AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINA 6 giugno 2014 

Attrezzatura  informatica  delle  SOA  per  la  comunicazione   delle
informazioni all'Osservatorio. (Determina n. 5/2014). (14A04755) 
(GU n.147 del 27-6-2014)

 
  L'articolo 67 comma 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,  prevede  che
le SOA (Societa'  Organismi  di  Attestazione)  debbano  disporre  di
attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorita' per
la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio. 
  Le  caratteristiche  dell'attrezzatura,  cosi'  come   di   seguito
definita, e  la  struttura  informatica  delle  SOA  dovranno  essere
aggiornate in relazione all'aggiornamento della struttura informatica
dell'Autorita'.  Analogamente,  le  policy  di  sicurezza  delle  SOA
dovranno essere, di volta in volta, adeguate ad  eventuali  mutamenti
delle policy di sicurezza dell'Autorita'. 
  La comunicazione delle  informazioni  «da»  e  «verso»  l'Autorita'
avviene nel rispetto del Codice dell'Amministrazione  Digitale  (CAD)
di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  Le  tecnologie   informatiche   a   supporto   della   trasmissione
informatica  dei  documenti,  in  piena  conformita'  con  le  Regole
tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico  di
connettivita' previste dall'articolo 71 comma  1-bis  del  CAD,  sono
principalmente: 
    la  cooperazione  applicativa,  secondo  il  modello   costituito
dall'insieme  delle  regole  e  delle   specifiche   funzionali   del
sottosistema logico SPCoop. Nel caso in cui la  SOA  debba  scambiare
informazioni con l'Autorita' attraverso l'utilizzo di servizi (ovvero
non  tramite  le  applicazioni  rese  disponibili  sul  portale   web
dell'Autorita'), dovranno  essere  adottati  i  sistemi  previsti  da
SPCoop, in conformita' alle direttive  tecniche  emanate  da  DigitPA
(oggi AgID - Agenzia per l'Italia Digitale) in relazione  alla  Porta
di Dominio ed alla busta di eGov; 
    la posta elettronica certificata (PEC), cosi' come  previsto  dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio  2005  n.  68
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  aprile  2005  n.  97  e  dal
decreto ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  15
novembre  2005,  n.  266  contenente  le  «Regole  tecniche  per   la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,  della
posta elettronica certificata»; 
    la firma digitale o altro tipo di firma  elettronica  qualificata
per i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle SOA. 
  La SOA dovra' effettuare la riproduzione su supporti informatici  e
la conservazione nel tempo dei documenti e delle informazioni di  cui
e' prescritta la conservazione per legge o regolamento in conformita'
al CAD (Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici) e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai  sensi
dell'articolo 71 del medesimo CAD. 
  La SOA  dovra'  operare  nel  rispetto  della  regolamentazione  in
materia di privacy e delle misure minime  di  sicurezza,  cosi'  come
definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali»  (c.d.  Codice   della
Privacy), in vigore dal 1° gennaio 2004. In relazione agli aspetti di
privacy la SOA dovra' inoltre adottare le prescrizioni introdotte dai
seguenti provvedimenti normativi: 
    legge 6 agosto 2008 n. 133, di  conversione,  con  modificazioni,
del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
    decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  109,  «Attuazione  della
Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o
trattati nell'ambito della  fornitura  di  servizi  di  comunicazione
elettronica  accessibili  al  pubblico  o  di   reti   pubbliche   di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE». 
  Dovranno, altresi', essere rispettati i pronunciamenti del  Garante
della Privacy, ivi compresi gli adempimenti per gli amministratori di
sistema contenuti in «Misure e accorgimenti  prescritti  ai  titolari
dei trattamenti effettuati con  strumenti  elettronici  relativamente
alle  attribuzioni  delle  funzioni  di  amministratore  di  sistema»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2008,  n.  300  -
Serie generale e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
                 Attrezzatura informatica delle SOA 
 
