MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 marzo 2014 

Modifica al decreto 23 gennaio 2014, recante i termini e le modalita'
di  presentazione  delle  istanze  di  agevolazione  per  le  imprese
localizzate nelle Zone franche urbane della Sicilia. (14A01978) 
(GU n.61 del 14-3-2014)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive  modificazioni
e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge  finanziaria  2007)  e,  in
particolare,  il  comma  340  dell'articolo  1,  con  il  quale  sono
istituite le Zone franche urbane; 
  Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n.
296 del 2006, con i  quali  sono  disposte  agevolazioni  fiscali  in
favore delle piccole e micro  imprese  operanti  nelle  Zone  franche
urbane; 
  Vista la delibera CIPE 30 gennaio  2008,  n.  5,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6  giugno  2008,  n.
131, che ha fissato i "Criteri e indicatori per l'individuazione e la
delimitazione delle  Zone  Franche  Urbane",  nonche'  la  successiva
delibera CIPE  8  maggio  2009,  n.  14,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159,  che
ha operato la "Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e
ripartizione delle risorse"; 
  Visto l'articolo 37  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che prevede che la riprogrammazione dei  programmi  cofinanziati  dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del  Piano  di  Azione  Coesione,
nonche'  la  destinazione  di  risorse  proprie  regionali,   possono
prevedere il finanziamento delle tipologie  di  agevolazioni  di  cui
dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'articolo 1  della  citata
legge n. 296 del 2006 in favore delle  imprese  di  micro  e  piccola
dimensione  localizzate  o  che  si  localizzano  nelle  Zone  urbane
individuate nella delibera CIPE 8 maggio  2009,  n.  14,  nonche'  in
quelle valutate  ammissibili  nella  relazione  istruttoria  ad  essa
allegata e nelle ulteriori, rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima  legge  n.  296  del  2006,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza; 
  Vista la legge della Regione Siciliana n. 11 del  12  maggio  2012,
pubblicata nel supplemento ordinario n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale
della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e,  in  particolare,
l'articolo 67, che consente l'istituzione di ulteriori  Zone  franche
urbane rispetto a quelle selezionate con la citata delibera  CIPE  n.
14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla  delibera  CIPE
n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello  sviluppo  economico,
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del  26
giugno 2008, e ai sensi della quale sono state istituite le ulteriori
Zone franche urbane di Bagheria, Enna, Palermo  -  porto,  Palermo  -
Brancaccio e Vittoria; 
  Visto il comma l-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge  n.
179 del 2012, che dispone che "rientrano tra le Zone  franche  urbane
di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo
Convergenza per le quali e'  stata  gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  10  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11
luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto  previsto
dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179  del  2012,  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle
agevolazioni previste dal medesimo articolo 37; 
  Vista la nota n.  25422  del  24  luglio  2013  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3, 5  e  6,  del
decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo
economico ha  comunicato  alla  Regione  Siciliana  il  prospetto  di
riparto delle risorse finanziarie  disponibili  per  le  agevolazioni
nelle Zone franche urbane regionali e ha, contestualmente, chiesto di
fornire  indicazioni  circa  l'eventuale  attivazione  di   ulteriori
risorse  regionali  per  il  finanziamento  dell'intervento,  nonche'
l'individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili per le  varie
Zone  franche,  di  eventuali  riserve  finanziarie  di   scopo,   in
conformita' a quanto previsto al comma 4 del  medesimo  articolo  del
decreto interministeriale 10 aprile 2013; 
  Vista la nota n. 4605/Gab del 13 novembre 2013, n. 5057/Gab del  10
dicembre 2013 e n. 294/Gab del  21  gennaio  2014  con  le  quali  la
Regione Siciliana, in risposta alla predetta nota  n.  25422  del  24
luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello  sviluppo  economico  le
indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle
Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale; 
  Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione  delle
attivita' imprenditoriali 23 gennaio 2014, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2014, n.  24,  che
fissa i termini e le modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di
agevolazione per le imprese localizzate  nelle  Zone  franche  urbane
della Sicilia e  riporta,  nell'allegato  n.  1,  per  ciascuna  Zona
franca, le risorse finanziarie disponibili e  le  scelte,  comunicate
dalla Regione Siciliana, in merito all'attivazione delle  riserve  di
scopo; 
  Vista la nota n. 928/Gab del 28  febbraio  2014  con  la  quale  la
Regione Siciliana ha segnalato che, relativamente  alla  Zona  franca
urbana di Sciacca, per mero errore materiale, nella nota n.  4605/Gab
del 13 novembre 2013 e' stata indicata  un'allocazione  pari  al  30%
delle risorse disponibili in favore delle imprese di nuova o  recente
costituzione, anziche' del 10% come programmato, e ha contestualmente
richiesto al Ministero dello  sviluppo  economico  la  rettifica  del
citato decreto direttoriale 23 gennaio 2014; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  24  gennaio  2014,  n.  19,   recante   il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella di cui all'allegato n. 1 al  decreto  direttoriale
23 gennaio 2014  menzionato  in  premessa,  relativamente  alla  riga
relativa alla Zona franca urbana di Sciacca, nella  colonna  "risorse
riservate", la percentuale  "30%"  e'  sostituita  dalla  percentuale
"10%". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 marzo 2014 
 
                                       Il direttore generale: Sappino