AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Valcyte» (14A06796) 
(GU n.203 del 2-9-2014)

 
    Estratto determinazione V & A n. 1672/2014 del 5 agosto 2014 
 
    Autorizzazione  della  modifica  delle  indicazioni  terapeutiche
relativamente al medicinale VALCYTE - Codici di procedura Europea  n.
NL/H/0323/001-002/II/054 e n. NL/H/0323/001-002/II/053. 
    E' autorizzata la modifica  delle  indicazioni  terapeutiche  del
medicinale «VALCYTE» relativamente alle confezioni: 
      AIC n. 035739010 - 60 compresse rivestite con film da 450 mg in
bottiglia; 
      AIC n. 035739022 - «50 mg/ml polvere  per  soluzione  orale»  1
flacone in vetro da 12 g; 
    da: 
      «Trattamento di induzione  e  mantenimento  della  retinite  da
citomegalovirus (CMV) in pazienti con  sindrome  di  immunodeficienza
acquisita (AIDS). 
      Prevenzione della malattia da CMV  in  pazienti  CMV  negativi,
sottoposti a trapianto di organo solido da donatore CMV positivo.». 
    a: 
      «Trattamento di induzione  e  mantenimento  della  retinite  da
citomegalovirus  (CMV)   in   pazienti   adulti   con   sindrome   di
immunodeficienza acquisita (AIDS). 
      Prevenzione della malattia da CMV in adulti  e  bambini  (dalla
nascita ai 18 anni di eta') CMV negativi, sottoposti a  trapianto  di
organo solido da donatore CMV positivo.». 
    Gli  stampati  corretti   ed   approvati   sono   allegati   alla
determinazione di cui al presente estratto. 
    L'autorizzazione della procedura europea NL/H/0323/001-002/II/054
per il medicinale Valcyte ha rispettato tutte le misure inserite  nel
piano  di  indagine  pediatrica  concordato  e  approvato.  Ai   fini
dell'applicazione  dell'art.  8   del   regolamento   pediatrico   n.
1901/2006,   lo   sviluppo   del   valganciclovir    nell'indicazione
«prevenzione della malattia da CMV nei bambini (dalla nascita  ai  18
anni di eta') CMV negativi sottoposti a trapianto di organo solido da
donatore CMV  positivo»  e'  stato  condotto  in  accordo  al  PIP  n
EMEA-000726-PIP01-09,  decisione  EMA   n.   P/0220/2013.   Ai   fini
dell'applicazione dell'art. 45(3)  del  suddetto  Regolamento,  studi
importanti contenuti nel piano di indagine pediatrica approvato  sono
stati portati a termine dopo l'entrata in vigore del  Regolamento  n.
1901/2006. 
    I Riassunti delle  caratteristiche  del  prodotto  allegati  alla
presente determinazione rispecchiano i  risultati  del  summenzionato
piano d'indagine pediatrica concordato. I  fogli  illustrativi  e  le
etichette  sono  stati  aggiornati  in  accordo  ai  riassunti  delle
caratteristiche del prodotto. 
    Titolare AIC: Roche S.P.A., con sede legale e  domicilio  fiscale
in Milano (MI), Piazza Durante, 11, CAP 20131, Italia, Codice Fiscale
00747170157. 
 
                    Condizioni di rimborsabilita' 
 
    Le condizioni di rimborsabilita' per la nuova  indicazione  sopra
riportata, saranno definite in  sede  di  contrattazione  secondo  la
procedura vigente. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il Titolare dell'Autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   Determinazione   al    Riassunto    delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo  di  cui  al
comma  1  del  precedente  paragrafo,  non   recanti   le   modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
 
                     Adeguamento Standard Terms 
 
    E' modificata, secondo  l'adeguamento  agli  standard  terms,  la
denominazione della confezione come di seguito indicato: 
      AIC n. 035739010 - 60 compresse rivestite con film da 450 mg in
bottiglia; 
    varia in: 
      AIC n. 035739010 - «450 mg compresse  rivestite  con  film»  60
compresse in flacone. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.