DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2014 

Accertamento della sospensione del signor  Paolo  Castelluccio  dalla
carica di consigliere regionale della Regione Basilicata. (14A03744) 
(GU n.112 del 16-5-2014)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre  2012,
n. 235; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Potenza,
prot. n. 0002049 del 16 gennaio 2014, con la  quale  si  comunica  la
proclamazione da parte  dell'Ufficio  Centrale  Regionale  costituito
presso la Corte d'Appello di Potenza  dell'elezione  del  sig.  Paolo
Castelluccio alla  carica  di  consigliere  regionale  della  Regione
Basilicata,  in  data  20  dicembre  2013,  in  esito  alle  elezioni
regionali del 17 e 18 novembre 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  datato
21 maggio 2013, di accertamento della  sospensione  dalla  carica  di
consigliere regionale, a decorrere dal 23 aprile 2013, nei  confronti
del sig. Paolo Castelluccio, gia' consigliere regionale nella passata
legislatura, conseguente all'ordinanza, emessa il 23 aprile 2013, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale  di  Potenza,
con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura  cautelare
del divieto di dimora nel comune di Potenza, ai sensi dell'art.  283,
primo comma, del codice di procedura penale; 
  Vista la nota dell'Ufficio Territoriale  del  Governo  di  Potenza,
prot. n. 0003798 del 24 gennaio 2014, con la quale e' stata trasmessa
l'ordinanza emanata dal Tribunale di Potenza, in data 17 maggio 2013,
che dispone la revoca della misura cautelare del  divieto  di  dimora
nel comune di Potenza nei confronti del sig. Paolo Castelluccio; 
  Vista la successiva ordinanza emanata dal Tribunale  di  Potenza  -
Sezione  Riesame  -  in  data  27  luglio  2013,  inviata  con   nota
dell'Ufficio Territoriale del Governo di Potenza,  prot.  n.  0002049
del 16 gennaio 2014,  la  quale,  in  accoglimento  dell'impugnazione
proposta dal  Pubblico  Ministero  presso  il  Tribunale  di  Potenza
avverso l'ordinanza  del  17  maggio  2013  di  revoca  della  misura
cautelare del divieto  di  dimora  nel  comune  di  Potenza,  annulla
l'ordinanza stessa del 17 maggio 2013 emanata nei confronti del  sig.
Paolo  Castelluccio,  disponendo  che   l'esecuzione   della   misura
cautelare rimanga sospesa fino a quando non sia divenuta definitiva; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale  del  Governo
di Potenza, prot. n. 0011903 dell'11 marzo 2014, con  la  quale  sono
state inviate la copia integrale della sentenza emanata  dalla  Corte
Suprema di Cassazione n. 53/2014 - Reg. Gen. n. 34992/2013 in data 14
gennaio 2014, che ha  confermato  in  via  definitiva  l'applicazione
della citata misura cautelare, disposta nei confronti del sig.  Paolo
Castelluccio nonche' la copia dell'ordinanza del Tribunale di Potenza
- Ufficio del Giudice  per  le  indagini  preliminari  -  n.  2277/13
R.G.G.I.P. del 24 gennaio 2014, che rigetta l'istanza di revoca della
misura del divieto di dimora  nel  comune  di  Potenza  in  corso  di
esecuzione, presentata dal sig. Paolo Castelluccio; 
  Considerata l'intervenuta entrata in vigore, dal  5  gennaio  2013,
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235  che,  all'art.  8,
comma  2,  prevede  la  sospensione  di  diritto  dalle  cariche   di
«presidente  della  giunta   regionale,   assessore   e   consigliere
regionale» quando e' disposta l'applicazione della  misura  cautelare
del divieto di dimora, di cui all'art. 283, comma 1,  del  codice  di
procedura penale, «quando il divieto di dimora riguarda la sede  dove
si svolge il mandato elettorale»; 
  Rilevato che la misura cautelare del divieto  di  dimora  e'  stata
applicata nei confronti del sig. Paolo  Castelluccio  dal  23  aprile
2013, data  della  citata  ordinanza  di  applicazione  della  misura
cautelare, al 17 maggio 2013,  a  seguito  dell'ordinanza  di  revoca
della misura cautelare stessa; 
  Rilevato, pertanto, che dal 14 gennaio  2014,  data  di  emanazione
della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 53/2014, che  ha
confermato in  via  definitiva  l'applicazione  della  citata  misura
cautelare,  disposta  nei  confronti  del  sig.  Paolo  Castelluccio,
decorre  nuovamente  la  sospensione  dalla  carica  di   consigliere
regionale della Basilicata, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
  Sentito il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  il
Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dal 14 gennaio 2014 e'  accertata  la  sospensione  del
sig. Paolo Castelluccio dalla carica di consigliere  regionale  della
Regione Basilicata, ai  sensi  degli  articoli  7  e  8  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
    Roma, 23 aprile 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi