COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 7 maggio 2014 

Modifiche al Regolamento sulle procedure relative  all'autorizzazione
all'esercizio  delle   forme   pensionistiche   complementari,   alle
modifiche  degli  statuti  e  regolamenti,  al  riconoscimento  della
personalita' giuridica,  alle  fusioni  e  cessioni  e  all'attivita'
transfrontaliera, di cui alla delibera 15 luglio 2010. (14A03736) 
(GU n.114 del 19-5-2014)

 
 
 
                           LA COMMISSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252 del 2005); 
  Visto l'art. 18, comma 2 del decreto, che dispone che la  COVIP  e'
istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la  correttezza
dei  comportamenti  e  la  sana  e  prudente  gestione  delle   forme
pensionistiche  complementari,  avendo  riguardo  alla  tutela  degli
iscritti e dei beneficiari e al buon  funzionamento  del  sistema  di
previdenza complementare; 
  Vista  la  deliberazione  COVIP  del   15   luglio   2010   recante
«Regolamento    sulle    procedure    relative     all'autorizzazione
all'esercizio  delle   forme   pensionistiche   complementari,   alle
modifiche  degli  statuti  e  regolamenti,  al  riconoscimento  della
personalita' giuridica,  alle  fusioni  e  cessioni  e  all'attivita'
transfrontaliera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del  22
luglio 2010; 
  Visto  l'art.  7-bis  del  decreto  n.  252  del  2005,  introdotto
dall'art. 4 del decreto legislativo n.  28  del  6  febbraio  2007  e
recante disposizioni sui mezzi patrimoniali dei  fondi  pensione  che
coprono  rischi  biometrici,   garantiscono   un   rendimento   degli
investimenti o un determinato livello di prestazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 259
del 7 dicembre 2012 (di seguito: decreto n. 259 del 2012), recante il
regolamento di attuazione  dell'art.  7-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 7-bis del decreto n. 252  del  2005,
introdotto dall'art. 10, comma 2  del  decreto-legge  n.  76  del  28
giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n.  99  del  9
agosto  2013,  recante   disposizioni   in   merito   alle   facolta'
direttamente esercitabili dalle fonti istitutive dei  fondi  pensione
che provvedono  all'erogazione  diretta  delle  rendite  qualora  gli
stessi non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione  al
complesso degli impegni finanziari esistenti; 
  Rilevata  l'esigenza  di  dettare  disposizioni  in   merito   alla
procedura  di  approvazione  da  parte  della  COVIP  dei  piani   di
riequilibrio previsti dall'art.  4  del  decreto  n.  259  del  2012,
mediante integrazione  del  Regolamento  adottato  con  Deliberazione
COVIP del 15 luglio 2010; 
  Ritenuto  altresi'   opportuno   disciplinare   le   procedure   di
approvazione e autorizzazione inerenti  i  fondi  pensione  negoziali
istituiti, ai sensi dell'art. 3, comma g), del  decreto  n.  252  del
2005, nella forma del patrimonio di destinazione di cui  all'art.  4,
comma 2, del medesimo decreto; 
  Rilevata  altresi'  l'opportunita'  di  ampliare   l'elenco   delle
modifiche  statutarie  e  regolamentari  che   non   necessitano   di
approvazione  preventiva  da  parte  della  COVIP,  in  un'ottica  di
semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti vigilati; 
  Rilevata  inoltre  l'esigenza  di  fornire  ulteriori   chiarimenti
procedurali in merito  alle  fusioni  e  cessioni  e  alle  procedure
relative all'attivita' transfrontaliera; 
  Ravvisata  infine  l'opportunita'  di  apportare  alcune  modifiche
formali al  testo,  ai  fini  del  suo  allineamento  a  sopravvenute
modifiche normative; 
  Vista la legge n. 262 del 28 dicembre 2005; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal  16  dicembre
2013; 
 
                              Delibera: 
 
  Di   modificare   il   «Regolamento   sulle   procedure    relative
all'autorizzazione   all'esercizio   delle    forme    pensionistiche
complementari,  alle  modifiche  degli  statuti  e  regolamenti,   al
riconoscimento della personalita' giuridica, alle fusioni e  cessioni
e all'attivita' transfrontaliera», di cui  alla  deliberazione  COVIP
del 15 luglio 2010, apportando le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    1) Il titolo del Regolamento e' cosi' ridenominato:  «Regolamento
sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  alle  modifiche   degli   statuti   e
regolamenti, al riconoscimento  della  personalita'  giuridica,  alle
fusioni e cessioni, all'attivita'  transfrontaliera  e  ai  piani  di
riequilibrio»; 
    2) Prima della sezione i fondi pensione negoziali e' inserito  il
seguente titolo:  «Titolo  I  procedure  relative  all'autorizzazione
all'esercizio  delle   forme   pensionistiche   complementari,   alle
modifiche degli statuti  e  regolamenti  e  al  riconoscimento  della
personalita' giuridica»; 
    3) La «Sezione I fondi pensione negoziali» e' cosi' ridenominata:
«Capo I fondi pensione negoziali»; 
    4) all'art. 1, il comma 1 e' cosi' sostituito: 
      «1. Il presente Capo si applica ai fondi pensione istituiti  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 del  decreto
n. 252 del 2005, nelle forme di cui all'art.  4,  commi  1  e  2  del
medesimo decreto (di seguito: fondi pensione negoziali)»; 
    5) dopo l'art.  1,  il  «Titolo  I  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'» e'  cosi'  ridenominato:  «Sezione  I  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'»; 
    6) all'art. 2 comma 1, primo capoverso, dopo le parole  «i  fondi
pensione negoziali» sono aggiunte le seguenti «ovvero gli enti al cui
interno i fondi sono istituiti (di seguito enti istitutori)»; 
    7) all'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  la  rubrica  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i
fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del  decreto  n.  252
del 2005»; 
      b) al comma 1, lettera d) le parole  «di  tutti  i  componenti»
sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti»; 
      c) al comma 2,  lett.  e),  punto  4  le  parole  «della  banca
depositaria» sono sostituite dalle seguenti: «del depositario»; 
    8) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente articolo: 
      «Art. 3-bis (Contenuto dell'istanza e documentazione a  corredo
della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
del decreto n. 252 del  2005).  -  1.  L'istanza  riporta  quanto  di
seguito specificato: 
        a) denominazione e sede dell'ente istitutore; 
        b) denominazione del fondo pensione; 
        c) attestazione che il regolamento  allegato  e'  rispondente
alle direttive emanate dalla COVIP; 
        d) protocollo di autonomia  gestionale  in  cui  il  soggetto
istante dichiara che si asterra' da qualsiasi comportamento che possa
essere di ostacolo a una gestione indipendente, sana e  prudente  del
fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo a  una  condotta
non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005; 
        e) elenco nominativo,  con  l'indicazione  delle  generalita'
complete  (compreso  codice  fiscale  e  residenza)  e  della  carica
rivestita, dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo dell'ente; 
        f) elenco dei documenti allegati; 
        g)  generalita'  del  legale  rappresentante  dell'ente   che
sottoscrive l'istanza. 
  2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: 
      a) copia del regolamento del fondo  pensione,  redatto  tenendo
conto degli Schemi adottati dalla  COVIP,  e  completo  dell'allegato
contenente disposizioni in materia di Responsabile, ed  estratto  del
verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha
approvato; 
      b) qualora l'ente abbia gia' provveduto alla  relativa  nomina,
estratto del verbale della riunione  dell'organo  di  amministrazione
nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del  fondo
pensione, la  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza  delle  altre
situazioni  rilevanti  previste  dalla  normativa  per   l'assunzione
dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre
30 giorni rispetto all'istanza: 
      c)   relazione   dell'organo   di   amministrazione   dell'ente
illustrativa  del  programma  iniziale  di   attivita'   del   fondo,
contenente anche l'indicazione della struttura organizzativa  a  esso
dedicata con particolare riguardo ai seguenti elementi: 
        1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari; 
        2) numero minimo di aderenti previsto («base associativa»); 
        3) tempi previsti per il conseguimento  della  predetta  base
associativa minima, comunque non superiori a 18 mesi; 
        4)  tempi  previsti  per  la  conclusione  dei  processi   di
individuazione   del   gestore   finanziario,   del   depositario   e
dell'eventuale gestore amministrativo; 
        5) numero previsto di aderenti al termine di ogni  anno,  con
riferimento al primo triennio di attivita'; 
        6) modalita' di finanziamento delle spese di avvio; 
        7)  indicazioni  sul  processo   di   sviluppo   dell'assetto
organizzativo; 
      d)   schemi   previsionali,    predisposti    dall'organo    di
amministrazione dell'ente istitutore, relativi ai primi tre  esercizi
di attivita' dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare
dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza  di
quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese  generali  e
amministrative nonche' a quelle per il personale) e dell'attivo netto
destinato alle prestazioni. 
  3. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza della
nota informativa, redatta in conformita' allo schema approvato  dalla
COVIP»; 
  9) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dopo le parole «autorizza il fondo»  sono  aggiunte
le seguenti: «ovvero l'ente istitutore»; 
    b) al comma 2,  le  parole  «nell'art.  3,  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'art. 3, commi 1 e 2 e 3-bis, commi 1
e 2»; 
    c) al comma 4, primo capoverso, la parola «fondo»  e'  sostituita
dalle seguenti «soggetto istante»; 
    d) il comma 8 e' cosi' sostituito: 
      «8. Prima dell'avvio della raccolta  delle  adesioni  il  fondo
ovvero l'ente istitutore provvede al deposito della nota  informativa
ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio  2008  e  trasmette,
ove non gia' inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della
riunione dell'organo di amministrazione competente nella  quale  sono
state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei
requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla
normativa per l'assunzione dell'incarico.»; 
    e) il comma 9 e' cosi' sostituito: 
      «9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il  fondo  ovvero
l'ente istitutore trasmette alla COVIP il testo dello statuto  o  del
regolamento con modalita' telematiche secondo le specifiche  tecniche
indicate dalla COVIP.». 
  10) dopo l'art. 5, il «Titolo II  Modifiche  statutarie»  e'  cosi'
ridenominato: Sezione II Modifiche statutarie o regolamentari»; 
  11) all'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Istanza di approvazione delle
modifiche statutarie per i fondi costituiti  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; 
    b) al comma 3, dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
    «c-bis)  accordo  delle  parti  istitutive,  nel  caso   in   cui
costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.»; 
  12) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente articolo: 
    «Art.   6-bis   (Istanza   di   approvazione   delle    modifiche
regolamentari per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4,  comma  2,
del decreto n. 252 del 2005). - 1. Ai  fini  dell'approvazione  delle
modifiche  regolamentari,  l'ente  istitutore  presenta  alla   COVIP
apposita istanza a firma  del  legale  rappresentante.  L'istanza  si
intende ricevuta nel giorno in cui e'  stata  consegnata  alla  COVIP
ovvero nel giorno  in  cui  e'  pervenuta  alla  stessa  a  mezzo  di
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  ovvero  con  le  modalita'
telematiche definite dalla COVIP. 
  2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: 
      a) denominazione del fondo pensione negoziale; 
      b) indicazione delle modifiche apportate; 
      c) elenco dei documenti allegati; 
      d)  generalita'  del  legale  rappresentante  che   sottoscrive
l'istanza. 
  3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: 
    a) documento di raffronto tra il  testo  vigente  degli  articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza  delle
modifiche apportate; 
    b) estratto del verbale dell'organo competente che  ha  approvato
le modifiche regolamentari; 
    c) relazione dell'organo di amministrazione dell'ente  istitutore
che illustri le motivazioni delle variazioni apportate; 
    d)  relazione  del  responsabile  del  fondo  nella  quale   sono
evidenziate  le  ricadute  delle  modifiche  sugli  iscritti  e  sono
valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela  degli  stessi
anche in ordine alle modalita' di attuazione. 
  4. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la bozza delle
sezioni  della   nota   informativa   interessate   dalle   modifiche
regolamentari»; 
  13) all'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole «di cui all'art. 6» sono aggiunte
le seguenti parole: «e 6-bis»; 
      b) al comma 2, le parole  «nell'art.  6,  commi  2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'art. 6, commi 2 e 3 e 6-bis, commi 2
e 3»; 
      c) al comma 4, ultimo  capoverso,  dopo  le  parole  «modifiche
statutarie» sono inserite le seguenti: «o regolamentari»; 
      d) il comma 6 e' cosi' sostituito: 
        «6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle
modifiche statutarie o regolamentari, ovvero dal decorso dei termini,
i  fondi  comunicano  alla  COVIP  la  data  dalla  quale  decorrera'
l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso  il
nuovo testo integrale dello statuto o del regolamento  con  modalita'
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.»; 
      e) il comma 7 e' cosi' sostituito: 
        «7.  Il  fondo  ovvero  l'ente   istitutore   provvede,   ove
necessario,  all'aggiornamento  dei   documenti   interessati   dalla
variazione statutaria o regolamentare e alla trasmissione alla  COVIP
con le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 
  14) all'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo e' cosi'  sostituita  «Comunicazione  di
modifiche statutarie per i fondi costituiti  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; 
    b) al comma 1 dopo  la  lettera  e)  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
      «e-bis)  gestione  diretta   mediante   la   sottoscrizione   o
l'acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari  nonche'  di
quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi,
in conformita' all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del  decreto  n.
252 del 2005; 
      e-ter)  adesione  di  soggetti  fiscalmente  a   carico   degli
iscritti; 
      e-quater) adesione di ex agenti o  funzionari  delle  Comunita'
europee in base al regolamento UE  n.  259  del  1968,  e  successive
modifiche ed integrazioni.»; 
  15) all'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera c) e' cosi' sostituita: 
      «c) relazione dell'organo di amministrazione  che  illustri  le
motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute  sugli
iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8,  comma  1,
lett. f) e' altresi'  precisata  la  data  di  previsto  avvio  della
relativa modalita' gestionale»; 
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
      «c-bis)  accordo  delle  parti  istitutive,  nel  caso  in  cui
costituisca il presupposto delle modifiche statutarie;»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il fondo provvede, ove  necessario,  all'aggiornamento  dei
documenti interessati dalla variazione statutaria e alla trasmissione
degli stessi alla COVIP con le modalita' e nei termini  per  ciascuno
previsti.»; 
  16) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti articoli: 
    «Art. 9-bis (Comunicazione di modifiche regolamentari per i fondi
costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2,  del  decreto  n.  252  del
2005). - 1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6-bis  e'
presentata  alla  COVIP  una  comunicazione  a   firma   del   legale
rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi  in
cui le modifiche riguardino: 
      a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative  ovvero
a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; 
      b) variazione della denominazione del fondo; 
      c)  variazione  della  denominazione  sociale  o   della   sede
dell'ente istitutore; 
      d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione
di quelle gia' istituite; 
      e) riduzione delle spese che,  direttamente  o  indirettamente,
sono poste a carico degli aderenti; 
      f)  variazioni  dell'allegato  al  regolamento  contenente   le
disposizioni in materia di responsabile; 
      g) gestione diretta mediante la sottoscrizione o l'acquisizione
di azioni o quote di societa' immobiliari nonche' di quote  di  fondi
comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi, in conformita'
all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto n. 252 del 2005; 
      h) adesione di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; 
      i) adesione di ex agenti o funzionari delle  Comunita'  europee
in base al regolamento UE n. 259 del 1968, e successive modifiche  ed
integrazioni. 
  2. La comunicazione e' presentata entro 30 giorni dalla delibera di
modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui e' stata  consegnata
alla COVIP ovvero nel giorno in cui e' pervenuta alla stessa a  mezzo
di raccomandata con ricevuta di  ritorno,  ovvero  con  le  modalita'
telematiche definite dalla COVIP. 
   Art. 9-ter  (Contenuto  della  comunicazione  e  documentazione  a
corredo della stessa per i fondi costituiti  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, del decreto 252 del 2005). -  1.  La  comunicazione  di  cui
all'art. 9-bis riporta quanto di seguito specificato: 
    a) denominazione del fondo pensione; 
    b) indicazione delle modifiche apportate e delle  fattispecie  di
cui all'art. 9-bis, comma 1, a cui le stesse si riferiscono; 
    c) data di efficacia delle modifiche; 
    d) elenco dei documenti allegati; 
    e) generalita'  del  legale  rappresentante  che  sottoscrive  la
comunicazione. 
    2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti: 
      a) documento di raffronto tra il testo vigente  degli  articoli
oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza  delle
modifiche apportate; 
      b) estratto del verbale dell'organo competente che ha approvato
le modifiche regolamentari; 
      c)   relazione   dell'organo   di   amministrazione   dell'ente
istitutore che illustri le motivazioni  delle  variazioni  apportate.
Con riferimento alla modifica di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) e'
altresi' precisata la data di previsto avvio della relativa modalita'
gestionale; 
      d) relazione  del  responsabile  del  fondo  nella  quale  sono
evidenziate  le  ricadute  delle  modifiche  sugli  iscritti  e  sono
valutati i presidi posti dall'ente istitutore a tutela  degli  stessi
anche in ordine alle modalita' di attuazione; 
      e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle
modifiche regolamentari. 
  3. Il testo integrale del regolamento e'  trasmesso  con  modalita'
telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP. 
  4. L'ente istitutore provvede,  ove  necessario,  all'aggiornamento
dei documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare  e
alla trasmissione degli stessi alla COVIP  con  le  modalita'  e  nei
termini per ciascuno previsti.»; 
    17) la «Sezione II Fondi pensione aperti» e' cosi'  ridenominata:
«Capo II Fondi pensione aperti»; 
    18) all'art. 10 le parole «La presente sezione», sono  sostituite
dalle seguenti «Il presente Capo»; 
    19) dopo l'art. 10, il «Titolo I Autorizzazione alla costituzione
e all'esercizio dell'attivita'» e' cosi' ridenominato: «Sezione  I  -
Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attivita'»; 
    20) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, lettera e), le parole «dei  componenti  l'organo
di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  componenti
degli organi di amministrazione»; 
      b) al comma 2, lettera d), le parole  «a  essa  dedicata»  sono
sostituite dalle seguenti «ad esso dedicata»; 
    21) all'art. 13, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio  e  all'inoltro
alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante  della
societa',  attestante  che  il  depositario  e'   stato   previamente
autorizzato  dalla  Banca  d'Italia  all'esercizio   delle   relative
funzioni, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione  nell'albo
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005»; 
    22) dopo l'art. 14, il «Titolo  II  Modifiche  regolamentari»  e'
cosi' ridenominato: «Sezione II Modifiche regolamentari»; 
    23) all'art. 16, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei
documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla
trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e  nei  termini
per ciascuno previsti.»; 
    24)  all'art.  17,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo la lettera c)  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
        «c-bis) variazione della societa' istitutrice  a  seguito  di
operazioni societarie o di cessione del fondo; 
        c-ter) introduzione di nuove tipologie di rendita tra  quelle
previste nello schema di regolamento per i fondi pensione  aperti  di
cui alla  Deliberazione  COVIP  del  30  ottobre  2006  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
      b) al comma 1, la lettera d) e' cosi' sostituita: 
        «d) variazioni inerenti il depositario;»; 
      c) al comma 1 dopo la  lettera  e),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
        «e-bis) adesione di soggetti fiscalmente a carico,  nel  caso
di fondi aperti dedicati alle sole adesioni collettive;»; 
      d) al comma 1 dopo  la  lettera  g)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
        «g-bis) adesione di ex agenti o  funzionari  delle  Comunita'
europee in base al regolamento UE  n.  259  del  1968,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  25) all'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e) in caso di variazione del depositario, attestazione a firma
del legale rappresentante della societa' che il depositario e'  stato
previamente autorizzato  dalla  Banca  d'Italia  all'esercizio  delle
relative funzioni.»; 
    b) il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. La societa' provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei
documenti del fondo interessati dalla variazione regolamentare e alla
trasmissione degli stessi alla COVIP con le modalita' e  nei  termini
per ciascuno previsti.»; 
  26)  la  «Sezione  III  Piani  individuali  pensionistici   attuati
mediante contratti  di  assicurazione  sulla  vita  (PIP)»  e'  cosi'
ridenominata: «Capo III - Piani  individuali  pensionistici  mediante
contratti di assicurazione sulla vita (PIP)»; 
  27) all'art. 19, comma 1, le  parole  «La  presente  sezione»  sono
sostituite dalle seguenti «Il presente Capo»; 
  28) dopo l'art. 19, il «Titolo I Approvazione del  regolamento»  e'
cosi' ridenominata: «Sezione I Approvazione del regolamento»; 
  29) all'art.  21,  comma  1,  lettera  a),  la  parola  «ISVAP»  e'
sostituita dalla seguente «IVASS»; 
  30) dopo l'art. 22, il «Titolo II Modifiche regolamentari» e' cosi'
ridenominato: 
    «Sezione II Modifiche regolamentari»; 
  31) all'art. 24, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7.  L'impresa  di  assicurazione   provvede,   ove   necessario,
all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla  variazione
regolamentare e alla trasmissione degli  stessi  alla  COVIP  con  le
modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 
  32) all'art. 25, comma 1, dopo la lettera  c)  sono  introdotte  le
seguenti lettere: 
    «c-bis)  variazione  della  societa'  istitutrice  a  seguito  di
operazioni societarie o di cessione del PIP»; 
    c-ter) eliminazione di tipologie di  spesa  che,  direttamente  o
indirettamente, sono poste a carico degli aderenti; 
    c-quater) introduzione di nuove tipologie di rendita  tra  quelle
previste  nello  schema  di  regolamento  per  i  PIP  di  cui   alla
Deliberazione COVIP del 30 ottobre 2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    c-quinquies) adesione di ex agenti o funzionari  delle  Comunita'
europee in base al Regolamento UE  n.  259  del  1968,  e  successive
modifiche ed integrazioni;»; 
  33) all'art. 26, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  L'impresa  di  assicurazione   provvede,   ove   necessario,
all'aggiornamento dei documenti del PIP interessati dalla  variazione
regolamentare e alla trasmissione alla COVIP con le modalita'  e  nei
termini per ciascuno previsti.»; 
  34)  la  «Sezione  IV  Fondi  pensione   preesistenti»   e'   cosi'
ridenominata: «Capo IV Fondi pensione preesistenti»; 
  35) all'art. 27, comma 1, le  parole  «La  presente  sezione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il presente Capo»; 
  36) dopo l'art. 27, il «Titolo I  Modifiche  statutarie  dei  fondi
pensione  preesistenti  con   almeno   4.000   iscritti»   e'   cosi'
ridenominato: «Sezione I  Modifiche  statutarie  dei  fondi  pensione
preesistenti con almeno 4.000 iscritti»; 
  37) all'art. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: 
      «c-bis)  accordo  delle  parti  istitutive,  nel  caso  in  cui
costituisca il presupposto delle modifiche statutarie.»; 
    b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      «4. Contestualmente all'istanza e' altresi' trasmessa la  bozza
delle sezioni della nota informativa,  ove  predisposta,  interessate
dalle modifiche statutarie.»; 
  38) all'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole «nell'art. 28»,  sono  aggiunte  le
seguenti: «commi 2 e 3»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di  approvazione  delle
modifiche statutarie o dal decorso dei termini,  i  fondi  comunicano
alla COVIP  la  data  dalla  quale  decorrera'  l'applicazione  delle
modifiche. Nello stesso termine e' trasmesso il testo  dello  statuto
con modalita' telematiche secondo  le  specifiche  tecniche  indicate
dalla COVIP.»; 
  39) all'art. 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b) le parole  «della  forma  pensionistica»  sono
sostituite dalle seguenti: «del fondo»; 
    b) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «f-bis)  gestione  diretta   mediante   la   sottoscrizione   o
l'acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari  nonche'  di
quote di fondi comuni di investimento immobiliare o mobiliare chiusi,
in conformita' all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del  decreto  n.
252 del 2005; 
      f-ter)  adesione  di  soggetti  fiscalmente  a   carico   degli
iscritti; 
      f-quater) adesione di ex agenti o  funzionari  delle  Comunita'
europee in base al regolamento UE  n.  259  del  1968,  e  successive
modifiche ed integrazioni.»; 
  40) all'art. 31 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) relazione dell'organo di amministrazione  che  illustri  le
motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute  sugli
iscritti. Con riferimento alla modifica di cui all'art. 30, comma  1,
lett. g) e' altresi'  precisata  la  data  di  previsto  avvio  della
relativa modalita' gestionale;»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  c)  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
      «c-bis)  accordo  delle  parti  istitutive,  nel  caso  in  cui
costituisca il presupposto delle modifiche statutarie; 
      c-ter)  copia  delle  sezioni  della  nota   informativa,   ove
predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.»; 
    c) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: 
      «3-bis.  Il  fondo  ovvero  l'ente  istitutore  provvede,   ove
necessario,  all'aggiornamento  dei   documenti   interessati   dalla
variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con
le modalita' e nei termini per ciascuno previsti.»; 
  41) dopo l'art. 31, il «Titolo II Modifiche  statutarie  dei  fondi
pensione  preesistenti  con  meno  di  4.000   iscritti»   e'   cosi'
ridenominato: «Sezione II Modifiche  statutarie  dei  fondi  pensione
preesistenti con meno di 4.000 iscritti»; 
  42) all'art. 32 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la  lettera  c)  sono  aggiunte  le  seguenti
lettere: 
      «c-bis)  accordo  delle  parti  istitutive,  nel  caso  in  cui
costituisca il presupposto delle modifiche statutarie; 
      c-ter)  copia  delle  sezioni  della  nota   informativa,   ove
predisposta, interessate dalle modifiche statutarie.»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
      «4-bis.  Il  fondo  ovvero  l'ente  istitutore  provvede,   ove
necessario,  all'aggiornamento  dei   documenti   interessati   dalla
variazione statutaria e alla trasmissione degli stessi alla COVIP con
le modalita' e nei termini per ciascuno previsti. 
      4-ter.  Per  la  modifica   volta   alla   acquisizione   della
personalita' giuridica deve essere presentata  apposita  istanza,  ai
sensi dell'art. 28.»; 
  43) la «Sezione V  Operazioni  di  fusione  e  cessione»  e'  cosi'
ridenominata: «Titolo II Procedure relative alle fusioni e cessioni»; 
  44) all'art. 33 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), dopo la  parola  «amministrazione»  e'
aggiunta la parola: «competente»; 
    b) il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4.  Una  volta  intervenuta  l'approvazione  del  progetto  di
fusione da parte delle assemblee i fondi interessati  dall'operazione
o, in caso di incorporazione il  fondo  incorporante,  provvedono  ad
inoltrare  alla  COVIP  istanza  di  approvazione   delle   eventuali
modifiche  statutarie,  ovvero  comunicazione   inerente   l'avvenuta
delibera di modifica, in conformita' alle  previsioni  contenute  nel
Titolo I Capo I, Sezione II (fondi negoziali) e nel  Titolo  I,  Capo
IV,  Sezione  II   (fondi   pensione   preesistenti)   del   presente
regolamento.»; 
  45) all'art. 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3  dopo  la  parola  «operazione»  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti
nei casi in cui, in  occasione  dell'operazione,  venga  riconosciuto
agli stessi il diritto di trasferimento della  posizione  individuale
ad altra forma pensionistica»; 
    b) il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Laddove vengano  apportate  modifiche  al  regolamento  del
fondo pensione aperto incorporante, la societa' provvede a  inoltrare
alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita
istanza  di  approvazione,  ovvero  comunicazione  delle  stesse,  in
conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo II,  Sezione  II
del presente regolamento.»; 
  46) all'art. 35 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2, lettera a) e' sostituito dal seguente: 
      «a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del
fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle
stesse, in conformita' alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II,
Sezione II del presente regolamento;»; 
      b) il comma 2 lettera b) e' sostituito dal seguente: 
        «b) istanza ai sensi dell'art.  11  di  autorizzazione  della
societa' cessionaria all'esercizio dell'attivita' del  fondo  oggetto
della cessione»; 
      c) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: 
        «3-bis. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel
caso  in  cui  la   societa'   cessionaria   sia   gia'   autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  di  un   fondo   pensione   aperto   e
l'operazione preveda la contestuale  fusione  del  fondo  ceduto  con
quello gestito dalla cessionaria. In tal caso  trovano  applicazione,
per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 34.»; 
  47) all'art. 36 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dopo le  parole  «efficacia  dell'operazione»  sono
aggiunte le seguenti parole: «ovvero dell'invio  delle  comunicazioni
agli aderenti nei casi in cui, in  occasione  dell'operazione,  venga
riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della  posizione
individuale ad altra forma pensionistica»; 
    b) il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del  PIP
incorporante, l'impresa di assicurazione provvede  a  inoltrare  alla
COVIP, unitamente alla comunicazione di  cui  al  comma  1,  apposita
istanza  di  approvazione,  ovvero  comunicazione  delle  stesse,  in
conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione  II
del presente regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione  non
potra' essere antecedente  al  provvedimento  COVIP  di  approvazione
delle  modifiche  regolamentari  o  alla  comunicazione,   nei   casi
consentiti, delle modifiche adottate.»; 
    c) al comma 5 la parola  «ISVAP»  e'  sostituita  dalla  seguente
«IVASS»; 
  48) all'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le
imprese presentano inoltre congiuntamente,  ciascuna  per  quanto  di
rispettiva competenza, istanza di approvazione  delle  modifiche  del
regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti  comunicazione  delle
stesse, in conformita' alle previsioni di cui al Titolo I, Capo  III,
Sezione II del presente regolamento.»; 
    b) dopo il comma 3 e' introdotto il seguente comma: 
      «3-bis. Nel caso in cui  l'operazione  preveda  la  contestuale
fusione del PIP ceduto con altro PIP gia' istituito dalla cessionaria
trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni  di
cui all'art. 36.»; 
  49)  la  «Sezione  VI  -  Operativita'   all'estero   delle   forme
pensionistiche  complementari   istituite   in   Italia»   e'   cosi'
ridenominata:   «Titolo   III   procedure   relative    all'attivita'
transfrontaliera»; 
  50) all'art. 39 le parole «La  presente  sezione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il presente Titolo»; 
  51) all'art. 40, comma 8, le  parole  «le  modifiche  si  intendono
comunque   approvate»    sono    sostituite    con    le    seguenti:
«l'autorizzazione si intende comunque rilasciata»; 
  52) all'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lett. e), le parole «della banca depositaria» sono
sostituite con le seguenti: «del depositario»; 
    b) al comma 8, dopo le parole «non trasmetta»  sono  inserite  le
seguenti parole: «entro i termini di cui al comma 7»; 
  53) dopo l'art. 41 sono  introdotti  il  seguente  titolo,  che  si
compone dei seguenti articoli e capi: 
    «Titolo IV Procedure relative ai piani di riequilibrio»; 
    Art. 41-bis (Ambito di applicazione). - 1. Il presente Titolo  si
applica alle forme pensionistiche complementari di  cui  all'art.  1,
comma 1, lett. c) del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 259 del 7 dicembre  2012  che  si  trovino  in  una  delle
condizioni di cui all'art. 2, comma 1  del  medesimo  decreto  e  che
debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art.  4  del
decreto stesso. 
  Capo I Approvazione dei piani di riequilibrio. 
  Art. 41-ter (Istanza di approvazione di un piano di  riequilibrio).
- 1. Ai fini dell'approvazione di un piano di  riequilibrio  i  fondi
pensione presentano alla COVIP apposita istanza a  firma  del  legale
rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno  in  cui  e'
stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno  in  cui  e'  pervenuta
alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di  ritorno,  ovvero
con le modalita' telematiche definite dalla COVIP. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per le modifiche
deliberate dalle fonti istitutive ai  sensi  dell'art.  7-bis,  comma
2-bis, del decreto n. 252 del 2005.». 
  Art. 41-quater (Contenuto dell'istanza e documentazione  a  corredo
della stessa). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: 
    a) denominazione del fondo pensione; 
    b) elenco dei documenti allegati; 
    c)  generalita'  del  legale   rappresentante   che   sottoscrive
l'istanza; 
    d) data della riunione del  consiglio  di  amministrazione  nella
quale e' stato approvato il piano di riequilibrio. 
