COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013 

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea
ferroviaria  Bari  Taranto:  raddoppio  della  tratta   Bari   -   S.
Andrea-Bitetto - Proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'.
Annullamento delibera 2 agosto 2013,  n.  54  (CUP  J71H92000030008).
(Delibera n. 74/2013). (14A01926) 
(GU n.59 del 12-3-2014)

 
 
 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «Legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, concernente il «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»,  e
s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13 che: 
    al comma 4 prevede che, se  nel  provvedimento  che  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  dell'opera  manca   l'espressa
determinazione del termine entro il quale il decreto di esproprio  va
emanato, il decreto di esproprio puo' essere emanato entro il termine
di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace  l'atto
che dichiara la pubblica utilita' dell'opera; 
    al comma 5 prevede che l'Autorita' che ha dichiarato la  pubblica
utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti per
l'adozione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o  per
altre giustificate ragioni e prevede, altresi', che la proroga stessa
puo' essere disposta,  anche  d'ufficio,  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni; 
    al comma 6 prevede che  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
dell'opera e' efficace fino alla scadenza del termine entro il  quale
puo' essere emanato il decreto di esproprio; 
  Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 -  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato - reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,  e  s.m.i.  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.  163,  che  attribuisce  al  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  la  responsabilita'  dell'istruttoria
sulle  infrastrutture  strategiche,  anche  avvalendosi  di  apposita
«Struttura  tecnica  di  missione»,  alla  quale  e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
    l'art. 166, comma 4-bis, (comma introdotto dall'art. 4, comma  2,
lettera s) del decreto-legge 13 maggio 2005, n. 70, recante «Semestre
Europeo - Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia»,  convertito
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), il quale dispone che il  decreto
di esproprio puo' essere emanato entro  il  termine  di  sette  anni,
decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera  di  questo
Comitato che approva il progetto  definitivo  dell'opera,  salvo  che
nella medesima deliberazione non sia  previsto  un  termine  diverso.
Questo Comitato puo' disporre la proroga  dei  termini  previsti  dal
predetto comma per casi di forza maggiore o  per  altre  giustificate
ragioni. La proroga puo' essere disposta  prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo che  non  supera  i  due  anni.  La
disposizione del predetto comma deroga  alle  disposizioni  dell'art.
13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, e s.m.i.,  concernente  l'«Attuazione  della  legge  n.
443/2001  per  la  realizzazione   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti produttivi strategici e di  interesse  nazionale»,  come
modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta  Ufficiale  n.
51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del  richiamato
art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il  1°  Programma  delle
opere  strategiche,   che   include,   nel   «Corridoio   Plurimodale
Adriatico»,  all'interno  dei  Sistemi  ferroviari,  la  voce   «Asse
ferroviario Bologna - Bari - Lecce - Taranto»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003,  n.  63  (Gazzetta  Ufficiale  n.
248/2003), con la quale questo Comitato ha  formulato,  tra  l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 46 (Gazzetta  Ufficiale  n.
22/2005 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il  progetto
preliminare   del   «Potenziamento   infrastrutturale   della   linea
ferroviaria Bari - Taranto: raddoppio della tratta Bari S.  Andrea  -
Bitetto»; 
  Vista la delibera 29 marzo  2006,  n.  95  (Gazzetta  Ufficiale  25
agosto 2006, n. 197), con la quale questo Comitato  ha  approvato  il
progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale  della  linea
ferroviaria Bari - Taranto - raddoppio della tratta Bari S. Andrea  -
Bitetto»; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006,  n.  130  (Gazzetta  Ufficiale  n.
199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel  rivisitare  il  1°
Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera
18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), all'allegato  2
conferma, nel «Corridoio  plurimodale  Adriatico»,  alla  voce  «Asse
ferroviario  Bologna  -  Bari  -  Lecce   -   Taranto»   l'intervento
«Potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto -  raddoppio
tratta Bari S. Andrea-Bitetto»; 
  Vista la delibera 20 gennaio 2012,  n.  4  (Gazzetta  Ufficiale  n.
196/2012), con la quale questo  Comitato  ha  espresso  parere  sullo
schema di Contratto di Programma 2007/2011  -  Parte  investimenti  -
Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e R.F.I. S.p.A., che include l'opera nella «Tabella A03/A04
- Sviluppo infrastrutturale»; 
  Visto il Contratto istituzionale di sviluppo per  la  realizzazione
della direttrice ferroviaria Napoli - Bari - Lecce - Taranto, inclusa
la linea Potenza-Foggia, sottoscritto il 2 agosto 2012  dal  Ministro
per la coesione territoriale, dal Viceministro alle infrastrutture  e
trasporti dal Presidente della regione Campania, dal Presidente della
regione Basilicata, dalla regione Puglia,  da  Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.A. e da R.F.I. S.p.A. 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (Gazzetta  Ufficiale  n.
103/2013),  con  la  quale  questo  Comitato   ha   espresso   parere
sull'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF)
2012, contenente l'aggiornamento del Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che,  nella  tabella  «0»,  nell'ambito  del  «Corridoio
Plurimodale Adriatico», alla  voce  «Asse  ferroviario  Bologna  Bari
Lecce», conferma l'intervento  «Raddoppio  Bari  Taranto  (tratta  S.
Andrea - Bitetto)»; 
  Vista la delibera 2  agosto  2013,  n.  54,  con  la  quale  questo
Comitato,  ai  sensi  dell'art.  166,  comma   4-bis,   del   decreto
legislativo n. 163/2006, ha disposto  la  proroga  di  due  anni  del
termine per  l'emanazione  dei  decreti  di  esproprio  di  cui  alla
dichiarazione di  pubblica  utilita'  dell'intervento  «Potenziamento
infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S.
Andrea - Bitetto», apposta con delibera n. 95/2006; 
  Considerate le osservazioni della Corte  dei  conti  formulate  con
nota 14 ottobre 2013, n. 30275; 
  Vista  la  nota  31  ottobre  2013,  n.  4403,  con  la  quale   il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica ha comunicato alla Corte  dei  conti,  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, al Segretario di questo Comitato e al
Segretario delegato che le determinazioni da assumere a seguito delle
sopracitate osservazioni avrebbero dovuto essere sottoposte all'esame
del Comitato stesso; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 8 novembre 2013, n. 4524, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Segretario delegato; 
 
                             Prende atto 
 
  Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  e  in
particolare: 
    che  il  progetto   definitivo   dell'intervento   «Potenziamento
infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio tratta Bari S.
Andrea - Bitetto», e' stato approvato con  la  delibera  n.  95/2006,
registrata dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2006 e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2006; 
    che l'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n.  163/2006
stabilisce che il termine entro cui puo' essere emanato il decreto di
esproprio e' di 7 anni a partire dal momento in cui diventa  efficace
la delibera di approvazione del progetto definitivo dell'opera che ne
dichiara la pubblica utilita' e dispone  che  questo  Comitato  possa
prorogare tale termine fino a 2 anni, in casi di «forza  maggiore»  o
in presenza di «giustificate ragioni», purche' cio' avvenga entro  il
suddetto termine di 7 anni; 
    che questo Comitato, con la delibera 2 agosto  2013,  n.  54,  ha
disposto la proroga di due anni  del  termine  per  l'emanazione  dei
decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di  pubblica  utilita'
relativa all'intervento in esame, nel presupposto che il  termine  di
scadenza della dichiarazione di pubblica utilita'  medesima,  essendo
stata  la  delibera  n.  95/2006,  di   approvazione   del   progetto
definitivo, pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana il 25 agosto 2006, fosse da considerare il 25  agosto  2013,
cosi' come indicato nella documentazione  istruttoria  trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che, il 14 ottobre 2013, la Corte  dei  conti  ha  registrato  la
delibera  in  esame  con  osservazioni,  facendo  presente   che   la
decorrenza del termine di 7 anni  per  l'emanazione  dei  decreti  di
esproprio dovesse coincidere con la  data  del  26  luglio  2006,  di
registrazione della delibera n. 95/2006,  e  che  il  refuso  dovesse
essere segnalato in sede di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
    che la decorrenza del 26 luglio 2006 del termine di  7  anni  per
l'emanazione dei decreti di esproprio, indicato da parte della  Corte
dei conti, comporta la scadenza  del  termine  medesimo  in  data  26
luglio  2013,  precedente  all'adozione  della  delibera  in   esame,
avvenuta nella seduta del 2 agosto 2013; 
    che in data 31 ottobre 2013, con nota n.  4403,  il  Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica  ha
comunicato alla Corte dei conti, al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, al Segretario  di  questo  Comitato  e  al  Segretario
delegato  che  la  questione  avrebbe  dovuto  essere  sottoposta  al
Comitato e che nelle more delle determinazioni dello  stesso  non  si
sarebbe proceduto all'inoltro della delibera in oggetto alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica per la pubblicazione; 
    che nel corso della odierna  seduta  il  Segretario  delegato  ha
richiesto,   per   le   sovraesposte   motivazioni,    di    disporre
l'annullamento della succitata delibera n. 54/2013; 
    che la nota 8 novembre 2013, n. 4524, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del  Comitato,  dispone  una  raccomandazione,  finalizzata  a
garantire che eventuali future decisioni di questo Comitato, relative
alla proroga dei termini per l'emanazione dei decreti di esproprio di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita',  acquisiscano  efficacia
nei tempi prescritti dalla normativa, e siano pubblicate  in  termini
congrui a garantire certezza giuridica nei confronti dei  destinatari
dei provvedimenti espropriativi; 
 
                              Delibera: 
 
  E' disposto l'annullamento della delibera  2  agosto  2013,  n.  54
«Potenziamento infrastrutturale della linea Bari - Taranto, raddoppio
tratta Bari S. Andrea  -  Bitetto:  Proroga  della  dichiarazione  di
pubblica utilita'», richiamata in  premessa,  che  non  avra'  quindi
ulteriore corso. 
 
                             Raccomanda 
 
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  trasmettere  a
questo Comitato le proposte di proroga dei termini  per  l'emanazione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita'  almeno  5  mesi  prima  del  termine  di   7   anni   dalla
registrazione alla Corte dei conti della delibera di approvazione del
progetto definitivo, in modo da consentire il completamento dell'iter
procedurale, inclusa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, delle
delibere che dispongono le proroghe prima della scadenza del termine. 
 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                                       Il vice Presidente: Saccomanni 
 
Il Segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 562