MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DIRETTIVA 12 dicembre 2013 

Procedure per la gestione delle attivita' di  messa  in  sicurezza  e
salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze  derivanti
da calamita' naturali. (14A02464) 
(GU n.75 del 31-3-2014)

 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n.  233  e  successive   modificazioni,   recante   «Regolamento   di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   20   luglio   2009,   recante
«Articolazione degli uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale
dell'Amministrazione centrale e periferica»; 
  Vista la circolare del MiBACT n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per
oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  2005,
n. 78, con cui si e' resa esecutiva l'intesa relativa alla tutela dei
beni  culturali  di  interesse  religioso  appartenenti  a   enti   e
istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005 fra il Ministro per  i
beni e le attivita'  culturali  ed  il  presidente  della  Conferenza
episcopale italiana; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
febbraio 2011, recante «Valutazione e riduzione del  rischio  sismico
del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti del 14 gennaio 2008»; 
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 7 marzo  2012  tra  il
Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile; 
  Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25  maggio  2012,
con  cui  e'  stata  istituita  la  «Struttura   operativa   per   il
monitoraggio  e  il  coordinamento  delle  attivita'   necessarie   a
fronteggiare  le  situazioni  emergenziali  derivanti  da   calamita'
naturali»; 
  Vista la circolare del segretario generale  n.  31  del  18  giugno
2012, con cui sono state diramate le «Procedure per la gestione delle
attivita'  emergenziali  dell'Unita'   di   crisi   UCCR-MiBAC»,   il
«Disciplinare operativo  per  il  rilievo  del  danno  al  patrimonio
culturale» e le «Specifiche per l'utilizzo dell'applicativo Community
MiBAC per l'archiviazione informatica dei file»; 
  Visto il documento elaborato dal gruppo  di  lavoro  istituito  con
decreto del segretariato generale n. 2  del  22  marzo  2013  con  il
compito di elaborare uno strumento schedografico per  la  rilevazione
speditiva delle informazioni necessarie per la  gestione  della  fase
emergenziale conseguente  a  calamita'  naturali,  riferite  ai  beni
appartenenti al patrimonio culturale; 
  Considerato che le procedure diramate con la  richiamata  circolare
n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito  alle  direzioni  regionali
per i  beni  culturali  e  paesaggistici  dell'Emilia-Romagna,  della
Lombardia e del Veneto di gestire efficacemente l'emergenza derivante
dal sisma di maggio 2012; 
  Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del  Ministero
un documento unitario che  contenga  le  procedure  e  gli  strumenti
operativi per la salvaguardia del patrimonio  culturale  in  caso  di
emergenza; 
  Considerata, inoltre, la necessita'  evidenziata  dal  Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
di rafforzare il coordinamento con il Ministero, anche attraverso una
costante collaborazione sia a livello centrale che periferico; 
  Ritenuto necessario che l'amministrazione,  in  caso  di  emergenze
derivanti da calamita' naturali, garantisca la massima  tempestivita'
ed efficacia delle azioni sul territorio, operando in modo  sinergico
e coordinato, secondo procedure specifiche che regolamentino  sia  le
relazioni fra le articolazioni del  Ministero,  sia  quelle  con  gli
organismi di protezione civile; 
  Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti  disposizioni
agli  uffici  e,  in  particolare,  al  segretariato  generale,  alle
direzioni regionali per i  beni  culturali  e  paesaggistici  e  alle
soprintendenze; 
 
                    Emana la seguente direttiva: 
 
  al  segretariato  generale,  alle  direzioni   regionali   e   alle
soprintendenze: 
Finalita' e destinatari. 
  La presente direttiva e' finalizzata a impartire disposizioni  agli
uffici al fine di  garantire,  in  caso  di  emergenze  derivanti  da
calamita' naturali,  la  massima  tempestivita'  ed  efficacia  delle
azioni  finalizzate  alla  salvaguardia  del  patrimonio   culturale,
operando in modo sinergico e coordinato, secondo procedure specifiche
che  regolamentino  sia  le  relazioni  fra  le   articolazioni   del
Ministero, sia quelle con gli organismi di protezione civile. 
  Uffici destinatari della presente direttiva  sono  il  segretariato
generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonche'
tutti gli organi centrali e periferici. 
Premessa. 
  Ogni evento naturale derivante da azioni  esogene  (pioggia,  neve,
escursione termica,  vento,  piene,  alluvioni,  frane)  od  endogene
(sisma, eruzione vulcanica)  che  induca  effetti  straordinari,  per
estensione o per magnitudo del danno e classificabile  pertanto  come
calamitoso, determina una situazione di emergenza che  va  affrontata
con  tempestivita',  attuando  immediatamente  una  serie  di  azioni
finalizzate  alla  messa  in  sicurezza  ed  alla  salvaguardia   del
patrimonio culturale coinvolto. 
  Nel caso l'emergenza coinvolga solo un insediamento, e' sufficiente
l'attivazione della struttura e delle procedure gia' previste in seno
ai piani di emergenza previsti dalle norme vigenti  o  da  specifiche
disposizioni per i beni culturali (decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81  e  successive  modificazioni;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1995, n. 418;  decreto  ministeriale  20  maggio
1992, n. 569, circolare del Ministero - Dipartimento per la  ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione n. 132 dell'8 ottobre 2004). 
  Qualora  l'evento   emergenziale   abbia   invece   una   rilevanza
territoriale piu' estesa o determini un  livello  di  danno  elevato,
occorre attuare una strategia specifica. 
  In tal caso, infatti, la gestione dell'emergenza va concepita  come
un  processo,  che  si  sviluppa  senza  discontinuita'   dai   primi
sopralluoghi  fino  alla  fase  di  ricostruzione  e   restauro   del
patrimonio culturale sia immobile che mobile. 
  Una  tale  impostazione  consente  in  generale   un'ottimizzazione
nell'impiego delle risorse disponibili, in quando, subordinando  ogni
fase alla fase successiva, gia' prevista e programmata,  consente  di
verificare l'efficacia di quanto gia' fatto e progettare al meglio la
fase successiva, evitando quindi interventi  sia  «sovradimensionati»
(che comportano elevati costi sia  iniziali  che  in  tutte  le  fasi
successive     di     attuazione     della     ricostruzione)     sia
«sottodimensionati». 
  La gestione dell'emergenza comporta pertanto la definizione di  una
strategia  che,  pur  consentendo  la  flessibilita'  necessaria  per
adeguarsi alle varie realta' del Ministero, ne  traccia  il  percorso
unitario, a partire dal verificarsi dell'evento, fino all'avvio della
fase di ricostruzione. 
  Per l'attuazione di  tale  processo  e'  necessario  prevedere  una
struttura organizzata specifica, in cui siano individuati  compiti  e
ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefinite. 
  Per attuare quanto sopra delineato il  Ministero  ha  istituito  la
struttura operativa per il monitoraggio  ed  il  coordinamento  delle
attivita'  necessarie  a  fronteggiare  le  situazioni   emergenziali
derivanti  da  calamita'  naturali,  ed   ha   predisposto   altresi'
procedure,  disciplinari  e  strumenti  operativi  finalizzati   alla
gestione delle varie fasi dell'emergenza. 
  In particolare le procedure prevedono: 
  1)  il  necessario   coordinamento   con   le   strutture   esterne
all'amministrazione deputate alla gestione dell'emergenza; 
  2) il necessario coordinamento  fra  le  articolazioni  centrali  e
quelle periferiche del Ministero; 
  3) la partecipazione di tutte le articolazioni del  Ministero  alla
gestione dell'emergenza, per affrontare con la massima consapevolezza
ed efficacia anche le successive fasi di restauro e ricostruzione, in
parallelo alle strutture emergenziali o quando queste hanno  concluso
le loro attivita'. 
  Disciplinari  e  strumenti  operativi  supportano  l'organizzazione
individuata per la gestione  dell'emergenza  che,  sulla  base  delle
esperienze  acquisite  e   delle   eventuali   riorganizzazioni   del
Ministero, potra' essere perfezionata per migliorare la risposta  del
Ministero in occasione delle emergenze. 
  E' indispensabile evidenziare come, nell'ambito della piu' generale
analisi dei  rischi,  la  gestione  delle  emergenze  afferisce  alla
«gestione del rischio residuo», ovvero di quella parte di rischio che
non si e' saputo o potuto ridurre. 
  D'altra parte la stessa analisi dei rischi  prevede  un'adeguata  e
doverosa attivita' di prevenzione mediante tutte quelle azioni  volte
alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilita'  nei
confronti di tutti gli eventi  prevedibili,  attivita'  che,  insieme
alla  gestione  delle  emergenze,   deve   costituire   il   secondo,
ineludibile percorso per operare in  modo  esaustivo  ai  fini  della
salvaguardia del patrimonio culturale. 
1. La struttura operativa. 
  Con decreto del segretario generale n. 7  del  25  maggio  2012  e'
stata istituita la struttura operativa  per  il  monitoraggio  ed  il
coordinamento delle attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni
emergenziali derivanti  da  calamita'  naturali.  Tale  struttura  e'
articolata in una «Unita'  di  coordinamento  nazionale  UCCN-MiBAC»,
istituita  presso  il  segretariato  generale,  e  nelle  «Unita'  di
coordinamento regionale UCCR-MiBAC», istituite  presso  le  direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici. 
  In occasione di eventi emergenziali derivanti da calamita' naturali
la struttura operativa viene attivata dal segretario generale. 
  L'Unita'  di  coordinamento  nazionale   UCCN-MiBAC   supporta   il
segretario generale nelle seguenti attivita': 
  garantire il necessario coordinamento con le istituzioni  nazionali
esterne al Ministero ivi comprese quelle deputate agli interventi  in
emergenza (protezione civile, VVF, Forze dell'ordine, etc. ...); 
  garantire il necessario coordinamento tra le strutture  centrali  e
periferiche del Ministero; 
  assicurare in collaborazione con tutte  le  strutture  interessate,
l'applicazione delle procedure operative da attuare  da  parte  delle
squadre di intervento, nelle operazioni che interessano il patrimonio
culturale (verifica dei danni, schedature,  messa  in  sicurezza  dei
beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere  di
messa  in  sicurezza,  stoccaggio  di   macerie,   allontanamento   e
ricollocazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, ecc.); 
  effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e
dei successivi progetti di consolidamento statico e restauro; 
  individuare  gli  strumenti  informatici  e  schedografici  per  la
gestione delle varie  attivita',  dal  monitoraggio  delle  verifiche
sismiche alla gestione dell'emergenza fino alla fase  di  restauro  e
ricostruzione. 