  2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: 
    a) relazione dell'organo di  amministrazione  illustrativa  della
situazione  specifica  del  fondo   pensione,   della   struttura   e
dell'evoluzione  attesa  delle  attivita-passivita',   dei   connessi
profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta'
dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresi'
indicate le modalita' secondo le quali il fondo  intende,  a  seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere  a  disposizione
degli aderenti le  informazioni  principali  inerenti  agli  elementi
fondamentali dello stesso; 
    b)  piano   di   riequilibrio,   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione, nel quale sono descritte le modalita' attraverso  le
quali  il  fondo  pensione  intende  ricostituire  le  attivita'   di
copertura delle riserve tecniche, nonche' i tempi  di  realizzazione.
Tale piano terra' altresi' conto  dell'esigenza  di  ricostituire  le
attivita' supplementari ai sensi degli artt. 5 e 7  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del  7  dicembre  2012.
Dette modalita' devono essere descritte in  modo  che  sia  possibile
valutare  la  concretezza  e  realizzabilita'  del  piano   nel   suo
complesso. La durata del piano non potra' essere  superiore  a  dieci
anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per  specifiche
esigenze valutate dal consiglio di  amministrazione  e  rappresentate
alla COVIP; 
    c) relazione dell'organo di  controllo  dalla  quale  risulti  la
valutazione delle iniziative che si intendono adottare  al  fine  del
riequilibrio del fondo; 
    d) bilancio  tecnico,  da  cui  risulti  l'impatto  atteso  dagli
interventi di cui al piano di riequilibrio; 
    e)  eventuali  accordi  delle  fonti  istitutive  attinenti  agli
interventi inseriti nel piano di riequilibrio. 
  3.  Ove  in  connessione  con  il  piano  di  riequilibrio  risulti
necessaria l'approvazione di modifiche statutarie  l'istanza  di  cui
all'art. 41-ter puo' essere integrata con le dichiarazioni e  con  la
documentazione prevista nel Titolo I  del  presente  Regolamento  per
l'approvazione  delle  modifiche  statutarie.  In  questo   caso   il
procedimento di approvazione del piano e delle modifiche e'  unico  e
si applica la procedura di cui all'art. 41-quinquies. 
  4.  Eventuali  modifiche  statutarie  connesse  ad  interventi   di
riequilibrio adottati  dalle  fonti  istitutive  ai  sensi  dell'art.
7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005 non sono soggette  ad
approvazione da parte degli iscritti; 
  Art.  41-quinquies  (Procedura  di  approvazione   dei   piani   di
riequilibrio). -  1.  La  COVIP,  entro  90  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza  di  cui  all'art.  41-ter,  corredata  dalla  richiesta
documentazione, approva il  piano  di  riequilibrio  e  le  eventuali
modifiche statutarie, salvo che ricorrano le  situazioni  di  cui  ai
seguenti commi 2, 3 e 4. 
  2. Nel caso in cui l'istanza risulti  incompleta  o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art.  41-quater,  commi  1  e  2  ovvero  richiamate   dall'art.
41-quater comma 3 per le modifiche statutarie,  la  COVIP  procede  a
richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari
elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1  e'  interrotto.
Il termine decorre nuovamente dalla data del  completamento  o  della
regolarizzazione  dell'istanza  qualora  gli   elementi   integrativi
richiesti pervengano  alla  COVIP  entro  60  giorni  dalla  data  di
ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza  si  intende
revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto  istante
invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o  modificativa  di
quella inizialmente trasmessa. 
  3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP,  sulla
base dell'istruttoria svolta, chieda  informazioni  o  chiarimenti  a
integrazione della documentazione prevista dal presente  Regolamento.
Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro  60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso  contrario,
l'istanza si intende revocata. 
  4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o  in
parte l'istanza, comunica al fondo i  motivi  ostativi  rilevati.  Il
soggetto istante puo' presentare per iscritto  le  sue  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, entro il termine di  60  giorni
dal  ricevimento  della  comunicazione  dei   motivi   ostativi.   La
comunicazione  interrompe  i   termini   per   la   conclusione   del
procedimento di cui al comma 1  e  il  termine  inizia  nuovamente  a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni  ovvero,  in
difetto,  dalla  data  di  scadenza   del   termine   per   la   loro
presentazione. Entro la scadenza di detto termine  la  COVIP,  tenuto
conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento
finale. 
  5.  Successivamente  all'avvenuta   approvazione   del   piano   di
riequilibrio i fondi  sono  tenuti  a  trasmettere  alla  COVIP,  con
periodicita' annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio  di
amministrazione, nella quale  si  attesta  che  il  riequilibrio  sta
avvenendo in  conformita'  al  piano.  Tale  relazione  e'  trasmessa
unitamente al bilancio tecnico  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  n.  259  del  7
dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2,
del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al  piano
approvato il fondo e' tenuto a trasmettere alla COVIP una  relazione,
approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri l'entita'  e
le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in
termini di eventuali modifiche del piano in essere. 
  6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere  nel
piu' breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano  di
riequilibrio ovvero rappresentare le differenti  soluzioni  volte  al
superamento della situazione in essere. 
  Capo II Modifiche dei piani di riequilibrio. 
