LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 7 luglio 2014 

Modificazioni allo Statuto. (14A05520) 
(GU n.162 del 15-7-2014)

 
 
 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   e
successive modifiche; 
  Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto  rettorale  del  1°
agosto 2011 n. 920 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  6  settembre
2011, n. 207 e successive modificazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio di  amministrazione  del  27  marzo
2013; 
  Vista la nota del Rettore del 25 giugno 2013  prot.  68850  con  la
quale la proposta  di  modifica  statutaria  e'  stata  trasmessa  al
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
  Allo Statuto  della  Libera  Universita'  Maria  SS  Assunta,  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
 
                             Art. 31-bis 
                 Divieto di distribuzione di avanzi 
                    di gestione, fondi e riserve 
 
  E' fatto divieto, anche  in  modo  indiretto,  di  distribuire,  in
favore di qualsiasi soggetto, utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'
fondi, riserve o capitale durante la vita  dell'ente,  salvo  che  la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero
siano  effettuate  a  favore  di  enti  che  per  legge,  statuto   o
regolamento, fanno  parte  della  medesima  e  unitaria  struttura  e
svolgano la stessa attivita'  ovvero  altre  attivita'  istituzionali
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. 
 
                             Art. 31-ter 
                      Obbligo di reinvestimento 
                   di eventuali avanzi di gestione 
 
  E' fatto  obbligo  di  reinvestire  eventuali  utili  e  avanzi  di
gestione esclusivamente per lo sviluppo di  attivita'  funzionali  al
perseguimento dello scopo istituzionale. 
 
                           Art. 31-quater 
                     Devoluzione del patrimonio 
                       in caso di scioglimento 
 
  1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della
LUMSA e' devoluto, salvo diversa destinazione  imposta  dalla  legge,
agli Enti di cui all'art. 1 commi 1, 2 e 3 del presente statuto. 
  2. Modalita' e criteri della devoluzione di cui al comma precedente
sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio di amministrazione
della LUMSA. 
    Roma, 7 luglio 2014 
 
 
                    Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto