   2013/57/UE   della
Commissione del 20 novembre 2013  che  modifica  le  direttive  della
Commissione 2003/90/CE e 2003/91/CE, che  stabiliscono  modalita'  di
applicazione dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/53/CE
e dell'articolo 7 della direttiva del Consiglio 2002/55/CE per quanto
riguarda i caratteri minimi sui  quali  deve  vertere  l'esame  e  le
condizioni minime per l'esame di  alcune  varieta'  delle  specie  di
piante agricole e di ortaggi. (14A01687) 
(GU n.54 del 6-3-2014)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2013/57/UE della Commissione,  del  20  novembre
2013,  che  modifica  le  direttive  2003/90/CE  e  2003/91/CE,   che
stabiliscono modalita' di applicazione dell'art.  7  della  direttiva
del Consiglio 2002/53/CE e dell'art. 7 della direttiva del  Consiglio
2002/55/CE per quanto riguarda i  caratteri  minimi  sui  quali  deve
vertere l'esame e le condizioni minime  per  l'esame  delle  varieta'
delle specie di piante agricole e di ortaggi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina  della
produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali
di moltiplicazione da fiore e da orto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'» al fine di  permettere  l'identificazione
delle varieta' medesime; 
  Visto il decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  27  del  3  febbraio
2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini  della
iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione  delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della  Commissione  del  6  ottobre
2003; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  la
direttiva 2013/57/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 1 del decreto ministeriale 14  gennaio  2004,  di  cui  alle
premesse, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. - Per l'iscrizione delle varieta' di  specie  agricole  di
cui agli allegati I e II della legge 25  novembre  1971,  n.  1096  e
orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n.  195,
nei registri nazionale  di  cui  alle  premesse,  i  caratteri  e  le
condizioni    minime    da    osservarsi,    per    determinare    la
differenziabilita', la omogeneita' e la  stabilita'  delle  varieta',
devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e  alle  linee
direttrici di cui agli allegati I e II, parte  A  e  parte  B,  della
direttiva 2013/57/UE. Per quanto riguarda il valore  colturale  o  di
utilizzazione delle varieta'  delle  specie  di  piante  agricole  le
condizioni da osservarsi  devono  essere  conformi  all'allegato  III
della direttiva 2003/90/CE».». 
  Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e'  soggetto  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art.  3,  comma  1,
lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore  il
1° luglio 2014. 
    Roma, 20 dicembre 2013 
 
                                             Il Ministro: Di Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 445