  Le Unita' di coordinamento regionale UCCR-MiBAC  hanno  il  compito
di: 
  coordinare le attivita' sul territorio del personale del Ministero; 
  garantire il collegamento con le  strutture  territoriali  deputate
agli interventi in emergenza  (prefetture,  protezione  civile,  VVF,
Forze dell'ordine, ecc.); 
  individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio
culturale; 
  individuare i luoghi  di  ricovero  del  patrimonio  culturale  che
richiede uno spostamento per la sua messa in sicurezza; 
  garantire le funzioni di vigilanza  e  supporto  durante  tutte  le
fasi, ivi comprese  quelle  di  rilievo,  messa  in  sicurezza  e  di
ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato. 
  Le Unita' di coordinamento  regionale  UCCR-MiBAC  sono  articolate
nelle seguenti tre unita' operative: 
    1) Unita' rilievo  dei  danni  al  patrimonio  culturale,  con  i
seguenti compiti: 
  a) gestione del personale Ministero delle squadre di rilievo; 
  b) verifica, scansione delle schede di rilievo  e  degli  allegati,
archiviazione digitale; 
  c) archiviazione della documentazione cartacea (schede di  rilievo,
foto, verbali, progetti di intervento, ecc.); 
    2) Unita' coordinamento tecnico  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) sui beni architettonici,
storico-artistici,   archeologici,   audio-visivi,   archivistici   e
librari, con i seguenti compiti: 
  a) coordinamento del  personale  Ministero  delle  squadre  che  si
occupano degli interventi di messa in sicurezza; 
  b) verifica ed approfondimento della parte delle schede di  rilievo
relativa agli interventi di messa in sicurezza; 
  c) archiviazione cartacea e digitale della  documentazione  tecnica
inerente gli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  dei  successivi
interventi di consolidamento e restauro (foto, verbali,  progetti  di
intervento, ecc.); 
    3) Unita' depositi temporanei e laboratorio di pronto  intervento
sui beni mobili, con i seguenti compiti: 
  a) gestione dei depositi temporanei; 
  b) gestione dei laboratori di pronto intervento. 
  La necessita'  di  garantire  una  catena  di  comando  efficace  e
coordinata   per   la    gestione    dell'emergenza,    impone    una
gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a quella  ordinaria.
In particolare come precisato nella circolare del segretario generale
n. 24 del 29 maggio 2012: 
  1) al fine di permettere  l'effettiva  attivita'  di  coordinamento
nazionale, le direzioni generali, gli istituti centrali, nazionali  e
dotati di autonomia speciale, dovranno concordare con  il  segretario
generale tutte  le  iniziative  che  intendono  attivare  nelle  zone
interessate dall'evento emergenziale; 
  2) al fine di permettere  l'effettiva  attivita'  di  coordinamento
territoriale,  tutti  gli  istituti  del  Ministero,   anche   quelli
centrali, nazionali e  dotati  di  autonomia  speciale,  aventi  sede
nell'ambito  territoriale   interessato   dall'evento   emergenziale,
dovranno   riferirsi   esclusivamente   alla   direzione    regionale
territorialmente competente sia  per  le  comunicazioni  relative  al
danno subito dal patrimonio culturale che per i successivi interventi
(rilievo e messa in sicurezza). La  direzione  regionale  costituisce
infatti l'unica struttura del Ministero che, in stretto  collegamento
con l'unita' di coordinamento nazionale, opera  in  sinergia  con  le
strutture  territoriali  deputate  agli   interventi   in   emergenza
(prefetture, Vigili del fuoco, Protezione civile, enti locali). 
  Per la Sicilia, in considerazione del fatto che l'articolazione del
Ministero non prevede in tale regione la direzione regionale e che il
Ministero ha competenza esclusivamente sul  patrimonio  archivistico,
il  coordinamento  delle  attivita'  in  caso  di   calamita'   sara'
effettuato direttamente dalla Direzione generale per gli archivi. 
  Per  il  Trentino-Alto  Adige,  in  considerazione  del  fatto  che
l'articolazione  del  Ministero  non  prevede  in  tale  regione   la
direzione regionale, in caso  di  emergenza,  per  i  beni  culturali
sottoposti alla competenza del Ministero, si  attivera'  l'UCCR-MiBAC
della regione Veneto. 
  Come gia' previsto nel decreto del segretario generale n. 8 del  20
giugno 2012, il Comando  tutela  patrimonio  culturale,  con  le  sue
articolazioni, concorre, quale ufficio di diretta collaborazione  del
Ministro, con le istituite unita' operative per: 
  a) cooperare con il personale Ministero, delle diocesi e dei Vigili
del fuoco nelle attivita' sul territorio; 
  b) contribuire alla messa in sicurezza delle opere  di  particolare
valore, in sinergia con personale Ministero, dei Vigili del  fuoco  e
della Protezione civile; 
  c) fornire assistenza al trasporto delle opere  individuate  presso
idonei luoghi di ricovero; 
  d)  fungere  da  punto  di  raccordo  con  l'Arma  territoriale   e
coordinarsi con le altre Forze dell'ordine, per la predisposizione di
servivi di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati. 
2. Le procedure. 
  Il modello di  gestione  della  fase  emergenziale  prevede,  oltre
all'individuazione della struttura  ad  essa  dedicata,  procedure  e
strumenti operativi. Cio' costituisce il presupposto fondamentale per
creare una «filiera» di  attivita'  in  cui  siano  identificati  con
precisione: 
  1) i compiti operativi; 
  2) la pianificazione delle risorse umane e finanziarie; 
  3) le sinergie con le  istituzioni  coinvolte  (Protezione  civile,
Vigili del fuoco, enti locali). 
  In generale le procedure sono finalizzate a disciplinare: 
  1) l'attivazione della struttura operativa e le  comunicazioni  fra
la struttura centrale e quelle territoriali,  sia  immediate  che  «a
regime», su tutte le attivita' svolte (rilievo, messa  in  sicurezza,
ricostruzione, indagini ed attivita' preventive); 
  2) il coordinamento con le strutture di protezione civile e con gli
enti a vario titolo coinvolti; 
  3) le attivita' di rilievo dei danni al patrimonio culturale; 
  4) le attivita' connesse agli interventi di messa in sicurezza  dei
beni  immobili  e  mobili  ivi  comprese  quelle  di  allontanamento,
ricovero e primo intervento dei beni danneggiati; 
  5) il monitoraggio sulla progettazione degli interventi di messa in
sicurezza,  ricostruzione,  consolidamento  e   restauro   dei   beni
culturali danneggiati. 
  Ai sensi dell'intesa del  26  gennaio  2005  fra  il  Mibact  e  la
Conferenza episcopale italiana, le attivita'  di  cui  alla  presente
direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso dovranno
essere svolte con il  coinvolgimento  degli  enti  e  le  istituzioni
ecclesiastiche responsabili. 
2.1. Procedura di  attivazione  della  struttura  operativa  e  delle
  comunicazioni. 
  A seguito del verificarsi di un evento emergenziale. 
  1. L'UCCN-MiBAC su  disposizione  del  segretario  generale  invita
tempestivamente le direzioni regionali interessate  ad  attivare,  se
non gia'  operativa,  la  propria  UCCR-MiBAC  secondo  le  modalita'
previste nei rispettivi decreti  istitutivi  e  con  la  composizione
ritenuta idonea in relazione  alla  tipologia  di  evento,  alla  sua
localizzazione ed estensione territoriale, in  attuazione  di  quanto
previsto nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del
25  maggio  2012  e  n.  8  del  20  giugno  2012).  Il  coordinatore
dell'UCCN-MiBAC trasmettera' le informazioni ricevute dall'UCCR-MiBAC
al  segretario  generale  che  terra'  costantemente   informato   il
Ministro,  le  Direzioni  generali  del  Ministero  ed  il   comitato
operativo presso la Protezione civile ovvero la cabina  di  regia  di
cui al protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali - Segretariato  generale  e  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del 7 marzo  2012,  eventualmente  attivati  a  secondo
della gravita' dell'evento. 
  2. L'UCCR-MiBAC su disposizioni del direttore regionale  nella  sua
funzione di coordinatore dell'unita' stessa, attraverso le necessarie
iniziative di coordinamento, pianifica ed  organizza  l'attivita'  di
ricognizione e rilievo dei danni, di intervento di messa in sicurezza
dei beni immobili e mobili ivi compresi gli eventuali  interventi  di
recupero, allontanamento,  trasferimento  in  depositi  temporanei  e
primi interventi sui beni mobili, gestione dei depositi temporanei  e
degli  eventuali  laboratori  di  pronto  intervento.  Il   direttore
regionale e' responsabile di tutte le  attivita'  di  cui  sopra.  La
necessita'  di  collocare  i  beni  culturali  mobili   in   depositi
temporanei   richiede   che   il   direttore   regionale   individui,
preferibilmente   in   condizioni   non   emergenziali,   i    luoghi
potenzialmente idonei,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  i
Carabinieri  del  Nucleo  TPC.  Per  i  beni  mobili  di   proprieta'
ecclesiastica, ai sensi dell'art. 6, comma 5 dell'intesa fra il Mibac
e la Conferenza episcopale italiana del 26 gennaio 2005, il direttore
regionale individuera' con il Vescovo delegato per i  beni  culturali
ecclesiastici  della  Conferenza  episcopale   regionale,   eventuali
depositi  temporanei  presso   musei   ecclesiastici   presenti   sul
territorio e dotati di idonee  condizioni  di  sicurezza.  A  secondo
dell'entita' dell'evento  e  della  conseguente  necessita'  stimata,
della ubicazione dei depositi e delle condizioni di  sicurezza  e  di
accessibilita', il coordinatore dell'UCCR-MiBAC definira' quali fra i
luoghi individuati siano da  utilizzare  e  si  attivera'  per  farli
attrezzare anche sulla base delle indicazioni fornite dagli  istituti
centrali competenti. Il coordinatore  dell'UCCR-MiBAC  garantira'  il
necessario  coordinamento  con  l'organismo  di   protezione   civile
(DICOMAC, prefettura, ecc.) attivato dalle autorita'  competenti,  in
funzione  dell'entita'   e   dell'estensione   dell'evento   per   il
coordinamento territoriale. 
  3.  L'UCCR-MiBAC  invia  tempestivamente  tutte   le   informazioni
aggiornate all'UCCN-MiBAC tramite  mail  utilizzando  la  casella  di
posta  dedicata  uccn-mibac@beniculturali.it.  La   frequenza   degli
aggiornamenti   dipende   dall'entita'   e   dalla   significativita'
dell'evento e dovra' essere quotidiana almeno nelle prime settimane e
settimanale a regime. 
  4.   Il    coordinatore    dell'UCCR-MiBAC    garantira'    l'invio
all'UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio delle attivita', allegata
alle presenti procedure, progressivamente compilata ed aggiornata  in
funzione dell'evoluzione dell'evento e delle attivita' svolte nonche'
la condivisione, tramite l'applicativo Community Ministero  di  tutte
le schede compilate nella prima e nella seconda fase del rilievo. 
2.2. Procedura per il coordinamento con le  strutture  di  protezione
  civile. 
  Nei casi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera c), della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni, ossia «calamita' naturali o connesse  con  l'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono,
con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di
tempo», il segretario generale rappresenta il Ministero nel  Comitato
operativo della protezione civile di cui all'art. 10 della  legge  n.
225  del  1992  coordinandosi  a  livello  centrale  con   le   altre
amministrazioni e gli enti interessati al  soccorso,  secondo  quanto
previsto dall'art. 10 della legge n. 225  del  1992  e  dall'art.  5,
comma 3-ter, del decreto-legge 7 novembre 2001, n.  343,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
  Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca la
struttura di coordinamento nazionale Direzione di comando e controllo
- DI.COMA.C. il coordinatore  della  Unita'  di  crisi  coordinamento
regionale (UCCR) o un suo delegato garantira' a livello territoriale,
il coordinamento con le altre amministrazioni e gli enti  interessati
al soccorso e partecipera' alle attivita' delle funzioni di  supporto
nonche' alle quotidiane riunioni  di  coordinamento  della  struttura
garantendo altresi' il raccordo con l'UCCR. 
  Tale raccordo e' funzionale sia a livello centrale  che  periferico
per le attivita' di censimento, di rilievo del danno e  di  messa  in
sicurezza ed  eventuale  allontanamento  e  ricollocazione  dei  beni
culturali presenti nell'area dell'evento. 
  L'UCCR, in particolare  fornira'  e  aggiornera'  il  quadro  delle
attivita'  emergenziali  svolte  o  in  programma  relative  ai  beni
culturali, segnalando  eventuali  priorita'  ai  fini  del  possibile
concorso delle altre componenti e strutture  operative  rappresentate
presso  la  DI.COMA.C.  Inoltre   fornira'   i   dati   relativi   ai
provvedimenti emergenziali di competenza adottati  e  la  valutazione
economica dei danni e  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
ricostruzione. 
  Al fine di valutare le condizioni  del  patrimonio  culturale,  sia
mobile che immobile,  e  di  procedere  alla  messa  in  sicurezza  e
all'eventuale movimentazione dello stesso,  l'UCCR  in  coordinamento
con le funzioni sopra  indicate,  pianifichera'  i  sopralluoghi  sul
territorio  tramite  squadre  specializzate  che  procederanno   alla
compilazione delle schede di rilevamento del danno,  avvalendosi  del
Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio  culturale  nonche',
se necessario, del supporto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
  Qualora il capo del Dipartimento di Protezione civile istituisca  a
livello provinciale il  Centro  coordinamento  soccorsi  (CCS)  ed  i
Centri operativi  misti  o  intercomunali  (COM),  in  considerazione
dell'organizzazione del Ministero, che non prevede un'articolazione a
livello provinciale e comunale, il coordinatore dell'UCCR concordera'
con il responsabile dei COM  e/o  del  CCS  specifiche  procedure  di
comunicazione con tali centri  al  fine  di  garantire  il  reciproco
coordinamento. 
  In modo analogo il coordinatore dell'UCCR procedera'  nel  caso  in
cui l'evento  non  abbia  rilevanza  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze regionali, provinciali  e  comunali,  secondo  il  modello
organizzativo di protezione civile attivato. 
  In caso di eventi emergenziali  che  interessino  aree  limitate  o
anche singoli siti di competenza del Ministero e che  non  comportino
quindi il coinvolgimento  del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile, si attiva presso il Centro operativo nazionale dei Vigili del
fuoco, la commissione paritetica di cui al  protocollo  d'intesa  tra
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Segretariato generale
e il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco
del  7  marzo  2012,  che  si  coordinera'  con  l'UCCR   interessata
dall'evento. 
2.3.  Procedura  relativa  all'attivita'  di  rilievo  dei  danni  al
  patrimonio culturale. 
  Subito dopo il verificarsi di un  evento  calamitoso,  l'Unita'  di
crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, tramite l'Unita'  rilievo
dei danni al patrimonio culturale, avvia la ricognizione dei danni al
patrimonio culturale mobile ed immobile prevista  secondo  due  fasi,
una speditiva ed una di approfondimento. 
  L'attivita' prevede la  pianificazione  dei  sopralluoghi,  tenendo
conto: 
  1) degli immobili in consegna  al  Ministero,  ricadenti  nell'area
interessata dall'evento; 
  2) dei beni di particolare rilevanza presenti nell'area; 
  3) delle segnalazioni che pervengono via via da  parte  degli  enti
preposti (Protezione civile,  prefetture,  enti  locali,  Vigili  del
fuoco), dei possessori di beni (diocesi, enti pubblici, privati ...),
degli uffici periferici  della  direzione  regionale  o  delle  altre
amministrazioni, 
e per i rilievi di seconda fase tenendo conto anche: 
  1) delle risultanze dei sopralluoghi speditivi; 
  2) delle condizioni di accessibilita'; 
  3) del livello di danneggiamento. 
  I sopralluoghi  saranno  pianificati  nell'ambito  del  piu'  ampio
coordinamento istituzionale con gli organismi  di  protezione  civile
attivati dalle  autorita'  competenti,  in  funzione  dell'entita'  e
dell'estensione dell'evento per il coordinamento territoriale. 
  Nella  pianificazione  dei  sopralluoghi  si  terra'  conto   degli
specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze  segnalate
dalle  strutture  di  protezione  civile,  nonche'  delle   effettive
condizioni di accessibilita' dei luoghi. 
  I  sopralluoghi  saranno  effettuati  da  tecnici   del   Ministero
(Soprintendenze,  direzione  regionale,  altri  istituti   Ministero)
individuati tenendo conto  anche  della  tipologia  dei  beni  mobili
presenti nei siti oggetto del rilievo. Nel definire  la  composizione
delle squadre, sara' data priorita'  al  personale  gia'  formato  ed
addestrato, prevedendo, in parallelo, la formazione di  altre  unita'
di personale, eventualmente disponibile, da  inserire  nelle  squadre
solo successivamente. 
  La formazione dovra' essere  effettuata  preferibilmente  in  tempo
ordinario,  presso  tutte  le  UCCR-MiBAC  ed  in  coordinamento  con
l'UCCN-MiBAC,  prevedendo  periodicamente  incontri  formativi  e  di
aggiornamento. La formazione diffusa consentira' di  poter  disporre,
ove  l'entita'  dell'evento  lo  renda   necessario,   di   personale
adeguatamente formato anche di altre direzioni regionali. 
  Tuttavia, poiche' nella fase emergenziale  puo'  essere  necessario
utilizzare  personale  non  ancora  formato,  presso  le  Unita'   di
coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovranno essere previsti corsi di
formazione,  eventualmente  anche  con   il   supporto   di   docenti
qualificati e preferibilmente in  corrispondenza  dell'avvicendamento
del personale delle squadre. Tali corsi dovranno fornire  le  nozioni
fondamentali  per  la   compilazione   delle   schede,   nonche'   le
informazioni sui  rischi  connessi  all'attivita'  che  si  andra'  a
svolgere e sulle procedure da adottare i caso di  pericolo  grave  ed
immediato. 
  Al  personale  facente  parte  delle  squadre  di  rilievo   andra'
consegnato il disciplinare operativo per  il  rilievo  del  danno  al
patrimonio culturale, l'attrezzatura e i  dispositivi  di  protezione
individuale avendo cura di farne sottoscrivere l'avvenuta consegna in
apposito verbale. 
  Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalita' di  valutare,
anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento
principale,  i  danni  subiti  dal  patrimonio  culturale  mobile  ed
immobile (chiese  e  palazzi)  di  interesse  culturale,  l'eventuale
necessita' di opere provvisionali, per evitare  maggiori  danni  alle
strutture ed al patrimonio culturale in essi contenuto. 
  Il rilievo in generale prevede due fasi distinte: 
  1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio  delle  schede  per  il
rilievo speditivo del danno  sul  patrimonio  culturale  in  caso  di
calamita' naturale, finalizzata all'individuazione  tempestiva  della
tipologia, diffusione territoriale ed entita' del danno  nonche'  dei
pronti interventi da attuare per la salvaguardia dei  beni  culturali
danneggiati o che rischiano un aggravamento del danno ed  infine  una
valutazione sulle priorita' di successivi rilievi. I  dati  acquisiti
dovranno consentire la stima dei costi degli interventi di  messa  in
sicurezza  del  patrimonio  culturale  mobile  ed   immobile   e   la
precompilazione delle schede di rilievo di dettaglio del danno; 
  2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di
evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM,  finalizzata  ad  una
valutazione piu' approfondita del danno e dei necessari interventi di
ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonche'  di
restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti  gli
eventi  emergenziali,  i  dati  acquisiti  in  tale   fase   dovranno
consentire la stima  dei  costi  degli  interventi  di  ripristino  e
consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile. 
  La  stima  dei  costi  infatti  sara'  effettuata  dall'UCCR-MiBAC,
eventualmente attraverso la costituzione  di  un  gruppo  di  tecnici
specializzati,  utilizzando  parametri  e  modelli   di   valutazione
elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire  ad  una
quantificazione omogenea, per  tipologie  di  danno  e  per  l'intero
territorio nazionale,  variabile  solo  in  relazione  ai  prezzi  di
riferimento. 
  Per la stima dei costi  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza
(salvaguardia delle opere d'arte e pronto intervento)  potra'  essere
necessario un approfondimento, con eventuale  ulteriore  sopralluogo,
da effettuarsi con i  tecnici  dell'Unita'  operativa  «coordinamento
tecnico  degli  interventi   di   messa   in   sicurezza   sui   beni
architettonici,  storico-artistici,  archeologici,   archivistici   e
librari». 
  Sulla base dei rilievi di prima fase  il  coordinatore  dell'unita'
rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurera': 
  1)  l'aggiornamento  quotidiano  della   scheda   di   monitoraggio
relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del
danno»; 
  2) il controllo sulla completezza dei dati essenziali rilevati; 
  3) la trasmissione delle schede  di  rilievo  speditivo  del  danno
all'Unita'  coordinamento  tecnico  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza. 
  I risultati del rilievo speditivo consentiranno  la  pianificazione
dei rilievi della  seconda  fase  e  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza. 
  Sulla base delle unita' di personale  disponibile  il  coordinatore
dell'Unita' rilievo dei danni al patrimonio culturale costituisce  le
squadre e pianifica  l'itinerario  dei  sopralluoghi,  tenendo  conto
anche  delle  condizioni  di  accessibilita'  che   risultano   dalle
precedenti verifiche speditive. 
  In seguito al rilievo di seconda fase il  coordinatore  dell'Unita'
rilievo dei danni al patrimonio culturale assicurera': 
  1)  l'aggiornamento  quotidiano  della   scheda   di   monitoraggio
relativamente alle sezioni «anagrafica del bene» e «fase: rilievo del
danno»; 
  2) il controllo dei dati  rilevati,  con  l'eventuale  supporto  di
esperti strutturisti; 
  3) l'effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi laddove  non
esaustive le informazioni gia' rilevate; 
  4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli  allegati,
la  loro  archiviazione  digitale  secondo  le   specifiche   fornite
dall'UCCN-MiBAC  e  l'inserimento  delle  directory  nell'applicativo
Community Ministero, una volta completata la compilazione dei dati; 
  5) l'archiviazione di tutta la documentazione cartacea acquisita ed
al back-up su proprio server dei dati. 
  Lo stato di avanzamento dei sopralluoghi ed  i  relativi  esiti  di
agibilita' riferiti ai singoli beni rilevati, vengono comunicati, per
il coordinamento delle  rispettive  attivita',  anche  ai  centri  di
coordinamento territoriale attivati dalle  autorita'  competenti,  in
funzione dell'entita' e dell'estensione dell'evento. 
2.4. Procedura relativa alle attivita' connesse  agli  interventi  di
  messa in sicurezza dei beni immobili e mobili. 
  L'attivita' relativa agli interventi  di  messa  in  sicurezza  del
patrimonio culturale, sara' pianificata e  gestita  dal  coordinatore
dell'Unita' operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa
in   sicurezza   sui    beni    architettonici,    storico-artistici,
archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base  delle
schede  compilate  nel  corso  del   rilievo   speditivo,   trasmesse
dall'Unita' rilievo dei danni al patrimonio culturale,  coordinandosi
con gli organismi  di  protezione  civile  attivati  dalle  autorita'
competenti, in funzione dell'entita'  e  dell'estensione  dell'evento
per il coordinamento territoriale. 
  Nella  pianificazione  degli  interventi  si  terra'  conto   degli
specifici settori di intervento e delle eventuali esigenze  segnalate
dalle strutture di protezione civile e dai vigili del fuoco,  nonche'
delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi. 
  Tale attivita' e' finalizzata alla  messa  in  sicurezza  dei  beni
architettonici,   storico-artistici,   archeologici,    audio-visivi,
archivistici  e  librari  attraverso  la  realizzazione  delle  opere
provvisionali e piu'  in  generale  degli  interventi  necessari  per
evitare ulteriori danni alle strutture ed aggravamenti  di  danno  al
patrimonio culturale in esse contenuto. Tali interventi comprendono: 
  a) per le strutture, la messa in opera di  presidi  che  forniscano
una risorsa aggiuntiva nei confronti di meccanismi  di  rottura  gia'
attivati o in fase di attivazione; 
  b) per il patrimonio culturale mobile, sia la messa in sicurezza in
loco con presidi che li preservino da agenti esterni dannosi, che  lo
spostamento in depositi temporanei. 
  Per la definizione degli interventi, gia' individuati  in  fase  di
rilievo  speditivo,  saranno  predisposti   specifici   sopralluoghi,
effettuati da squadre composte da: 
  1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza,  direzione  regionale,
altre strutture Ministero); 
  2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco; 
  3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte,
archivista, ...), qualora se ne valuti l'opportunita', con competenza
specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio; 
  4) un ingegnere strutturista o comunque un  tecnico  di  comprovata
esperienza (del comune, della  protezione  civile,  dell'universita',
degli  ordini  professionali,  ...)  qualora  la  complessita'  della
struttura lo richieda. 
  In esito al sopralluogo congiunto, sara'  effettuata  una  riunione
dei  tecnici  che  hanno  partecipato  al  sopralluogo  per  definire
l'intervento di messa  in  sicurezza  compilando  contestualmente  la
sezione «Descrizione opere di  pronto  intervento»  delle  schede  di
rilievo del  danno  (rilievo  di  seconda  fase).  Le  schede,  cosi'
compilate, verranno trasmesse all'Unita' operativa rilievo dei  danni
al patrimonio culturale dell'UCCR-MiBAC per  il  completamento  della
compilazione (in caso di rilievo del danno ancora  da  effettuare)  o
per le successive archiviazioni (in caso di rilievo  del  danno  gia'
effettuato). 
  Gli  interventi   di   messa   in   sicurezza   vengono   definiti,
generalmente, secondo schemi standard di  riferimento,  nel  rispetto
della compatibilita' architettonica del bene. 
  Qualora la complessita' dell'intervento non permetta l'applicazione
di schemi standard, la Direzione regionale per  i  beni  culturali  e
paesaggistici del Ministero provvedera' ad attivare le  procedure  di
affidamento della progettazione a tecnici con adeguata competenza. 
  In  tal  caso  il  progetto  verra'  sottoposto  alla  verifica  di
compatibilita'  architettonica  e  di  tutela  dei   beni   culturali
presenti,  da  parte  dello  stesso  gruppo  che  ha  effettuato   le
valutazioni precedenti. 
  Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifica tutti  i  progetti
di  messa  in  sicurezza  elaborati  su  iniziativa  dei  vari   enti
interessati. 
  Qualora  l'importo  dell'intervento  di  messa  in  sicurezza   sia
elevato,  e'  opportuno  valutare  la   possibilita'   di   procedere
direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o  consolidamento
in modo tale  che  esso  possa  costituire  lavorazione  propedeutica
ovvero un primo passo del piu' definitivo intervento. 
  L'intervento di messa in sicurezza  verra'  effettuato  da  imprese
specializzate o da personale  appartenente  al  Corpo  nazionale  dei
Vigili  del  fuoco  eventualmente  con  l'ausilio  di  materiali   ed
attrezzature messe loro a disposizione dal Ministero o da altri enti,
istituzioni o privati. 
  Nel caso di interventi di  messa  in  sicurezza  che  presuppongono
l'allontanamento dei beni, il  personale  del  Ministero  provvedera'
alla compilazione delle schede di rilievo del danno  ai  beni  mobili
C-BM, alla compilazione dell'apposita «scheda di accompagnamento  del
bene» e della «scheda  di  intervento  sui  beni  mobili»  contenente
l'elenco di tutti i beni rimossi corredato dall'indicazione del luogo
di originaria collocazione (immobile e dislocazione al suo interno) e
dai rispettivi luoghi di ricovero. 
  In relazione all'attuazione  di  interventi  d'urgenza  finalizzati
alla messa in  sicurezza  del  patrimonio  culturale  in  seguito  al
verificarsi di eventi emergenziali, si precisa, preliminarmente, che: 
  per gli immobili  demaniali  in  consegna  al  Ministero,  sussiste
l'obbligo  per  l'amministrazione  del   Ministero   di   intervenire
tempestivamente; 
  per gli  immobili  di  interesse  culturale  ovvero  in  cui  siano
presenti beni di interesse culturale, che non  sono  in  consegna  al
Ministero, l'eventuale intervento da parte  dell'amministrazione  del
Ministero e' subordinato all'acquisizione di  apposita  dichiarazione
del proprietario/possessore, relativa all'indisponibilita' di risorse
proprie utili a provvedere agli  interventi  di  messa  in  sicurezza
ovvero al mancato intervento dello stesso  nei  tempi  prescritti  in
seguito alla fase di rilievo del danno. 
  L'attuazione degli interventi d'urgenza e' regolamentata  dall'art.
204, comma 4, del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modificazioni e dagli articoli 175 e 176 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207  e  successive
modificazioni. 
  Nel  caso  di  interventi  che   presuppongono   la   rimozione   o
l'allontanamento delle macerie  relative  ad  immobili  di  interesse
culturale,  il  personale  del  Ministero   vigilera'   fornendo   le
necessarie indicazioni operative. 
  L'intervento del Ministero e'  finalizzato  alla  tutela  dei  beni
culturali, indipendentemente dal livello di  danneggiamento,  qualora
situazioni eccezionali  connesse  alla  necessita'  di  garantire  la
pubblica incolumita' ovvero di  evitare  maggiori  danneggiamenti  al
patrimonio culturale, rendano necessari interventi di  smontaggio  di
parti di immobili di interesse culturale, il personale del  Ministero
sovraintendera' alle operazioni. 
  Al termine degli interventi il personale dell'unita'  coordinamento
tecnico  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  dell'UCCR-MiBAC
provvedera'  all'inserimento  di  tutta  la  documentazione   tecnica
inerente gli interventi  di  messa  in  sicurezza  e  dei  successivi
interventi di consolidamento e  restauro  nell'applicativo  Community
Ministero. 
2.5.  Procedure  per  la  gestione  dei  depositi  temporanei  e  dei
  laboratori di pronto intervento sui beni mobili. 
  L'Unita' operativa «depositi  temporanei  e  laboratori  di  pronto
intervento sui beni mobili» dovra' garantire per tutti i beni mobili: 
  l'inventariazione dei beni; 
  la  verifica  della  schedatura   effettuata   in   occasione   del
prelevamento; 
  l'abbinamento  con  scheda  di  catalogo  se  non   effettuato   in
precedenza; 
  la  verifica  dello  stato  di  conservazione  dell'opera   e   sua
registrazione su modulo schedografico «schede di  pronto  intervento»
fornito dall'UCCN-MiBAC; 
  la predisposizione di documentazione fotografica; 
  la valutazione delle operazioni da eseguire e loro registrazione; 
  gli interventi di messa in sicurezza,  la  loro  registrazione  sul
modulo schedografico »schede di pronto intervento» con documentazione
fotografica; 
  l'attribuzione del codice urgenza; 
  l'idonea collocazione nel deposito; 
  l'inserimento in un sistema informativo del Ministero delle  schede
di pronto intervento; 
  l'aggiornamento  delle  schede  di  intervento  in  funzione  delle
attivita' di pronto intervento effettuate nel laboratorio. 
  Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la  gestione  dei
depositi e dei laboratori temporanei, l'Unita' operativa si  avvarra'
del supporto tecnico e scientifico dell'ISCR, OPD e ICRCPAL. 
  L'aggiornamento del  sistema  informatico  territoriale  dell'ISCR,
accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine  di
consentire il monitoraggio della consistenza dei  beni  presenti  nei
depositi e delle attivita' di pronto  intervento  sia  all'UCCN-MiBAC
che a tutti i soggetti abilitati e consentira'  attraverso  opportune
abilitazioni anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni  di
avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro  pertinenza  e
sulle eventuali attivita' di pronto intervento a cui sono sottoposti. 
  Tale procedura consentira' una tracciabilita' continua dei beni  ed
un aggiornamento in tempo reale  dello  stato  di  avanzamento  delle
attivita' di pronto intervento. 
  Il coordinatore dell'unita'  operativa  garantira'  l'aggiornamento
continuo del  sistema  informativo  relativamente  ai  beni  presenti
presso i depositi ed il laboratorio. 
2.6. Procedura per la gestione delle informazioni. 
  Per la gestione delle attivita' della  fase  emergenziale,  per  la
raccolta e l'elaborazione dei dati come gia' indicato nelle procedure
(attivita' di rilievo dei danni al patrimonio  culturale,  interventi
di messa in sicurezza dei beni  immobili  e  mobili  e  gestione  dei
depositi temporanei e dei laboratori di pronto  intervento  sui  beni
mobili) occorre garantire  che  i  dati  e  la  documentazione  siano
informatizzati ed archiviati su sistemi web al fine di consentire una
piena condivisione ed un'efficace gestione delle attivita'. 
  Al fine di disporre di sistemi condivisi  e  validi  per  tutte  le
situazioni  emergenziali,   evitando   dispendiose   ed   inopportune
duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente quelli appositamente
predisposti dall'amministrazione centrale ed in particolare: 
  1) per la  condivisione  della  documentazione  (schede  di  rilevo
danni, schede di intervento sui beni mobili, schede  di  monitoraggio
ecc.)  si  utilizza   l'applicativo   «Community   Ministero»,   gia'
disponibile  sulla  rete  intranet   del   Ministero.   L'applicativo
raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a
ciascuno di essi un'area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti
tramite opportune credenziali; 
  2) per l'archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno  alle
chiese ed ai palazzi rispettivamente i due  applicativi  «A-DCWeb»  e
«B-DPWeb»,  accessibili  dalla  rete   internet   tramite   opportune
credenziali  ed  attualmente  in  fase  di  perfezionamento.  I   due
applicativi, gestiscono l'archiviazione informatizzata  di  tutte  le
informazioni raccolte durante il rilievo del  danno,  consentendo  di
accedere velocemente ai risultati  dei  rilievi  e  quindi  di  avere
informazioni immediate sullo stato di  danno  dell'intero  patrimonio
culturale e sulla stima sommaria dei costi  di  riparazione-rinforzo.
Gli applicativi sono predisposti  per  l'archiviazione  delle  schede
derivanti da diversi eventi sismici; 
  3) per l'archiviazione dei dati relativi al contenuto delle  schede
di pronto  intervento  sui  beni  rimossi,  si  utilizza  il  sistema
informativo territoriale -  carta  del  rischio,  disponibile  presso
l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro. 
3. Gestione  della  fase  di  progettazione  ed   attivazione   degli
  interventi di messa in sicurezza, ricostruzione,  consolidamento  e
  restauro dei beni danneggiati. 
  Qualora l'evento emergenziale interessi un territorio  molto  vasto
ed abbia indotto danneggiamenti importanti sul  patrimonio  culturale
immobile e mobile, la realizzazione degli interventi di ricostruzione
richiede un'organizzazione ed una procedura specifica che  garantisca
la corretta gestione delle risorse pubbliche  snellendo  i  controlli
preventivi che producono rallentamenti del  processo  decisionale  ed
esecutivo degli interventi, attivando invece un sistema di  controlli
puntuali in corso d'opera e a completamento delle attivita'. 
  I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esaminati  ed
approvati da una specifica conferenza dei servizi che operi in seduta
permanente e che esamini i progetti ed i computi sulla  base  di  uno
schema di elaborati fisso e particolareggiato.  I  progetti  potranno
essere: 
  1) rinviati nel caso di documentazione incompleta; 
  2) bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente evidenziate; 
  3) approvati eventualmente con prescrizioni da realizzare in  corso
d'opera. 
  I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, potrebbero
essere  chiamati  ad  attestare  il  rispetto  dei  parametri  e  dei
requisiti previsti dalla normativa di riferimento; tale dichiarazione
dovrebbe essere poi confermata dall'impresa appaltatrice che, come in
uso  per  le  pubbliche  amministrazioni,   dovrebbe   attestare   la
correttezza, la fattibilita' delle opere progettate e la  conformita'
del progetto ai parametri  ed  ai  requisiti  previsti  dalle  norme.
Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente gli  interventi
di ricostruzione e di predisporre un sistema di  controlli  in  corso
d'opera, estesi a tutti gli interventi, in  grado  di  accertare:  la
correttezza   di   tutte   le   dichiarazioni,   le   assunzioni   di
responsabilita'  dei   professionisti   e   delle   imprese   nonche'
l'esistenza di infiltrazioni criminali. 
  Sarebbe  inoltre  opportuno  concordare  preventivamente,  con   le
amministrazioni competenti, i termini di applicazione delle norme  di
riferimento relative alle criticita'  gia'  emerse  nelle  precedenti
emergenze, ed in particolare relative a: 
  1) calcolo dei parametri legati all'eventuale contributo  da  parte
della  pubblica   amministrazione   (chiarezza   e   semplicita'   di
applicazione dei parametri); 
  2) interazione fra normative di  riferimento  diverse,  ad  esempio
edifici parzialmente tutelati collegati  strutturalmente  ad  edifici
ordinari, o edifici strategici collegati strutturalmente  ad  edifici
ordinari. 
  Per  tutti  gli  interventi  di  ricostruzione,  consolidamento   e
restauro di manufatti tutelati ai sensi del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,  recante  il  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio», la valutazione  della  sicurezza
strutturale dovra' essere condotta con riferimento alle vigenti norme
tecniche  e  per  la  valutazione  della  sicurezza  strutturale   in
condizioni sismiche dei manufatti architettonici d'interesse  storico
artistico, in muratura, dovra' farsi riferimento  a  quanto  previsto
nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9  febbraio
2011 «Valutazione e riduzione  del  rischio  sismico  del  patrimonio
culturale con riferimento alle norme tecniche per le  costruzioni  di
cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
14 gennaio 2008», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26
febbraio 2011 - supplemento ordinario n. 54. 
  La  valutazione  della  sicurezza  non  potra'  prescindere   dalla
valutazione del comportamento strutturale nella  condizione  statica,
che dovra' essere eventualmente migliorato con  lo  stesso  approccio
adottato per la  progettazione  di  un  intervento  di  miglioramento
sismico. 
  Per ogni intervento andra' richiesta  la  «scheda  di  monitoraggio
della  progettazione  degli  interventi  di   messa   in   sicurezza,
ricostruzione,  consolidamento  dei  beni   culturali   danneggiati»,
contenente  i  valori  numerici  significativi  delle  verifiche   di
sicurezza, che dovra' essere inviata  all'UCCN-MiBAC  per  tutti  gli
interventi progettati. 
  Particolare attenzione  andra'  dedicata  alla  programmazione  del
flusso finanziario ed al coordinamento degli interventi  al  fine  di
evitare interferenze dei cantieri, sia per le opere private  che  per
le opere pubbliche o di interesse pubblico. 
  Sulla base di tale programmazione  potranno  essere  predisposti  i
progetti relativi, incaricando, nell'ambito di un termine predefinito
ed improrogabile,  gli  enti  preposti  ad  effettuare  progettazioni
interne oppure gruppi di progettazione esterni. 
  Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potra' essere  preso
in considerazione anche un sistema di gestione degli appalti e  degli
affidamenti professionali con eventuali deroghe  legate  all'urgenza,
attraverso l'istituzione di una struttura ad hoc che  possa  disporre
di    personale    altamente    specializzato,    distaccato    dalle
amministrazioni pubbliche o con contratti  a  tempo  determinato,  ed
assistito da consulenti  giuridici  esperti  nel  settore.  In  corso
d'opera  infine,  gli  stati  di  avanzamento  ed  i   corrispondenti
pagamenti  alle  imprese  ed  ai   professionisti   dovranno   essere
verificati ed autorizzati solo da commissioni di  collaudo  in  corso
d'opera, costituite con il personale  tecnico  delle  amministrazioni
pubbliche competenti. 
4. Disciplinari  operativi  relativi  alle  attivita'  di  messa   in
  sicurezza e  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  in  caso  di
  emergenze derivanti da calamita' naturali. 
4.1. Disciplinare operativo per il rilievo del  danno  al  patrimonio
  culturale. 
  Le operazioni di rilievo del danno hanno la finalita' di  valutare,
anche con riferimento ad eventuali aggravamenti successivi all'evento
principale,  i  danni  subiti  dal  patrimonio  culturale  mobile  ed
immobile, le condizioni di funzionalita'  degli  immobili  (chiese  e
palazzi) di interesse  culturale,  l'eventuale  necessita'  di  opere
provvisionali  per  evitare  maggiori  danni  alle  strutture  ed  al
patrimonio culturale in essi contenuto. In particolare  nel  caso  di
sisma, la valutazione dovra' tenere conto  anche  degli  aggravamenti
del  danno  causati  da  eventuali   scosse   successive   all'evento
principale. Ogni evento sismico infatti  sottopone  le  strutture  ad
accelerazioni ed induce spostamenti e  sollecitazioni  dinamiche,  di
carattere eccezionale rispetto  alla  vita  delle  strutture  stesse,
producendo danni sia alle strutture portanti che  agli  elementi  non
strutturali. I danni prodotti riducono i  coefficienti  di  sicurezza
delle strutture sia nei confronti della salvaguardia della vita umana
che nei confronti della funzionalita' dell'opera. Cio'  comporta  che
in  strutture  gia'  in  stato  di  danneggiamento,  eventi   sismici
successivi, anche di magnitudo ridotta, possono comportare  ulteriori
forti danneggiamenti e collassi. 
  Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo  del  danno
prevedono due fasi distinte: 
  1) la ricognizione speditiva, con l'ausilio delle  «schede  per  il
rilievo  speditivo   del   danno»,   finalizzata   all'individuazione
tempestiva della tipologia, diffusione territoriale  ed  entita'  del
danno nonche' dei pronti interventi da attuare  per  la  salvaguardia
dei beni culturali danneggiati o che rischiano  un  aggravamento  del
danno  ed  infine  una  valutazione  sulle  priorita'  di  successivi
rilievi. I dati acquisiti dovranno  consentire  la  stima  dei  costi
degli interventi di  messa  in  sicurezza  del  patrimonio  culturale
mobile ed immobile; 
  2) la rilevazione di dettaglio del danno, da effettuare nel caso di
evento sismico con le schede A-DC, B-DP e C-BM,  finalizzata  ad  una
valutazione piu' approfondita del danno e dei necessari interventi di
ripristino, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione, nonche'  di
restauro del patrimonio culturale mobile. In generale, per tutti  gli
eventi  emergenziali,  i  dati  acquisiti  in  tale   fase   dovranno
consentire la stima  dei  costi  degli  interventi  di  ripristino  e
consolidamento del patrimonio culturale mobile ed immobile. 
  Le squadre per il rilievo dovranno essere composte prevedendo: 
  1) un tecnico del Ministero (Soprintendenze,  direzione  regionale,
altre strutture Ministero); 
  2) un funzionario dei Vigili del fuoco, qualora  le  condizioni  di
accessibilita' e di sicurezza risultino critiche; 
  3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte,
archivista, ...), qualora se ne valuti l'opportunita', con competenza
specifica sulla tipologia di beni culturali presenti nell'edificio; 
  4) un ingegnere strutturista o comunque un  tecnico  di  comprovata
esperienza (del comune, della protezione civile,  ecc.)  al  fine  di
valutare  le  condizioni  di  sicurezza   strutturale,   l'agibilita'
dell'immobile ed eventualmente, nei casi piu'  complessi,  i  presidi
necessari per la messa in sicurezza delle strutture. 
  La  compilazione  della  sezione  «Descrizione  opere   di   pronto
intervento» delle  schede  speditive  di  rilievo  del  danno  dovra'
contenere esclusivamente una segnalazione di priorita' di  intervento
e gli elementi fondamentali quantitativi e qualitativi  del  tipo  di
interventi necessari, in  quanto  la  definizione  dettagliata  sara'
effettuata dall'unita'  coordinamento  tecnico  degli  interventi  di
messa in sicurezza. 
  Alle squadre viene fornito: 
  copia del presente disciplinare; 
  elenco dei beni da rilevare; 
  schede per il rilievo; 
  cartografia delle localita' dove sono ubicati i  beni  da  rilevare
(quando disponibile); 
  planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile); 
  l'elenco e l'ubicazione delle opere d'arte piu' importanti presenti
nell'edificio oggetto del sopralluogo se disponibili; 
  numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e di coloro che
garantiscano l'accesso agli immobili (chiesa o palazzo). 
  Per la massima efficacia dei sopralluoghi e per  la  sicurezza  dei
rilevatori   occorre   disporre   di   un'attrezzatura   minima,   in
particolare: 
  dispositivi  di  protezione  individuale  ai  sensi   del   decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni (elmetto secondo le norme di conformita'  EN397,  guanti
secondo le norme di conformita' EN420, calzature di sicurezza secondo
le norme di conformita' EN345, imbragatura e corde di  sicurezza  ove
necessarie secondo le norme di conformita' EN361); 
  un binocolo per esaminare dettagli lontani; 
  una macchina  fotografica  digitale  corredata  da  una  scheda  di
memoria di adeguata capacita'; 
  una torcia elettrica per esaminare locali senza luce (p.e. cripte e
sottotetto); 
  un metro/distanziometro, per una stima di massima delle  dimensioni
della fabbrica; 
  un doppio decimetro per misurare le lesioni piu' significative; 
  una livella o un filo a piombo per valutare i fuori piombo. 
4.1.1. Modalita' di svolgimento del sopralluogo  per  il  rilievo  di
  prima fase. 
  Il rilievo  speditivo  di  prima  fase,  essendo  finalizzato  alla
compilazione  delle  schede  semplificate,  prevede  prioritariamente
un'ispezione dall'esterno dell'immobile e, solo nel caso di accertata
assenza di pericolo, anche una ispezione interna almeno limitatamente
alle zone in cui sia presente patrimonio culturale mobile od immobile
per destinazione  (affresco,  statue  solidarizzate  alla  struttura,
...).  Pertanto   potra'   essere   effettuato   anche   in   assenza
dell'ingegnere strutturista o  comunque  del  tecnico  di  comprovata
esperienza, in tal  caso  non  sara'  effettuata  alcuna  valutazione
riguardante l'agibilita' della struttura. 
4.1.2. Modalita' di svolgimento del sopralluogo  per  il  rilievo  di
  seconda fase. 
  Nel rilievo di seconda fase, al fine di salvaguardare l'incolumita'
del personale Ministero chiamato ad operare in zone interessate dagli
eventi emergenziali, e' necessario che i sopralluoghi per il  rilievo
del danno e per la valutazione dei possibili interventi di  messa  in
sicurezza  del  patrimonio  culturale  avvengano   attenendosi   alle
procedure di seguito  descritte  e  sempre  con  la  presenza  di  un
ingegnere  strutturista  o  comunque  di  un  tecnico  di  comprovata
esperienza  (del   comune,   della   protezione   civile,   personale
universitario, ecc.) al fine di valutare le effettive  condizioni  di
sicurezza. 
  Il   sopralluogo   deve    prevedere    un'ispezione    preliminare
dall'esterno; nel caso si riscontrino situazioni di pericolo evidenti
dovra'  essere  evitata  l'ispezione  interna   ed   evidenziata   la
necessita' di opere di messa in sicurezza per l'accesso. L'assenza di
danni visibili dall'esterno non esclude la possibilita' che  i  danni
all'interno siano presenti, pertanto prima  di  avviare  sopralluoghi
all'interno di immobili danneggiati, dovra' sempre farsi  riferimento
al parere esperto di un tecnico di comprovata esperienza. 
  L'ispezione interna, relativa alla fase  di  rilievo  approfondito,
deve essere condotta esaminando tutti i possibili meccanismi di danno
attivabili nell'immobile  oggetto  del  sopralluogo  ed  estesa,  ove
visionabili in sicurezza, fino alle  eventuali  cripte  (per  fornire
contributi di conoscenza sullo stato delle fondazioni) ed  ai  locali
del sottotetto. Per la valutazione dell'accessibilita'  in  sicurezza
e' bene tenere presente che in tali locali,  spesso  utilizzati  come
depositi o luoghi  di  accumulo  di  materiali  di  risulta,  possono
verificarsi situazioni  di  eccessivo  sovraccarico  delle  strutture
voltate, non visibili dall'esterno. La condizione dei  sottotetti  e'
frequentemente aggravata dalla presenza di deiezioni animali. 
  Dall'ispezione esterna, invece,  allontanandosi  dall'edificio,  e'
spesso possibile visionare il manto di copertura. 
  E'  preferibile,  in  linea  di  massima,  completare  l'ispezione,
acquisire un'idea generale  dello  stato  di  fatto  sull'edificio  e
formulare  una  prima  ipotesi  di  giudizio.  Solo  successivamente,
compilando tutte le schede e ripercorrendone  tutte  le  sezioni,  si
puo' addivenire al giudizio finale. 
  In alcuni casi puo' essere utile, li'  dove  possibile,  effettuare
piccoli saggi sulle malte delle murature,  o  asportare  porzioni  di
intonaco per esaminare  l'andamento  delle  lesioni  e  valutarne  la
datazione e la loro effettiva dimensione. 
4.1.3. Specifiche sulla compilazione delle schede. 
  4.1.3.1. Indicazioni generali. 
  Le schede di rilievo del danno devono essere compilate solo per gli
immobili (chiese e palazzi) in muratura. Per quelli  in  c.a.  devono
essere utilizzate le schede AeDES di 1° livello  di  rilevamento  del
danno,  pronto  intervento  ed  agibilita'   per   edifici   ordinari
nell'emergenza post-sismica, aggiungendo nel campo note della  stessa
le informazioni necessarie per identificarne la tipologia (ad es. per
le chiese aula unica,  piu'  navate,  cappelle  laterali,  transetto,
campanile)  e  la  volumetria,  anche  con  l'aiuto  di   schizzi   e
fotografie. 
  Il rilevatore deve compilare  le  schede  seguendo  le  indicazioni
riportate nei rispettivi manuali. 
  La struttura della  scheda  guida  il  rilevatore  nel  sopralluogo
evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che  rallenterebbe  le
operazioni di verifica  senza  apportare  sostanziali  incrementi  di
conoscenza   della    risposta    strutturale,    favorendo    invece
l'interpretazione dei meccanismi di danno attivati dal sisma.  Questo
metodo di rilievo del danno rappresenta quindi  una  vera  e  propria
diagnosi preliminare sulla risposta sismica del manufatto. 
  Le  schede  seguono  la  gerarchia  del  complesso   architettonico
prevista dagli standard catalografici del Ministero, che prevedono la
seguente  articolazione:  bene  complesso,  bene  componente  e  bene
individuo. A tal fine le schede sono suddivise  in  due  sezioni:  la
prima contiene informazioni riferite all'intero complesso; la seconda
e' riferita invece ai singoli «beni componenti». 
  Quando l'immobile oggetto del rilievo e' costituito da  un  insieme
di opere interconnesse (beni componenti), andra' compilata  la  prima
sezione, specificando che si tratta di un bene complesso,  mentre  la
seconda sezione andra'  compilata  per  ognuno  dei  beni  componenti
(chiesa, canonica, ecc.). 
  Quando l'immobile oggetto del rilievo  e'  costituito  da  un'opera
isolata, andra' compilata  la  prima  sezione,  specificando  che  si
tratta di un bene individuo, mentre la seconda andra'  compilata  una
sola volta (unico bene componente). 
  Per la definizione degli interventi di  messa  in  sicurezza  degli
immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del  danno,  andranno
compilate le sezioni C8 e C12 (provvedimenti di  pronto  intervento),
rispettivamente per le chiese e per i palazzi, indicando la tipologia
di intervento ed una loro quantificazione sommaria. 
  Successivamente l'unita'  operativa  «coordinamento  tecnico  degli
interventi di messa in sicurezza» fornira' i  dati  degli  interventi
effettivamente realizzati, ai fini della  compilazione  delle  schede
del danno (seconda fase), modello A-DC e modello B-DP. 
  In modo analogo si procedera' per gli interventi sui beni mobili. 
  Al  fine  di  fornire  la  corretta  localizzazione  del  bene,  e'
opportuno  riportare  nel  campo  corrispondente  della   scheda   le
coordinate geografiche lette da un dispositivo  GPS,  oppure  che  le
fotografie fossero realizzate con una camera digitale dotata di GPS. 
  4.1.3.2. Indicazioni specifiche per la compilazione  della  «Scheda
per il rilievo dei beni culturali-danno  ai  beni  mobili»  per  beni
archivistici e librari. 
  Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili,  costituiti  da
beni archivistici e librari, nella  compilazione  della  scheda  C-BM
elaborata dal Gruppo di lavoro per la salvaguardia e  la  prevenzione
dei beni culturali da  rischi  naturali»  e  pubblicata  con  decreto
interministeriale 3 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n.  116  del
21 maggio  2001,  si  dovra'  tenere  conto  delle  specifiche  sotto
riportate. 
Sezione C6 - Identificazione: 
  1) il campo «Soggetto» sara' utilizzato per indicare il titolo  del
volume; 
  2) nel campo «Ambito culturale» sara' specificato: «archivistico» o
«librario». 
Sezione C7 - Tipologia: 
    1) nella sotto-sezione 7.2 - Altre denominazioni sara' utilizzato
il campo «altro» per specificare se si tratta di  «libri  a  stampa»,
«manoscritti», «documenti», «materiali grafici» o altro. 
Sezione C8 - Materiali: 
    1) nel sotto-sezione  8.2  -  Telaio  saranno  indicati  di  dati
relativi alla «legatura», specificando, nel campo «altro», se essa e'
realizzata in tela, carta,  legno,  pergamena,  cuoio,  ovvero  altro
materiale. 
  Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4,  C8.5,  C8.6,  C9.2,  contenendo
dati non pertinenti i  beni  archivistici  e  librari,  non  dovranno
essere compilate. 
  I  beni  che  fanno  parte  di  una  collezione  o  di  una   serie
archivistica o libraria, saranno  identificati  specificando  i  dati
della  serie/collezione,  e  l'ordine  sistematico  di   collocazione
originario e l'ordine di imballaggio. In particolare per il materiale
archivistico andra' riportata l'indicazione del fondo,  della  serie,
delle buste e dei  corrispondenti  estremi  cronologici;  per  serie,
collezioni o collane librarie invece il titolo, l'autore/i,  la  casa
editrice, il numero e l'anno di edizione  di  ciascun  volume  ed  il
numero totale dei volumi. Idonea documentazione fotografica ne dovra'
consentire la ricollocazione scientificamente  corretta.  I  suddetti
elementi saranno riportati nel campo note. 
  4.1.3.3. Indicazioni specifiche per la compilazione  della  sezione
«agibilita'». 
  La  sezione  delle  schede   di   rilievo   del   danno,   relativa
all'agibilita' (sezione A18 della scheda A-DC  e  sezione  B24  della
scheda B-DP), sara' compilata soltanto nel caso in cui sia  presente,
nell'ambito della squadra di rilievo,  un  ingegnere  strutturista  o
comunque un tecnico  di  comprovata  esperienza  (del  comune,  della
protezione  civile,  etc.  ...)  abilitato  alla  valutazione   delle
condizioni  di  agibilita'  della   struttura,   che   sottoscrivera'
l'apposita sezione delle schede. 
  4.1.3.4. Indicazioni specifiche per la compilazione delle  voci  di
costo. 
  Le voci delle schede relative alla stima del costo: 
  di conservazione e restauro (voce C15.4 della scheda C-BM); 
  per la salvaguardia delle opere d'arte  (voce  A21.3  della  scheda
A-DC, voce B28.3 della scheda B-DP e voce C15.3 della scheda C-BM); 
  per il ripristino strutturale (voce A22.1 della scheda A-DC e  voce
B29.1 della scheda B-DP); 
  opere finitura, impiantistica e miglioramento sismico  (voce  A22.2
della scheda A-DC e voce B29.2 della scheda B-DP); 
  opere di pronto intervento (voce A22.3 della  scheda  A-DC  e  voce
B29.3 della scheda B-DP); 
  non vanno compilate in fase di rilievo. 
  La  stima  dei  costi  infatti  sara'  effettuata  dall'UCCR-MiBAC,
eventualmente attraverso la costituzione  di  un  gruppo  di  tecnici
specializzati,  utilizzando  parametri  e  modelli   di   valutazione
elaborati e condivisi con l'UCCN-MiBAC, al fine di pervenire  ad  una
quantificazione omogenea, per  tipologie  di  danno  e  per  l'intero
territorio nazionale,  variabile  solo  in  relazione  ai  prezzi  di
riferimento. 
  4.1.3.5.  Elementi  essenziali  da  rilevare  con  relativi  schemi
grafici e foto. 
  Nell'effettuazione del rilievo del danno alle chiese e'  essenziale
evidenziare negli schemi grafici e/o tramite  fotografie  i  seguenti
elementi: 
    1) principali caratteristiche costruttive quali: 
  il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le navate presenti; 
  la tipologia del tetto e le cupole; 
  il  campanile:  dimensioni,   posizione   rispetto   alla   chiesa,
collegamento con le strutture della chiesa; 
    2) facciata: 
  vista fotografica d'insieme della facciata principale (anche se non
si evidenziano danni); 
  distacco, senza crolli, dalle pareti  longitudinali  (quasi  sempre
presente, con catene efficienti lungo i muri perimetrali e, se a piu'
navate, in corrispondeva  dei  colonnati  interni  )  con  caduta  di
cornicioni, pinnacoli ecc.; 
  cedimento fuori del piano del timpano; 
  rotture per taglio nel piano; 
  crollo per mancanza di collegamenti efficienti; 
  3) transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per meccanismi  di
taglio; 
  4) abside: innesco di fenomeni di ribaltamento; 
  5) copertura: 
  danni alle capriate in legno o in corrispondenza dei loro appoggi; 
  lesioni nelle cupole; 
  copertura e cordoli di c.a.; 
  danni agli archi ed alle volte; 
  danni ai pilastri-colonne; 
  lesioni interne sulle pareti; 
  controsoffitti; 
    6) campanile: 
  fusto; 
  pinnacoli; 
  guglie; 
  cella campanaria. 
4.2. Disciplinare operativo per gli interventi di messa in  sicurezza
  sui beni culturali mobili e rimozione delle macerie. 
  Gli interventi di messa in sicurezza sui beni culturali mobili,  in
edifici danneggiati, hanno  come  finalita'  la  messa  in  atto  dei
presidi e delle attivita' necessari per garantirne la conservazione e
per minimizzare eventuali ulteriori danni derivanti dalla  variazione
delle  condizioni   microclimatiche,   dall'esposizione   ad   agenti
atmosferici e dal pericolo di crollo  di  parti  dell'edificio.  Tali
interventi comprendono sia la messa  in  sicurezza  in  loco  che  lo
spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi temporanei. 
  L'attivita'  sara'   pianificata   e   gestita   dai   coordinatori
dell'Unita' operativa coordinamento tecnico degli interventi di messa
in   sicurezza   sui    beni    architettonici,    storico-artistici,
archeologici, audio-visivi, archivistici e librari, sulla base  delle
schede  compilate  durante  la  prima  fase  del  rilievo,  trasmesse
dall'Unita' rilievo dei danni al patrimonio culturale nell'ambito del
piu'  ampio  coordinamento  istituzionale  con   gli   organismi   di
protezione civile attivati dalle autorita'  competenti,  in  funzione
dell'entita'  e  dell'estensione  dell'evento  per  il  coordinamento
territoriale. 
  La messa in atto  degli  interventi  sara'  effettuata  da  squadre
composte da: 
  1) un tecnico del Ministero (Soprintendenza,  direzione  regionale,
altre strutture Ministero); 
  2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del fuoco; 
  3) un ulteriore tecnico Ministero (restauratore, storico dell'arte,
archivista,  ecc.),  qualora  se  ne   valuti   l'opportunita',   con
competenza  specifica  sulla  tipologia  di  beni  culturali   mobili
presenti nell'edificio; 
  4)  un  ingegnere  strutturista  qualora  la   complessita'   della
struttura lo richieda; 
  5)  personale  del  Comando  Carabinieri  del  nucleo  tutela   del
patrimonio culturale qualora siano da effettuare spostamenti di  beni
mobili; 
  6) eventuale personale esterno adeguatamente  formato  di  supporto
alle operazioni. 
  Il personale del Ministero utilizzato  per  le  suddette  attivita'
andra'  preventivamente  formato  in  relazione   alla   specificita'
dell'attivita' prevista. 
  Nel caso di presenza di beni mobili in un edificio  danneggiato  il
personale del Ministero provvedera' sempre  alla  compilazione  delle
relative schede di rilievo del  danno,  pubblicate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio  2006  su  Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, e nel  caso  in  cui  sia  ritenuto
necessario l'allontanamento dei beni,  alla  compilazione  sia  della
«Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi» che della «Scheda
di intervento sui beni mobili», contenente l'elenco di tutti  i  beni
rimossi, l'indicazione dell'immobile  di  originaria  collocazione  e
quella del luogo di ricovero.  La  «Scheda  di  intervento  sui  beni
mobili» dovra' essere firmata dal  responsabile  delle  attivita'  di
rimozione dei beni e dal  responsabile  della  struttura  presso  cui
vengono ricoverati i beni rimossi; al fine di  garantire  l'attivita'
di vigilanza e di tutela,  la  scheda  dovra'  in  ogni  caso  essere
trasmessa, alla Soprintendenza ed al Nucleo Carabinieri per la tutela
del  patrimonio  culturale  territorialmente  competenti  nonche'  al
responsabile dell'Unita' operativa «depositi temporanei e  laboratori
di pronto intervento sui beni mobili»,  anche  quando  i  beni  siano
collocati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero. 
  Particolare attenzione andra' posta nel caso  in  cui  si  spostino
beni culturali  mobili  facenti  parte  di  collezioni,  ovvero  beni
librari od archivistici; in tal caso le operazioni di  inscatolamento
dovranno   avvenire   nel   rispetto   dell'ordine   sistematico   di
collocazione originario. Tale ordine andra' evidenziato nella  scheda
di  accompagnamento  consentendo  cosi',  unitamente  ad  una  idonea
documentazione  fotografica,   la   ricollocazione   scientificamente
corretta dei beni. 
  Il responsabile della struttura presso la quale vengono  ricoverati
i beni mobili rimossi dovra' garantire: 
  l'idonea collocazione dei beni nel deposito; 
  l'inventariazione dei beni; 
  la  verifica  della  schedatura   effettuata   in   occasione   del
prelevamento; 
  l'abbinamento con la  scheda  di  catalogo  se  non  effettuato  in
precedenza; 
  la verifica dello  stato  di  conservazione  dell'opera  e  la  sua
registrazione su modulo schedografico «Scheda di pronto intervento»; 
  l'attribuzione del codice di urgenza; 
  la predisposizione della documentazione fotografica; 
  la  valutazione  delle   operazioni   da   eseguire   e   la   loro
registrazione; 
  gli interventi di messa in sicurezza con la relativa documentazione
fotografica e la loro registrazione sul modulo schedografico  «Schede
di pronto intervento»; 
  l'inserimento nel sistema informativo del Ministero delle schede di
pronto intervento; 
  l'aggiornamento  delle  schede  di  intervento  in  funzione  delle
attivita' di pronto intervento effettuate nel laboratorio. 
  Il sistema informativo del Ministero, accessibile via  web,  dovra'
essere costantemente aggiornato per consentire  il  monitoraggio  dei
beni presenti nei depositi e delle attivita'  di  pronto  intervento.
Tale sistema consentira' altresi', attraverso opportune abilitazioni,
anche  ai  possessori-proprietari  o  detentori  dei  beni  di  avere
informazioni sulla collocazione di quelli di loro pertinenza e  sulle
eventuali attivita' di pronto intervento a cui sono sottoposti. 
  Nel  caso  di  interventi  che   presuppongono   la   rimozione   o
l'allontanamento delle macerie  relative  ad  immobili  di  interesse
culturale,  il  personale  Ministero,  dotato  dei   dispositivi   di
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008  e  successive
modificazioni, vigilera' fornendo le necessarie indicazioni operative
sulle principali fasi di seguito riportate: 
  1) movimentazione con piccole pale meccaniche tipo «Bobcat»; 
  2) selezione mediante controllo visivo  di  materiale  di  evidente
interesse come pietrame  di  notevoli  dimensioni,  pietre  lavorate,
materiale erratico, portoni, opere d'arte, materiale in cotto  antico
(preindustriale),  coppi,  tegole,   pianelle,   materiale   integro,
ferramenta storiche, vario materiale erratico di interesse; 
  3) stesa a raso terra delle macerie non selezionate; 
  4) selezione  del  materiale  di  interesse  piu'  leggero  (cotto,
pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di legno; 
  5)  selezione  del  materiale  piu'  pesante   (materiale   lapideo
lavorato, squadrato o comunque di  interesse)  ed  accatastamento  in
bancali in carpenteria metallica leggera e tavolato ligneo; 
  6) protezione temporanea con l'uso di dispositivi idonei (transenne
e teli); 
  7)  trasporto  in  idonei  spazi  per  lo  stoccaggio,  l'ulteriore
selezione e l'eventuale pronto intervento; 
  8) ricollocazione  nell'ambito  del  cantiere  di  restauro  o  nei
depositi/aree musealizzate. 
4.3. Strumenti schedografici da utilizzare per le attivita' di  messa
  in sicurezza e salvaguardia del patrimonio  culturale  in  caso  di
  emergenze derivanti da calamita' naturali. 
  L'esigenza di  monitorare  operazioni  complesse,  di  disporre  di
informazioni immediate ed omogenee sul danno  subito  dal  patrimonio
culturale, sugli interventi di  messa  in  sicurezza  e  sulla  stima
sommaria  dei  costi  di  riparazione-rinforzo,  richiede  l'uso   di
strumenti schedografici per la raccolta delle informazioni. 
  Per le attivita' di messa in sicurezza salvaguardia del  patrimonio
culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali, vanno
utilizzate le schede appositamente predisposte dal  Ministero,  anche
in collaborazione con il Dipartimento  della  Protezione  civile,  di
seguito indicate e riportate nell'allegato 1: 
  1) per il rilievo degli  eventi  calamitosi  non  riconducibili  al
sisma: la «Scheda per il rilievo speditivo del danno  sul  patrimonio
culturale in caso di calamita' naturali» - modello I-EC e modello EM,
da compilare ed aggiornare a cura dell'Unita' operativa «rilievo  dei
danni al patrimonio culturale»; 
  2) per il rilievo speditivo del danno derivante da  eventi  sismici
(prima fase): le «Schede per  il  rilievo  speditivo  del  danno  sul
patrimonio culturale in caso di calamita' naturali» -  modello  I-EC,
modello P-ES per i palazzi e modello C-ES per le chiese, da compilare
ed aggiornare a cura dell'Unita'  operativa  «rilievo  dei  danni  al
patrimonio culturale»; 
  3) per il rilievo del  danno  (seconda  fase)  alle  chiese  ed  ai
palazzi le schede,  rispettivamente  modello  A-DC  e  modello  B-DP,
predisposte in collaborazione con il  Dipartimento  della  Protezione
civile e pubblicate con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 febbraio 2006 su Gazzetta Ufficiale n.  55  del  7  marzo
2006,  da  compilare  ed  aggiornare  a  cura  dell'Unita'  operativa
«rilievo dei danni al patrimonio culturale»; 
  4) per il rilievo del danno  ai  beni  mobili  la  «Scheda  modello
C-BM», predisposta anch'essa in collaborazione  con  il  Dipartimento
della Protezione civile e pubblicata con decreto interministeriale  3
maggio 2001 su Gazzetta Ufficiale n.  116  del  21  maggio  2001,  da
compilare ed aggiornare a cura  dell'Unita'  operativa  «rilievo  dei
danni al patrimonio culturale» o dall'Unita' operativa «coordinamento
tecnico  degli  interventi   di   messa   in   sicurezza   sui   beni
architettonici,   storico-artistici,   archeologici,    audio-visivi,
archivistici e librari»; 
  5)  per  l'identificazione  di  ciascun  bene  mobile  imballato  e
allontanato dal luogo originario la «Scheda  di  accompagnamento  dei
beni mobili rimossi», da compilare a cura dalla squadra che  effettua
l'intervento  di  messa  in  sicurezza  e  verificata  ed  aggiornata
dall'Unita' operativa  «coordinamento  tecnico  degli  interventi  di
messa  in  sicurezza  sui  beni  architettonici,   storico-artistici,
archeologici, audio-visivi, archivistici e librari»; 
  6) per l'individuazione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza
effettuati sui beni mobili la «Scheda di intervento sui beni mobili»,
contenente  oltre  all'indicazione  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza effettuati in loco, l'elenco di tutti i  beni  rimossi  con
l'indicazione dell'immobile di originaria collocazione ed il luogo di
ricovero;  la  scheda  va  compilata  dalla  squadra   che   effettua
l'intervento  di  messa  in  sicurezza  e  verificata  ed  aggiornata
dall'Unita' operativa  «coordinamento  tecnico  degli  interventi  di
messa  in  sicurezza  sui  beni  architettonici,   storico-artistici,
archeologici, audio-visivi, archivistici e librari»; 
  7) per gli interventi di restauro dei beni  mobili  la  «Scheda  di
pronto intervento» che, per ciascuna tipologia di bene,  ne  descrive
lo stato di conservazione  ed  indica  gli  interventi  necessari  da
compilare  ed  aggiornare  a  cura  dell'Unita'  operativa  «depositi
temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni mobili»; 
  8) per il monitoraggio della progettazione degli  interventi  degli
interventi di messa in sicurezza, ricostruzione,  consolidamento  dei
beni  culturali  danneggiati  la  «Scheda   di   monitoraggio   della
progettazione» che va compilata dal progettista; 
  9) per il monitoraggio di tutte le attivita' svolte la  «Scheda  di
monitoraggio delle attivita' di rilievo  del  danno  e  di  messa  in
sicurezza»  da  compilare  ed  aggiornare  a  cura  del  coordinatore
dell'UCCR_MiBAC. 
  La presente direttiva sara' trasmessa agli organi di controllo. 
    Roma, 12 dicembre 2013 
 
                                                   Il Ministro: Bray  

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2014 
Ufficio di controllo sugli Atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 255