CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 1 aprile 2014 

Modifiche ed  integrazioni  del  Regolamento  interno.  (Delibera  n.
682/2014). (14A02973) 
(GU n.89 del 16-4-2014)

 
        IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
  Nella seduta del 1° aprile 2014, composto come da verbale  in  pari
data; 
  Udite le relatrici Consigliere Barbara DE DONNO e Giuliana PASSERO; 
  Vista la delibera del 27 novembre  2007,  con  la  quale  e'  stato
istituito il  Comitato  per  le  pari  opportunita'  in  magistratura
tributaria; 
  Vista la delibera del 22  gennaio  2008,  con  la  quale  e'  stata
approvata la modifica  del  regolamento  interno  del  Consiglio  con
l'inserimento dell'art. 7-bis (Comitato per le pari  opportunita'  in
magistratura tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale n. 38 del 14 febbraio 2008; 
  Rilevato che con delibera del  18  giugno  2013,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 160  del  10  luglio  2013,  a
modifica dell'art. 7-bis del citato  regolamento  interno,  e'  stato
istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'; 
  Ritenuto che per quanto riguarda le modalita' di  costituzione  del
Comitato unico di garanzia, i criteri di composizione e la durata del
mandato dei componenti dello stesso come deliberati nella seduta  del
18  giugno  2013,  l'attuale   formulazione   dell'art.   7-bis   del
Regolamento interno del CPGT non e' pienamente  coerente  con  quanto
previsto - in attuazione della direttiva n. 2006/54/CE - dall'art. 57
del decreto legislativo n. 165/2001 e  dalla  direttiva,  emanata  di
concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal  Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
avente ad oggetto "Linee guida sulle modalita' di  funzionamento  dei
Comitati  unici  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni"; 
 
                              Delibera 
 
di sostituire  il  testo  vigente  dell'art.  7-bis  del  Regolamento
interno del CPGT con il seguente: 
  «Art. 7-bis (Comitato unico di garanzia per le  pari  opportunita',
la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora   e   contro   le
discriminazioni nella magistratura tributaria). - 1. E' istituito  il
"Comitato  unico  di  garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni" nella magistratura tributaria. 
  2. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi  e  di  verifica,
nell'ambito delle competenze allo stesso demandate ai sensi dell'art.
57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (cosi' come introdotto  dall'art.
21 della L. n. 183/2010) e in particolare ha il compito di promuovere
ogni utile azione, verifica e controllo, affinche' sia  evitata  ogni
discriminazione nel lavoro di giudice tributario, nella  progressione
di carriera, nell'esercizio dei diritti e nel trattamento  economico,
secondo legge ed in riferimento a parametri di buone prassi nazionali
e comunitarie. 
  3. Il Consiglio di Presidenza della  Giustizia  Tributaria  procede
alla nomina dei componenti del Comitato non oltre  un  mese  dal  suo
insediamento. 
  4. Il Comitato si intende costituito e puo' operare ove  sia  stata
nominata la meta' piu' uno dei componenti con diritto di voto. 
  5. Il Comitato e' composto da: a) quattro componenti del  Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria in carica  tra  i  quali  e'
designato il Presidente del Comitato; b)  quattro  giudici  tributari
designati, in proporzione della loro rappresentativita' (individuata,
in funzione dei  soli  giudici  tributari  iscritti,  con  il  metodo
D'Hondt), da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto, senza
diritto voto, designato dalla Commissione per  le  pari  opportunita'
fra uomo e  donna  istituita  presso  il  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  Il Comitato e' composto anche da altrettanti  componenti  supplenti
dei componenti indicati sub a) e b) nominati con le stesse modalita'.
I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato
solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. 
  Si auspica, ove possibile, che i componenti del Comitato provengano
dalle diverse aree geografiche. 
  Nel Comitato e' assicurata nel complesso la presenza  paritaria  di
entrambi i generi. 
  I  componenti  del  Comitato  devono  essere  dotati  di   adeguati
requisiti di professionalita', esperienza, attitudine. 
  6. I componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della
consiliatura in cui sono stati nominati. L'incarico di Presidente  ha
durata biennale, salvo quanto previsto per la durata della carica dei
componenti. L'esperto rimane in  carica  anche  successivamente  alla
fine della consiliatura in cui e' stato per la prima volta  nominato,
finche' la Commissione per le pari  opportunita'  fra  uomo  e  donna
istituita presso il  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunita'  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri non provvede alla nuova nomina. 
  7. Il  Comitato  si  riunisce  presso  la  sede  del  Consiglio  di
Presidenza della Giustizia Tributaria su convocazione del  Presidente
o su richiesta  di  almeno  cinque  componenti,  da  trasmettersi  al
Presidente, che  indichi  la  data  e  l'ora  della  seduta,  nonche'
l'ordine del giorno. 
  8. Il Comitato, entro 60 giorni dalla sua costituzione,  adotta  un
regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento  dello
stesso in conformita' con  la  Direttiva,  emanata  di  concerto  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per  le  Pari
Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  avente  ad
oggetto "Linee guida sulle modalita' di  funzionamento  dei  Comitati
unici di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". 
  9. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza  semplice.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 
  10. Il Comitato redige, entro il  31  gennaio  di  ogni  anno,  una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, che costituisce
parte integrante della relazione annuale del Consiglio di  Presidenza
della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle  Finanze
sull'andamento della giustizia tributaria. 
  11. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  mettera'
a disposizione  le  strutture  ed  il  personale  necessario  per  lo
svolgimento delle sedute del Comitato. 
  12. E' istituito un apposito capitolo di bilancio del Consiglio  di
Presidenza della Giustizia Tributaria in cui sono appostate le  somme
necessarie per il funzionamento del Comitato. 
  13. Per quanto  ivi  non  espressamente  previsto  si  rinvia  alle
disposizioni normative vigenti in materia. 
  14. Con l'entrata in vigore della presente modifica al  Regolamento
interno  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia  Tributaria
cessano,  nell'eventualita'  che  siano  in  atto,  le  funzioni  del
precedente Comitato. 
  15.  La  presente  deliberazione  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Le  modifiche  del  presente
regolamento   entrano   in   vigore   il   giorno   successivo   alla
pubblicazione. 
    Roma, 1° aprile 2014 
 
                                             Il Presidente: Cavallaro