AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano Ā«Vinorelbina SandozĀ». (14A05560) 
(GU n.169 del 23-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 61)

 
 
 
      Estratto determinazione V & A n. 1275 del 24 giugno 2014 
 
    Rinnovo  autorizzazione  e  modifica  stampati  relativamente  al
medicinale  VINORELBINA  SANDOZ,  Procedura:  FI/H/0582/001/R/001   e
FI/H/0582/001/1B/011. 
    L'autorizzazione all'immissione in  commercio  della  specialita'
medicinale Vinorelbina Sandoz e' rinnovata, senza  limiti  temporali,
dalla data del rinnovo europeo: 2 febbraio 2010. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. 
    Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche  del  prodotto,
del  foglio  illustrativo  e  delle   etichette,   relativamente   al
medicinale   Vinorelbina   Sandoz,   nelle   forme    e    confezioni
sottoelencate: 
      037735014 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 1 flaconcino di vetro da 1 ml; 
      037735026 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 1 flaconcino di vetro da 5 ml; 
      037735038 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 5 flaconcini di vetro da 1 ml; 
      037735040 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 5 flaconcini di vetro da 5 ml; 
      037735053 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 10 flaconcini di vetro da 1 ml; 
      037735065 - "10 mg/ml concentrato per soluzione per  infusione"
- 10 flaconcini di vetro da 5 ml. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente Determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  della  presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.