MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2014 

Individuazione  delle  modalita'  di   deduzione   dall'IRPEF   delle
erogazioni  liberali  effettuate  a  favore   dell'Unione   Buddhista
Italiana. (14A04471) 
(GU n.134 del 12-6-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 245, concernente «Norme per  la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista  Italiana,
in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della  citata  legge
n. 245 del 2012,  il  quale  prevede  che  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta 2013 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli  effetti  dell'IRPEF,  le  erogazioni  liberali  in
denaro  fino  all'importo  di  euro  1.032,91  a  favore  dell'Unione
Buddhista Italiana e degli organismi civilmente riconosciuti da  essa
rappresentati, destinate al sostentamento dei  ministri  di  culto  e
delle attivita' di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  della
citata legge n. 245 del 2012; 
  Visto il comma 3, del medesimo articolo 19 della legge n.  245  del
2012, il quale demanda l'individuazione delle modalita' relative alla
deduzione a un apposito decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore
  dell'Unione Buddhista Italiana. 
 
  1. Le erogazioni liberali in denaro  destinate  alle  attivita'  di
religione o di culto nonche' al rimborso delle spese dei ministri  di
culto, versate a decorrere dal 1° gennaio 2013 dalle persone  fisiche
a favore dell'Unione Buddhista Italiana debbono  risultare,  ai  fini
della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro
1.032,91, dai seguenti documenti: 
    a) attestazione  o  ricevuta  di  versamento  in  conto  corrente
postale  intestato  all'Unione  Buddhista  Italiana,  contenente   la
causale dell'erogazione liberale; 
    b)  ricevuta  rilasciata  dall'azienda  di  credito  al   cliente
attestante  l'avvenuto  accreditamento  dell'importo  dell'erogazione
liberale, per detta causale, sul conto corrente  bancario  o  postale
intestato all'Unione Buddhista Italiana,  in  caso  di  effettuazione
dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante
altri mezzi di pagamento bancario o postale; 
    c) quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione  Buddhista
Italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detta  Unione
e contenente il numero progressivo della quietanza, cognome,  nome  e
comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e
la  causale  dell'erogazione  liberale,  in  caso  di   effettuazione
dell'erogazione con assegno bancario. 
  2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma  1  sono
tenuti  a  conservare  ed  esibire,  previa  richiesta  degli  uffici
finanziari entro i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  i  documenti
comprovanti le erogazioni medesime. 
    Roma, 30 maggio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan