AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Lamisil» (14A05027) 
(GU n.158 del 10-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 54)

 
 
 
    Estratto determinazione V & A n. 1169/2014 del 18 giugno 2014 
 
    DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
"LAMISIL", anche  nella  forma  e  confezione:  "1%  crema"  tubo  in
LDPE/AL-HDPE da 20 g, alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate; 
    TITOLARE AIC: NOVARTIS FARMA S.p.A. con sede legale  e  domicilio
fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - ORIGGIO -  VARESE  (VA)
Italia, Codice Fiscale 07195130153. 
    Confezione: "1% crema" tubo in LDPE/AL-HDPE da 20 g 
    AIC n. 028176129 (in base 10) 0UVVS1 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: crema 
    Composizione: Un grammo di crema contiene: 
    Principio Attivo: Terbinafina cloridrato 10 mg equivalenti a  8,8
mg di terbinafina base 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITA' 
    Confezione: AIC n. 028176129 - "1% crema" tubo in LDPE/AL-HDPE da
20 g 
    Classe di rimborsabilita': 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA 
    Confezione: AIC n. 028176129 - "1% crema" tubo in LDPE/AL-HDPE da
20 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma  non  da
banco. 
    STAMPATI 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    DECORRENZA  DI  EFFICACIA  DELLA   DETERMINAZIONE:   dal   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.