  Art. 41-sexies (Istanza di approvazione delle modifiche  dei  piani
di riequilibrio). - 1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche  dei
piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita
istanza a firma  del  legale  rappresentante.  L'istanza  si  intende
ricevuta nel giorno in cui e' stata consegnata alla COVIP ovvero  nel
giorno in cui e' pervenuta alla stessa a mezzo  di  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, ovvero con  le  modalita'  telematiche  definite
dalla COVIP; 
  Art. 41-septies (Contenuto dell'istanza e documentazione a  corredo
della stessa). - 1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato: 
    a) denominazione del fondo pensione; 
    b) indicazione delle modifiche apportate; 
    c) elenco dei documenti allegati; 
    d)  generalita'  del  legale   rappresentante   che   sottoscrive
l'istanza. 
  2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti: 
    a) relazione dell'organo di  amministrazione  illustrativa  della
nuova   situazione   del   fondo   pensione,   della   struttura    e
dell'evoluzione  attesa  delle  attivita-passivita',   dei   connessi
profili di rischio, delle esigenze di liquidita' e del profilo d'eta'
dei pensionati e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresi'
indicate le modalita' secondo le quali il fondo  intende,  a  seguito
dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio,  mettere
a disposizione degli aderenti  le  informazioni  principali  inerenti
agli elementi fondamentali dello stesso; 
    b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate  dal  consiglio
di amministrazione; 
    c) relazione dell'organo di  controllo  dalla  quale  risulti  la
valutazione delle modifiche che si intendono  adottare  al  fine  del
riequilibrio del fondo; 
    d) bilancio  tecnico,  da  cui  risulti  l'impatto  atteso  dagli
interventi di cui al piano di riequilibrio modificato; 
    e)  eventuali  accordi  delle  fonti  istitutive  attinenti  alle
modifiche del piano di riequilibrio. 
  3. Ove in connessione con le modifiche del  piano  di  riequilibrio
risulti necessaria l'approvazione di modifiche  statutarie  l'istanza
di cui all'art. 41-sexies puo' essere integrata con le  dichiarazioni
e  con  la  documentazione  prevista  nel  Titolo  I   del   presente
regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In  questo
caso il procedimento di approvazione  delle  modifiche  del  piano  e
delle modifiche statutarie e' unico e si applica la procedura di  cui
all'art. 41-octies. 
  Art. 41-octies. (Procedura  di  approvazione  delle  modifiche  dei
piani  di  riequilibrio).  -  1.  La  COVIP,  entro  90  giorni   dal
ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-sexies,  corredata  dalla
richiesta  documentazione,  approva  le   modifiche   al   piano   di
riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano
le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4. 
  2. Nel caso in cui l'istanza risulti  incompleta  o  insufficiente,
per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati
nell'art.  41-septies,  commi  1  e  2  ovvero  richiamate  dall'art.
41-septies, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP  procede  a
richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari
elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1  e'  interrotto.
Il termine decorre nuovamente dalla data del  completamento  o  della
regolarizzazione  dell'istanza  qualora  gli   elementi   integrativi
richiesti pervengano  alla  COVIP  entro  60  giorni  dalla  data  di
ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza  si  intende
revocata. Il termine e', comunque, interrotto se il soggetto  istante
invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o  modificativa  di
quella inizialmente trasmessa. 
  3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso qualora la COVIP,  sulla
base dell'istruttoria svolta, chieda  informazioni  o  chiarimenti  a
integrazione della documentazione prevista dal presente  Regolamento.
Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro  60
giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso  contrario,
l'istanza si intende revocata. 
  4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o  in
parte l'istanza, comunica al fondo i  motivi  ostativi  rilevati.  Il
soggetto istante puo' presentare per iscritto  le  sue  osservazioni,
eventualmente corredate da documenti, entro il termine di  60  giorni
dal  ricevimento  della  comunicazione  dei   motivi   ostativi.   La
comunicazione  interrompe  i   termini   per   la   conclusione   del
procedimento di cui al comma 1  e  il  termine  inizia  nuovamente  a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni  ovvero,  in
difetto,  dalla  data  di  scadenza   del   termine   per   la   loro
presentazione. Entro la scadenza di detto termine  la  COVIP,  tenuto
conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento
finale. 
  5. Successivamente all'avvenuta approvazione  delle  modifiche  del
piano  di  riequilibrio  restano  fermi  gli   adempimenti   previsti
dall'art. 41-quinquies, comma 5. 
  6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovra' provvedere  nel
piu' breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di
modifica del piano ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte
al superamento della situazione in essere. 
  54) la «Sezione VII Norme finali» e' cosi' ridenominata: «Titolo  V
- Norme finali e transitorie». 
  55) all'art. 42 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. L'unita' organizzativa responsabile delle  istruttorie  dei
procedimenti di cui al presente regolamento e' il servizio  vigilanza
fondi pensione. L'articolazione del Servizio e  le  competenze  dello
stesso sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it)». 
    b)  al  comma  2,  le  parole  «della  Direzione   di   vigilanza
competente» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto servizio»; 
  56) dopo l'art. 42 e' introdotto il seguente articolo: 
    «Art. 42-bis (Invio a COVIP di istanze e  altra  documentazione).
- 1. Salvo quanto previsto al  comma  2,  le  istanze  e  ogni  altra
documentazione puo' essere  inviata  a  COVIP  anche  mediante  posta
elettronica certificata. 
    2. Le istanze da presentarsi in bollo potranno essere  inviate  a
mezzo di posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche
che saranno emanate in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge
27 dicembre 2013, n. 147.». 
  La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2014 
 
                                               Il presidente: Tarelli