MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 maggio 2014 

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «S.E.P.I.C. -  Scuola  Europea
di  Psicoterapia  Integrata  e  Complementare»,  ad  istituire  e  ad
attivare  nella  sede  di  Pavia  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia. (14A04789) 
(GU n.147 del 27-6-2014)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che
prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del  predetto  regolamento,
che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base
dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva  e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego
del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto  il   decreto   in   data   12   giugno   2014   di   diniego
dell'abilitazione  all'Istituto  «S.E.P.I.C.  -  Scuola  Europea   di
Psicoterapia Integrata e Complementare»; 
  Vista  la  reiterazione  dell'istanza  con  la   quale   l'Istituto
«S.E.P.I.C.  -   Scuola   Europea   di   Psicoterapia   Integrata   e
Complementare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e  ad  attivare
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  in  Pavia  -   Via
Bernardino  da  Feltre,  9  -  per  un  numero  massimo  di   allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per  l'intero
corso, a 60 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 16 aprile 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza
di riconoscimento rilevando che il tentativo di integrare  i  diversi
modelli  teorici  e  culturali  presentati  risulta  macchinoso,  con
forzature  di  prassi  clinica  e  metodologica  e  che  il   deficit
metodologico  si  traduce  nella  carenza  di  linee   di   struttura
dell'impianto della proposta formativa, non garantendo la  congruita'
della formazione articolata negli anni di corso; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta  dall'Istituto  «S.E.P.I.C.  -
Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare» con sede in
Pavia - Via Bernardino da Feltre, 9 - per i fini di  cui  all'art.  4
del regolamento adottato con decreto 11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 maggio 2014 
 
                                         Il direttore generale: Livon