AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura di mutuo  riconoscimento,  del  medicinale  per  uso  umano
«Fluconazolo B. Braun», con conseguente modifica stampati. (14A02069) 
(GU n.64 del 18-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 24)

 
 
 
     Estratto determinazione FV n. 66/2014 del 26 febbraio 2014 
 
    Medicinale: FLUCONAZOLO B. BRAUN. 
    Confezioni: 
    038838 013 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi  in  LDPE
da 50 ml; 
    038838 025 «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi  in  LDPE
da 50 ml; 
    038838 037 «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi  in  LDPE
da 50 ml; 
    038838 049 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi  in  LDPE
da 100 ml; 
    038838 052 «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi  in  LDPE
da 100 ml; 
    038838 064 «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi  in  LDPE
da 100 ml; 
    038838 076 «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi  in  LDPE
da 200 ml; 
    038838 088 «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconi  in  LDPE
da 200 ml; 
    038838 090 «2 mg/ml soluzione per infusione» 50 flaconi  in  LDPE
da 200 ml. 
    Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG. 
    Procedura mutuo riconoscimento DE/H/1055/001/R/001, 
con  scadenza  il  22  ottobre  2013  e'  rinnovata,  con   validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   per   il   foglio
illustrativo ed etichettatura entro centottanta  giorni  dall'entrata
in vigore della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla presente determinazione possono essere dispensate  al  pubblico
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.