AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Unasyn» (14A04414) 
(GU n.138 del 17-6-2014 - Suppl. Ordinario n. 46)

 
 
 
       Estratto determinazione V & A n. 980 del 29 maggio 2014 
 
    Medicinale: UNASYN. 
    Titolare A.I.C.: Pfizer Limited con sede legale  e  domicilio  in
Ramsgate Road - Sandwich, Kent CT13 9NJ (Gran Bretagna). 
    Variazione A.I.C.: C.I.4)  Modifiche  concernenti  la  sicurezza,
l'efficacia  e  la  farmacovigilanza  medicinali  per  uso  umano   e
veterinario. Una o piu' modifiche del riassunto delle caratteristiche
del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito
a nuovi dati in materia di qualita', di prove precliniche e  cliniche
o di farmacovigilanza. 
    L'autorizzazione all'immissione in commercio e'  modificata  come
di seguito indicata. 
    E' autorizzata la  modifica  degli  stampati  relativamente  alle
confezioni sottoelencate: 
    A.I.C. n. 026360014 - «500 mg+1 g/3,2 ml polvere e  solvente  per
soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino  polvere+1
fiala solvente 3,2 ml; 
    A.I.C. n. 026360026 - «500 mg+1 g/3,2 ml polvere e  solvente  per
soluzione iniettabile per  uso  endovenoso»  1  flaconcino  polvere+1
fiala solvente 3,2 ml; 
    A.I.C. n. 026360038 - «250 mg+500 mg/1,6 ml  polvere  e  solvente
per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere+1 fiala solvente 1,6; 
    A.I.C. n. 026360089 - «1 g+2 g polvere per soluzione iniettabile»
1 flaconcino da 3 g. 
    E' inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms e  della
descrizione delle confezioni da: 
      A.I.C.  n.  026360089  -  «1  g+2  g  polvere   per   soluzione
iniettabile» 1 flaconcino da 3 g; 
a: 
      A.I.C.  n.  026360089  -  «1  g+2  g  polvere   per   soluzione
iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere da 3 g. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le necessarie modifiche al riassunto delle  caratteristiche
del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina
di autorizzazione. 
    Entro e non oltre sei mesi  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente  determinazione  i
nuovi lotti del medicinale devono essere confezionati con  il  foglio
illustrativo e l'etichettatura aggiornati. 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
al 3 giugno 2014. Successivamente a tale data, i lotti gia'  prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale  indicata  in  etichetta,  fermo  restando  l'obbligo   di
consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo
aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2  e  3
della determina del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri
per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle
scorte dei medicinali» n.  371  del  14  aprile  2014,  adottata,  in
attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo  n.  219/2006,  cosi'
come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.