AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Farvicett». (14A01798) 
(GU n.61 del 14-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 22)

 
 
 
      Estratto determinazione V & A n. 351 del 17 febbraio 2014 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«FARVICETT»,  anche  nella  forma  e  confezione:  «0,015%  +   0,15%
soluzione  cutanea»  10  buste  25  ml,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l. con sede legale e  domicilio
fiscale in via Flemming, 7, 37026 - Pescantina (VR) Fraz.  Settimo  -
Verona (VR), Codice fiscale n. 00133360081. 
    Confezione: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 10 buste 25 ml - 
    A.I.C. n. 032644080 (in base 10) 0Z46ZJ (in base 32). 
    Forma farmaceutica: Soluzione cutanea. 
    Composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono: 
    Principio Attivo: Clorexidina gluconato 0,015 g; Cetrimide 0,15 g 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
    Confezione: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 10 buste 25  ml  -
A.I.C. n. 032644080. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» 10 buste 25  ml  -
A.I.C. n. 032644080 SOP -  medicinale  non  soggetto  a  prescrizione
medica, ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  Titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.