Requisiti di sicurezza delle infrastrutture presso le SOA 
  La  SOA  dovra',  in  sintonia  con  le  politiche   di   sicurezza
dell'Autorita', definire ed  applicare  idonee  misure  di  sicurezza
fisica, logica ed organizzativa sulla base di requisiti di sicurezza,
riservatezza, integrita'  e  disponibilita'  di  dati,  documenti  ed
informazioni, oltre alle misure derivanti da una propria analisi  dei
rischi informatici. 
  L'infrastruttura  di  base,  nella  quale  verranno  realizzati   i
database, dovra'  essere  in  grado  di  garantire  il  funzionamento
continuo  delle  apparecchiature  per  quanto  riguarda   la   logica
elaborativa necessaria alla visibilita'  dei  dati.  Dovranno  essere
utilizzati, ove necessario, sistemi ridondati in grado  di  garantire
l'alta affidabilita' e  la  continuita'  nell'utilizzo  dei  database
anche   a   fronte   dell'indisponibilita'   di   alcune   componenti
dell'infrastruttura  di  base.  Dovranno,  inoltre,  essere  previste
procedure  di  carattere  tecnico  e  organizzativo  in  materia   di
conservazione e ripristino delle informazioni (backup & restore).  In
tale ambito la SOA dovra' disporre, tra  l'altro,  di  un  gruppo  di
continuita' in grado di alimentare tutte le  apparecchiature  che  si
riterra' opportuno collegare per un tempo sufficiente a terminare  le
operazioni di salvataggio e chiusura ordinata del sistema al fine  di
evitare la perdita di informazioni. 
  L'infrastruttura di rete utilizzata dalla SOA dovra'  avvalersi  di
dispositivi tecnologici (apparecchiature  per  l'instradamento  quali
switch, router, etc.) idonei  a  garantire  le  opportune  misure  di
sicurezza informatica e l'adeguato  svolgimento  delle  attivita'  di
pertinenza.  In  particolare,   l'infrastruttura   di   base   e   le
apparecchiature che ospitano i database dovranno essere  protetti  da
opportuni  sistemi  firewall,  in  grado  di  impedire  accessi   non
autorizzati e di concedere l'utilizzo dei database e delle risorse in
modo controllato. I  sistemi  della  SOA  dovranno  prevedere  misure
idonee  a  proteggere  le  informazioni  da  codice  malevolo,  virus
informatici o altri software dannosi, come ad esempio malware, worm e
trojan. 
  Ove applicabile e come prescritto dal  gia'  richiamato  Codice  in
materia di protezione dei dati personali con particolare  riferimento
al Disciplinare tecnico in materia  di  misure  minime  di  sicurezza
(allegato  B  al  Codice  della  Privacy),  il  trattamento  di  dati
personali con strumenti elettronici deve essere  consentito  ai  soli
incaricati dotati di credenziali che consentano il superamento di una
procedura di autenticazione specifica. 
  Per  gli  incaricati  potranno  essere  individuati   «profili   di
autorizzazione» di ambito diverso. Detti profili  di  autorizzazione,
relativi a ciascun incaricato o  a  classi  omogenee  di  incaricati,
dovranno essere individuati e  configurati  anteriormente  all'inizio
del trattamento e comunque in modo tale da limitare l'accesso ai soli
dati necessari all'effettuazione delle  operazioni  previste  per  lo
specifico trattamento. 
  La SOA dovra' disporre di un collegamento  alla  rete  Internet  al
fine di comunicare e/o reperire le informazioni di propria pertinenza
attraverso   le   funzionalita'   rese   disponibili   sul    portale
dell'Autorita'. Tale collegamento dovra' consentire una velocita'  di
navigazione di almeno 7 Mbps in download e  di  almeno  384  Kbps  in
upload. 
Caratteristiche hardware minime dei sistemi server 
  Le SOA dovranno disporre di adeguati  server,  fisici  o  virtuali,
allo  stato  dell'arte  della  tecnologia,   secondo   l'architettura
autonomamente scelta per realizzare il sistema. 
  I  sistemi  server  dovranno  ricomprendere  un   sottosistema   di
memorizzazione con spazio disco adeguato  a  mantenere  in  linea  le
informazioni di competenza  acquisite  nel  corso  del  tempo  e  con
caratteristiche di alta affidabilita' ed  efficienza  (es.  modalita'
RAID). 
  Per  la  gestione  dei  documenti  e  delle  informazioni  il   cui
trattamento   e'   effettuato   nell'ambito   di   un   processo   di
dematerializzazione, ovvero esclusivamente in formato elettronico, le
SOA si dovranno  dotare  di  dispositivi  per  la  conservazione  dei
documenti informatici in accordo con le normative vigenti(CAD -  Capo
III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti  informatici
e regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo  71  dello  stesso
Codice). 
Caratteristiche software minime 
  Le SOA dovranno disporre di un database per la gestione di tutte le
informazioni di cui all'art. 8 comma 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2010. 
  Il database dovra', inoltre, gestire le informazioni relative  alle
istruttorie sulla qualificazione  per  consentire  l'acquisizione  di
quanto necessario allo svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  in
capo  all'Autorita'  (art.  71  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 207/2010). 
  Il software utilizzato dalle SOA per alimentare il database  dovra'
essere realizzato in conformita' alle regole  in  materia  di  tutela
della privacy e consentire l'accesso  agli  utenti  in  relazione  al
ruolo svolto nell'ambito del  processo  di  attestazione.  Lo  stesso
dovra' disporre  di  funzionalita'  per  la  gestione  dei  dati  del
contratto di attestazione tra la SOA e l'operatore economico, per  la
gestione  del  ciclo  di  vita  della  richiesta  di  attestazione  e
dell'attestato rilasciato ed, in definitiva, per  la  gestione  delle
informazioni di cui all'art. 8 comma 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2010. 
  Le SOA dovranno comunicare ad AVCP i  dati  relativi  alle  imprese
attestande e/o attestate utilizzando una delle seguenti modalita': 
  attraverso   l'interazione   con   l'applicazione   «Attestazioni»,
accessibile dalla sezione dei  «Servizi  ad  accesso  riservato»  del
portale AVCP; 
  attraverso l'uso di servizi di cooperazione applicativa secondo  le
specifiche pubblicate sul medesimo portale AVCP. 
  Quanto sopra premesso  e  considerato  si  invitano  tutte  le  SOA
autorizzate all'adozione e/o all'aggiornamento  nei  sensi  suesposti
degli standard infrastrutturali e di  sicurezza  dei  propri  sistemi
informatici,   nell'ottica    del    perseguimento    del    migliore
efficientamento  del  sistema,  assegnando  per  l'aggiornamento   il
termine   di   60   giorni   dalla   pubblicazione   della   presente
determinazione, fermi restando gli obblighi delle SOA  di  assicurare
la trasmissione dei dati/informazioni di cui all'art. 8,  comma  2  e
seguenti, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207/2010,
disciplinata dall'Autorita' con il distinto Comunicato  afferente  il
rilascio in esercizio della procedura «attestazioni». 
  Il riscontro  da  parte  dell'Autorita'  della  mancata  tempestiva
attuazione  di  quanto   previsto   nella   presente   determinazione
comportera' i necessari e conseguenti provvedimenti  a  carico  delle
SOA inadempienti. 
    Roma, 6 giugno 2014 
 
                                               Il Presidente: Santoro 
 
                              --------- 
 
    Depositato presso la Segreteria del Consiglio in  data  9  giugno
2014 
 
                                              Il Segretario: Esposito